Ecco la parte di maggiore interesse delle norme che entreranno in vigore dal prossimo 4 maggio.
Per i funerali:
Art. 1 – comma 1, lettera i)
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose;
sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Invece per quanto riguarda la frequentazione dei cimiteri:
Art. 1 – comma 1, lettere d) ed e)
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; … omissis …
X Fabio Piero,
tralasciando, per il momento, possibili antinomie e discrasie nella scala gerarchica delle fonti del diritto (con terribili problemi di legittimità, addirittura costituzionale)
Sulle ordinanze emanate per motivi di necessità e urgenza, la Corte costituzionale si è più volte pronunciata nel senso della loro legittimità costituzionale, purché a esse si attribuisca natura di atto amministrativo, non contengano disposizioni contrastanti con i principi dell’ordinamento giuridico e con i precetti costituzionali, non riguardino materie riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva del potere legislativo e, infine, purché le norme attributive del potere contengano adeguati limiti all’esercizio del potere stesso, in modo da evitare che l’atto possa avere un contenuto arbitrario.
Più semplicemente:un’ordinanza prevale sempre su una semplice circolare, tra l’altro l’ultimo atto governativo del 27 aprile 2020 rinvia proprio allo strumento attuativo dell’ordinanza sindacale, così come, de resto la circ. min. Salute da lei citata, per esser implementata e resa efficace, avrebbe, comunque, demandato sempre ad un’attuazione tramite specifica ordinanza sindacale.
E’infine, da questa lettura sistemica, tra i vari atti in esame, che si possono desumere queste logiche deduzioni: spetta al Comune valutare attentamente il rischio di un’apertura al pubblico del cimitero, al fine supremo di evitare assembramenti, così da contenere il pericolo di contagio, ancora in essere.
Buongiorno.
Dirigo il Servizio Gestione Cimiteri cittadini del Comune di Napoli.
Desidero formulare un quesito, finalizzato ad acquisire un’interpretazione circa la possibilità, alla luce del recentissimo DPCM datata 27 aprile, di consentire o meno, da subito, l’accesso dei cittadini nei cimiteri : difatti, se da un lato tale facoltà sembrerebbe essere sottesa dal citato DPCM, d’altro canto a ciò osterebbe la Circolare del Ministero del 1° aprile, nella quale, alla sezione A, punto 1, si opera un espresso richiamo alla necessità di procrastinare le misure cautelative per un mese a far data dalla chiusura del periodo emergenziale.
Grazie per la cortese attenzione