Cremazione resti mortali: atto volitivo o semplice assenso inerziale?

Poiché il diritto a  disporre dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, ceneri) non si esaurisce dopo la prima destinazione degli stessi, ossia dopo il periodo legale di sepoltura, come chiaramente statuito dal paragrafo 5 Circ. Min. m.10 del 31 luglio 1998, che rinvia al paragrafo 14 della precedente Circ. Min. n. 24 del 24 giugno 1993, circa l’assenso alla cremazione dei resti mortali (inconsunti), si pensa debbano trovare applicazione le norme contemplate per la cremazione delle cadaveri, al momento immediatamente successivo al decesso, specie per quanto riguarda la priorità tra coniuge e parenti nei vari gradi e, nel caso di difetto del coniuge superstite, la possibile pluralità di persone nello stesso grado (indipendentemente dalla linea di parentela o dalla sua ascendenza o discendenza).
Ai sensi del paragrafo 5 Circ. Min. n.10 del 31 luglio 1998, la cremazione dei resti mortali può esser deliberata d’ufficio, da parte del comune, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione [1] (ed oggi anche estumulazione, dopo l’emanazione del Dpr 254/03) ordinaria ed il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e della modalità di “smaltimento [2]” prestabilito per i resti mortali (re-inumazione o avvio a cremazione); l’indifferenza è da considerare come assenso al trattamento stesso.

Si ricorda come solo per la cremazione, in quanto pratica funebre irreversibile e per certi aspetti controversa, almeno nella cultura italiana, la Legge contempli un’istruttoria molto più strutturata per accertare la volontà di cremazione e recepire gli atti di disposizione per il post mortem in tal senso, anche dopo il completo decorso del periodo legale di sepoltura.
Per gli altri trattamenti obbligatori (secondo la normativa vigente, ulteriore turno di inumazione dei feretri estumulati, ai sensi dell’Art. 86 comma 2 DPR 285/90 o raccolta e deposito dell’ossame nell’ossario comune ex Art. 85 comma 1 DPR 285/90), le facoltà d’intervento del privato cittadino sono quasi nulle [3], in effetti, come ha notato la Cassazione civile, 29 marzo 1957 “Il regolamento di polizia mortuaria, R.D. 21.12.1942 n. 1880, dispone che, quando è trascorso un decennio dalla inumazione dei cadaveri, ovvero è scaduto il periodo di concessione per la tumulazione dei feretri (salvo che si tratti di sepolture private a concessione perpetua), il custode del cimitero deve provvedere alla rimozione dei resti mortali [4] destinando le ossa esumate all’ossario comune, ed inumando i feretri estumulati: tale adempimento non è condizionato all’assenso dei congiunti del defunto. Pertanto non costituisce reato (né nella forma di violazione di sepolcro, art. 407 C.P. né in quella di sottrazione di cadavere, art. 411 C.P.) il fatto del custode del cimitero che provvede all’adempimento suddetto senza l’assenso dei congiunti del defunto”.

Siccome l’avvio a cremazione dei resti mortali si configura come un potere discrezionale dell’amministrazione comunale, tale potestà decisionale deve necessariamente estrinsecarsi in un atto di diritto positivo (ossia scritto) come uno tra questi:

  • La previsione nel regolamento comunale di polizia mortuaria.
  • L’ordinanza sindacale con cui si regolano le operazioni cimiteriali, in attuazione del disposto di cui agli art. 22, 85, 86, 88 e 89 del DPR 285/90i DPR 285/90.
  • Un provvedimento contingibile ed urgente, come chiarito dal Ministero della Salute, in risposta a due distinti quesiti di Comuni (p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003). “il sindaco, ove ricorrano i presupposti, può emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente, limitata temporalmente, per disciplinare localmente situazioni che necessitino di interventi urgenti a garanzia della salvaguardia delle condizioni di igiene pubblica e della salute della popolazione.”.

Secondo un certo filone del dibattito [5] tra gli studiosi della materia funeraria, l’assenso all’incinerazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, non sembrerebbe richiedere requisiti particolari di forma, come accade, invece, con gli elementi di procedura aggravata introdotti dalla Circ. Min. Affari Interni n. 37 del 01/09/2004, se non quello della sua dichiarazione a chi è legittimato ad autorizzare la cremazione dei resti mortali.

I principi dell’art. 3 legge 30 marzo 2001, n. 130 estendono la competenza dell’ufficiale dello stato civile, oltre che alla dispersione delle ceneri per espressa volontà del defunto, anche alle cremazioni dei resti mortali (salme esumate dopo 10 anni o estumulate dopo 20 anni), tra cui vanno compresi gli esiti da fenomeni trasformativi cadaverici (c.d. inconsunti).
Mentre quindi, ora, nella struttura organizzativa di un Comune è possibile e auspicabile che l’autorizzazione alla cremazione dei resti mortali (cosiddette salme inconsunte) possa esser rilasciata dal responsabile del cimitero, con evidente semplificazione sia per i parenti che per la gestione operativa; in futuro quest’opzione potrebbe anche non esser consentita, divenendo tale competenza autorizzatoria [6]propria dello Stato Civile.
Il consenso all’ignizione dei resti mortali, dunque, costituirebbe  una manifestazione, che va collocata nell’ambito della titolarità dell’esercizio dei diritti a disporre dei resti mortali, in termini di diritti personalissimi, e non avrebbe natura di istanza rivolta alla pubblica amministrazione, né rientrerebbe tra le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [7], in quanto il procedimento non ha luogo ad impulso dei familiari, poiché quest’ultimi esprimono solo un proprio assenso.
In ultima analisi dovrebbe esser l’ufficio [8] del gestore del cimitero ad aver titolo a procedere nel processo di individuazione dei familiari, dovendo detto servizio assicurare la riscossione degli oneri dell’inumazione, esumazione, estumulazione e cremazione (ai sensi della Legge n.26 del 28 febbraio 2001, il cui inadempimento determina responsabilità patrimoniale); la legge deve prevedere la possibilità di individuare, velocemente ed in modo certo, chi richieda dette operazioni con oneri a proprio carico, altrimenti i costi graveranno sull’erario comunale.

 


[1] Quando fu emanata la suddetta Circ. Min. n.10/98 era ancora in vigore l’Art.86 comma 2 DPR 285/90 (poi novellato ed integrato dal DPR 254/03) con la conseguente impossibilità di cremare subito gli inconsunti estumulati senza un ulteriore periodo di inumazione.
[2] La mineralizzazione dei corpi è un principio implicito del nostro ordinamento di polizia mortuaria ed è deducibile dal combinato disposto degli Artt. 57 commi 5 e 6, 60 comma 2, 67, 82 comma 2 85 comma 1, 86 comma 2…
[3] Egli può solo sostenere l’onere dell’esumazione, dell’estumulazione ed acquistare cassettina ossario, per tumulare le ossa in loculo o celletta dati in concessione, ma non può opporsi al disseppellimento del feretro, né può chiedere che le ossa siano di nuovo inumate. Per le sepolture private, invece, potrebbe esser rinnovata la concessione, ma sempre a discrezione del comune.
[4] S’intendano, con questa formula linguistica, generale ed astratta, tutte le fattispecie medico legali rinvenibili durante le operazioni cimiteriali, ossia semplice ossame, adipocere, mummie o cadaveri corificati.
[5] Questa, almeno, era la posizione ufficiale di SEFIT, prima, però, dell’uscita della suddetta Circ. Min. Affari Interni n.37 del 1/09/04, ad oggi non si conosce l’orientamento di nessun altro organismo di rappresentanza del settore funebre o cimiteriale.
[6] La regione Lombardia ha parzialmente corretto questa rigidità procedurale e, con il punto 6 della Circ. n.7 del 9 febbraio 2004, affida genericamente al comune e, quindi al preposto ufficio di polizia mortuaria il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione dei resti mortali.
[7] Art. 47 D.P.R. 445/2000 – “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà – 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.

  1. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
  2. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  3. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”

[8] Va da sè che l’individuazione dell’Ufficio competente del Comune per le autorizzazioni di cui stiamo parlando dovrà essere stabilito con il regolamento di organizzazione degli uffici (e in caso di urgenza sempre con la citata ordinanza) ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 sul nuovo ordinamento degli enti locali.

Written by:

Carlo Ballotta

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