Conservazione delle ceneri extra moenia: illegittimità della creazione, ex novo, di un cimitero privato per sole urne.

Cara Redazione,

scrivo dalla Regione Calabria, l’unica in Italia a non essersi (purtroppo… o per fortuna!) dotata di un proprio corpus normativo in tema di cremazione autonomo rispetto al DPR 10 settembre 1990 n. 285, forse anche data la rarefazione del fenomeno cremazionista qui in Meridione.
Un cittadino, a seguito di disposizioni di ultima volontà del de cuius, ha proceduto alla cremazione del genitore presso idoneo impianto di cremazione, manifestando agli uffici di questo Comune la volontà di custodire, presso la sede di un’associazione/club privato della quale la persona scomparsa era membro onorario, l’urna cineraria, in alternativa alla più classica tumulazione cimiteriale.

I locali servizi della polizia mortuaria hanno richiesto, in merito, il parere della competente azienda AUSL, la quale, avendo assunto a riferimento al dato testuale dell’art. 80, ed in particolare ai commi 3 e 6 del d.P.R. n. 285/90 ha ritenuto – nell’immediatezza del riscontro – non sussistano significative ragioni ostative alla richiesta, argomentando che l’accoglimento nel cimitero delle ceneri rappresenta per il cittadino un diritto, ex Art. 50 comma 1 lett. C) DPR n. 285/1990, laddove naturalmente si sia maturato il titolo di accoglimento in un sepolcro privato dato in concessione ma non un obbligo di conferimento, stante l’accertata assenza – nella fattispecie – di problemi di ordine igienico-sanitario ex Art. 340 Regio Decreto n. 1265/1934, con cui il legislatore vieta tassativamente la sepoltura di un cadavere fuori del cimitero.

Poiché il nostro vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale all’art. 75 non permette di garantire, con univocità di interpretazione, una risposta affermativa alla richiesta del cittadino (figlio della persona defunta) si è convenuto con lo stesso che depositi temporaneamente l’urna cineraria in un idoneo spazio cimiteriale (cappella cimiteriale o camera mortuaria) in attesa di acquisire elementi di maggior completezza conoscitiva al fine di risolvere la querelle.
La tesi sostenuta dal privato cittadino, come sopra accennato, si può sintetizzare nel fatto che la norma di cui al d.P.R. 285/90 art. 80 autorizza la collocazione delle urne anche in spazi privati, comma 3; la stessa norma – impone – all’amministrazione – l’individuazione e realizzazione di idonei edifici per l’accoglimento delle urne, la realizzazione di un cinerario comune, salva la diversa destinazione dei familiari del defunto (art. 80, comma 4).
A motivazione della proprie istanza il cittadino ricorda la previsione dell’art. 343 del R.D. 27.7.1934 n. 1265, la quale legittima la collocazione delle urne “…in colombari privati che abbiano destinazione stabile e che siano garantiti contro ogni profanazione”, adducendo che per tale tipologia di conservazione non sarebbero necessarie le cautele di carattere igienico-sanitario di cui all’art. 101 e segg. di cui al d.P.R. 285/90, e che – quindi – nell’ambito di un fabbricato ad uso civile ed abitativo, in ogni caso privato, potrebbe esser agevolmente ricavato un locale con caratteristiche di decoro e sicurezza atto a rispettare i dettami della norma.

Poiché quanto esposto e richiesto dal cittadino non appare completamente convincente sotto il profilo del diritto sostanziale (istituzione surrettizia di un cimitero privato, ancorché per sole urne cinerarie?), stante l’incertezza della previsione normativa e regolamentare, si richiede se possa quest’amministrazione aderire alle richieste del cittadino o debba – al contrario – imporre allo stesso il deposito dell’urna presso il cimitero comunale, salva l’elevazione della sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 100.000 di cui all’art. 340 del r.d. 1265/1934, come modificato dall’art. 32, Legge. n. 24.11.1981 n. 689, in caso d’inadempienza.

RISPOSTA:
La questione affacciata è fonte di cruccio e viva preoccupazione, per questa Redazione, non tanto nel merito, in quanto da un punto di vista di scelte personali può anche essere comprensibile e, forse, anche condivisibile, ma per la grossolana incapacità di leggere correttamente le disposizioni di legge e regolamento che vengono addotte dal richiedente a sostegno della propria “pretesa”.
Si deve attentamente ponderare su questo dato normativo: il testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 25 luglio 1934, n. 1265) dispone che i cadaveri debbano essere sepolti, in via esclusiva nei cimiteri con la sola eccezione del comma 2 dell’art. 340 e, sotto altri versanti, assai straordinari, dell’art. 341.

È pur vero che le ceneri, come i resti mortali o le ossa, non siano definibili come “cadaveri”, ma sono, comunque, soggetti al medesimo regime di quest’ultimi, trattandosi, in ogni caso, di materiale biologico umano.

La disposizione dell’art. 343 del medesimo testo unico, con cui si contempla la possibilità di collocare le ceneri in cappelle o templi appartenenti a corpi morali (cioè, ad associazioni riconosciute a termini dell’art. 12 codice civile, oggi abrogato, in quanto novellato dall’ dall’art. 11, comma I, lett. a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) o in colombari privati, non significa tanto che tali edicole, templi o avelli e sacelli mortuari possano trovarsi ovunque, quanto che essi non rientrino nell’area cimiteriale destinata ad inumazione in campo comune ex 58 e 59 DPR n. 285/1990, unica di cui il Comune debba necessariamente disporre.

Si richiama poi quale precondizione costituente affinché si faccia concessione di terreno cimiteriale, da adibire a sepolture private, l’adozione dello specifico piano regolatore ai sensi del successivo e fondamentale Art. 91…giusto per evitare abusi o speculazioni.

Infatti, anche l’impianto crematorio (Art. 78 DPR n. 285/1990) deve trovarsi all’interno del recinto cimiteriale, tanto che i comuni, prima dell’avvento della discussa, per certi aspetti, Legge n.130/2001, sarebbero stati tenuti a concedere direttamente ed in modo gratuito l’area necessaria alla costruzione cimiteriale, quale unica eccezione all’onerosità generale delle concessioni cimiteriali.

In altre parole, il concetto di colombari privati altro non significa se non che si tratti di colombari edificati da privati su area cimiteriale ottenuta in concessione, in forza di un rapporto concessorio (anche se sembra tautologico ribadire questo concetto!)
Ad ogni modo, i colombari privati non possono non sussistere se non all’interno del moderno cimitero, in quanto, altrimenti, avrebbero la caratteristica di cappelle private e gentilizie, extra moenia, non aperte al pubblico, termini qualificatori, questi due ultimi, perentoriamente affermati dal Legislatore, che riguardano i manufatti e la loro funzione, a prescindere da fatto che simili manufatti funerari siano destinati ad accogliere cadaveri, resti mortali, ossa umane o ceneri, di più la Legge (R.D. n. 1265/1934, Art. 824 comma 2 Cod. Civile) stabilendo la demanialità dei sepolcreti, implicitamente proibisce la costruzione o l’ampliamento di nuovi cimiteri particolari, legittimi solamente “quando” e “se” preesistenti rispetto all’entrata in vigore del TULLSS – R.D. n. 1265/1934 e regolati, quale fattispecie residuale nel panorama cimiteriale italiano, dall’Art. 104 comma 4 DPR n. 285/1990.

Se dalla norma legislativa si passa a quella regolamentare, emerge come la sistemazione delle ceneri, purché raccolte in urne, possa essere in un edificio predisposto nel cimitero o in spazi fabbricati dati in concessione ad enti morali od a privati, oppure possano essere disperse nel cinerario comune, cioè conservate in forma promiscua ed indistinta unitamente ad altre ceneri, senza l’utilizzo di urne singole.
Sul punto relativo alle ceneri raccolte in urne, il riferimento alla concessione riporta alle disposizioni di cui all’art. 90 nel quale si ammette la facoltà (e mai l’obbligo!) per il comune di concessione di aree all’interno dei cimiteri (c.d. “sepolcri privati”).
Sono state nel frattempo varate, a livello regionale, riforme legislative, o regolamentari per consentire altre forme di destinazione delle ceneri, ad esempio la dispersione in apposite aree vegetali all’interno dei cimiteri o la dispersione delle ceneri in natura, al di fuori dei cimiteri, novelle che muovono tutte dall’implementazione dei principi della Legge n. 130/2001 con cui si è modificato l’art. 411 codice penale, aggiungendovi 3 nuovi commi.

Si sorvola sulle valutazioni della locale AUSL, data la loro inconsistenza giuridica (forse, non si tratterebbe solo di un’infrazione cui possa conseguire una sanzione amministrativa più o meno contenuta, ma ci si avvicina molto alla materia penale).
Per quanto riguarda l’eventuale, e probabile, assenza della dotazione di un cinerario comune, struttura obbligatoria solo… dal 27 ottobre 1990, quando cioè entrò in vigore l’attuale Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, sembra che il problema possa essere facilmente risolto o avviando a tale funzione una celletta ossario (previa realizzazione di una anche labile barriera di contenimento idonea ad evitare la fuoriuscita delle ceneri e comunque tale da non impedire l’introduzione di ulteriori ceneri) o con la realizzazione di un modestissimo manufatto, anche di lieve entità architettonica.

Tale manufatto potrebbe essere costituito da quattro lastre di pietra o marmo, eventualmente trapezoidali per determinare una forma di obelisco, poggiato su una sommaria platea di cemento, in cui gli elementi lapidei siano congiunti con collanti idonei rispetto ai materiali impiegati e, sulla sommità una decorazione, ad esempio una lampada votiva in metallo, o una croce (se non disturba!) rimovibile da utilizzare anche come chiusura ed accesso per lo sversamento delle ceneri.

Written by:

Carlo Ballotta

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