Corso sulle concessioni cimiteriali: contrazione, uso, subentro, accrescimento, rinuncia, estinzione, decadenza, revoca [22 aprile 2009]
Docente Dr. Sereno Scolaro Libero professionista e Responsabile SEFIT
Finalità: Il corso approfondisce la materia delle concessioni cimiteriali dal punto di vista giuridico, nonché il diritto di uso dei sepolcri.
Destinatari: Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali; Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile; Gestori di cimiteri e So.Crem.; Imprese di pompe funebri; Impiegati degli Uffici Tecnici comunali; Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.
Programma:
La natura dei cimiteri e la conseguente natura delle concessioni cimiteriali.
La concorrenza di elementi di diritto privato e di diritto pubblico.
L’ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro dei c.d. “sepolcri privati”, come distinti dalle sepolture “normali”.Le precondizioni per far luogo a concessioni cimiteriali.Le tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto.
La natura del regolare atto di concessione.
La durata e le altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale, inclusa la possibilità di imposizione di obblighi specifici.
I limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali.
L’esercizio del diritto d’uso come “riserva”:a) il caso della concessione a persone e/o famiglie,b) il caso della concessione ad enti.
La posizione del concessionario, nonché i suoi diritti , doveri, divieti o limiti.
Il diverso rapporto tra concessionario/comune (o soggetto gestore del cimitero) e tra concessionario/terzi.
Il venire meno del concessionario e i suoi, possibili, effetti (subentro e differenti tipologie di subentro).
Le condizioni estintive della concessione cimiteriale:a) la scadenza del termine di durata,b) la rinuncia da parte del concessionario,c) la revoca,d) la decadenza,e) l’estinzione della famiglia/ente,f) l’estinzione della concessione.
Gli effetti della cessazione della concessione cimiteriale.
La destinazione dei manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessataIl caso della soppressione del cimitero (cenni).
Per ogni corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.
Per il modulo d’iscrizione ai corsi clicca qui: Modulo di iscrizione
Informazioni
SEDE: I corsi si terranno a Ferrara, presso la Sala conferenze dell’Hotel Express by Holiday Inn.
ORARI: Gli orari di svolgimento indicativi saranno i seguenti: 9.30-13.00 e 14.00-16.30 (previa registrazione dei partecipanti alle ore 09.00).
COSTO: La quota di partecipazione per persona a corso è di:
euro 250,00 + IVA 20% (*), se associati a Federutility-SEFIT o titolari di abbonamento Normale o Professionale al portale www.euroact.net
euro 300,00 + IVA 20%*, negli altri casi (se la quota è fatturata ad Ente Pubblico, essa è IVA esente)
Vi è la possibilità di acquistare pacchetti cumulativi di frequentazione ai corsi (effettuati in diversi periodi, anche da persone differenti dello stesso Ente o impresa). In tal caso sono previste le seguenti facilitazioni:
– acquistando in un’unica soluzione 5 partecipazioni a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l’attivazione di 1 abbonamento NORMALE annuo al sito www.euroact.net (del valore di 222,00 €);
-acquistando in un’unica soluzione 10 partecipazioni a corsi da effettuare nel corso di un anno solare, si ha gratis l’attivazione di 1 abbonamento PROFESSIONALE al sito www.euroact.net (del valore di 555,00 €); a condizione che fatturazione e pagamento avvengano in data precedente all’effettuazione del primo corso.
Il sistema di corsi integrato di Euro.Act srl ha svolto 4 corsi nel 2008 (settembre e ottobre) e si prevede la effettuazione, nel periodo marzo – agosto 2009, di almeno altre 4 differenti tipologie di corso.
Per informazioni e prenotazioni: e-mail: formazione@euroact.net telefono: 0532-1916111 fax: 0532-1911222
1) di norma (ossia fatte salve specifiche disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria), solo i soggetti appartenenti jure sanguinis o jure coniugii alla famiglia del concessionario si trovano in posizione di pari ordinazione (una sorta di comunione indivisa) nell’esercizio del diritto d’uso di essere sepolti nel sepolcro di famiglia, con la coseguenza che esso viene esservitato in relazione all’imprevedibile momento del decesso, fino alla capienza del sepolcro.
2) non è ammissibile la sepoltura, in sepolcro privato, di persone non appertenenti alla famiglia del concessionario (quale definita, a questi fini, dal Regolamento comunale di polizia mortuaria), salvo 2 casi, entrambi operanti su autorizzazione del concessionario o, in caso di loro pluralità (= due o più concessionari), di tutti i co-concessionari, cioè: a) quando si tratti di persona convivete con il concessionario o con i suoi concessionari, b) quando si tratti di persona che abbia acquisito particolari benemerenza nei confronti del concessionario (ipotesi questa cui puo’ essere fatto ricorso solo se il Regolamento comunale di polizia mortuaria abbia, precedentemente quanto esplicitamente stabiluiti i criteri di “qualificazione” di una tale condizione (cosa abbastanza difficile da pre-determinare in via generale ed astratta). L’eventuale richiesta di sepoltura di soggetti terzi (diversi cioe’ dal concessionario e dagli apaprtenenti alla sua famiglia) costiturebbe, di per se’ stesso, causa di decadenza dalla concessione.
MI spiego meglio:
L’art. 93 dPR 10/9/1990, n. 285, come i suoi antecedenti/predecessori, considera una ‘riserva’ (cioe’ un titolo che consente a determinate persone l’esercizio del diritto di fruire della tumulazione in un dato sepolcro privato nei cimiteri e, contenmporaneamente, che esclude che questo possa avvanire da parte di persone che non rientrano nella ‘riserva’).
Innovando rispetto alle corrispondenti norme antecedenti, per altro, la norma attuale (citata) ammette anche altre 2 ipotesi: a) i conviventi dei concessionari, su richiesta (e a questo punto si tratta di vedere se il coniuge superstite o i discendenti del fondatore del sepolcro abbiano la qualita’ di concessionari e se vi sia la condizione di convivenza), b) i c.d. benemeriti, per i quali la tumulazione e’ ammissibile (sempre su richiesta) se il Regolamento comunale di polizia mortuaria abbia definito i criteri di qualificazione della “benemerenza” (in altre parole, quest’ultima possibilita’ deve avere una sua ‘regolazione’, in caso contraio e’ inutilizzabile).
Fermo restando che ogni tumulazione deve essere autorizzata, quanto meno per accertare se vi sia il diritto di accoglimento in quel dato sepolcro privato (dal momento che se non sussistesse si sarebbe in presenza di un abuso tale da determinare situazione di decadenza, per inadempimento/violazione del fine della concessione), quanto sussistano le condizioni per la tumulazione di terzi, e’ necessaria la richiesta del concessionario (o, in caso di pluralita’, dei concessionari).
Quindi l’ipotesi (certo dolorosa, ma pur sempre ricca di affetto e di pietas) del figlio tumulato nella tomba di famiglia di un’amica della madre ha titolo (= sussiste ed ha legittimità) solo se sia stato applicato l’istituto della benemerenza così come e se previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
Titolare della concessione per le opere manutentive ex Art. 63 DPR n.285/1990 e gli atti di disposizione sul sepolcro rimane pur sempre i concessionario (ovvero l’amica).
ho perso ilmio unico figlio di 17 anni in un icidente una mia amica mi ha concesso la sepoltura adesso dopo due anni il comune mi dice che io non posso ne fare domandine per ristrutturare e che non ho nessuna voce in capitolo .la mia amica mi ha delegata perchè lei non si puo muovere. desidero sapere se esiste una legge dove posso far valere i miei diritti dato che in quella tomba c’e seppellito solo mio figlio.
Le modalità relative all’atto di rinuncia non sono mai state previste da alcun regolamento nazionale di polizia mortuaria. Solitamente spetta ai regolamenti comunali di polizia mortuaria (la cui efficacia è sempre subordinata ad omologazione ex 345 Regio DEcreto n. 1265/1934) definire nello specifico le modalità di retrocessione, revoca e decadenza della concessione.
La rinuncia solitamente parte con una espressione scritta della volontà del concessionario. E’ poi facoltà del Comune accettare la rinuncia a concessioni di manufatti, di durata a tempo determinato o perpetua, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di una determinata somma, secondo diversi giuristi da calcolare secondo il Principio Nominalistico dettato dal Codice Civile.
Spesso rinuncia, non essendo conveniente economicamente, da parte degli aventi titolo non viene attivata, ma costituisce, pur sempre, un ottimo metodo per recuperare spazi nei nostri cimiteri sempre più congestionati.
Prima della scadenza, invece, delle concessioni a tempo determinato e indeterminato, il titolare ha facoltà di optare, d’accordo con il Comune, per l’accettazione del prezzo in moneta corrispondente alla tariffa stabilita dal Comune per la rinuncia della concessione, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.
Scrivo dal Veneto: colgo l’occasione per chiedere: UN PRIVATO RINUNCIA AD UNA CONCESSIONE PER UN LOCULO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE CHE C’E’ SCRITTO NELLA CONCESSIONE STESSA.
E’ POSSIBILE CHE IL COMUNE NON DIA NESSUN RIMBORSO? NON E’ UN DIRITTO DEL CITTADINO AVERE UN RIMBORSO?
MI HANNO DETTO CHE IL RIMBORSO E’ UNA PRASSI, NON UNA LEGGE VERA E PROPRIA E CHE IL LORO REGOLAMENTO NON PREVEDE IL RIMBORSO.