Costruire un sepolcro gentilizio nel 1990

A seguito del decesso dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi, figura che ha segnato un lungo periodo, molti mass media hanno dato rilievo, tra i diversi aspetti a vario titolo considerati, anche alla costruzione, riferita essere avvenuta nel 1990, di un sepolcro di famiglia (o, gentilizio, termine che in questi contesti ne è sinonimo), rammentando vari aspetti, gli autori commissionati, i materiali impiegati ed altro.
Gli stessi mass media non hanno detto molto sulle condizioni che, all’epoca, stavano a presupposto di un’iniziativa di questa natura, anche per il fatto che essi non potevano, comprensibilmente, disporre, in tempi brevissimi, di informazioni specifiche.
Per questo e per dare una qualche risposta alla curiosità, da intendere in senso molto positivo, che ciò può avere suscitato, pare utile qualche indicazione un po’ più “tecnica”.
Dal momento che è stato parlato di una realizzazione risalente al 1990 e che una realizzazione non può che essere stata preceduta da una qualche valutazione preventiva sulla fattibilità, da un minimo di progettazione e, quindi, di costruzione (fasi richiedenti tempi non brevissimi), si dovrebbe dedurre che i riferimenti normativi non possano che essere se non quelli del richiamo al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, dal momento che il successivo, ed attuale, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è entrato in vigore il 27 ottobre 1990 (era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 1990, Supplemento ordinario n. 63).

Si ritiene che, in questo caso, il migliore commento possa essere quello di riportare la normativa vigente prima e durante la costruzione, senza aggiungervi altro.

D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803
TITOLO 21 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri.
Art. 102.- Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall’art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l’autorizzazione del prefetto sentito il consiglio provinciale di sanità. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla commissione provinciale per i cimiteri.
La costruzione e l’usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano regolatore comunale.
Art. 103.- Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all’articolo precedente, oltre l’autorizzazione di cui all’art. 6, occorre il nulla osta del sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella Cappella.
Art. 104.- I comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.
Art. 105.- Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.
Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero nonché i cimiteri particolari, preesistenti all’entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell’autorità comunale.
Art. 106.- A norma dell’art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l’osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

Il fatto di riportarne il testo consente di cogliere non solo quali fossero le condizioni dell’epoca, ed, altresì, quali siano le “continuità”, così come le “differenze” tra quelle disposizioni e quelle attualmente regolate dal Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

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Sereno Scolaro

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