L’occorrenza delle festività di fine anno portano a considerare il decorso del tempo, se non altro per l’esigenza di sostituire i calendari e le agende. Il tempo può essere a volte rilevante, altre meno, altre perfino “rimosso”, come si ha nel caso delle concessioni a tempi indeterminato (c.d. perpetue). Per questo non questa richiamare una sentenza di alcuni mesi addietro (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 9 luglio 2018, n. 4514. reperibile, per gli Abbonati PREMIUM nella sezione SENTENZE), laddove era stato impugnato un provvedimento dichiarativo della decadenza della concessione di un lotto cimiteriale, assegnato nel 1980, eccependo, tra gli altri motivi d’impugnazione, inclusa la competenza organica, il fatto che un qualche termine per la costruzione, sul lotto assegnato, non era indicato nell’atto di concessione dell’area.
Solo che è emerso altro: (a) che non è mai stato stipulato il contratto disciplinante i rapporti tra le parti; (b) che il concessionario non ha mai chiesto ed ottenuto alcuna concessione edilizia per la costruzione della cappella gentilizia; (c) che, dopo la notifica della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca del 17.7.2013, la persona interessata ha inviato osservazioni, manifestando la volontà di subentro nella concessione, per cui il comune aveva dichiarato decaduta l’assegnazione del lotto cimiteriale.
Dall’art 92 dal d.P.R. 285/1990 emerge in tutta evidenza la necessità imprescindibile della temporalità, cui tutta la normativa si inspira, ivi compresa quella successiva (in modo più esplicito, la richiesta voltura è stata presentata solo a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza, addirittura dopo 14 anni l’avvenuto decesso del concessionario, tanto più che dalla delibera relativa all’assegnazione del lotto erano decorsi 23 anni e ciò senza che alcun progetto per la realizzazione della cappella sia stato presentato.
A questo punto, non rimane che formulare, fuori di rito, i migliori Auguri per il prossimo 2019. E, magari, anche per gli anni successivi.