COVID-19 – indicazioni ministeriali per il settore funerario. Primi commenti e interpretazioni

Il 3/4/2020, SEFIT Utilitalia ha emanato la propria circolare pn 1567 avente ad oggetto: Covid-19 – Circolare del Ministero della salute n. 11285 del 1/4/2020 “indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”
La circolare Sefit fornisce utili indicazioni e interpretazioni per l’applicazione della recente circolare del Ministero della salute 11285/2020 che ha individuato specifici comportamenti da tenere sia da parte di operatori funebri, che cimiteriali e gestori di crematori durante la fase dell’emergenza COVID-19.
Per favorire la conoscenza delle indicazioni fornite, di seguito e per un periodo limitato di tempo sarà possibile leggerne i contenuti cliccando i link sottostanti. Successivamente i testi saranno reperibili anche in banca dati di questo sito.
Circolare SEFIT Utilitalia
Allegato 1 (la circolare ministeriale)
Allegato 2 (il commento paragrafo per paragrafo)

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5 thoughts on “COVID-19 – indicazioni ministeriali per il settore funerario. Primi commenti e interpretazioni

  1. X Matteo,

    il parere, pro veritate, che le confido è questo, articolato nel seguenti punti:

    molte parti della prefata circolare del Ministero della Salute nr. 11285 del 01/04/2020 (una circ. non è fonte del diritto, ma solo un atto istruttivo) non sono immediatamente attuabili, debbono esser recepiti da ordinanza sindacale di natura, per giunta contingibile ed urgente, quindi di sola competenza del Sindaco. é il Comune, quindi ad attuare queste linee guida dettate dalla sullodata circ. Min. Salute, ed a regolarsi di conseguenza.

    Qui a Modena, io, infatti, sono proprio di Modena Park, ad esempio, è interdetto a chiunque l’ingresso nel cimitero. Entrano solo le autofunebri per le operazioni di consegna del feretro e relativa verbalizzazione/registrazione del nuovo defunto arrivato.

    Ci sono Comuni dove l’estremo saluto avviene in cimitero (ammessi 1 o 2 parenti, al massimo di 10 come avviene in Lombardia), altri dove il rito del commiato (in forma strettamente privata e soprattutto ristretta) è sempre riservato a pochi parenti più stretti, ed anticipato subito prima della partenza del funerale.

    Non scomoderei la disciplina codicistica, e lo stesso Cod. Civile, per razionalizzare una scelta così dolorosa come “estromettere” i dolenti dalla stessa cerimonia funebre da loro richiesta, sono distinzioni troppo speciose e cavillose.

    Spesso norme così asfissianti, rischiano, per eterogenesi del fini, di diventare criminogene. Una norma troppo ottusamente rigida produce o ona marea di deroghe, arbitrarie e caso per caso, o illeciti, peggio ancora, se qualcuno pensa di farsi giustizia da sé.

    Si sa, l’indole umana è molto incline al male…o al peccato, secondo Santa Romana Chiesa.

  2. Buongiorno vorrei sapere come procedere alla richiesta di sepoltura delle ceneri di mia madre, in apposita cassettina, nella stessa tomba di mio padre. Il regolamento del NS. Comune non lo prevede mentre in quello limitrofi si.

    1. X Lucia,

      …ma “non prevede” nel senso di vietare espressamente o più semplicemente non contempla la fattispecie, perchè proprio non l’annovera nella sua casistica, senza, però, nemmeno proibirla?

      Dopo tutto, tutto: ciò che non è inibito dalla Legge, dovrebbe esser pur sempre consentito (o, qualche volta, solo tollerato)

      Il Regolamento comunale è norma secondaria (secondo alcuni, anche … “terziaria” se immaginiamo l’Ordinamento Italiano in un fantasiosa struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria. Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex Artt. 337, 343 e 394 R.D. n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile.

      Il regolamento municipale vale come legge speciale all’interno delle “mura comunali” ed ad esso bisogna, pur sempre ottemperare, anche quando ponga norme assurde. Dopo tutto una norma è una…norma, cioè produce effetti giuridici, sino a che sia dichiarata illegittima dal giudice competente territorialmente (In TAR, in questo caso).

  3. In riferimento alla recente circolare del Ministero della Salute nr. 11285 del 01/04/2020 ed in particolare al paragrafo “G.CIMITERI” punto 1 che cita testualmente: I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori….si richiede questa interpretazione – i visitatori in questo caso sono da considerarsi anche i parenti dei defunti presenti alla tumulazione? dovremmo lasciarli fuori?…oppure quante persone a suo avviso possono partecipare alla tumulazione all’interno del cimitero? i parenti stretti del deceduto fino ad un numero max? o ancora meglio i parenti entro il 1° grado in linea retta o di 2° grado il linea collaterale (NO AFFINI)
    Grazie e buona giornata

    1. x Matteo:
      la circolare 11285/20 del Min. salute ha chiaramente indicato che i cimiteri vanno chiusi al pubblico (ma ciò deriva già dal provvedimento generale che si devono evitare gli assembramenti). Citando il pubblico il Ministero ha appunto chiarito che vanno eliminate occasioni di assembramento. Per cui riteniamo sia consentito l’accesso di fino a 10 persone distanziate (almeno i metro) preferibilmente o obbligatoriamente con mascherina. Il Comune di Bergamo ha stabilito questo limite. Ma è l’ordinanza del sindaco che lo chiarirà per la Vostra zona, anche in relazione alle normative che potrebbero variare da regione a regione. Circa chi partecipa al commiato suggeriamo che sia il parente più stretto ad indicare l’elenco dei partecipanti nel limite massimo di 10. Possono essere così indifferentemente parenti stretti, convivente, amici o altro. Lo decide la famiglia e non certo il Comune.
      NB. Ordinanza 3/4/2020 del Ministro della salute di concerto con il Presidente della Regione Emilia Romagna prevede che assembramento sia la presenza di più di due persone

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