Premessa il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre principali fattispecie:
1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato
2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura
3. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.
Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che quando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l'”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro).
Problema:
Guglielmo, nell’imminenza del secondo dopo guerra, vigente il Regio Decreto R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il cui Art. 71 (1) prevedeva la disponibilità delle sepolture per atti inter vivos o mortis causa diviene titolare di 6 loculi a concessione perpetua disposti su tre ordini verticali, l’atto di concessione (2) a quanto ci è dato sapere prevede la classica formula sibi familiaeque suae, in cui dar sepoltura ai genitori provvisoriamente “parcheggiati” in altro cimitero.
L’atto di concessione , però, non precisa più dettagliatamente quali siano le persone riservatarie del diritto di sepolcro.
Guglielmo non ha rapporti di coniugio o di filiazione, così, nel corso degli anni le tombe disponibili vengono occupate dai suoi genitori e fratelli premorti ed anche dai loro coniugi (essendo quest’ultimi, quali cognati e quindi affini (3) e non discendenti jure sanguinis, s’immagina vi sia stata da parte del fondatore del sepolcro una sorta di autorizzazione assimilabile all’istituto della benemerenza (4) , anche perché all’epoca vigeva l’istituto sociale della famiglia alla allargata e patriarcale, propria delle zone rurali, senza dimenticare come il regolamento comunali di polizia mortuaria in via estensiva potrebbe considerare appartenenti al novero famigliare anche gli affini di primo grado). alla sua morte nel lascito testamentario nomina eredi universali Marco ed Alberto, trasferendo loro, Jus Hereditatis anche il sepolcro gentilizio, così come risulterebbe anche dall’atto di concessione conservato presso gli archivi comunali.
Ora i rami della famiglia con scrittura privata non si sono mai preoccupati di definire un ordine per l’uso dei posti feretro, lasciando questo ingrato compito al triste evolversi egli eventi luttuosi, ovviamente questa situazione di incertezza ha ingenerato il alcuni aventi diritto la legittima, ma del tutto giuridicamente immotivata aspettativa di esser assegnataria di un loculo.
Nel corso dei decenni tutti i 6 loculi risultano occupati da cadaveri o resti mortali, per liberare spazio finalizzato a nuove tumulazioni bisognerebbe procedere alla riduzione o alla cremazione dei defunti ivi sepolti da più di 20 anni ex DPR 15 luglio 2003 n. 254.
Ovviamente, deceduti il fondatore del sepolcro ed i sui fratelli la rissosità tra i cugini è massima perché non si forma mai il consenso unanime per deliberare l’operazione cimiteriale, in quanto inibire il diritto di sepolcro ad un odiato parente significa, per converso, garantirlo in futuro remoto a sé o ai propri cari.
Ora Alberto, nipote ed erede universale, assieme al fratello dell’originario concessionario scompare e nelle sue ultime volontà chiede di esser tumulato nella prestigiosa tomba di famiglia, ma non quale discendente Jure Sanguinis del fondatore del sepolcro, ma in virtù nuovo concessionario subentrato allo zio in forza del testamento, ampliando così la portata dei suoi Jura Sepulchri.
Come sempre si scatena tra i parenti una rissa terrificante.
Per dirimere la faccenda sono necessarie alcune considerazioni di dottrina e… giurisprudenza, anche perché questi conflitti, spesso, debbono esser ricomposti proprio dal Giudice. (ma da quale: ordinario o… amministrativo?).
1. Se la famiglia del concessionario non è definita dall’atto di concessione la sua definizione deve esser desunta dagli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.
2. La concessione cimiteriale ha, anche, dei contenuti patrimoniali, ma questi sono direttamente correlati e finalizzati, all’esercizio di diritti personali, dato che il diritto d’uso e’ riservato unicamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia.
Astrattamente, può anche aversi una successione nelle componenti patrimoniali (cappella), almeno nel corso di durata della concessione, successione che non può, mai, estendersi al diritto personale (quello di venirmi sepolto) in quanto i diritti personali non sono successibili. In questo caso, chi eredita, eredita il bene con i suoi oneri (es.: obblighi di manutenzione), mentre il diritto di sepolcro (= di esservi sepolti, cioe’ di usare la cappella ai fini del proprio sepolcro) restano ‘riservati’ (art. 93, 1 dPR 10/9/1990, n. 285) al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia (quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione). L’erede subentra negli oneri sulla concessione (fino a che duri), probabilmente (nel caso) solidarmente ad altri membri della famiglia; mentre il diritto di sepoltura e’ “riservato” solo alle persone della famiglia del concessionario. Infine, richiamando la sent. della sez. II civile della Corte di Cassazione n. 12957 del 29/9/2000, in presenza di istituzione di erede universale ma anche di discendenti jure sanguinis del concessionario, si determina che l’erede diventa titolare della ‘proprietà del manufatto’ per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, e fino a che duri la concessione, con tutti gli oneri connessi (la successione ha riguardo sia alle componenti attive ma anche a quelle passive), rimanendo sprovvisto di diritto di sepolcro fin tanto che non siano estinti tutti i membri della famiglia del concessionario, i quali conservano il proprio diritto, primario e secondario, di sepolcro e rispetto ai quali l’erede e’ tenuto ad assicurare ogni comodità ed a ritenerli esenti di ogni onere per quanto riguarda il loro diritto di sepolcro che deriva dall’appartenenza alla famiglia delc oncessionario.
Solo con l’estinzione di tutti i discendenti o, comunque, familiari del concessionario, l’erede potrà – forse – acquisire un diritto di usare, a titolo personale, il sepolcro.
3. L’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive modifiche del regolamento comunali di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere liti di questo tipo.
4. vanno tenuti ben distinti i diritti di sepoltura (5) , aventi carattere personale (appartenenza alla famiglia), rispetto ai diritti patrimoniali sul sepolcro (quelli che determinano, tra l’altro, obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, gli eredi potrebbero, quindi, esser semplicemente degli onerati.
5. Anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000, l’erede testamentario rimane sprovvisto del diritto di sepolcro fino all’estinzione di tutti i membri della famiglia del concessionario d’origine.
6. Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito – cioè concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione – dato che la concessionaria risulta non avere discendenti che jure sanguinis siano succeduti nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario. Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.
7. Quando il testamento acquisisca efficacia (pubblicazione se olografo ex Art. 620 Codice Civile, può senz’altro essere riconosciuta la titolarità (patrimoniale) della cappella, ma non la titolaritià di diritto personalissimi come il diritto di sepoltura (= esservi sepolti) in quanto questi sono legati all’appartenenza alla famiglia del fondatore.
8. In parole povere, il “proprietario” ha gli oneri connessi alla “proprietà ” (6), ma l’uso, in quanto diritto personalissimo, e’ legato all’appatenenza alla famiglia (almeno fino a che questa non si estingua).
Rimane pur sempre anche l’aspetto della capienza fisica del sepolcro (dato che i cadaveri non possono essere estumulati, o ridotti, trattandosi di sepolcro perpetuo (art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285).
9. Dai dati in nostro possesso non è chiaro se per norma che sorga dal combinato disposto tra atto di concessione (con relativa convenzione) e regolamento di polizia mortuaria si debba di volta in volta far riferimento al concessionario originario oppure ad i suoi di volta in volta aventi causa.
10. Il diritto di sepolcro trova il suo fisiologico limite nella capienza fisica del sepolcro stesso, degradando a mera aspettativa, se non c’è il necessario consenso a ridurre (7) o cremare i defunti precedentemente tumulati lo jus sepulchri non è esercitabile.
Quindi nella fattispecie Alberto, prescindere da vantato, ma ancora indimostrato subentro nella concessione, ha sì titolo ad esser tumulato nella tomba fondata da suo zio, ma in qualità non di proprietario, ma di congiunto Jure sanguinis con il fondatore del sepolcro.
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(1) Tuttavia, tale disposizione era comunque inapplicabile ed “abrogata” fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.
(2) A fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario).
(3) Pretura di Genova, 30 dicembre 1995 Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione.
(4) se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre l’assenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l’entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto). Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.
(5) diritto di sepolcro e’, essenzialmente, un diritto personale, connesso all’appartenenza alla famiglia (di cui la componente patrimoniale e’ strumentale rispetto alla realizzazione del fine primario, quello della sepoltura del concessionario e dei membri della sua famiglia a cui e’ riservata la sepoltura). La condizioone di erede, invece, richiama un contenuto patrimoniale che puo’ rilevare solo se ed in quanto siano esuariti i membri della famiglia e non necessariamente importa l’acquisizione del diritto ad essere sepolti, ma spessissimo i soli doveri dominicali sul manufatto, fino alla scadenza della concessione.
Sulle modalità di ‘”registrazione”‘, comunque la si chiami, delle titolarità derivanti ai discendenti dalla morte del concessioanrio, va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria (che, probabilmente, nulla dice, specie se un po’ datato), potendo prevedere un atto ricognitivo, rientrante nell’ambito dell’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif., a volte su dichiarazione/denuncia (magari anche da effettuarsi entro un determinato termine dal decesso del concessionario), altre volte d’ufficio. La ‘fonte’ e’ sempre e comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria.
(6) Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo Jus Sepulchri.
(7) Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti.
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Eredi o discendenti?
Tumulazione illegittima?
Salve, avrei bisogno di un parere.
nella tomba di famiglia, costruita da mio nonno attualmente vi sono sepolti: mio padre, mio nonno, mia nonna e due mie zie, della famiglia di mio nonno è rimasta in vita solo una zia (figlia di mio nonno) che rivendica l’ultimo posto disponibile nella tomba di famiglia. Mio Padre (unico figlio maschio) alla sua morte esprime il desiderio di avere al suo fianco mia madre quando il Signore la chiamerà nell’aldilà.
a chi spetta l’ultimo posto disponibile? a mia madre o a mia zia?
grazie
X Paola,
Suo padre, se, quale erede universale, è subentrato allo zio, ormai defunto, nella piena titolarità della concessione, è da considerarsi a tutti gli effetti, quale nuovo concessionario, portatore dello jus sepulchri, inteso come duplice potere di esser sepolto o dar sepoltura in quella particolare cappella gentilizia oggetto della concessione, ovviamente entro i limiti fisici di capacità ricettiva del sepolcro stesso.
il diritto secondario di sepolcro (iter ad sepulchrum, secondo la più aulica formula latina, cioè, alla lettera: “passaggio verso il sepolcro”) non deve mai sconfinare nell’uso eccessivo o dannoso, verso terzi, del diritto stesso, la Legge, infatti, vieta espressamente gli atti emulativi, e di questa proibizione si trova traccia nell’Art. 833 Cod. Civile, da leggersi in senso estensivo, per l’esercizio di qualsivoglia diritto, anche se questa questione dirimente è, pur sempre, affidato alla prudente valutazione del Giudice, in sede civile.
La ratio di un tale divieto va ravvisata nel principio dell’abuso del diritto che, sebbene non sia stato espressamente recepito nel codice civile italiano, discende ugualmente dalla concezione del diritto soggettivo come diritto tutelato per il raggiungimento di interessi socialmente apprezzabili. Il titolare del diritto di proprietà che compia un atto costituente esercizio del suo diritto, senza che questo tuttavia persegua un interesse socialmente apprezzabile, e anzi ove quest’atto persegua un fine riprovevole, compie un atto emulativo, sanzionalo come illetico dalla legge.
Gli aspetti patrimoniali e manutentivi del sepolcro attengono esclusivamente al titolare della concessione ex Art. 63 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, che li organizza come meglio egli creda, nel rispetto della Legge.
Il concessionario di suolo cimiteriale, su cui, poi, erigere un manufatto sepolcrale, è titolare, nei rapporti con altri privati, di una posizione di diritto soggettivo, tutelabile con tutte le azioni normalmente spettanti al proprietario per la difesa del diritto dominicale (= di proprietà)
Come ha rilevato il Supremo Giudice della nomofilachia (=Cassazione Civile) con sentenza del 20 settembre 1991 n. 9837 Lo ius sepulchri ha natura anche di diritto reale patrimoniale; ne discende che l’esercizio del potere di fatto, corrispondente al contenuto di tale diritto, concreta “possesso”, ai sensi dell’art. 1140 c.c., ed è quindi tutelabile pure con l’azione di manutenzione ex Art. 1170 Cod. Civile.
Gentile Carlo non Le avevo giustamente fatto una premessa che la concessione cimiteriale era stata fatta allo zio di mio padre per poter costruire l’avello e mio padre è l’erede univerale dello zio. Tranne alcuni legati che lo zio ha fatto ad alcuni congiunti per riconoscenza. Essendo mio padre erede universale dello zio ha ereditato anche la concessione cimiteriale e la possibilità di potervi essere sepolto.
Grazie
Gentile Carlo,
quindi io sono abbligata in base alla legge a far entrare nella cappella le due cugine di secondo grado a deporre fiori e quant’altro lo ritengano opportuno ( e su questo sono completamente in accordo ci mancherebbe). Ma queste due signore non partecipano alla manutenzione straordinaria (riparazione tetto, tinteggiatura pareti) e neanche questo a loro ho mai chiesto per carità. Però le due cugine si sono sentite in diritto di allontanare la mia donna delle pulizie arbitrariamente senza chiedermi pareri, mettere al posto di questa persona di loro fiducia che fa dispetti in continuazione ed in più si ritengono esse stesse padrone della tomba. Perchè queste due persone dovrebbero ereditare il diritto di disporre come vogliono della tomba solo per fare dei dispetti e quando si tratta di dover decidere come intervenire per riparare o avvisare di riparare la tomba stanno zitte e nessuno le sente per anni? Se un domani la tomba si degrada sono sempre io il pollo che deve correre?
Grazie
X Paola,
Capisco i rapporti poco idilliaci che intercorrano con alcuni Suoi parenti; mi spiace deluderLa amaramente, ma le due cugine, ormai ottuagenarie, di Suo padre sono pur sempre, indiscutibilmente, titolari del cosiddetto diritto secondario di sepolcro.
Questo diritto così particolare, secondo dottrina e, soprattutto, giurisprudenza costante, spetta a chiunque — pure non titolare del diritto primario — sia congiunto di una persona che vi riposa e consiste nelle facoltà di accedervi (passaggio al sepolcro), ad esempio in occasione delle ricorrenze, per il compimento di atti di
culto e di pietà (far celebrare messe nella cappella in onore dei defunti, pregare sulle tombe, accendere lampade, portare fiori), di provvedere all’ornamento del sepolcro stesso e alla sua manutenzione, e nel potere di opporsi ad ogni sua trasformazione, che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella data spoglia e ad ogni atto costituente violazione od oltraggio a quella tomba. Anche
la conservazione delle iscrizioni funerarie con le indicazioni delle persone sepolte rientra, poi, nel diritto alla tutela del sentimento di pietà verso i defunti.
Circa la natura del diritto secondario, un’opinione lo considera ius in re
aliena, gravante sulla tomba, seguendone gli eventuali trasferimenti, sicché gli acquirenti della cappella (non familiare, ma ereditaria) sono obbligati a rispettarlo.
Si tratterebbe di un diritto reale, poiché, pur essendo il culto dei defunti
una pratica pia, esso si estrinseca nell’accesso al sepolcro e nel potere di fatto sulla tomba e su tutte le opere che servono ad ornamento della stessa, come le statue, le lapidi, nonché nel potere di controllare il rispetto delle sistemazioni già date alle salme seppellite nella cappella e, conseguentemente, di opporsi ad atti che comportino turbativa delle sistemazioni stesse. In realtà, sembra doversi escludere la natura reale, mancando anche il potere di uso che
caratterizza, invece, il diritto primario e che rappresenta il presupposto di ogni diritto reale. Può, perciò, concludersi che esso è un diritto personale di GODIMENTO imprescrittibile che sorge jure sanguinis, il cui esercizio dura fino a quando permanga la sepoltura. Non manca, comunque, l’opinione secondo cui esso sarebbe una figura di natura ibrida, di natura personale e reale.
desidero chiedere questo.
Gli zii di mio padre (sei fratelli) hanno fatto costruire nel 1960 una cappella per la famiglia Griffini. Il settimo fratello sposato con due figlie non ha voluto partecipare alla spesa per la costruzione poichè non interessato. Quando questo fratello è morto però le due figlie hanno fatto si che venisse sepolto nella cappella Griffini (gratis moridei) così è stato anche per la loro madre moglie di questo defunto. Gli zii per benevolenza hanno fatto seppllire nella cappella sia il fratello estraneo alla costruzione della cappella sia la di lui consorte (sempre gratis moridei). Adesso le due figlie che hanno 80 ed 82 anni rispettivamente vorrebbero entrare in possesso delle chiavi per accedere alla cappella e farvi i porci comodi, fare zizzania ecc.Mio padre erede legittimo della cappella è obbligato per legge a fornire le chiavi di accesso alla cappella alle sue due cugine oppure può per gentile concessione ogni qualvolta esse desiderano trovare i propri cari aprire la cappella e farle accedere? qualcuno mi potrebbe dare un consiglio? io non vorrei dovre ricorrere ad un legale. Grazie
X Arcangelo,
La soluzione della semplice diffida, sempre esperibile, per altro, lascia un po’ il tempo che trova.
Il comune potrebbe, forse, avvalersi del potere di auto-tutela, annullando (motivatamente) le autorizzazioni indebite impropriamente rilasciate e assegnando un termine affinchè i familiari del defunto “sine titulo”, procedano, a propria cura, diligenza ed onere (chiedendo le prescritte autorizzazioni ecc. ecc.) a dare diversa destinazione al feretro.
Il problema è, semmai, quello relativo al da farsi in caso di inadempimento, per cui (ipotesi da valutare) si potrebbe fare un rinvio agli Artt. 2028-2032 Cod. Civile sulla negotiorum gestio (= gestione di affari altrui).
Si Può procedere d’ufficio.
Comunque la procedura corretta da seguire si trova a questo link:
https://www.funerali.org/?p=373
In caso di tumulazione illegittima in cappella funeraria privata, quale sarebbe la procedura per la estumulazione delle persone illegittime? Tale responsabilità è da addebitarsi al comune? Gli oneri per la estumulazione a chi competono? Grazie
X Alessandro,
Dal 1924 ad oggi è passato molto tempo: il rapporto posto in essere negli anni ’20 del XX Secolo in essere sussiste ancor oggi, con ogni probabilità, infatti siamo dinanzi ad un concessione perpetua, i fondatori del sepolcro sono senz’altro deceduti e quindi è giocoforza esaminare l’istituto del “subentro”. Prima di avventurarmi in un’accurata disamina del fatto esposto, consiglio vivamente la consultazione del seguente link: https://www.funerali.org/?p=7523
Nell’anno 1924 vigeva il Regolamento Speciale di Polizia Mortuaria approvato con Regio Decreto n. 448/1892.
il diritto d’uso sui manufatti sepolcrali, trattandosi il cimitero di bene
demaniale ex Art. 824 comma 2 Codice Civile, è disciplinato in primis dal regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore quando si stipula il contratto e poi dalle norme interne allo stesso atto di concessione. Vige sempre, in via generale l’irretroattività della norma giuridica, ma l’atto di concessione può anche prevedere che situazioni future siano regolate e risolte alla luce dei nuovi regolamenti comunali di polizia mortuaria i quali si succederanno nel tempo, in fondo, come dicevano i giuristi latini, tempus regit actum.
Al momento costitutivo della concessione di cui, ad oggi, all’’art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285, il quale, per altro, ricalca fedelmente la
precedente normativa susseguitasi, in epoca post unitaria a cavallo tra
l’Ottocento ed il XX Secolo, non sussistono difficoltà al fatto che essa
possa avvenire e produrre tutti i propri effetti giuridici, nei confronti di
più persone, anche se non appartenenti ad un’’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando che l’’utilizzo effettivo, in ultima istanza sia
determinato dalla naturale cronologia eventi luttuosi, di per sè certi
(purtroppo!) ma non prevedibili.
In tal caso, le persone che potranno essere accolte nel sepolcro privato
così concesso saranno pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall’atto di concessione. Poiché la situazione rappresentata sembra segnalare che la concessione sia già stata rilasciata e perfezionata, si deve considerare come essa non possa più essere modificata unilateralmente dalle parti contraenti nel rapporto concessorio così formatosi sotto l’imperio del Regio Decreto n.448/1892.
Nella stipula dell’atto di concessione, infatti, sono indicati i titolari
dello jus sepulchri, cioè i soggetti riservatari del diritto di sepolcro.
In caso di co-intestazione (e se non vi siano, nell’atto di concessione,
altre indicazioni di riferimento, per dirimere eventuali controversie sulla
precedenza o esclusività nell’uso del sepolcro) si ha, quindi, una corta di comunione indivisa tra i co-intestatari.
Una volta stipulato l’atto di concessione, di norma non è
ammesso che i concessionari regolino tra loro una sorta di “frazionamento” quantitativo dei posti, sempre che ciò non sia – espressamente – contemplato dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, frangente nel quale lo stesso regolamento regola (o, dovrebbe disciplinare le forme e le modalità di “registrazione” di questa “ripartizione” da parte dell’ufficio comunale
della polizia mortuaria
Il diritto di sepolcro è, pertanto, riservato ai concessionari e alle
persone appartenenti alle famiglie dei concessionari, famiglia che, a questi fini, è fissata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria.
L’effettiva fruizione del sepolcro, va posta in relazione ai momenti di
utilizzo (decesso delle persone rientranti nella riserva), aspetto non
prevedibile, con il limite (ovvio) della capienza del sepolcro). Infatti, i
diversi aventi diritto alla sepoltura si trovano in condizioni di
pari-ordinazione e l’uso e’ connesso solo al verificarsi dell’evento (non
prevedibile, come comprensibilmente noto).
Il concessionario (o, un concessionario) non ha titolo, una volta stipulato
l’atto di concessione, a disporre del sepolcro, o di singoli posti, meno
ancora consentire la tumulazione di persone terze, fatti salvi i casi di
convivenza di cui all’art. 93, 2 dPR 10/9/1990, n. 285 (si trascura la
qualità di persone benemerite per il concessionario, trattandosi di
fattispecie che opera solo se ed in quanto il regolamento comunale di
polizia mortuaria definisca, in via generale, i relativi criteri per il
riconoscimento di tale status sui generis, in deroga, cioè alla familiarità
dell’istituto del sacello privato ed, appunto, gentilizio.).
Quando venga a decede il concessionario (o, uno di essi, in caso di
co-intestazione) spetta al Regolamento comunale di polizia mortuaria
regolare gli effetti, potendo questo sia prevedere un “subentro”, nel senso che il coniuge ed i discendenti divengano, a loro volta, concessionari, oppure conservare la qualificazione di concessionario rispetto al c.d. fondatore del sepolcro (nella 1^ ipotesi, potrebbe mutare, ampliandosi, la “rosa” delle persone appartenenti alla famiglia).
Al di fuori dei casi dell’art. 93, 2 dPR 10/9/1990, n. 285 non è
consentita la tumulazione di persone diverse da quelle considerate allo
stesso art. 93 comma 1, forzatura che se richiesta comporta, di per sé stesso, la dichiarazione di decadenza dalla concessione.
E’ sempre vietata una tumulazione in sepolcro di terzi, seppure
temporanea, soluzione illegittima che determina la decadenza dalla concessione, quando fosse eventualmente richiesta (per altro, in alcuni comuni, e’ – erroneamente – tollerata questa indebita prassi, situazione estrema nella quale potrebbe agire unicamente il concessionario).
Bisogna poi ricordare come non sia il concessionario a stabilire /
individuare arbitrariamente chi possa essere sepolto nel sepolcro in
concessione, quanto il fatto dell’appartenenza alla famiglia (e la
definizione di famiglia a tal fine è data dal regolamento comunale di
polizia mortuaria).
Il concessionario potrebbe ampliare / restringere la definizione di famiglia pre-stabilita come riservataria del diritto ad essere accolta nel sepolcro (fino al limite della capienza fisica) in sede di stipula dell’atto di concessione (e solo in questo momento) ed ai sensi dell’Art. 93 DPR 10 settembre 1990 n. 285 il comune può concedere al concessionario la facoltà di tumulazione di persone terze, secondo criteri stabiliti dai regolamenti comunali. Parte della dottrina ritiene che solo il concessionario originario, cioè il fondatore del sepolcro sibi
familiaeque suae (per sé e per la propria famiglia) possa “derogare” alla familiarità del sepolcro permettendone l’accesso alle spoglie mortali di soggetti terzi rispetto al nucleo famigliare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono più possibilisti e tendono a mitigare la rigidità della norma, tuttavia configurandosi il diritto di sepolcro come mera aspettativa per cui l’ordine di sepoltura in posti all’interno di una tomba di cui si è contitolari di concessione, è, salvo patti contrari notificati all’Amministrazione comunale, in relazione all’ordine cronologico di morte occorre il consenso unanime di tutti i titolari di quote della tomba stessa perché si addivenga ad una compressione del loro jus sepulcrhi.
P.Q.M.a mio avviso se materialmente nel sepolcro c’è ancora spazio, Suo padre, in quanto titolare dello Jus Sepulchri, come discendente del fondatore del sepolcro, dovrebbe vantare il diritto alla tumulazione, acquisito tramite subentro.
Quesito per Carlo: Nell’anno 1924 un fratello di mio nonno, unitamente ad altra persona estranea, acquista con atto del segretario comunale il diritto di costruire un’edicola funeraria. Successivamente, nel 1968 fa una scrittura dove dice che quel diritto era acquistato per sè ed eredi e per i suoi tre fratelli A, B e C. Pochi giorni fa muore mio padre che è figlio di uno dei fratelli. Aggiungo ch i fratelli sono tutti deceduti ed anche la persona estranea. Secondo Lei ha diritto alla sepoltura?