Concessione fantasmagorica tra jus coniugii/jus sanguinis e jus haereditatis

Gentile Redazione, vorrei consultarVi per un parere pro veritate su un caso capitatomi giusto ieri.

Problema: atto di concessione stipulato da Mr. X  con un Comune, qui, del modenese, in cui il sepolcro privato a sistema di tumulazione è sibi, familiaeque suae, secondo consuetudine e, soprattutto, definizione contrattuale. La “famiglia” alquanto atipica è solo delineata, poiché composta da sole sorelle, quindi non è nucleo sociale ed affettivo fondato sul matrimonio, da cui origini eventuale figliazione.
Si scatena, ovviamente, la solita furibonda guerra – tra ancora viventi – sui diritti di sepolcro, per i posti ancora vacanti.
A complicare le cose è lo stesso atto di concessione che, al proprio interno regola, per il caso specifico, il delicato istituto del subentro: ovviamente non jure coniugii o jure sanguinis, come la dea Ragione vorrebbe bensì… jure haereditatis (?).
L’atto, infatti, reca inequivocabilmente i vocaboli di famigliare e poi di erede.
A questo punto io mi smarrisco nei meandri e nei… miasmi di una bolgia dantesca dove a regnare non è la confusione, ma il caos stesso, magari ante creazione, quando solo lo spirto divino aleggiava sovrano sulle acque primordiali!
Secondo me l’estensore dell’atto concessorio, risalente alla fine degli anni ‘60 XX secolo, ha pasticciato, come accade sovente tra famigliare (diritti della personalità) ed erede (situazione meramente patrimoniale), sovrapponendo indebitamente i termini linguistici.
Fatto sta che non si capisce chi ed a quale titolo e come (concessionario fisso o a geometria variabile? Frazionamento della concessione in quote di pari titolarità?) sia subentrato alla morte del primo concessionario, così da ricostruire il novero dei potenziali aventi – ad oggi -diritto alla sepoltura, se ancora in vita, in quanto il diritto di tumulazione potrebbe essersi già estinto per nuovi ingressi di spoglie mortali, o per l’esaurimento dello spazio fisico della tomba o per l’avvenuta sepoltura di tutti gli aventi diritto.
Aggiungo che trattasi di pregevole sepoltura a regime di perpetuità, dunque, particolarmente appetibile.
Art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285!!!! (questo illustre sconosciuto, pare proprio non esser stato del tutto applicato!)
Dunque…che fare? Come procedere?
L’ufficio locale di polizia mortuaria rimane silente e poco collaborativo. Io preliminarmente chiederei con accesso agli atti eventuale fascicolo comunale sul sepolcro (se e quando presente) per risalire, quanto meno alle eventuali volture o rinunzie, poi lo incrocerei con i vari regolamenti municipali succedutisi sino a questo tempo e vigenti al momento di ogni singola tumulazione avvenuta (ed auspicabilmente autorizzata, nel senso di verifica preventiva dello jus sepeliri).

Altro non mi sovviene…. Certo della Vostra comprensione e confidando nel Vostro supporto, formulo.
Distinti saluti.
Lettera firmata

Risposta:

Partirei da una considerazione propedeutica siccome si ragiona di “famiglia atipica” in quanto costituita (oggi) solo da sorelle (sarebbe lo stesso se si trattasse di fratelli o di un po’ di questi e un po’ di quelle), perché si rileverebbe l’atipicità sull’assenza di matrimonio.
Non si pondera, però, su questo elemento basilare: nel caso comunque vi è un… matrimonio, ossia quello “a monte” tra i genitori (non considero l’ipotesi che vi potrebbe essere stata filiazione anche al di fuori del matrimonio, quanto meno avendo presente che essa nel passato era meno frequente di quanto non sia attualmente).
Detto squisitamente in punta di diritto: le sorelle hanno un capostipite (anzi due, la madre e il padre) in comune, per cui l’elemento “matrimonio” non può essere valutato solo se intercorrente tra queste (trascuro i divieti/impedimenti al matrimonio che vi sarebbero!), ma in quanto comunque presente “a monte”.
Inoltre, mi sembra di capire che all’atto di concessione abbia provveduto l’ascendente/genitore (lo dedurrei dalla Sua indicazione di Mister X).
Senza esprimere giudizi sulla qualità dell’atto di concessione, mi parrebbe proprio che il sepolcro abbia natura originaria quale sepolcro ereditario o, se proprio lo si voglia, di sepolcro di famiglia (fino a che vi siano sorelle (leggi: figlie/i del concessionario) di stato libero, per divenire direttamente sepolcro ereditario.
Ma propenderei di più per l’impostazione secondo cui si tratterebbe di sepolcro ereditario fin dall’origine (sappiamo tutti che un sepolcro può essere ereditario fin dalla sua costituzione se ciò risulti dall’atto di “fondazione”, oppure che un sepolcro dapprima di famiglia (o, gentilizio) possa divenire tale nel tempo).
Ovviamente, il testo dell’atto di concessione può avere risentito all’epoca di alcuni presupposti fallaci, in particolare quello della sovrapposizione tra i concetti di discendenza e di ereditarietà, ma questo non consente di interpretare il testo come se avesse contenuto diverso.
Sulla questione della divisibilità tenderei a sostenere l’impostazione che (secondo me) appare unica, cioè quella di una sostanziale indivisibilità, anche se, nel tempo, possa aversi il concorso, la co-presenza di discendenti del fondatore (qualcuna delle sorelle..) e di eredi di quelle decedute.
Ci si trova, quali siano gli aventi titolo, in una situazione di comunione indivisa, per cui non ha senso parlare di quote o percentuali di titolarità.
Al pari che nella comunione legale tra coniugi, questi sono titolari dell’intero e la/una divisione assume significato solo quando cessi la comunione col decesso di uno dei coniugi (o con altro atto/evento che determini lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi).
Non entro nel merito dell’art. 102 D.P.R. 285/1990, condividendo la constatazione della sua scarsa (o, pressoché del tutto assente) applicazione.
Mi pare che il percorso che Lei delinea e schematizza (accesso agli atti, compulsazione dei diversi Reg. com. pol. mort. succedutisi, ecc.) sia ineccepibilmente corretto, tenendo conto della natura impressa al sepolcro, ab ovo.

 

Written by:

Carlo Ballotta

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