Conflitti sul sepolcro famigliare

Premessa il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre principali fattispecie:

1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato

2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura

3. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.

Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che angelsquando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l'”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro).

Problema:
Guglielmo, nell’imminenza del secondo dopo guerra, vigente il Regio Decreto R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il cui Art. 71 (1) prevedeva la disponibilità delle sepolture per atti inter vivos o mortis causa diviene titolare di 6 loculi a concessione perpetua disposti su tre ordini verticali, l’atto di concessione (2) a quanto ci è dato sapere prevede la classica formula sibi familiaeque suae, in cui dar sepoltura ai genitori provvisoriamente “parcheggiati” in altro cimitero.

L’atto di concessione , però, non precisa più dettagliatamente quali siano le persone riservatarie del diritto di sepolcro.

Guglielmo non ha rapporti di coniugio o di filiazione, così, nel corso degli anni le tombe disponibili vengono occupate dai suoi genitori e fratelli premorti ed anche dai loro coniugi (essendo quest’ultimi, quali cognati e quindi affini (3) e non discendenti jure sanguinis, s’immagina vi sia stata da parte del fondatore del sepolcro una sorta di autorizzazione assimilabile all’istituto della benemerenza (4) , anche perché all’epoca vigeva l’istituto sociale della famiglia alla allargata e patriarcale, propria delle zone rurali, senza dimenticare come il regolamento comunali di polizia mortuaria in via estensiva potrebbe considerare appartenenti al novero famigliare anche gli affini di primo grado). alla sua morte nel lascito testamentario nomina eredi universali Marco ed Alberto, trasferendo loro, Jus Hereditatis anche il sepolcro gentilizio, così come risulterebbe anche dall’atto di concessione conservato presso gli archivi comunali.

Ora i rami della famiglia con scrittura privata non si sono mai preoccupati di definire un ordine per l’uso dei posti feretro, lasciando questo ingrato compito al triste evolversi egli eventi luttuosi, ovviamente questa situazione di incertezza ha ingenerato il alcuni aventi diritto la legittima, ma del tutto giuridicamente immotivata aspettativa di esser assegnataria di un loculo.
Nel corso dei decenni tutti i 6 loculi risultano occupati da cadaveri o resti mortali, per liberare spazio finalizzato a nuove tumulazioni bisognerebbe procedere alla riduzione o alla cremazione dei defunti ivi sepolti da più di 20 anni ex DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Ovviamente, deceduti il fondatore del sepolcro ed i sui fratelli la rissosità tra i cugini è massima perché non si forma mai il consenso unanime per deliberare l’operazione cimiteriale, in quanto inibire il diritto di sepolcro ad un odiato parente significa, per converso, garantirlo in futuro remoto a sé o ai propri cari.

Ora Alberto, nipote ed erede universale, assieme al fratello dell’originario concessionario scompare e nelle sue ultime volontà chiede di esser tumulato nella prestigiosa tomba di famiglia, ma non quale discendente Jure Sanguinis del fondatore del sepolcro, ma in virtù nuovo concessionario subentrato allo zio in forza del testamento, ampliando così la portata dei suoi Jura Sepulchri.

Come sempre si scatena tra i parenti una rissa terrificante.

Per dirimere la faccenda sono necessarie alcune considerazioni di dottrina e… giurisprudenza, anche perché questi conflitti, spesso, debbono esser ricomposti proprio dal Giudice. (ma da quale: ordinario o… amministrativo?).

1. Se la famiglia del concessionario non è definita dall’atto di concessione la sua definizione deve esser desunta dagli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

2. La concessione cimiteriale ha, anche, dei contenuti patrimoniali, ma questi sono direttamente correlati e finalizzati, all’esercizio di diritti 9personali, dato che il diritto d’uso e’ riservato unicamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia.
Astrattamente, può anche aversi una successione nelle componenti patrimoniali (cappella), almeno nel corso di durata della concessione, successione che non può, mai, estendersi al diritto personale (quello di venirmi sepolto) in quanto i diritti personali non sono successibili. In questo caso, chi eredita, eredita il bene con i suoi oneri (es.: obblighi di manutenzione), mentre il diritto di sepolcro (= di esservi sepolti, cioe’ di usare la cappella ai fini del proprio sepolcro) restano ‘riservati’ (art. 93, 1 dPR 10/9/1990, n. 285) al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia (quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione). L’erede subentra negli oneri sulla concessione (fino a che duri), probabilmente (nel caso) solidarmente ad altri membri della famiglia; mentre il diritto di sepoltura e’ “riservato” solo alle persone della famiglia del concessionario. Infine, richiamando la sent. della sez. II civile della Corte di Cassazione n. 12957 del 29/9/2000, in presenza di istituzione di erede universale ma anche di discendenti jure sanguinis del concessionario, si determina che l’erede diventa titolare della ‘proprietà del manufatto’ per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, e fino a che duri la concessione, con tutti gli oneri connessi (la successione ha riguardo sia alle componenti attive ma anche a quelle passive), rimanendo sprovvisto di diritto di sepolcro fin tanto che non siano estinti tutti i membri della famiglia del concessionario, i quali conservano il proprio diritto, primario e secondario, di sepolcro e rispetto ai quali l’erede e’ tenuto ad assicurare ogni comodità ed a ritenerli esenti di ogni onere per quanto riguarda il loro diritto di sepolcro che deriva dall’appartenenza alla famiglia delc oncessionario.
Solo con l’estinzione di tutti i discendenti o, comunque, familiari del concessionario, l’erede potrà – forse – acquisire un diritto di usare, a titolo personale, il sepolcro.

3. L’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive modifiche del regolamento comunali di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere liti di questo tipo.

4. vanno tenuti ben distinti i diritti di sepoltura (5) , aventi carattere personale (appartenenza alla famiglia), rispetto ai diritti patrimoniali sul sepolcro (quelli che determinano, tra l’altro, obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, gli eredi potrebbero, quindi, esser semplicemente degli onerati.

5. Anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000, l’erede testamentario rimane sprovvisto del diritto di sepolcro fino all’estinzione di tutti i membri della famiglia del concessionario d’origine.

6. Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito – cioè concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione – dato che la concessionaria risulta non avere discendenti che jure sanguinis siano succeduti nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario. Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.

7. Quando il testamento acquisisca efficacia (pubblicazione se olografo ex Art. 620 Codice Civile, può senz’altro essere riconosciuta la titolarità (patrimoniale) della cappella, ma non la titolaritià di diritto personalissimi come il diritto di sepoltura (= esservi sepolti) in quanto questi sono legati all’appartenenza alla famiglia del fondatore.

8. In parole povere, il “proprietario” ha gli oneri connessi alla “proprietà ” (6), ma l’uso, in quanto diritto personalissimo, e’ legato all’appatenenza alla famiglia (almeno fino a che questa non si estingua).
Rimane pur sempre anche l’aspetto della capienza fisica del sepolcro (dato che i cadaveri non possono essere estumulati, o ridotti, trattandosi di sepolcro perpetuo (art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285).

9. Dai dati in nostro possesso non è chiaro se per norma che sorga dal combinato disposto tra atto di concessione (con relativa convenzione) e regolamento di polizia mortuaria si debba di volta in volta far riferimento al concessionario originario oppure ad i suoi di volta in volta aventi causa.

10. Il diritto di sepolcro trova il suo fisiologico limite nella capienza fisica del sepolcro stesso, degradando a mera aspettativa, se non c’è il necessario consenso a ridurre (7) o cremare i defunti precedentemente tumulati lo jus sepulchri non è esercitabile.

Quindi nella fattispecie Alberto, prescindere da vantato, ma ancora indimostrato subentro nella concessione, ha sì titolo ad esser tumulato nella tomba fondata da suo zio, ma in qualità non di proprietario, ma di congiunto Jure sanguinis con il fondatore del sepolcro.

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(1) Tuttavia, tale disposizione era comunque inapplicabile ed “abrogata” fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

(2) A fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario).

(3) Pretura di Genova, 30 dicembre 1995 Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione.

(4) se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre l’assenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l’entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto). Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

(5) diritto di sepolcro e’, essenzialmente, un diritto personale, connesso all’appartenenza alla famiglia (di cui la componente patrimoniale e’ strumentale rispetto alla realizzazione del fine primario, quello della sepoltura del concessionario e dei membri della sua famiglia a cui e’ riservata la sepoltura). La condizioone di erede, invece, richiama un contenuto patrimoniale che puo’ rilevare solo se ed in quanto siano esuariti i membri della famiglia e non necessariamente importa l’acquisizione del diritto ad essere sepolti, ma spessissimo i soli doveri dominicali sul manufatto, fino alla scadenza della concessione.
Sulle modalità di ‘”registrazione”‘, comunque la si chiami, delle titolarità derivanti ai discendenti dalla morte del concessioanrio, va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria (che, probabilmente, nulla dice, specie se un po’ datato), potendo prevedere un atto ricognitivo, rientrante nell’ambito dell’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif., a volte su dichiarazione/denuncia (magari anche da effettuarsi entro un determinato termine dal decesso del concessionario), altre volte d’ufficio. La ‘fonte’ e’ sempre e comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria.

(6) Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo Jus Sepulchri.

(7) Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti.

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Articoli correlati e reperibili con la funzione “Cerca”

Piccolo sentenziario sullo Jus Sepulchri
Il senso della famiglia nel DPR 285/1990
Rapporto di coniugio e limiti dello Jus Sepulchri
Eredi o discendenti?
Tumulazione illegittima?

Written by:

Carlo Ballotta

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181 thoughts on “Conflitti sul sepolcro famigliare

  1. Buongiorno,
    una tomba a due posti, con concessione di 99 anni, rilasciata a nome di mio nonno.
    In questa tomba sono sepolti mio nonno e mia nonna che hanno avuto tre figli. tutti e tre deceduti.
    L’unica viva è la moglie di uno dei tre, quindi la cognata degli altri due. Ora si vorrebbe estumulare miei nonni per metterli in cassette morti da più di 40 anni, per fare posto all’ultimo deceduto dei tre fratelli, deceduto questo mese, ma la moglie dell’altro fratello non autorizza. Esiste una via legale per venirne fuori? Il regolamento comunale non prevede alcunché.
    Grazie

    1. Per Andrea,

      la risposta standardizzata a quesiti, da cui emergano potenziali elementi di conflitto tra gli aventi diritto a disporre di una spoglia mortale, si trova a questo link:

      https://www.funerali.org/normativa/atti-di-disposizione-in-conflitto-sulla-spoglia-del-de-cuius-892.html

      La invitiamo a mantenere i contatti con codesta Redazione, nell’evenienza Le occorresse una piccola consulenza più personalizzata, o semplicemente qualche ulteriore delucidazione sul caso concreto da Lei prospettatoci.

  2. Buongiorno, mia madre è erede di mio nonno insieme alla sorella che però è emigrata in Giappone. Mia madre vorrebbe fare dei lavori sulla tomba sia di manutenzione per la messa in sicurezza ( tenga presente che la tomba risale agli anni 70), sia di modifica con ingrandimento. Qualora non fosse possibile consultare la sorella emigrata negli anni 80, mia madre può richiedere ed effettuare i lavori? Se la sorella dovesse farsi viva e negare il proprio consenso mia madre può agire autonomamente per preservare la tomba e effettuare lavori di modifica?
    Si ringrazia anticipatamente

    1. X Salvatore Ulisse,

      senza facili ironie, questo caso da Lei proposto e cui tenteremo di offrir esauriente risposta, potrebbe degenerare in un’…ODISSEA.

      Nelle concessioni cimiteriali e nelle loro volture unicamente mortis causa, non è centrale la posizione dell’erede (almeno se non a fini patrimoniali) ma diviene discriminante la qualità di soggetto subentrante a causa di morte del concessionario primo e fondatore del sepolcro, poichè il diritto sul sepolcro in sè (la nuda proprietà dell’immobile) resta, pur sempre, ontologicamente funzionale al pieno esercizio dello jus sepulchri primario da intendersi come duplice facoltà di dare o ricever sepoltura in quel determinato sacello gentilizio.
      Ora in caso di co-titolarità della concessione, per costante giurisprudenza di legittimità, siamo dinanzi ad una comunione, forzosa, solidale ed indivisibile, siccome oggetto della concessione è pur sempre il diritto di superficie o di solo uso, secondo parte minoritaria della dottrina, di quel particolare lotto di terreno su cui il concessionario primitivo ha edificato il proprio sepolcro.
      Quindi: dopo questa noiosa e lunga premessa, entrando finalmente in medias res:

      1) le opere di manutenzione, atte a conservare lo stabile funerario in solido e decoroso stato, non sono un’opzione, bensì una vera e propria obbligazione solidale che sorge in capo a concessionari, quindi il Comune, previa diffida, potrebbe addirittura imporVele, altrimenti, con una misura ancora più grave ed estrema l’Amministrazione avrebbe persino il potere di pronunziare la decadenza sanzionatoria, per violazione ingiustificata ed unilaterale delle obbligazioni sinallagmatiche contratte al momento della solenne stipula dell’atto concessorio.
      2) i lavori sono richiesti da chi ne abbia titolo ed in base alla propria quota di diritto di sepolcro, secondo modalità e procedure dettate dal regolamento municipale di polizia mortuaria e dal piano regolatore cimiteriale, con relativi strumenti attuativi.
      3) più complessa è la questione dell’ampliamento del sepolcro: qui occorrerebbe veramente anche il consenso della zia emigrata in Giappone, in quanto – se non erro – co-titolare del rapporto concessorio, se Essa rinunciasse alla concessione, in quanto non più interessata, soprattutto a sostenere gli oneri, sarebbe tutto più semplice.
      4) Ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n° 285/1990, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, può essere autorizzata dal competente ufficio comunale la realizzazione di una sopraelevazione del vecchio edificio con l’unica avvertenza di non eliminare elementi di pregio storico-artistico, protette dalla legge sulla conservazione di opere d’arte e di garantire che la nuova struttura abbia almeno il numero dei posti sufficiente a seppellire i feretri contenuti in quella vecchia. Sono, inoltre, sottoposte al vincolo della Soprintendenza monumenti, lapidi, scritte con più di 50 (cinquanta) anni.

      Devono, poi, essere osservate le norme attualmente vigenti per le misure minime dei “loculi” dettate dal paragrafo 13.2 della circolare Min. San. n. 24/1993, esse si riferiscono a nuove costruzioni, qualunque esse siano, indipendentemente che si tratti di colombari realizzati in serie o di tombe costruite da privati. È, però, da chiarire che si tratta di indicazioni (” …. è preferibile” afferma la circolare”), che devono trovare cogenza nel contenuto di un regolamento comunale di polizia mortuaria per essere applicate ( la fonte regolamentare municipale potrebbe persino dettare anche misure diverse).

      Quindi, si può, così, dar corso ad una elevazione, purché essa non trascenda le misure e gli ingombri massimi consentiti dal piano regolatore cimiteriale, o, in assenza di altri criteri costruttivi, non abbia un eccessivo impatto sulla zona in cui si trova (ad esempio ove vi siano tutte tombe basse, quella interessata dai lavori non potrebbe essere l’unica alta).

      Altro filone della dottrina (Ing. Daniele Fogli) ragiona in modo diverso ovvero se la concessione è inscindibilmente connessa alla fondazione di un determinato manufatto, avente un predefinita capacità di accoglimento, in linea di massima, sempre facendo salve le norme del Regolamento comunale in materia, un’eventuale modifica nel numero dei posti, anche in senso accrescitivo, magari dovuta ad una superfetazione, dovrebbe avere come presupposto una nuova concessione (per la realizzazione di questi ulteriori nicchie sepolcrali).

      Infine l’ampliamento, quanto meno nella cubatura del blocco murario, qualora non necessitasse di una nuova concessione non potrà mai eccedere o esorbitare dal perimetro esterno dell’area a suo tempo avuta in concessione, in quanto tra una tomba famigliare ed un’altra sono previste distanze non derogabili.

  3. Ho un cugino figlio della sorella di mio padre.genitori defunti entrambi.unico figlio di due fratelli(defunto anche esso).e proprietario di una cappella intestata a lui.in caso di un suo decesso senza scritture private (eventuale testamento)la cappella andrebbe agli eredi da entrambi i genitori????grazie x la risposta

    1. X Francesco,

      Nelle concessioni cimiteriali si possono ereditare (in senso patrimoniale) solo le obbligazioni manutentive sul sepolcro privato, e non il diritto d’uso. La mera voltura della concessione consiste nell’accollarsi solo gli oneri di gestione, soprattutto economici. SE, invece, si addiviene al subentro in senso pieno, l’avvicendarsi del discendenti nella titolarità dello jus sepulchri primario, pleno jure, è regolata dall’istituto del subentro, normato, solamente quando e se previsto, solo dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Di solito si subentra jure coniugii o jure sanguinis, mortis causa, cioè per il fatto stesso di trovarsi in rapporto coniugale o di stretta parentela con il de cuius, originario fundatore del sepolcro, ora deceduto. Si può, pure addivenire ad un frazionamento del diritto di sepolcro, tra due o più co-titolari, in questo caso di dovrà ragionare nel termini civilistici di rispettive quote, laddove lo jus sepulchri primario è composto dalla duplice facoltà di esser sepolti o dare sepoltura, in quel determinato sacello gentilizio, sino al raggiungimento della naturale saturazione del residuo spazio sepolcrale, oltre la quale lo stesso diritto di sepoltura, seppur legittimo ed acquisito secundum legem, si estingue ex se, divenendo, così, non più esercitabile.

  4. Buona sera,
    mia madre è morta un mese fa, tumulata nella tomba di famiglia. Mio padre è ancora vivente, e siccome la lastra di marmo non è stata ancora decorata ne con l’epigrafe ne’ con la foto ceramica, vorrebbe che oltre al cognome di mia madre fosse aggiunto il suo sul modello “NOME+COGNOME + in e cognome acquisito dopo il matrimonio”. Ma il titolare delle onoranze funebri ha detto che l’aggiunta del cognome acquisito secondo lui non va fatta trattandosi di tomba di famiglia e quindi lei è figlia e portatrice dello stesso cognome del titolare della tomba.Diversamente per mia nonna, non avendo lo stesso cognome, è stato aggiunto “VEDOVA + cognome del marito ovvero del titolare della tomba”. Cosa ritiene sia più opportuno fare ? Grazie
    Fabio Testoni

    1. X FABIO,

      si veda Carresi, Aspetti privatistici del sepolcro, cit., p. 276; Reina, op. cit., p. 87,
      secondo cui nel nostro diritto (diversamente rispetto alla consuetudine derivante dal diritto
      canonico, ove la questione era discussa) si esclude che il marito abbia diritti sul sepolcro
      della moglie: la nuova famiglia porta il cognome del marito e questi entra nella famiglia
      della moglie per rapporti limitatissimi e tassativamente indicati dalla legge; se la moglie iure
      nominis appartiene alla famiglia del marito, viceversa questi non appartiene alla famiglia
      della moglie allo stesso titolo, né tanto meno iure sanguinis, che è l’altro titolo di partecipazione
      al sepolcro.

      Lo ius nominis sepulchri spetta presuntivamente
      al concessionario del terreno demaniale. Una volta che sia stato
      individuato il nomen sepulchri da parte del fondatore, la conservazione delle
      iscrizioni funerarie con le indicazioni delle persone sepolte rientra nel diritto
      alla tutela del sentimento di pietà verso i defunti, diritto che spetta anche ai
      titolari del mero diritto secondario di sepolcro

  5. Salve, volevo rappresentare che dopo mia nonna concessionaria e dopo una delibera di giunta che individuava altra parente come subentrante nella stessa a seguito della rinuncia di questa ultima e dei miei fratelli e sorelle ho ottenuto una delibera di giunta municipale che mi individua come titolare di quel sepolcro nel 1998, e provvedevo ad erigere una cappellina familiare col mio nome.
    Dopo varie sollecitazioni alla stipula della concessione questa avveniva nel 2018.
    Ma alcuni mesi prima di questa un mio fratello rinunciatario vi aveva deposto
    Il proprio figlio premiato.
    Cosa fare? Grazie

    1. X MIchiPerni,

      La rinuncia produce effetti, proiettati sul futuro, non solo per la persona che retrocede il proprio diritto di sepolcro, ma anche per i suoi aventi causa, che, così, non potranno più subentrargli nella titolarità di un diritto estinto, per espressa volontà dell’interessato. Mi spiego meglio: la mia rinuncia (oggi) alla mia quota di titolarità nel rapporto concessorio, depriverà (domani) i miei discendenti della possibilità di divenire, a loro volta, intestatari della concessione, escludendoli dall’eventuale successiva voltura.

  6. Io e mia sorella (che è sposata) eravamo gli eredi di una cappella gentilizia. I rapporti non erano buoni e mia sorella voleva imporre di fare una spesa di 3000 euro per dei lavori nella cappella che io non ritenevo necessari. Per uscire da questa situazione abbiamo fatto una scrittura privata in cui io ho dichiarato di voler rinunciare al diritto di sepoltura e di conseguenza essere esonerato dalle spese di manutenzione. A distanza di quasi 3 anni, mia sorella ha fatto dei lavori di manutenzione che possono valere non più di 500-600 euro, niente a che vedere con i 3000 euro che pretendeva di fare prima della mia rinuncia. Cosa mi può suggerire l’esperto. Grazie

    1. X Fabio,

      gli oneri manutentivi di un sepolcro privato e gentilizio competono ai concessionari.
      Si può addivenire alla titolarità nominale di una concessione per subentro o anche jure haereditatis, sempre distinguendo le rispettive posizioni di nuda proprietà sul manufatto sepolcrale o di titolarità pleno jure dello jus sepulchri sulla concessione.
      Sostanzialmente: essendo lo jus sepulchri (potere di dare o ricever sepoltura) un diritto personalissimo la sua titolarità segue solo la linea dello jus coniugii ed in subordine dello jus sanguinis. Posto che il sepolcro in questione sia sorto come gentilizio o famigliare eventuali eredi (= qualificazione di ordine patrimoniale nel trapasso delle sostanze del de cuius) erediterebbero solo le obbligazioni manutentive, disgiunte, però, dal diritto d’uso sulla tomba.
      Non si entra volutamente nel merito dei lavori eseguiti e della loro entità economica, non ho strumenti per giudicare rettamente, soggiungo solo che una scrittura privata (per giunta non autenticata) non è mezzo idoneo ad attivare l’istituto della rinuncia soprattutto se sono coinvolti possibili diritti reali (uso, proprietà) sull’edificio adibito a funzione sepolcrale. Sarebbe – a questo scopo – necessario un atto notarile.

  7. Buongiorno, mio padre è stato recentemente tumulato nella cappella di famiglia fondata dai miei nonni (defunti), in cui sono presenti anche i miei bisnonni e la seconda moglie di mio nonno. Mio padre si era risposato e sono qui a chiedere se, in quanto figlia, posso oppormi alla futura collocazione di questa signora (sua moglie)nella cappella. Ovviamente non siamo in buoni rapporti e quindi molto probabilmente non verrò a conoscenza della morte della signora. Come posso fare per evitare che possa essere tumulata lì a mia insaputa? grazie

    1. X Maurizia,

      azione civilistica di negazione o manutenzione per turbativa di sepolcro?
      No, nel Suo caso specifico non è possibile in quanto Suo padre contraendo nuove nozze ha costituito una nuova famiglia, pertanto il coniuge superstite, per giurisprudenza costante in materia di jura sepulcrhi, vanta il diritto di sepolcro nella tomba del consorte premorto.

  8. Sono proprietaria di una capella al cimitero avuto in eredità da una zia sorella di mamma possono i parenti che non ci parliamo entrare nel sepolcro erede universale di di tutto il patrimonio poso togliere la chiave al custode . .? rRisposta concreta

    1. X Anna Maria,

      1) per sicurezza copia delle chiavi della cappella gentilizia privata deve rimanere in custodia presso l’ufficio cimiteriale.

      2) la sua nuda proprietà della cappella (potrebbe, infatti, esser disgiunta dal diritto d’uso) non Le consente di inibire agli altri parenti, per quanto intercorrano rapporti poco idilliaci, il c.d diritto secondario di sepolcro, ossia il potere/facoltà per loro di accedere all’edificio funerario per compiere atti votivi e di pìetas verso i defunti ivi tumulati. E’un principio pretorio, portato di una costante giurisprudenza in merito ai conflitti sui sepolcri privati a sistema di tumulazione.

  9. sono passati 6 anni della morte di mio marito ,devo fare l esumazione avendo un loculo di famiglia dove stanno i miei genitori la nicchia è grande avevo chiesto se potevo mettere la salma di mio marito mi e stato negato non posso fare niente senza consenso di questo fratello essendo anchio un erede .GRAZIE ..

    1. X Nunzia,

      nei diritti di sepolcro la posizione di “EREDE” che ha natura eminentemente patrimoniale non rileva minimamente, a contare sono, invece lo jus coniugii (= vincolo coniugale) e lo jus sanguinis (rapporto di consanguineità/parentela) tra il defunto da tumulare ed il concessionario fondatore del sepolcro privato a sistema di tumulazione. Insomma: chi è il titolare di questa concessione: forse il fratello? il Suo scomparso marito in quali rapporti giuridici era con il titolare della concessione stessa? Qui interviene anche il regolamento comunale di polizia mortuaria per disciplinare nel dettaglio e nella fattispecie concreta le tumulazioni plurime in loculo singolo. Se scendendo per “li rami” dell’albero genealogico dovesse risultare che la spoglia mortale di Suo marito (cadavere e sue trasformazioni di stato, come appunto ossa o ceneri) non fosse portatrice del diritto di sepolcro l’entrata nella tomba sarebbe inibita, salvo non ricorrere, con estrema prudenza, all’istituto delle c.d. BENEMERENZE di cui all’art. 93 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, ma attenzione: per attuare questo escamotage sussiste riserva di regolamento municipale, è, infatti, questa fonte a dover dettare regole più precise rispetto ad unaa semplice enunciazione di principio. Le benemerenze rappresentano una deroga alla famigliarità ordinaria del sepolcro privato e gentilizio, con cui straordinariamente si ammette l’entrata nel loculo di famiglia di persone (esempio: gli affini) estranee al nucleo famigliare contemplato nel solenne atto concessorio stipulato affinché un privato cittadino possa legittimamente vantare un diritto d’uso su edificio cimiteriale o porzione dello stesso.
      Nelle benemerenze diviene così indispensabile almeno l’autorizzazione del concessionario, o secondo altra parte della dottrina, servirebbe anche l’autorizzazione di tutte le persone titolari dello jus sepulchri le quali, ad esempio con la tumulazione di Suo marito, per mancanza di spazio sepolcrale, vedrebbero, in futuro, compressa, lesa o menomata la loro legittima aspettativa a riposare in quel dato loculo….se non c’è materialmente posto lo jus sepulchri spiraa ex se diventando non più esercitabile…dopo tutto chi prima muore meglio alloggia.

      Quindi i consigli sono i seguenti: consultare attentamente l’atto di concessione ( a chi è intestato, per accogliere quali specifici defunti è sorto il rapporto concessorio?) ed il regolamento municipale di polizia mortuaria, alla voce “benemerenze”.

      Se, invece, anche Lei fosse co-titolare della concessione si potrebbe rinviare la soluzione del caso all’applicazione del diritto di sepolcro che sorgerebbe, a questo punto anche in capo a Lei, il quale poi si traduce nella duplice facoltà di dare o ricever sepoltura. Ma questo è un argomento assai complesso da svilupparsi in altra sede…ho un’idea Lei, intanto svolga le ricerche che le ho suggerito, poi, magari, risentiamoci su questo blog, rimango, difatti, sempre a disposizione per ulteriori richieste o chiarimenti, ma mi servono, per aiutarLa davvero maggiori informazioni.

      Saluti by Carlo

  10. Volevo sapere se alla mia morte posso essere seppellita solo con un lenzuolo come ho visto fare a Bologna nel cimitero di Borgo Panigale.

    1. x Cheti
      Attualmente la sepoltura con il semplice lenzuolo è consentita solo in Emilia Romagna, per una specifica disposizione normativa regionale. Però il trasporto funebre al cimitero deve sempre essere svolto dentro una bara regolamentare.

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