Conflitti sul sepolcro famigliare

Premessa il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre principali fattispecie:

1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato

2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura

3. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.

Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che angelsquando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l'”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro).

Problema:
Guglielmo, nell’imminenza del secondo dopo guerra, vigente il Regio Decreto R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il cui Art. 71 (1) prevedeva la disponibilità delle sepolture per atti inter vivos o mortis causa diviene titolare di 6 loculi a concessione perpetua disposti su tre ordini verticali, l’atto di concessione (2) a quanto ci è dato sapere prevede la classica formula sibi familiaeque suae, in cui dar sepoltura ai genitori provvisoriamente “parcheggiati” in altro cimitero.

L’atto di concessione , però, non precisa più dettagliatamente quali siano le persone riservatarie del diritto di sepolcro.

Guglielmo non ha rapporti di coniugio o di filiazione, così, nel corso degli anni le tombe disponibili vengono occupate dai suoi genitori e fratelli premorti ed anche dai loro coniugi (essendo quest’ultimi, quali cognati e quindi affini (3) e non discendenti jure sanguinis, s’immagina vi sia stata da parte del fondatore del sepolcro una sorta di autorizzazione assimilabile all’istituto della benemerenza (4) , anche perché all’epoca vigeva l’istituto sociale della famiglia alla allargata e patriarcale, propria delle zone rurali, senza dimenticare come il regolamento comunali di polizia mortuaria in via estensiva potrebbe considerare appartenenti al novero famigliare anche gli affini di primo grado). alla sua morte nel lascito testamentario nomina eredi universali Marco ed Alberto, trasferendo loro, Jus Hereditatis anche il sepolcro gentilizio, così come risulterebbe anche dall’atto di concessione conservato presso gli archivi comunali.

Ora i rami della famiglia con scrittura privata non si sono mai preoccupati di definire un ordine per l’uso dei posti feretro, lasciando questo ingrato compito al triste evolversi egli eventi luttuosi, ovviamente questa situazione di incertezza ha ingenerato il alcuni aventi diritto la legittima, ma del tutto giuridicamente immotivata aspettativa di esser assegnataria di un loculo.
Nel corso dei decenni tutti i 6 loculi risultano occupati da cadaveri o resti mortali, per liberare spazio finalizzato a nuove tumulazioni bisognerebbe procedere alla riduzione o alla cremazione dei defunti ivi sepolti da più di 20 anni ex DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Ovviamente, deceduti il fondatore del sepolcro ed i sui fratelli la rissosità tra i cugini è massima perché non si forma mai il consenso unanime per deliberare l’operazione cimiteriale, in quanto inibire il diritto di sepolcro ad un odiato parente significa, per converso, garantirlo in futuro remoto a sé o ai propri cari.

Ora Alberto, nipote ed erede universale, assieme al fratello dell’originario concessionario scompare e nelle sue ultime volontà chiede di esser tumulato nella prestigiosa tomba di famiglia, ma non quale discendente Jure Sanguinis del fondatore del sepolcro, ma in virtù nuovo concessionario subentrato allo zio in forza del testamento, ampliando così la portata dei suoi Jura Sepulchri.

Come sempre si scatena tra i parenti una rissa terrificante.

Per dirimere la faccenda sono necessarie alcune considerazioni di dottrina e… giurisprudenza, anche perché questi conflitti, spesso, debbono esser ricomposti proprio dal Giudice. (ma da quale: ordinario o… amministrativo?).

1. Se la famiglia del concessionario non è definita dall’atto di concessione la sua definizione deve esser desunta dagli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

2. La concessione cimiteriale ha, anche, dei contenuti patrimoniali, ma questi sono direttamente correlati e finalizzati, all’esercizio di diritti 9personali, dato che il diritto d’uso e’ riservato unicamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia.
Astrattamente, può anche aversi una successione nelle componenti patrimoniali (cappella), almeno nel corso di durata della concessione, successione che non può, mai, estendersi al diritto personale (quello di venirmi sepolto) in quanto i diritti personali non sono successibili. In questo caso, chi eredita, eredita il bene con i suoi oneri (es.: obblighi di manutenzione), mentre il diritto di sepolcro (= di esservi sepolti, cioe’ di usare la cappella ai fini del proprio sepolcro) restano ‘riservati’ (art. 93, 1 dPR 10/9/1990, n. 285) al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia (quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione). L’erede subentra negli oneri sulla concessione (fino a che duri), probabilmente (nel caso) solidarmente ad altri membri della famiglia; mentre il diritto di sepoltura e’ “riservato” solo alle persone della famiglia del concessionario. Infine, richiamando la sent. della sez. II civile della Corte di Cassazione n. 12957 del 29/9/2000, in presenza di istituzione di erede universale ma anche di discendenti jure sanguinis del concessionario, si determina che l’erede diventa titolare della ‘proprietà del manufatto’ per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, e fino a che duri la concessione, con tutti gli oneri connessi (la successione ha riguardo sia alle componenti attive ma anche a quelle passive), rimanendo sprovvisto di diritto di sepolcro fin tanto che non siano estinti tutti i membri della famiglia del concessionario, i quali conservano il proprio diritto, primario e secondario, di sepolcro e rispetto ai quali l’erede e’ tenuto ad assicurare ogni comodità ed a ritenerli esenti di ogni onere per quanto riguarda il loro diritto di sepolcro che deriva dall’appartenenza alla famiglia delc oncessionario.
Solo con l’estinzione di tutti i discendenti o, comunque, familiari del concessionario, l’erede potrà – forse – acquisire un diritto di usare, a titolo personale, il sepolcro.

3. L’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive modifiche del regolamento comunali di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere liti di questo tipo.

4. vanno tenuti ben distinti i diritti di sepoltura (5) , aventi carattere personale (appartenenza alla famiglia), rispetto ai diritti patrimoniali sul sepolcro (quelli che determinano, tra l’altro, obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, gli eredi potrebbero, quindi, esser semplicemente degli onerati.

5. Anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000, l’erede testamentario rimane sprovvisto del diritto di sepolcro fino all’estinzione di tutti i membri della famiglia del concessionario d’origine.

6. Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito – cioè concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione – dato che la concessionaria risulta non avere discendenti che jure sanguinis siano succeduti nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario. Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.

7. Quando il testamento acquisisca efficacia (pubblicazione se olografo ex Art. 620 Codice Civile, può senz’altro essere riconosciuta la titolarità (patrimoniale) della cappella, ma non la titolaritià di diritto personalissimi come il diritto di sepoltura (= esservi sepolti) in quanto questi sono legati all’appartenenza alla famiglia del fondatore.

8. In parole povere, il “proprietario” ha gli oneri connessi alla “proprietà ” (6), ma l’uso, in quanto diritto personalissimo, e’ legato all’appatenenza alla famiglia (almeno fino a che questa non si estingua).
Rimane pur sempre anche l’aspetto della capienza fisica del sepolcro (dato che i cadaveri non possono essere estumulati, o ridotti, trattandosi di sepolcro perpetuo (art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285).

9. Dai dati in nostro possesso non è chiaro se per norma che sorga dal combinato disposto tra atto di concessione (con relativa convenzione) e regolamento di polizia mortuaria si debba di volta in volta far riferimento al concessionario originario oppure ad i suoi di volta in volta aventi causa.

10. Il diritto di sepolcro trova il suo fisiologico limite nella capienza fisica del sepolcro stesso, degradando a mera aspettativa, se non c’è il necessario consenso a ridurre (7) o cremare i defunti precedentemente tumulati lo jus sepulchri non è esercitabile.

Quindi nella fattispecie Alberto, prescindere da vantato, ma ancora indimostrato subentro nella concessione, ha sì titolo ad esser tumulato nella tomba fondata da suo zio, ma in qualità non di proprietario, ma di congiunto Jure sanguinis con il fondatore del sepolcro.

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(1) Tuttavia, tale disposizione era comunque inapplicabile ed “abrogata” fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

(2) A fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario).

(3) Pretura di Genova, 30 dicembre 1995 Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione.

(4) se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre l’assenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l’entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto). Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

(5) diritto di sepolcro e’, essenzialmente, un diritto personale, connesso all’appartenenza alla famiglia (di cui la componente patrimoniale e’ strumentale rispetto alla realizzazione del fine primario, quello della sepoltura del concessionario e dei membri della sua famiglia a cui e’ riservata la sepoltura). La condizioone di erede, invece, richiama un contenuto patrimoniale che puo’ rilevare solo se ed in quanto siano esuariti i membri della famiglia e non necessariamente importa l’acquisizione del diritto ad essere sepolti, ma spessissimo i soli doveri dominicali sul manufatto, fino alla scadenza della concessione.
Sulle modalità di ‘”registrazione”‘, comunque la si chiami, delle titolarità derivanti ai discendenti dalla morte del concessioanrio, va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria (che, probabilmente, nulla dice, specie se un po’ datato), potendo prevedere un atto ricognitivo, rientrante nell’ambito dell’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif., a volte su dichiarazione/denuncia (magari anche da effettuarsi entro un determinato termine dal decesso del concessionario), altre volte d’ufficio. La ‘fonte’ e’ sempre e comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria.

(6) Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo Jus Sepulchri.

(7) Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti.

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Articoli correlati e reperibili con la funzione “Cerca”

Piccolo sentenziario sullo Jus Sepulchri
Il senso della famiglia nel DPR 285/1990
Rapporto di coniugio e limiti dello Jus Sepulchri
Eredi o discendenti?
Tumulazione illegittima?

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Carlo Ballotta

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181 thoughts on “Conflitti sul sepolcro famigliare

  1. Cappella di famiglia: Concessionaria Mamma di 6 figli deceduta 1992.La concessione cita quanto segue: Stipula per se, eredi successori l’uso e di ella
    stessa, discendenti e collaterali. Domanda: una degli aventi diritto una figlia vuole tumulare il marito senza consenso degli altri fratelli aventi diritto.Non essendo ne discendente o collaterale. Ha questo diritto la sorella?

  2. X Remo Faieta:

    Buongiorno a Lei!
    …Ricorrere ad un… bastone??!!! No di certo, il diritto, infatti, nasce proprio ne cives ad arma ruant, ossia affinché la gente non si improvvisi un Rambo o un Terminator per farsi giustizia da sola con mezzi cruenti!
    La strada maestra è, senza dubbio, instaurare un giudizio in sede civile, anche se questa soluzione sconta i tempi biblici, dilatati all’infinito, dei Tribunali italiani, per veder riconosciuto e, soprattutto, tutelato il Suo diritto secondario di sepolcro. Non vedrei male nemmeno una bella letterina chiarificatrice scritta da un avvocato,, prodromica poi, quando anch’essa dovesse cadere nel vuoto, quanto ad effetti sperati, all’eventuale e conseguente citazione in giudizio.

  3. Ciao, Carlo.

    Grazie per la risposta molto informativa del 19 agosto, 2013. Sono ancora a dimandarti un consiglio. Quella “sorella cattiva e dispettosa”, sapendo che io ho ottenuto la chiave della cappella dove sono sepolti i miei genitori, per dispetto ha cambiato serratura. Io ed un paio di altre mie sorelle siamo
    all’estero e ritorniamo nel notro paese un paio di settimane all’anno e vogliamo andare alla cappella quando ci pare e piace. Quella sorella non vuole darci la chiave e dice che verra’ ad aprire se e quando e’ disposta.
    Lei abita a circa 30 km. Io voglio andare alla cappella ogni volta che mi pare e piace.
    Domanda: quale rimedio legale assicurato e molto sbrigativo ho per avere
    la chiave in mio possesso e serrature con cambiate? Carabinieri? Sindaco? Avvocato? Tribunale? Un bastone.!!!?
    Grazie mille
    Remo

  4. X Franco,

    rispondo, nell’ordine ai 3 distinti quesiti:

    1) in merito all’istituto della concessione cimiteriale di cui all’art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non più appartenenti ad un’unica famiglia, magari per effetto di un subentro, con conseguente spacchettamento in quote dello jus sepulchri, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando che l’utilizzo della tomba sia determinato dalla cronologia eventi luttuosi. Insomma: chi prima muore…meglio alloggia nel sepolcro di famiglia.

    In caso di co-intestazione (e se non vi siano, nell’atto di concessione, altre indicazioni) si ha una corta di comunione indivisa tra i co-intestatari. Una volta stipulato l’atto di concessione, di norma non è ammesso che i concessionari regolino tra loro una sorta di “ripartizione” quantitativa dei posti, se ciò non è – espressamente – consentito dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, ipotesi nella quale lo stesso regolamento regola (o, dovrebbe disciplinare) le forme e le modalità di “registrazione” di questo “frazionamento” dello jus sepulchri da parte degli uffici comunali, magari attraverso scrittura privata che gli aventi titolo notificano al comune.
    Il diritto di sepolcro è riservato ai concessionari e alle persone appartenenti alla famiglia dei concessionari, nucleo famigliare che, a questi fini, è stabilito nel Regolamento comunale di polizia mortuaria.
    L’effettiva fruizione del sepolcro, va posta, allora, in relazione ai momenti di utilizzo (decesso delle persone rientranti nella riserva), aspetto non prevedibile, con il limite (ovvio) della capienza del sepolcro). Infatti, i diversi aventi diritto alla sepoltura si trovano in condizioni di pari-ordinazione e l’accesso alla sepoltura nel tumulo gentilizio è sempre connesso solo al verificarsi dell’evento (non prevedibile…ma certo, come comprensibilmente noto).

    2) La rinuncia, come atto unilaterale e recettizio, produce effetti, proiettati sul futuro, non solo per la persona che retrocede il proprio diritto di sepolcro, ma anche per i suoi aventi causa, che, così, non potranno più subentrargli nella titolarità di un diritto estinto, per espressa volontà dell’interessato. Mi spiego meglio: la mia rinuncia (oggi) alla mia quota di titolarità nel rapporto concessorio, depriverà (domani) i miei discendenti della possibilità di divenire, a loro volta, intestatari della concessione, escludendoli dall’eventuale voltura.

    3) Nei confronti del comune, ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285, i concessionari, sono OBBLIGATI IN SOLIDO a sostenere
    gli oneri manutentivi, ad sempre possibili liti e controversie o diversi accordi tra le parti, l’Ente Locale rimane comunque estraneo.

  5. Salve a tutti,
    Vi espongo il quesito dal quale nn riesco a venire fuori:
    il mio Bisnonno ( defunto da anni) costruì una cappella negli anni 50′ ( concessione perpetua ) per sè e i suoi discendenti, in tutto tre figli, i quali a loro volta hanno avuto altri discendenti. Adesso:
    Come vanno ripartiti i loculi, devono essere suddivisi in parti uguali per tre( le rispettive famiglie dei tre figli del concessionario) o occorre seguire 1 altro criterio ?
    Se uno dei nipoti del concessionario volesse rinunciare, i suoi figli avrebbero sempre diritto alla propria sepoltura all’interno della cappella?
    Gli oneri di manutenzione vanno ripartiti sempre in parti uguali per le rispettive 3 famiglie o occorre fare riferimento ai singoli discendenti del concessionario?

  6. x Carlo,
    inutile dire quanto mi è stato utile il suo intervento!
    sono davvero felice di poter ancora conoscere persone come lei,
    grazie ancora

  7. X Walter,

    mea culpa, forse ho semplificato troppo, per ovvie ragioni di brevitas e sintesi: la situazione, in effetti, è leggermente più complessa, perché s’intersecano norme regionali (cremazione decisa a maggioranza assoluta degli aventi diritto a pronunciarsi ) e nazionali (atti di disposizione, in genere, sulle spoglie mortali, i quali, attenendo ai diritti della personalità e, quindi, alla sfera dell’ordinamento civile ex Art. 117 lett. l) ed m) Cost. dovrebbero esser soggetti alla sola norma statale. Orbene essa (Art. 79 comma 2 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) nella sua pienezza d’attuazione prevede che gli atti di disposizione tra più aventi diritto, titolati ad esprimere la propria volontà, siano adottati non a maggioranza, bensì all’unanimità. Questo principio potrà anche non vale anche non valere per la cremazione, in forza della Legge n. 130/2001, magari implementata, ancorché in modo velleitario, da apposita normativa regionale (nutro forti perplessità a tal proposito!), ma di sicuro si applica in tema di esumazioni/estumulazioni di cui al Capo XVII DPR n. 285/1990. Nella fattispecie da Lei segnalata per estumulare i Suoi nonni, a prescindere dalla successiva cremazione, sarebbe, comunque, stato necessario il consenso espresso da tutti e 5 i figli e formalizzato in dichiarazione, rivolta ad una pubblica amministrazione ex DPR n. 445/2000, senza poi considerare la modalità in cui manifestare l’ulteriore volontà cremazionista ai sensi della Circolare Min. Interni n. 37/2004, cioè attraverso l’atto sostitutivo dell’atto di notorietà. Dirò di più, a costo di sembrare oltremodo pedante e noioso. L’estumulazione dei nonni è stata funzionale, se non ho mal interpretato, alla sepoltura, nella medesima cappella gentilizia, di Suo padre da poco deceduto. Ora, se lo jus sepulchri, entro i limiti (dilatabili??? Forse sì, ma non all’infinito!) del novero delle persone riservatarie dello jus sepulchri stesso ex Art. 93 comma 1 DPR n. 285/1990, si esercita sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del sepolcro ex II Periodo Art. 93 comma 1 Citato, per far posto al feretro Suo padre, gli altri titolari dello Jus SEpulchri (da intendersi come potenziale diritto alla tumulazione, o meglio, quale legittima aspettativa, quando si è ancora in vita, proiettata nel tempo successivo alla propria morte) hanno acconsentito spontaneamente alla compressione del loro diritto (se, infatti, materialmente, non c’è spazio per immettere nuove bare nel tumulo…chi prima muore meglio alloggia!). Ecco perché sarebbe interessante chiarire, in merito allo jus sepulchri, la posizione soggettiva di tutti e 5 i fratelli/sorelle coinvolti. Certo se, eccetto Sua madre che è nuova ed unica titolare della concessione a seguito di rinnovo/novazione del rapporto concessorio in oggetto, gli altri aventi titolo hanno rinunciato alla propria quota della concessione stessa (la quale, così, risulterebbe esser stata, quanto meno in passato, “spacchettata” e suddivisa tra più co-titolari) e, di conseguenza, al relativo jus sepulchri che appunto sorge dall’atto di concessione ex Art. 98 DPR n. 285/1990, la questione non si pone proprio, siccome chi rinuncia (e la rinuncia è un negozio giuridico unilaterale, al tempo stesso ricettizio ed irrevocabile) decade automaticamente, quasi di default, dalla titolarità dello jus sepulchri attivo e passivo.

  8. X Carlo,
    Mammamia che tempestivitá!
    RingraziandoLa tanto della celere risposta,La saluto con un ultimate precisazione,ovvero:
    la cremazione é stata necessaria per fare posto alla salma di mio padre,o meglio,potevano decidere di mettere i miei nonni in terra comune per qualche anno attendendo la naturale biodecomposizione per poi riadagiarli definitivamente nella tomba ma é stata scelta la strada più semplice (anche se più onerosa..) dell’immediata cremazione.
    Solo che il comune ha richiesto solamente la firma della maggioranza quindi di solamente 3 figli delle salme (compresa mia madre) su 5 per l’estumulazione e la successiva cremazione delle salme.
    Quindi il pagamento spetterebbe ai 3 firmatari giusto?
    Credevo che mia madre essendo diventata unica intestataria della sepoltura dei miei nonni e avendo ora disposto lei la sepoltura di mio padre (per ovvi motivi) nella tomba,seppur con il benestare di una parte dei fratelli,fosse anche l’unica a dover fronteggiare tutte le spese del caso oltre a quelle di manutenzione.
    Grazie mille

  9. X Walter,

    La cremazione, al pari dell’inumazione in campo di terra, è servizio pubblico locale a domanda individuale (Art. 12 comma 4 Legge n. 440/1987) sebbene a titolo oneroso per l’utenza, dopo l’entrata in vigore di recenti due norme: rispettivamente l’Art. 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001 e l’Art. 5 Legge n.130/2001. Pertanto, il prezzo dell’incinerazione deve esser corrisposto da chi tale prestazione domandi al comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale; in altre parole l’onere della cremazione è a carico di chi la richieda, fatto salvo il caso di indigenza del de cuius al momento del funerale, e verso il gestore del crematorio incaricato di riscuotere la tariffa tutti i richiedenti sono obbligati in solido, non dovendo quest’ultimo effettuare laboriose ricerche sugli aventi titolo a presentare istanza di cremazione o sui loro accordi interni nella ripartizione degli oneri: a tali eventuali patti interni, jure privatorum, la pubblica amministrazione o comunque chi conduca, per conto del comune, l’impianto di cremazione rimangono, infatti, estranei, per ovvie ragioni. Per converso, il gestore, in caso di inadempienza, ricorrerà con gli strumenti del Cod. Civile, al recupero coattivo del credito verso chi abbia sottoscritto l’istanza di cremazione inoltrata all’ufficio comunale della polizia mortuaria, ma di solito ciò rappresenta un’ipotesi remota, poiché almeno dalle mie parti (io sono di Modena) prima si paga, poi si dà luogo alla cremazione, proprio per evitare conflittualità con gli aventi diritto.

    Piccola nota: Sua madre, rinnovando la concessione in scadenza, con la completa assunzione del relativi oneri, non è divenuta PROPRIETARIA della tomba, trattasi pur sempre di concessione amministrativa su un bene demaniale, quale, appunto, è il cimitero, semmai essa, attraverso la voltura del titolo di concessione, se così previsto o ammesso dall’istituto del subentro dettato dal regolamento comunale di polizia mortuaria,, è divenuta unica intestataria della sepoltura privata data in concessione. Bisogna sempre tuttavia distinguere e tener ben separati i due ambiti, ossia legittimazione a disporre delle spoglie mortali racchiuse in un dato sepolcro (segue solo la regola dello jus sanguinis, declinata secondo il principio di poziorità ex Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990), e mera titolarità della concessione ai fini dell’esercizio dello Jus Sepulchri attivo e passivo.

  10. Salve,
    Vi pongo il mio quesito:
    Nella tomba dove sono sepolti i miei nonni,genitori di mia madre e altri 4 fratelli (miei zii),passati i 30 anni nessuno di questi fratelli volle rinnovarla tranne mia madre quindi pagò lei il rinnovo della concessione diventandone la proprietaria.
    Poco fa é morto mio padre e per fargli posto é stata necessaria l’estumulazione dei nonni e la relativa cremazione.
    Questa spesa spetta solamente a mia madre in quanto proprietaria oppure anche ai suoi fratelli in parti uguali?
    Spero di essere stato abbastanza chiaro .
    Grazie

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