Gli artt. 83 ed 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – richiedono l’assistenza del coordinatore sanitario (profilo, quest’ultimo abrogato dal D.Lgs n. 502/1993) quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie.
Ammettiamo, nemmeno tanto per assurdo, il disseppellimento, dopo pochi mesi di sepoltura, di un feretro CoVid-19 positivo.
La presenza di tale figura non è invece richiesta per le estumulazioni e le esumazioni ordinarie. Tuttavia, l’art.83, nel dettare il protocollo per l’esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza di personale sanitario, in funzione di vigilanza e supervisione, mentre l’art. 88 che inquadra l’altra fattispecie assegna al fu coordinatore sanitario (oggi genericamente vigilanza sanitaria) un duplice compito:
a. constatare la perfetta tenuta del feretro; ed altrimenti disporre il c.d. rifascio con cassone esterno di zinco.
b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede possa effettuarsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. (e qui ricordiamo come i defunti per CoVid-19 siano registrati negli appositi libri cimiteriali con il codice “Y”.
A giudizio della dottrina, l’art. 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematori del medesimo cimitero, invece l’art. 88 si estenderebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri.
Da queste considerazioni consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’ interno del medesimo cimitero.
Nel caso in cui tali operazioni avessero lo scopo di trasporto in altra sede si propenderebbe per l’inammissibilità della delega: Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss, naturalmente, tutto ciò in vigenza del solo D.P.R. n. 285/1990. Sarebbe interessante chiarire, in questa fase emergenziale i rapporti complessi tra la copiosa produzione normativa regionale e la disciplina statale, la quale ha subito una sorta di reviviscenza, per precisa decisione ministeriale, prevalendo anche sulle regole locali nell’astrusa gerarchia del nostro odierno e confuso ordinamento funerario pluri-legislativo. Oggi, però, vuoi per una riorganizzazione della macchina sanitaria o per semplici ragioni di semplificazione delle procedure reputate obsolete si tende sempre più a “demedicalizzare” la polizia mortuaria devolvendo compiti e responsabilità prima di spettanza dell’A.USL (o comunque denominata) agli stessi necrofori in servizio presso il cimitero.
Il trasferimento di competenze, quindi, è agli operatori che lavorano in cimitero. Leggi Regionali lungimiranti, però, prevedono l’obbligo di una adeguata formazione. Poiché le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Sindaco (con ordinanza) si ritiene che le modalità devano essere contenute nell’ordinanza stessa e la formazione consista, almeno, nel verificare che il personale sia a conoscenza delle norme basilari e stabilire che qualora si riscontrino situazioni anomale ci si debba rivolgere all’A.USL per avere indicazioni comportamentali (dopo aver consultato i responsabili gestionali), esse diventeranno di riferimento ed integreranno i comportamenti già codificati, nella prassi e, soprattutto, in diritto.