Conflitti sul sepolcro famigliare

Premessa il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre principali fattispecie:

1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato

2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura

3. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.

Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che angelsquando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l'”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro).

Problema:
Guglielmo, nell’imminenza del secondo dopo guerra, vigente il Regio Decreto R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il cui Art. 71 (1) prevedeva la disponibilità delle sepolture per atti inter vivos o mortis causa diviene titolare di 6 loculi a concessione perpetua disposti su tre ordini verticali, l’atto di concessione (2) a quanto ci è dato sapere prevede la classica formula sibi familiaeque suae, in cui dar sepoltura ai genitori provvisoriamente “parcheggiati” in altro cimitero.

L’atto di concessione , però, non precisa più dettagliatamente quali siano le persone riservatarie del diritto di sepolcro.

Guglielmo non ha rapporti di coniugio o di filiazione, così, nel corso degli anni le tombe disponibili vengono occupate dai suoi genitori e fratelli premorti ed anche dai loro coniugi (essendo quest’ultimi, quali cognati e quindi affini (3) e non discendenti jure sanguinis, s’immagina vi sia stata da parte del fondatore del sepolcro una sorta di autorizzazione assimilabile all’istituto della benemerenza (4) , anche perché all’epoca vigeva l’istituto sociale della famiglia alla allargata e patriarcale, propria delle zone rurali, senza dimenticare come il regolamento comunali di polizia mortuaria in via estensiva potrebbe considerare appartenenti al novero famigliare anche gli affini di primo grado). alla sua morte nel lascito testamentario nomina eredi universali Marco ed Alberto, trasferendo loro, Jus Hereditatis anche il sepolcro gentilizio, così come risulterebbe anche dall’atto di concessione conservato presso gli archivi comunali.

Ora i rami della famiglia con scrittura privata non si sono mai preoccupati di definire un ordine per l’uso dei posti feretro, lasciando questo ingrato compito al triste evolversi egli eventi luttuosi, ovviamente questa situazione di incertezza ha ingenerato il alcuni aventi diritto la legittima, ma del tutto giuridicamente immotivata aspettativa di esser assegnataria di un loculo.
Nel corso dei decenni tutti i 6 loculi risultano occupati da cadaveri o resti mortali, per liberare spazio finalizzato a nuove tumulazioni bisognerebbe procedere alla riduzione o alla cremazione dei defunti ivi sepolti da più di 20 anni ex DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Ovviamente, deceduti il fondatore del sepolcro ed i sui fratelli la rissosità tra i cugini è massima perché non si forma mai il consenso unanime per deliberare l’operazione cimiteriale, in quanto inibire il diritto di sepolcro ad un odiato parente significa, per converso, garantirlo in futuro remoto a sé o ai propri cari.

Ora Alberto, nipote ed erede universale, assieme al fratello dell’originario concessionario scompare e nelle sue ultime volontà chiede di esser tumulato nella prestigiosa tomba di famiglia, ma non quale discendente Jure Sanguinis del fondatore del sepolcro, ma in virtù nuovo concessionario subentrato allo zio in forza del testamento, ampliando così la portata dei suoi Jura Sepulchri.

Come sempre si scatena tra i parenti una rissa terrificante.

Per dirimere la faccenda sono necessarie alcune considerazioni di dottrina e… giurisprudenza, anche perché questi conflitti, spesso, debbono esser ricomposti proprio dal Giudice. (ma da quale: ordinario o… amministrativo?).

1. Se la famiglia del concessionario non è definita dall’atto di concessione la sua definizione deve esser desunta dagli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

2. La concessione cimiteriale ha, anche, dei contenuti patrimoniali, ma questi sono direttamente correlati e finalizzati, all’esercizio di diritti 9personali, dato che il diritto d’uso e’ riservato unicamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia.
Astrattamente, può anche aversi una successione nelle componenti patrimoniali (cappella), almeno nel corso di durata della concessione, successione che non può, mai, estendersi al diritto personale (quello di venirmi sepolto) in quanto i diritti personali non sono successibili. In questo caso, chi eredita, eredita il bene con i suoi oneri (es.: obblighi di manutenzione), mentre il diritto di sepolcro (= di esservi sepolti, cioe’ di usare la cappella ai fini del proprio sepolcro) restano ‘riservati’ (art. 93, 1 dPR 10/9/1990, n. 285) al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia (quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione). L’erede subentra negli oneri sulla concessione (fino a che duri), probabilmente (nel caso) solidarmente ad altri membri della famiglia; mentre il diritto di sepoltura e’ “riservato” solo alle persone della famiglia del concessionario. Infine, richiamando la sent. della sez. II civile della Corte di Cassazione n. 12957 del 29/9/2000, in presenza di istituzione di erede universale ma anche di discendenti jure sanguinis del concessionario, si determina che l’erede diventa titolare della ‘proprietà del manufatto’ per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, e fino a che duri la concessione, con tutti gli oneri connessi (la successione ha riguardo sia alle componenti attive ma anche a quelle passive), rimanendo sprovvisto di diritto di sepolcro fin tanto che non siano estinti tutti i membri della famiglia del concessionario, i quali conservano il proprio diritto, primario e secondario, di sepolcro e rispetto ai quali l’erede e’ tenuto ad assicurare ogni comodità ed a ritenerli esenti di ogni onere per quanto riguarda il loro diritto di sepolcro che deriva dall’appartenenza alla famiglia delc oncessionario.
Solo con l’estinzione di tutti i discendenti o, comunque, familiari del concessionario, l’erede potrà – forse – acquisire un diritto di usare, a titolo personale, il sepolcro.

3. L’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive modifiche del regolamento comunali di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere liti di questo tipo.

4. vanno tenuti ben distinti i diritti di sepoltura (5) , aventi carattere personale (appartenenza alla famiglia), rispetto ai diritti patrimoniali sul sepolcro (quelli che determinano, tra l’altro, obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, gli eredi potrebbero, quindi, esser semplicemente degli onerati.

5. Anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000, l’erede testamentario rimane sprovvisto del diritto di sepolcro fino all’estinzione di tutti i membri della famiglia del concessionario d’origine.

6. Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito – cioè concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione – dato che la concessionaria risulta non avere discendenti che jure sanguinis siano succeduti nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario. Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.

7. Quando il testamento acquisisca efficacia (pubblicazione se olografo ex Art. 620 Codice Civile, può senz’altro essere riconosciuta la titolarità (patrimoniale) della cappella, ma non la titolaritià di diritto personalissimi come il diritto di sepoltura (= esservi sepolti) in quanto questi sono legati all’appartenenza alla famiglia del fondatore.

8. In parole povere, il “proprietario” ha gli oneri connessi alla “proprietà ” (6), ma l’uso, in quanto diritto personalissimo, e’ legato all’appatenenza alla famiglia (almeno fino a che questa non si estingua).
Rimane pur sempre anche l’aspetto della capienza fisica del sepolcro (dato che i cadaveri non possono essere estumulati, o ridotti, trattandosi di sepolcro perpetuo (art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285).

9. Dai dati in nostro possesso non è chiaro se per norma che sorga dal combinato disposto tra atto di concessione (con relativa convenzione) e regolamento di polizia mortuaria si debba di volta in volta far riferimento al concessionario originario oppure ad i suoi di volta in volta aventi causa.

10. Il diritto di sepolcro trova il suo fisiologico limite nella capienza fisica del sepolcro stesso, degradando a mera aspettativa, se non c’è il necessario consenso a ridurre (7) o cremare i defunti precedentemente tumulati lo jus sepulchri non è esercitabile.

Quindi nella fattispecie Alberto, prescindere da vantato, ma ancora indimostrato subentro nella concessione, ha sì titolo ad esser tumulato nella tomba fondata da suo zio, ma in qualità non di proprietario, ma di congiunto Jure sanguinis con il fondatore del sepolcro.

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(1) Tuttavia, tale disposizione era comunque inapplicabile ed “abrogata” fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

(2) A fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario).

(3) Pretura di Genova, 30 dicembre 1995 Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione.

(4) se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre l’assenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l’entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto). Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

(5) diritto di sepolcro e’, essenzialmente, un diritto personale, connesso all’appartenenza alla famiglia (di cui la componente patrimoniale e’ strumentale rispetto alla realizzazione del fine primario, quello della sepoltura del concessionario e dei membri della sua famiglia a cui e’ riservata la sepoltura). La condizioone di erede, invece, richiama un contenuto patrimoniale che puo’ rilevare solo se ed in quanto siano esuariti i membri della famiglia e non necessariamente importa l’acquisizione del diritto ad essere sepolti, ma spessissimo i soli doveri dominicali sul manufatto, fino alla scadenza della concessione.
Sulle modalità di ‘”registrazione”‘, comunque la si chiami, delle titolarità derivanti ai discendenti dalla morte del concessioanrio, va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria (che, probabilmente, nulla dice, specie se un po’ datato), potendo prevedere un atto ricognitivo, rientrante nell’ambito dell’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif., a volte su dichiarazione/denuncia (magari anche da effettuarsi entro un determinato termine dal decesso del concessionario), altre volte d’ufficio. La ‘fonte’ e’ sempre e comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria.

(6) Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo Jus Sepulchri.

(7) Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti.

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Piccolo sentenziario sullo Jus Sepulchri
Il senso della famiglia nel DPR 285/1990
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Tumulazione illegittima?

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Carlo Ballotta

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181 thoughts on “Conflitti sul sepolcro famigliare

  1. X Felice,

    Le cellette ossario costituiscono una delle possibili tipologie di sepolcri privati presenti nel cimitero (si veda anche l?’art. 85, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), così la questione posta va affrontata in linea generale per tutti i sepolcri privati presenti nei cimiteri, indipendentemente dalla natura, funzione, durata e capienza. La qualifica di concessionario è, in genere, riferita alla persona che stipula la concessione cimiteriale, spesso chiamato anche “fondatore del sepolcro” e rispetto a questi, va individuata la famiglia, cioè le persone che devono essere considerate familiari del concessionario, in quest’evenienza possono aversi più possibilità: ad esempio, un’?unica definizione di “famiglia” per tutte le specie di sepolture private oppure distinte definizioni, eventualmente in relazione al tipo, alla durata, alla capienza del saccello od ad altri fattori ritenuti degni di apprezzamento.

    In caso di co-intestazione (e se non vi siano, nell’atto di concessione, altre indicazioni) si ha una corta di comunione indivisa tra i co-intestatari, così almeno si è espressa la Suprema Corte di Cassazione.

    Una volta stipulato l’atto di concessione, di norma non è ammesso che i concessionari regolino tra loro una sorta di “ripartizione” quantitativa dei posti, salvo che ciò non sia – espressamente – previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, ipotesi nella quale lo stesso regolamento regola (o, dovrebbe gestire le forme e le modalità di “registrazione” di questo spacchettamento in quote dello jus sepulchri” da parte degli uffici comunali.

    Il diritto di sepolcro è riservato ai concessionari e alle persone appartenenti alla famiglia dei concessionari, famiglia che, a questi fini, è stabilita nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, o nel suo silenzio dalla nuova disciplina del diritto di famiglia dettata dal Cod. Civile, anche dopo le recenti riforme sulla figliazione legittima o naturale.

    L’effettiva fruizione del sepolcro, va posta in relazione ai momenti di utilizzo (decesso delle persone rientranti nella riserva), aspetto non prevedibile, con il limite (ovvio) della capienza del sepolcro stesso). In effetti i diversi aventi diritto alla sepoltura si trovano in condizioni di pari-ordinazione e l’uso è connesso solo al verificarsi dell’evento (non prevedibile, come comprensibilmente noto…ma, purtroppo certo!).

    Il concessionario (o, un concessionario) non ha titolo, una volta formatosi e perfezionatosi l’atto di concessione, a disporre del sepolcro, o di singoli posti, meno ancora consentire la tumulazione di persone terze, fatti salvi i casi di convivenza di cui all’art. 93, 2 dPR 10/9/1990, n. 285 (si trascura la qualità di persone benemerite per il concessionario, trattandosi di fattispecie che opera solo se ed in quanto il regolamento comunale di polizia mortuaria statuisca, in via generale, i relativi criteri per il riconoscimento di tale status così particolare.

    Quando venga a decedere il concessionario (o, uno di essi, in caso di co-intestazione) spetta al Regolamento comunale di polizia mortuaria regolare gli effetti, potendo questo sia prevedere un “subentro”, nel senso che il coniuge ed i discendenti divengano, a loro volta, concessionari, oppure conservare la qualificazione di concessionario rispetto al c.d. fondatore del sepolcro (nella 1^ ipotesi, potrebbe mutare, ampliandosi, la “rosa” delle persone appartenenti alla famiglia).

    Al di fuori dei casi dell’art. 93 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285 non è ammissibile la tumulazione di persone diverse da quelle considerate allo stesso art. 93 comma 1, comportamento indebito che se richiesto e perseguito comporterebbe, di per se’ stesso, la dichiarzione di di decadenza dalla concessione.

    Lei con sua Sua Sorella è, divenuto tramite subentro titolare al 50% del rapporto concessorio; orbene l’istituto del subentro contempla almeno ed alternativamente (o nel loro complesso) queste tre situazioni giuridiche che incidono nella sfera del Suo potenziale Jus Sepulchri; infatti l’ingresso nell’intestazione della nicchia ossario può comprendere:

    1) i meri doveri dominicali (= solo gli obblighi manutentivi della sepoltura ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285 derivanti dalla proprietà del manufatto) e non lo jus sepulchri. In altre parole la voltura della concessione implica il solo subentro all’originario fondatore del sepolcro stesso nel sostenere eventuali oneri, senza la possibilità, in futuro di poter fruire della tomba
    2) l’acquisizione del solo jus sepeliendi (= diritto personalissimo alla tumulazione delle Sue spoglie in quel dato avello) limitato, però alla sua persona e non estensibile a soggetti terzi, seppur a Lei legati da vincoli di consanguineità.
    3) la piena titolarità dello jus sepulchri attivo e passivo (–> jus sepeliendi e jus inferendi mortuum in sepulchrum) inteso come duplice facoltà di esser ivi sepolti o di dar sepoltura in quel determinato sepolcro ai propri famigliari.

    Se il Suo Comune intende il subentro nel senso ampio di cui al punto 3) (e penso proprio sia così!) Sua sorella è legittimata, quale concessionaria, a tumulare nel piccolo sepolcro gentilizio i resti della Madre.

  2. Hallo! Carlo
    ti pongo alcune domande. Nell’oculo osseo perpetuo di mio padre concessionario oltre alla sua prima moglie (loculo perpetuo acquistato per lei) ed a suo figlio della prima moglie e lui stesso è stato inserita la sua seconda moglie. L’inserimento è stato fatto da mia sorella a mia insaputa. Tieni presente che siamo solo 2 eredi della seconda moglie del concessionario. La domanda è: poteva mia sorella tumulare la seconda moglie (nostra madre) nello stesso loculo di mio padre?
    Poteva eseguire questa operazione di tumulazione senza mio esplicito consenso quale erede del concessionario?
    Poteva l’ufficio cimiteriale del Comune di B…. concedere la tumulazione ossea nello loculo osseo perpetuo di mio padre?
    A domanda di subentro effettuato giorni orsono il comune risponde:
    il subentro alla concessione è stato equamente suddiviso 500/1000 pro quota. Si informa che in questo particolare caso eventi comunicativi saranno comunicati ad entrambi i nuovi concessionari.
    Il Comune di B….. precedentemente ha fatto fare a mia sorella:
    apertura di 3 cassette zincate e versamento dei 3 feretri ossei in una unica cassetta, poi ha concesso a mia sorella la tumulazione ossea della seconda moglie ( mia madre) nello loculo di mio padre senza mio consenso.
    Il Comune si avvale che limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto.

  3. X Nina,

    Premessa: Quando si parli di trasformazione del sepolcro di famiglia (detto, anche, gentilizio) in ereditario, deve tenersi presente come la posizione di erede non derivi solo da testamento, ma anche da successione legittima.

    Ne consegue che, a seguito del decesso delle persone prima concessionarie (che si presume siano subentrate all’originario concessionario/fondatore del sepolcro nei modi e forme stabiliti per un tale avvicendamento dal regolamento comunale di polizia mortuaria), e se non vi sia testamento (da parte dell’ultimo concessionario in vita), il sepolcro si trasforma da gentilizio ad ereditario, e si dovrà farsi riferimento alle persone che siano eredi dell’ultimo concessionario, secondo le regole proprie della successione legittima dettate dal Cod. Civile.

    Il regolamento municipale, però, è “fonte” spesso lacunosa, in merito all’istituto del subentro nell’intestazione di un rapporto concessorio, ed in questa sfortunata ipotesi si deve considerare quale unico concessionario ancora il fondatore del sepolcro, mentre coniuge e discendenti sarebbero solo persone aventi diritto di sepoltura e, quindi, sprovvisti della qualità/titolarità a disporre per testamento, quanto meno per quanto riguardi il sepolcro, proprio per il fatto di non essere a loro volta concessionari a pieno titolo e nel senso proprio del termine giuridico). Se c’è il vero subentro, invece, jure haereditatis gli eredi non divengono titolari solo degli obblighi manutentivi concernenti gli aspetti patrimonialistici del sepolcro (la proprietà del manufatto in sé è sempre intermedia e strumentale rispetto all’esercizio dello jus sepulchri che è diritto di natura personale o, sin anche personalissima), ma anche del diritto primario di sepolcro, con ciò dilatando la rosa delle persone ivi aventi diritto alla tumulazione, soprattutto in caso di co-intestazione dello jus sepulchri da cui potrebbe discendere uno spacchettamento in quote di quest’ultimo.

    Per quanto riguarda l’eventuale trasformazione del sepolcro da gentilizio in ereditario, va ricordato come questa avvenga quando la famiglia del concessionario (quale individuata, a tale fine, dal Regolamento comunale di polizuia mortuaria) venga ad estinguersi (Corte di Cassazione, sez. 1^ civ. sent. n. 1672 del 16 febbraio 1988; Sez. 2^ civ., sent. n. 5015 del 29 maggio 1990; Sez. 2^ civ., sent. n. 112957 del 29 settembre 2000; Sez. 2^ Civ. sent. n. 1789 del 29 gennaio 2007, tra le altre), ma in passato (Es. Art. 71 e segg Regio Decreto n. 1880/1942) sarebbe stato anche possibile disporre del proprio jus sepulchri per acta inter vivos e pure attraverso scheda testamentaria, quindi per successione mortis causa.

    1)
    Il diritto di sepoltura é riservato, per legge, ai sensi dell’Art. 93 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia. Il punto nevralgico e dirimente è che la definizione di famiglia, a questi fini, va individuata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria e non in astratto.

    In genere, il Regolamento comunale di polizia mortuaria riconosce nel concessionario un diritto di disposizione (autorizzazione) del diritto di sepolcro rispetto alle persona appartenenti alla famiglia.

    In ogni caso, quando tra più familiari, parimente titolati (= aventi diritto, cioè portatori dello Jus Sepulchri) i insorgano liti o diverse valutazioni, spetta solo a quest’ultimi risolvere la situazione, magari dinanzi al Giudice in sede Civile, rimanendo il comune estraneo ai contenziosi endo-familiari.

    2)
    Poiché un sepolcro, originariamente familiare, si “tramuta” in ereditario quando vi sia estinzione della famiglia del concessionario, nel caso di specie, gli eredi conseguono lo status di titolari del sepolcro, assumendo così (salva diversa specificazione nel Regolamento comunale di polizia mortuaria che, per altro, qui si afferma essere silente) anche la qualificazione di concessionari e, in caso di loro pluralità, di co-concessionari, in termini di indivisibilità, dato il regime di comunione solidale che origina dal rapporto concessorio, il quale sorge sempre “INTUITU PERSONAE”, è bene non dimenticarlo.

    Comprensibilmente, l’uso dei posti ora disponibili, sarà determinato dall’ordine (non prevedibile, ma comunque certo!) di … utilizzo, in base alla cronologia degli eventi luttuosi, sempre nell’ambito della massima capacità ricettiva (in senso fisico, s’intende!) della tomba, insomma se non c’è materialmente spazio per immettere nuovi feretri nel tumulo il diritto di sepolcro si esaurisce.

    3)
    la titolarità del manufatto non ha relazione con la titolarità a disporre delle salme, che sono/saranno estumulate alla scadenza della concessione (art. 86 dPR n. 285/1990) (o, neppure mai estumulate, se si tratti di concessione perpetua), persistendo, fino alla scadenza della concessione, tutti gli oneri in capo all’erede (che, volendo, poteva anche rinunciare all’eredità …).

    4)
    Ammesso che il sepolcro sia divenuto ereditario, per estinzione della famiglia, la titolarita’ del manufatto non ha relazione con la titolarità a disporre delle salme, che sono/saranno estumulate alla scadenza della concessione (art. 86 dPR 285/1990) (o, neppure mai estumulate, se si tratti di concessione perpetua), persistendo, fino alla scadenza della concessione, tutti gli oneri in capo all’erede (che, volendo, poteva anche rinunciare all’eredità …).
    Il titolo a disporre delle spoglie mortali dei defunti spetta, sempre e comune, al congiuge e, se manchi quest’ultimo ai parenti nel grado più prossimo e, in caso di loro pluralità , a tutti costoro.

    P.Q.M

    la questione dell’appartenenza di genere e di perpetuazione di un dato cognome non ha alcun fondamento logico nè tanto meno legale, se non in forza di diverse clausole inserite nell’atto di concessione, delle quali, non sono a conoscenza. Tuttavia anche l’atto di concessione deve esser interpretato alla luce delle novelle sul diritto di famiglia succedutesi nel tempo.

    Dato che il diritto di sepoltura non è collegato solo all’appartenenza alla famiglia del fondatore del sepolcro (ambito di famiglia quale definito dal Regolamento comunale di polizia mortuaria), ma anche alla capienza fisica del sepolcro, si deve considerare come per gli appartenenti alla famiglia il diritto venga a concretizzarsi non in linea teorica (legittima aspettativa?), ma al momento del decesso (prima rimane un mero desiderio in proiezione dell’oscuro post mortem). In altre parole, se al momento del decesso, la persona deceduta è appartenente alla famiglia ha titolo ad essere sepolta nella tomba data concessione.

  4. Salve, vorrei capire come funziona in caso conflittuale avente una sepoltura lasciata in eredità…al mio bisnonno fu lasciato in eredità una sepoltura, avente diritto anche i fratelli e i cugini…di conseguenza in eredità a mio nonno e i relativi fratelli già deceduti. Dunque la stessa spetterà a mio padre e ai relativi fratelli (i miei zii) e ai nipoti (i miei cugini) avente lo stesso cognome..però altri parenti non aventi lo stesso cognome credono di averne il diritto poichè era della madre (sorella di mio nonno)..è possibile?

  5. X Remo Faieta,

    grazie per i complimenti, ma io non sono certo un dominus o un deus ex
    machina della polizia mortuaria, anzi sono piuttosto transeunte e del tutto
    contingente (della serie, parafrasando Vasco, oggi sono vivo…domani chi lo
    sa!), cioè il vero “principe” della situazione è questo blog, non chi
    incidentalmente vi scriva, perché permette approfonditi spazi di riflessione
    al comune cittadino utente, suo malgrado, dei servizi funerari.

    Dunque, procedendo per gradi: Lei, se non erro, quale cittadino della
    Repubblica, benché residente all’Estero, è titolare di un sepolcro privato
    ed il rapporto concessorio si è formato attraverso la stipula di un regolare
    atto di concessione ex Art. 98 comma 2 DPR n.285/1990, la Sua posizione,
    quindi, sotto il profilo della legittimità è tetragona ed inattaccabile.

    Di conseguenza Lei, Ex Art. 50 comma 1 lett. c) DPR 10 settembre 1990 n.
    285, in vita, quale intestatario della concessione, è portatore dello Jus
    Sepulchri (da esercitarsi, in un futuro remotissimo, in prospettiva
    dell’oscuro post mortem) in quella determinata tomba data in concessione ed
    a nulla rileva la Residenza, la quale, invece, importerebbe per il titolo di
    accoglimento nei campi comuni ad inumazione.

    Ora, l’istituto della concessione di spazi sepolcrali (essendo il cimitero
    bene demaniale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile) è regolato da tre fonti del
    diritto ed esse, direi, rappresentino un numerus clausus, cioè non
    ulteriormente ampliabile, poichè il rapporto concessorio è di tipo
    para-contrattuale, non gestibile, cioè in piena e privata autonomia tra le
    parti, in quanto risponde ad esigenze di carattere pubblico:

    1) Il capo XVIII del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (norma
    quadro di riferimento, stante la natura appunto demaniale del camposanto e
    quindi assoggettata al regime speciale di cui all’Art. 823 Cod. Civile)

    2) Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, obbligatorio per ogni
    comune giusta gli Artt. 344 e 345 del Testo Unico Leggi Sanitarie e
    sottoposto per mezzo dell’omologazione ministeriale a preventiva verifica di
    legittimità, controllo che incide sulla sua efficacia

    3) L’atto di concessione stesso (assieme alla convenzione contrattuale che
    sovente l’accompagna, in cui le parti contraenti fissano nel dettaglio le
    rispettive obbligazioni sinallagmatiche).

    Ovviamente l’atto di concessione, anzi il regolare atto di concessione
    (formula aulica, ma molto efficace!) trae forza e legittimazione dai due
    regolamenti di cui sopra ed essi (non si dimentichi l’Art. 117 comma 6 III
    Periodo Cost.) operano, su un livello di pari ordinazione e dignità negli
    ambiti di propria, specifica competenza.

    Bene, data la stabilità, nel tempo, della legislazione statale, l’unico
    elemento ad esser mutato dovrebbe/potrebbe esser il regolamento comunale di
    polizia mortuaria, ma come recitano le Preleggi del Cod. Civile la Legge
    stessa non dispone che per l’avvenire (= principio generale
    dell’irretroattività della norma giuridica)

    Di conseguenza il regolamento locale del Comune Italiano nel cui cimitero
    insiste la sepoltura privata di cui Lei è titolare potrebbe anche aver
    introdotto criteri più selettivi nelle concessioni cimiteriali, magari
    orientati a favorire la popolazione residente, ma questa nuova regola, in
    ogni caso si applicherebbe solo per le concessioni future, non certo alla
    Sua.

    Vale a dire: quando sussistano già regolari atti di concessione
    pre-esistenti, perfettamente validi e produttivi di tutti i loro effetti
    giuridici, in quanto formatisi sotto il dominio di una diversa disciplina,
    per gli ovvi e logicissimi principi dell’affidamento e del tempus regit
    actum non potrebbero, in alcuna maniera, essere introdotte modifiche
    unilaterali, men che meno, d’imperio, da parte del comune in veste di
    autorità amministrativa (e parte pubblica contraente nel rapporto
    concessorio). Il Comune stesso non può in alcun modo seguire la filosofia
    dello jus superveniens nei rapporti giuridici già perfezionati, da cui
    derivano diritti perfetti ed acquisiti, perché egli stesso, senza avere
    alcun obbligo a contrarre, se non in termini di mera facoltatività, ha
    liberamente deciso di porli in essere.

    La Sua concessione, pertanto, allo stato attuale, è intangibile, certo può
    esser revocata per interesse pubblico o decadere, per causa patologica, se
    Lei commette gravi violazioni unilaterali alle obbligazioni assunte con la
    sottoscrizione dell’atto di concessione, ma altrimenti non è suscettibile di
    atti ablativi ed arbitrari da parte del Comune, anzi tali atti andrebbero
    impugnati, dinanzi al Giudice Amministrativo, in quanto pesantemente viziati
    (inadempienza contrattuale da parte del Comune, come parte del rapporto
    concessorio, eccesso di potere, violazione di legge…)

    Tra l’altro l’unico modo consentito dalla Legge (al di là della rinuncia
    sempre possibile) per ottenere il cambio d’intestazione in una concessione
    cimiteriale è il subentro il quale si attiva solo mortis causa, essendo
    vietato ogni atto di disposizione a carattere privatistico, per acta inter
    vivos, sui beni sepolcrali, stante la loro demanialità, come prima
    agevolmente dimostrato.

  6. Carlo.
    Per fortuna c’e’ Lei ad aiutarci.
    Io sono titolare di una tomba (fossa vergine?) per tre posti. Ho tutte le carte legali rilasciate dal Comune. In quella tomba furono sepolti mia nonna e mio padre. Quella mia sorella “cattiva” construi’ una sua cappella e ci trasporto’ quei due nostri defunti. Ora la tomba e’ vuota. Quella sorella sta facendo
    tanto per darmi triboli. Ora ha informato il Comune che, siccome non sono
    “residente” in Italia, non ho il diritto di essere titolare di quella tomba. Io sono residente all’estero. Il Comune ha detto che ci sono nuove leggi ed il titolare “non residente” non puo’ avere la tomba a nome suo e quindi dovra’
    essere intestata ad una persona in Italia oppure il Comune lo prendera’.
    Domanda: un italiano residente all’estero non puo’ essere titolare di una tomba? Eppure io sono titotare della mia casa paterna nello stesso Comune. Cosa dice esattamente la nuova legge sul suggetto, se e’ vero che esiste?
    Grazie molto.

  7. X Anna,

    1) se lo zio (cattivo & inadempiente???) è ancora concessionario e, quindi, titolare dello jus sepulchri ha, senz’altro, diritto alla tumulazione nel sepolcro privato e gentilizio di cui Lei mi parla.

    2) la concessione cimiteriale rilasciata a più persone (sempre possibile, per altro, costituisce una comunione indivisibile, così, almeno si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, da questo carattere strutturale, peculiare e distintivo del rapporto concessorio discende logicamente, questa conseguenza: i concessionari, nei confronti del comune, sono obbligati, IN SOLIDO, a garantire la manutenzione dell’edificio sepolcrale ai sensi dell’Art. 63 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. L’eventuale ripartizione degli oneri manutentivi con accordo anche extragiudiziale, tra le parti è questione cui l’amministrazione comunale rimane estranea, dovendo essa, semplicemente assicurare la funzione cimiteriale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile ed Artt. 337, 343 e 394 Testo Unico Leggi Sanitarie

    3) Anche sepolcri privati, eretti, però, all’interno dei cimiteri comunali, in forza di una concessione amministrativa da cui origina un diritto di superficie di natura traslativa, appartengono, a loro volta, per una sorta di “attrazione” al demanio comunale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile e giusta l’Art. 823 del Cod. Civile non possono formare oggetto di diritti da parte di terzi, se non nei modi stabiliti dalle leggi speciali sui beni demaniali (nella fattispecie il Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria). Le tombe, pertanto, sono extra commercium e non usucapibili.

  8. Buonasera
    Avrei un quesito da sottoporvi. Allora i 4 fratelli di mio padre dopo la morte dei loro genitori nel 1970 decidono di construire una tomba di famiglia. Dividedendosi le spese, poi loro non si occupano della manutenzione della tomba per 30 anni. Mio padre si è sempre occupato di tutto..ora passati tutto questo tempo e dopo che mio padre è morto e è stato sepolto nella tomba da noi considerata la nostra, uno dei miei zii vuole essere sepolto nella stessa tomba posso vietare questa cosa
    Esiste un uso capuone anche per le tombe.

  9. Caro Carlo.
    Grazie dell’ultima risposta. Ne ho un’altra, se e’ di sua competenza.
    Siamo nove figli. Per molti anni nostra madre viveva sola dopo la morte di nostro padre. Poi sorella M. si compero’ un nuovo appartamento come investimento e volle che nostra madre ci vada ad abitare. Sorella M. non ci abito’ mai e si e’ sempre rifiutato di essere pagata da nostra madre (piu’ per vantarsi che per generosita’).Mamma ci ha vissuto per dodici anni ed ammobiglio’ tutto l’appartamento da A a Z per un valore di minimo venti milioni di lire. Mesi fa mamma ritorno’ a Dio ed ora tutto e’ restato in quell’appartamento in possesso di sorella M. Abbiamo gia diviso per nove un gruzzoletto di soldi liquidi che mamma aveva. Sorella M. sta facendo troppo l’impertinente sulla divisione del gruzzoletto. Noi altri non abbiamo nessuna intenzione di toglierle la mobilia comperata da mamma, pero’ vogliamo mettere la cosa al chiaro.
    Domanda: abbiamo noi altri il diritto legale di dividere quella mobilia di mamma in nove parti, come eredita’ materna? Grazie. Remo

  10. X Giuseppe,

    il diritto d’uso sui manufatti sepolcrali, trattandosi il cimitero di bene demaniale ex Art. 824 Codice Civile, è disciplinato in primis dal regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore quando si stipula il contratto e poi dalle norme interne allo stesso atto di concessione. Vige sempre, in via generale l’irretroattività della norma giuridica, ma l’atto di concessione può anche prevedere che situazioni future siano regolate e risolte alla luce dei nuovi regolamenti comunali di polizia mortuaria i quali, via via, si succederanno nel tempo, in fondo, come dicevano i giuristi latini, tempus regit actum.

    Il problema verte tutto su questa raffinata “querelle” giuridica: il coniuge di una avente diritto alla sepoltura jure sanguinis è a sua volta titolare dello jus sepulchri nella medesima tomba, per una sorta di proprietà transitiva? Ovvero: Il diritto di sepolcro si trasmette solo per consanguineità oppure anche jure coniugii? Certo, il sepolcro privato e “gentilizio”, appunto, sorge sibi familiaeque suae, quindi per il fondatore e per la sua famiglia, ma la definizione univoca di “famiglia” è rimessa di volta in volta al regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Le opinioni, come al solito sono discordanti, ed anche la giurisprudenza appare piuttosto ondivaga ed altalenante.

    Il concessionario (o, un concessionario, nell’evenienza di più titolari della concessione stessa) non ha titolo, una volta stipulato l’atto di concessione, a disporre del sepolcro, o di singoli posti, men che meno di consentire la tumulazione di persone terze, fatti salvi i casi di convivenza di cui all’art. 93 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285 (si trascura la qualità di persone benemerite per il concessionario, trattandosi di fattispecie che opera solo se ed in quanto il regolamento comunale di polizia mortuaria definisca, in via generale, i relativi criteri per il riconoscimento di tale status)
    Quando venga a decedere il concessionario (o, uno di essi, nell’ipotesi di co-intestazione) spetta al Regolamento comunale di polizia mortuaria regolare gli effetti della voltura, esso, infatti, può prevedere un “subentro”, nel senso che il coniuge ed i discendenti divengano, a loro volta, concessionari, oppure conservare la qualificazione di concessionario rispetto al c.d. fondatore del sepolcro (nella 1^ ipotesi, potrebbe mutare, ampliandosi, la “rosa” delle persone appartenenti alla famiglia).
    Al di fuori dei casi enumerati dell’art. 93 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285 non e’ ammissibile la tumulazione di persone diverse da quelle considerate allo stesso art. 93 comma 1, trattandosi di una forzatura indebita, la quale, se, comunque, richiesta comporta, di per sé stessa, la dichiarazione di decadenza dalla concessione.
    E’ sempre inammissibile una tumulazione in sepolcro di terzi estranei al nucleo famigliare del concessionario, così come definito dall’atto di concessione.

    Si segnala, però, questo pronunciamento giurisprudenziale: la pretura di Genova (decreto 30/12/95) Est. Belfiore ha stabilito che: “Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione”. La massima, con il decreto per esteso ed il commento, è pubblicato sul trimestrale “Il diritto di famiglia e delle persone”, Ed. Giuffré, Anno 1997, Gennaio-Marzo (pag. 223 e segg.).

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