Conflitti sul sepolcro famigliare

Premessa il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre principali fattispecie:

1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato

2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura

3. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.

Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che angelsquando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l'”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro).

Problema:
Guglielmo, nell’imminenza del secondo dopo guerra, vigente il Regio Decreto R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il cui Art. 71 (1) prevedeva la disponibilità delle sepolture per atti inter vivos o mortis causa diviene titolare di 6 loculi a concessione perpetua disposti su tre ordini verticali, l’atto di concessione (2) a quanto ci è dato sapere prevede la classica formula sibi familiaeque suae, in cui dar sepoltura ai genitori provvisoriamente “parcheggiati” in altro cimitero.

L’atto di concessione , però, non precisa più dettagliatamente quali siano le persone riservatarie del diritto di sepolcro.

Guglielmo non ha rapporti di coniugio o di filiazione, così, nel corso degli anni le tombe disponibili vengono occupate dai suoi genitori e fratelli premorti ed anche dai loro coniugi (essendo quest’ultimi, quali cognati e quindi affini (3) e non discendenti jure sanguinis, s’immagina vi sia stata da parte del fondatore del sepolcro una sorta di autorizzazione assimilabile all’istituto della benemerenza (4) , anche perché all’epoca vigeva l’istituto sociale della famiglia alla allargata e patriarcale, propria delle zone rurali, senza dimenticare come il regolamento comunali di polizia mortuaria in via estensiva potrebbe considerare appartenenti al novero famigliare anche gli affini di primo grado). alla sua morte nel lascito testamentario nomina eredi universali Marco ed Alberto, trasferendo loro, Jus Hereditatis anche il sepolcro gentilizio, così come risulterebbe anche dall’atto di concessione conservato presso gli archivi comunali.

Ora i rami della famiglia con scrittura privata non si sono mai preoccupati di definire un ordine per l’uso dei posti feretro, lasciando questo ingrato compito al triste evolversi egli eventi luttuosi, ovviamente questa situazione di incertezza ha ingenerato il alcuni aventi diritto la legittima, ma del tutto giuridicamente immotivata aspettativa di esser assegnataria di un loculo.
Nel corso dei decenni tutti i 6 loculi risultano occupati da cadaveri o resti mortali, per liberare spazio finalizzato a nuove tumulazioni bisognerebbe procedere alla riduzione o alla cremazione dei defunti ivi sepolti da più di 20 anni ex DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Ovviamente, deceduti il fondatore del sepolcro ed i sui fratelli la rissosità tra i cugini è massima perché non si forma mai il consenso unanime per deliberare l’operazione cimiteriale, in quanto inibire il diritto di sepolcro ad un odiato parente significa, per converso, garantirlo in futuro remoto a sé o ai propri cari.

Ora Alberto, nipote ed erede universale, assieme al fratello dell’originario concessionario scompare e nelle sue ultime volontà chiede di esser tumulato nella prestigiosa tomba di famiglia, ma non quale discendente Jure Sanguinis del fondatore del sepolcro, ma in virtù nuovo concessionario subentrato allo zio in forza del testamento, ampliando così la portata dei suoi Jura Sepulchri.

Come sempre si scatena tra i parenti una rissa terrificante.

Per dirimere la faccenda sono necessarie alcune considerazioni di dottrina e… giurisprudenza, anche perché questi conflitti, spesso, debbono esser ricomposti proprio dal Giudice. (ma da quale: ordinario o… amministrativo?).

1. Se la famiglia del concessionario non è definita dall’atto di concessione la sua definizione deve esser desunta dagli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

2. La concessione cimiteriale ha, anche, dei contenuti patrimoniali, ma questi sono direttamente correlati e finalizzati, all’esercizio di diritti 9personali, dato che il diritto d’uso e’ riservato unicamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia.
Astrattamente, può anche aversi una successione nelle componenti patrimoniali (cappella), almeno nel corso di durata della concessione, successione che non può, mai, estendersi al diritto personale (quello di venirmi sepolto) in quanto i diritti personali non sono successibili. In questo caso, chi eredita, eredita il bene con i suoi oneri (es.: obblighi di manutenzione), mentre il diritto di sepolcro (= di esservi sepolti, cioe’ di usare la cappella ai fini del proprio sepolcro) restano ‘riservati’ (art. 93, 1 dPR 10/9/1990, n. 285) al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia (quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione). L’erede subentra negli oneri sulla concessione (fino a che duri), probabilmente (nel caso) solidarmente ad altri membri della famiglia; mentre il diritto di sepoltura e’ “riservato” solo alle persone della famiglia del concessionario. Infine, richiamando la sent. della sez. II civile della Corte di Cassazione n. 12957 del 29/9/2000, in presenza di istituzione di erede universale ma anche di discendenti jure sanguinis del concessionario, si determina che l’erede diventa titolare della ‘proprietà del manufatto’ per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, e fino a che duri la concessione, con tutti gli oneri connessi (la successione ha riguardo sia alle componenti attive ma anche a quelle passive), rimanendo sprovvisto di diritto di sepolcro fin tanto che non siano estinti tutti i membri della famiglia del concessionario, i quali conservano il proprio diritto, primario e secondario, di sepolcro e rispetto ai quali l’erede e’ tenuto ad assicurare ogni comodità ed a ritenerli esenti di ogni onere per quanto riguarda il loro diritto di sepolcro che deriva dall’appartenenza alla famiglia delc oncessionario.
Solo con l’estinzione di tutti i discendenti o, comunque, familiari del concessionario, l’erede potrà – forse – acquisire un diritto di usare, a titolo personale, il sepolcro.

3. L’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive modifiche del regolamento comunali di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere liti di questo tipo.

4. vanno tenuti ben distinti i diritti di sepoltura (5) , aventi carattere personale (appartenenza alla famiglia), rispetto ai diritti patrimoniali sul sepolcro (quelli che determinano, tra l’altro, obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, gli eredi potrebbero, quindi, esser semplicemente degli onerati.

5. Anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000, l’erede testamentario rimane sprovvisto del diritto di sepolcro fino all’estinzione di tutti i membri della famiglia del concessionario d’origine.

6. Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito – cioè concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione – dato che la concessionaria risulta non avere discendenti che jure sanguinis siano succeduti nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario. Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.

7. Quando il testamento acquisisca efficacia (pubblicazione se olografo ex Art. 620 Codice Civile, può senz’altro essere riconosciuta la titolarità (patrimoniale) della cappella, ma non la titolaritià di diritto personalissimi come il diritto di sepoltura (= esservi sepolti) in quanto questi sono legati all’appartenenza alla famiglia del fondatore.

8. In parole povere, il “proprietario” ha gli oneri connessi alla “proprietà ” (6), ma l’uso, in quanto diritto personalissimo, e’ legato all’appatenenza alla famiglia (almeno fino a che questa non si estingua).
Rimane pur sempre anche l’aspetto della capienza fisica del sepolcro (dato che i cadaveri non possono essere estumulati, o ridotti, trattandosi di sepolcro perpetuo (art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285).

9. Dai dati in nostro possesso non è chiaro se per norma che sorga dal combinato disposto tra atto di concessione (con relativa convenzione) e regolamento di polizia mortuaria si debba di volta in volta far riferimento al concessionario originario oppure ad i suoi di volta in volta aventi causa.

10. Il diritto di sepolcro trova il suo fisiologico limite nella capienza fisica del sepolcro stesso, degradando a mera aspettativa, se non c’è il necessario consenso a ridurre (7) o cremare i defunti precedentemente tumulati lo jus sepulchri non è esercitabile.

Quindi nella fattispecie Alberto, prescindere da vantato, ma ancora indimostrato subentro nella concessione, ha sì titolo ad esser tumulato nella tomba fondata da suo zio, ma in qualità non di proprietario, ma di congiunto Jure sanguinis con il fondatore del sepolcro.

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(1) Tuttavia, tale disposizione era comunque inapplicabile ed “abrogata” fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

(2) A fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario).

(3) Pretura di Genova, 30 dicembre 1995 Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione.

(4) se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre l’assenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l’entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto). Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

(5) diritto di sepolcro e’, essenzialmente, un diritto personale, connesso all’appartenenza alla famiglia (di cui la componente patrimoniale e’ strumentale rispetto alla realizzazione del fine primario, quello della sepoltura del concessionario e dei membri della sua famiglia a cui e’ riservata la sepoltura). La condizioone di erede, invece, richiama un contenuto patrimoniale che puo’ rilevare solo se ed in quanto siano esuariti i membri della famiglia e non necessariamente importa l’acquisizione del diritto ad essere sepolti, ma spessissimo i soli doveri dominicali sul manufatto, fino alla scadenza della concessione.
Sulle modalità di ‘”registrazione”‘, comunque la si chiami, delle titolarità derivanti ai discendenti dalla morte del concessioanrio, va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria (che, probabilmente, nulla dice, specie se un po’ datato), potendo prevedere un atto ricognitivo, rientrante nell’ambito dell’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif., a volte su dichiarazione/denuncia (magari anche da effettuarsi entro un determinato termine dal decesso del concessionario), altre volte d’ufficio. La ‘fonte’ e’ sempre e comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria.

(6) Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo Jus Sepulchri.

(7) Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti.

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Articoli correlati e reperibili con la funzione “Cerca”

Piccolo sentenziario sullo Jus Sepulchri
Il senso della famiglia nel DPR 285/1990
Rapporto di coniugio e limiti dello Jus Sepulchri
Eredi o discendenti?
Tumulazione illegittima?

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Carlo Ballotta

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181 thoughts on “Conflitti sul sepolcro famigliare

  1. X Marco,

    per giurisprudenza costante in materia, e per norma positiva (Art. 79 comma 2 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) al coniuge superstite, anche se in stato di separazione (così, almeno, il paragrafo 14 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) spetta il titolo privilegiato per decidere ed adottare eventuali atti di disposizione sulla spoglia mortale di marito o moglie premorti. I Figli, anche se nati fuori del regolare matrimonio, (ma, comunque, sempre di figli, a tutti gli effetti, si tratta, anche perché la Legge n. 219/2912 ha superato l’anacronistica distinzione tra la filiazione legittima e quella “naturale”) non possono opporsi a questo diritto che riguarda intimamente il rapporto di coniugio e non la semplice convivenza more uxorio.

    La moglie di Suo Padre, quando sarà il momento (…e senza fretta alcuna!) potrà chiedere l’avvicinamento alla tomba del defunto marito se e solo se sarà titolare, al momento della morte, dello jus sepulchri in quella particolare tomba, ossia del titolo di accoglimento che, eccetto la fattispecie della benemerenza ex Art. 93 comma 2 Reg. Naz. Polizia Mortuaria, da definirsi tramite il regolamento comunale, si acquisisce solo ed unicamente jure sanguinis o jure coniugii. Bisogna quindi esser o parenti consanguinei (gli affini non c’entrano!) o coniugi del concessionario per poter vantare lo jus sepulchri in un sepolcro privato dato in concessione, come appunto accade per una tomba di famiglia.

  2. Salve a tutti vorrei! Vorrei gentilmente porre alla Vostra attenzione un quesito abbastanza delicato:
    Sono orfano (assieme a due sorelle) di padre da 20 anni. Mio padre ha convissuto pubblicamente e pacificamente con mia madre negli ultimi 20 anni di vita sua, ma non ha mai divorziato dalla prima moglie (da cui ha avuto 4 figli). Ora è sepolto nella tomba di appartenenza di mia zia (la sorella di mio padre). Un domani che muoia la prima ed unica moglie di mio padre e lei voglia essere sepolta accanto al marito, noi figli riconosciuti possiamo opporci? Abbiamo qualche diritto riconosciuto dalla legge?
    Grazie mille in anticipo a chiunque voglia rispondermi.
    marco

  3. La successione nei diritti di sepolcro e nei relativi obblighi manutentivi dell’edificio sepolcrale, entro cui esercitare lo jus sepulchri, tra il fondatore del sepolcro ed i suoi aventi causa è disciplinata unicamente a livello locale (regolamento comunale di polizia mortuaria) dall’istituto del subentro (per approfondirlo suggerisco la consultazione di questo link: https://www.funerali.org/?p=7523).

    Retrocedendo al comune la titolarità della concessione (con annessi diritti di sepolcro) per le quote di propria spettanza (lo jus sepulchri, infatti, potrebbe, nel tempo essersi frazionato tra più aventi diritto) si perde volutamente lo jus sepulchri (inteso sia come diritto, attivo e passivo alla sepoltura, sia come diritto di natura reale e patrimoniale sui beni immobili di cui il sepolcro consta) ma si è definitivamente sollevati dagli oneri manutentivi, in quanto l’edificio sepolcrale (per accessione???) inteso come corpus compositum di opere murarie ed arredi diviene proprietà del comune che ne potrà pienamente disporre anche attraverso l’assegnazione a nuovi concessionari.

    La rinuncia deve necessariamente avere la forma scritta e debitamente sottoscritta dagli interessati (i quali, così perdono definitivamente lo jus sepulchri) ed è inoltrata secondo le modalità dettate dal DPR n. 445/2000. Non ravviso nella semplice scrittura privata da notificare al comune, lo strumento idoneo al perseguimento dello scopo, perché stiamo pur sempre ragionando di diritti personalissimi e, quindi, anche la forma riveste la sua sostanziale importanza, siccome trattasi di atto irreversibile. Il comune ha solo facoltà e non obbligo di accettare. Le procedure di dettaglio sono dettate dalla normativa comunale di settore.

  4. Posso inoltrare un quesito?
    Mi interesserebbe un parere su questa fattispecie:
    Concessionari Tizio e Caio, fratelli;
    Tizio, coniugato (con due figli), muore; e dopo di lui muore la moglie Tizia ed anche il figlio Tizietto;
    Caio, coniugato (senza figli), muore; e dopo di lui muore la moglie Caia.
    Considerando che:
    Tizio ha lasciato erede testamentario il solo figlio Caietto (pretermettendo, per ragioni di opportunità, il figlio Sempronio),
    e Caio ha lasciato eredi testamentari i due figli di Sempronio,
    mi chiedo se in capo a me, coniuge superstite di Caietto, e sua erede testamentaria, sorga qualche problema di responsabilità in merito all’opera (tomba familiare) realizzata in forza della concessione originariamente rilasciata a Tizio e Caio.
    Poichè per la mia tumulazione io già ho scelto una diversa collocazione posso, a vostro parere, rinunciare non solo al mio diritto di sepolcro ma anche, e soprattutto, a qualsiasi diritto a me eventualmente spettante su detta tomba familiare (sull’opera intendo)?
    Vorrei non risultare responsabile di eventuali danni riconducibili al manufatto in questione, come pure non vorrei che a me facessero capo obblighi di manutenzione e/o ripristino.
    Spero in una risposta.
    Grazie dell’attenzione.

  5. X Remo Faieta,

    Rispondo, in modo schematico e stringato, alla Sua missiva, articolando le mie considerazioni sui singoli punti tematici da Lei proposti, altrimenti mi accusano, a ragione, di esser un inconcludente e prolisso leguleio causidico.

    1) L’unico soggetto legittimato a cedere, a titolo oneroso, tra l’altro, il diritto d’uso sui beni sepolcrali è solo ed esclusivamente il Comune, nella concessione, infatti, è vietato il fine di lucro o speculazione (Art. 90 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285) da intendersi come attività finalizzata all’incremento patrimoniale, così come definita dal Cod. Civile. Tra privati, sono, così, vietati gli atti negoziali a contenuto privatistico, sia inter vivos, sia mortis causa, e questo perché:

    a) l’Art. 74 del Regio Decreto n.1880/1942, che appunto avrebbe permesso la trasmissione dello jus sepulchri per acta inter vivos o mortis causa è stato espressamente abrogato.
    b) il cimitero è demaniale (e si mediti sul significato di demanialità!) ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile e ad esso si applica la disciplina speciale di cui all’Art. 823 Cod. Civile.

    La compravendita di loculi è pertanto nulla di diritto, in quanto proibita dalla Legge, ed esigere la corresponsione di una somma di denaro per accordare lo jus sepulchri (il quale, ribadisco è un diritto personalissimo, non a contenuto patrimoniale) si configura come una grave violazione unilaterale delle obbligazioni sinallagmatiche contratte dal concessionario ed il comune, quale ente concedente punibile d’ufficio con la decadenza della concessione stessa.

    2) Una volta avvenuta la tumulazione la relativa estumulazione è ammessa solo alla scadenza della concessione (Art. 86 comma 1 DPR n. 285/1990)
    Un’eventuale estumulazione richiesta in applicazione dell’art. 88 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 dovrebbe essere richiesta dai soggetti che hanno titolo di disporre delle spoglie mortali, cioè, al solito, dal coniuge o, in mancanza di questi, dai parenti nel grado più prossimo ed, in caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, da tutti costoro. L’estumulazione, dunque, deve sempre esser richiesta da soggetti legittimati jure sanguinis ed autorizzata dal comune sulla base di questo titolo.

    3) La sorella “cattiva” e dispettosa non può negarVi l’accesso alla tomba, non consegnandoVi le chiavi, perché con questo comportamento arbitrario e capriccioso lederebbe il Vostro diritto secondario di sepolcro, cioè la facoltà di fruire del sepolcro per porre in essere atti di pietas e devozione verso i Vostri defunti, in materia vi è giurisprudenza costante. Il diritto secondario di sepolcro è tutelabile in sede civile.

  6. Una mia sorella ha costruito una cappella nel cimitero e ci ha trasportato le ossa di mio padre e mia nonna. Sopra la porta c’e’ scritto “Famiglia …….”,
    cioe’ il nome e cognome di mio padre. Poi ha venduto diversi loculi a persone del tutto estranee alla famiglia. Un’altra mia sorella ha dovuto pagare per il loculo. Mia sorella ha dovuto pagare per un loculo per suo marito defunto e per se stessa. Gia da anni mia madre ha pagato per il suo loculo in quella cappella, altrimenti non avrebbe potuto esserci sepolta. Mia madre e’ morta recentemente ed e’ sepolta li. Quindi quella sorella si e’ ritrovata con la cappella completamente pagata da altri. Due mesi dopo quella sorella ha fatto estumulare mia madre e l’ha messa in un altro loculo della stessa cappella per certe convenienze sue. Inoltre, per ragioni di conflitto famigliare, quella sorella si rifiuta di dare la chiave della cappella a me e a diverse altre sorelle, perche’ lei dice e’ proprieta’ sua. Domande:
    – puo’ quella sorella legalmente vendere quei loculi?
    – e’ giusto e legale che mia madre paghi per essere sepolta in quella
    cappella dedicata a mio padre?
    – puo’ quella sorella negarci la chiave e quindi l’accesso alla cappella per
    visitare i nostri genitori?
    – puo’ quella sorella estumulare quei defunti come le pare e piace?
    Grazie e auguri di ogni bene.
    Remo Faieta

  7. X Rodolfo

    il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre, principali, fattispecie:

    1) Jus Sepeliendi = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato

    2) Jus inferendi mortuum in sepulchrum = diritto a dar sepoltura

    3) Diritto secondario di sepolcro = potere, del tutto personalissimo, che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri, con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti, anche attraverso l’accesso alla tomba.

    Una diversacorrente di pensiero, accanto al diritto primario e secondario di sepolcro ereditario, ha affermato l’esistenza di una terza nozione di diritto di sepolcro, denominata “diritto al sepolcro in senso stretto”, che si identifica in quel diritto che ha come oggetto diretto il manufatto tombale o, in ogni caso, i materiali, spesso di pregio, che lo compongono.

    Nel suo caso, allora, si tratta di tutelare dinnanazi al giudice civile il Suo imprescrittibile diritto secondario di sepolcro. Deve , per altro rilevarsi come tale materia non rientri in quelle espressamente indicate dall’art.7 c.p.c. vigente e rientranti nella competenza del giudice di pace

    Il «diritto secondario di sepolcro» spetta a chiunque sia congiunto di una persona le cui spoglie si trovino in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi durante le ricorrenze e di opporsi ad ogni atto che costituisca violazione ed oltraggio a quella tomba.

    La dottrina e la giurisprudenza più recente hanno univocamente affermato che la natura giuridica del diritto secondario di sepolcro è quella di un diritto «personalissimo».

    Attraverso il procedimento analogico, si estende al diritto secondario di sepolcro la tutela del nome per ragioni familiari dell’abuso dell’immagine altrui e della memoria del soggetto scomparso che sopravvive nella pietas dei superstiti.

    La testimonianza materiale di questa memoria è rappresentata, appunto, dal monumento sepolcrale, dagli epitaffi e dalle iscrizioni tombali che meritano tutela specifica in caso di violazione.

    Lei, pertanto, pur non appartenendo famiglia del concessionario, cioè dell’intestatario del sepolcro, ha comunque il diritto (secondario) di recarsi al sepolcro, portare dei fiori, espletare pratiche di memoria e suffragio, è così illegittima la perversa volontà di negarle le chiavi per entrare nella cappella sepolcrale, in quanto questa Sua facoltà non costituisce certo turbativa di sepolcro.

  8. chiedo informazioni a quanto segue:

    Essendo figlio legittimo del genitore padre, vorrei conoscere i diritti di accesso ad un cappella privata.
    mio padre morto da circa un anno, è stato seppellito nella cappella della mia sorellastra, quest’ultima insieme alla sua famiglia e alla seconda moglie di mio padre defunto, non permettono sia al sottoscritto che ai miei altri tre fratelli e sorelle di accedere in quanto la cappella e sempre chiusa a chiave.
    pertanto mi viene negato il diritto di andare a fare visita al mio genitore legittimo quando lo ritengo opportuno. premetto che bonariamente attraverso degli amici chiedevo la chiave per accedere alla cappella ma mi è stata negata.
    Cosa possa fare , esiste qualche diritto a mio vantaggio su quanto esposto, posso andare a posare un fiore dal mio caro paà?. gradirei un vostro gentile riscontro grazie.
    firmato
    Rodolfo S.

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