Controlli in un cimitero del napoletano

In un controllo eseguito dai carabinieri nel cimitero di Arzano, nel napoletano, sono emerse irregolarità.
Al direttore del consorzio cimiteriale (il cimitero serve anche i comuni di Casoria e Casavatore) è contestato il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di deposito e smaltimento di rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonche’ la violazione delle prescrizioni igienico sanitarie sulla conservazione di cadaveri, in relazione al rinvenimento di una bara in attesa di sepoltura nel cimitero dal 27 luglio del 2007.
I reati contestati sono quelli violazione del DPR 254/03 e del regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90.

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One thought on “Controlli in un cimitero del napoletano

  1. Solo due considerazioni: alle volte è normale “parcheggiare” in camera mortuaria il feretro (debitamente confezionato = se ci sono tempi lunghi occorre la cassa a tenuta stagna, qualunque sia la sua destinazione) per qualche giorno, perchè magari la tomba deve esser riattata o liberata e non è possibile procedere alla preventiva estumulazione), ovviamente il servizio è a titolo oneroso (per le tariffe D.M. 1 luglio 2002?), ma in questo caso sembra proprio mancare lo jus sepulchri? E allora, senza titolo di accoglimento perchè, è stato autorizzato il trasporto funebre?

    Oggi su Rai Due, nella fascia della tarda mattinata l’Ottimo GianCarlo Magalli affrontava, con un certo gusto “a mezzo tra il bello ed il terribile” (secondo la celebre formula leopardiana) l’ennesimo episodio di feretri improvvisamente scomparsi o a defunti dei quali non si riesce più a conoscere l’identità. Ovviamente, essendo il programma di estrazione nazional-popolare subito si sono ventilate le agghiaccianti ipotesi di:

    1) orrendi mercimoni di ossa umane
    2) banchetti cannibalici a base di cadaveri
    3) riti woodoo
    4) morti viventi
    5) messe nere

    Molto più prosaicamente, sebbene il Maligno spesse volte alberghi negli oscuri recessi della polizia mortuaria mi chiedo:

    e l’allora licenza di seppellimento? E i registri cimiteriali?

    Al Congresso generale d’igiene svoltosi a Bruxelles nel settembre 1852 (l’altro ieri), sulla Questione III, art. 2, si deliberava, tra l’altro, quanto segue: ‘ ‘ ‘ § 12. L’Autorità amministrativa dovrà tenere esatto registro del luogo, e della data di ogni sepoltura fatta, dietro un modello che verrà dato. ‘ ‘ ‘

    La normativa postunitaria, e comunque successiva all’editto di Saint Cloud del 1804, a partire dal RD 8/6/1865, n. 2322, ha costantemente previsto quelle registrazioni che oggi sono tassativamente richieste dall’art. 52 dPR 10/9/1990, n. 285, con la conseguenza che dovrebbe risultare quali siano i feretri inumati in campo comune o amaggior ragione tumulati nel sepolcro. Tra l’altro per ogni tumulazione dovrebbe essere stata documentato, ed autorizzato, l’accoglimento nel sepolcro attraverso formale istruttoria: oltretutto, l’indicazione del defunto e’ (= a questo punto, sarebbe) essenziale, anche per verificare se chi eventualmente chieda l’estumulazione abbia titolo a disporre del de cuius, ovviamente se trattisi di concessione a tempo determinato (dal momento che se la concessione sia a tempo indeterminato, detto anche in perpetuità, non sarebbe ammissibile l’estumulazione (cfrt. art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285), se non espressamente consentita dal regolamento comunale di polizia mortuaria (oggi le recenti tendenze volte alla riduzione dei resti ossei o alla diretta cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, dopo l’avvento del DPR 15 luglio 2003 n. 254, così da massimizzare la capienza dei sepolcri, interpretano come “ordinarie” le estumulazioni dopo i 20 anni di sepoltura legale, separando, quindi, concettualmente l’estumulazione dal criterio cronologico legato alla durata della concessione).

    I resti (mortali oppure ossei) senza nome non sono forse il portato di una vecchia prassi (in uso tanti anni fa quando gli scavi erano effettuati a mano) secondo cui gli indecomposti, quando non richiesti, erano semplicemente abbandonati nella fossa e ricoperti con un minimo strato di terreno dal quale ricavare il fondo per una nuova fossa?

    Ecc, forse il motivo per queste esumazioni “a strati”.

    Paradossalmente la stessa circolare n.10/1998 considera l’ipotesi della permanenza nella stessa buca per l’inconsunto (ma, com’è ovvio è vietatissimo occupare la stessa fossa con più feretri o contenitori di resti mortali) e, comunque, c’è sempre l’obbligo del cippo identificativo di cui all’Art. 70 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

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