Concessione cimiteriale

Non è una proprietà, ma un diritto di superficie (se riguarda la terra). Per l’intera durata della concessione la proprietà del manufatto realizzato dal concessionario resta in capo a lui o ai suoi eredi, come l’obbligo manutentivo. La concessione cimiteriale inizia, può essere rinunciata, si estingue alla scadenza e prima può essere revocata da chi l’ha rilasciata o può essere pronunciata la decadenza per giusti motivi. Di seguito alcuni approfondimenti in  materia.

E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


Disponibilità delle concessioni, sub-concessioni dei sepolcri: una curiosità destinata a rimanere senza risposta

Il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 prevedeva, all’art. 71 [1] alcuni gradi (e modalità, nonché effetti in capo agli originari concessionari, di disponibilità dei sepolcri o, più esattamente: delle concessioni cimiteriali. Detto R.D. era entrato in vigore il 1° luglio 1943 ed espressamente abrogato con effetto dal 10 febbraio 1976 [2]. Tale disposizione, allora di rango primario, si colloca successivamente all’entrata in vigore del C.C., avvenuta il 14 aprile 1942 (in realtà, il Libro

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Uniformità e particolarità. Quali equilibri?

All’incirca quattro o cinque decenni addietro (ma la datazione è del tutto non rilevante, come è evidente: erano i tempi in cui gli accessi avvenivano agli sportelli e non ancora in open spaces e su appuntamento prenotato on line) una persona ebbe a contestare, allo sportello, il fatto che in un dato comune le modalità costruttive di una certa tipologia di sepolcri, oggetto di concessione cimiteriale, fosse diversa rispetto a quella presente al “mio paese”,

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Quanto può essere importante non essere d’accordo

Nel corso di un’amichevole discussione è emersa una diversità di vedute attorno ad uno specifico tema, in qualche modo interpretativo/regolatorio, in altra parte operativo (e questi ultimi aspetti sono di particolare rilievo). Il tema è quello di come regolare la durata del rinnovo di concessioni cimiteriali scadute e delle quali venga richiesto questo rinnovo a distanza di tempo dopo l’avvenuta scadenza della concessione che ne sia interessata. Infatti, sono emersi due differenti orientamenti per effetto

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Ripensare ai principi contabili nella gestione cimiteriale

Le parabole non sono solo alcune delle c.d. coniche, cioè le curve che si ottengono dall’intersezione di un piano con un cono, meglio se a due falde (es.: circonferenza, ellisse, parabole, iperbole), possono essere (o, meglio potevano esserlo) modi con cui si tende/va a spiegare un argomento più o meno complesso confrontandolo con altro sostanzialmente analogo formulato in modo più semplice, magari attraverso un qualche racconto. Altra modalità per conseguire un tale fine è l’esempio,

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Arie stantìe: non guasterebbe una ventata d’aria nuova, almeno post-Costituzionale (anche se sarebbe poco)

In occasione di un confronto (chiacchere fatte al caffè) con altri emergeva il ricordo di come risalenti Regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedessero una certa quale regolazione dell’individuazione delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, ai fini di cui all’art.93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (o precedenti), con alcune indicazioni un po’… “mascoline”, tra cui la previsione per cui le “figlie femmine passate a nozze conservano per sé il diritto

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Alla “caccia” del concessionario: avere presente i limiti dell’ANPR

Anche se numerosi Regolamenti comunali di polizia mortuaria, forse pressoché tutti, prevedono che, in caso del decesso del concessionario/fondatore del sepolcro così come di decesso di persone che abbiano, dopo il sorgere di un sepolcro privato nei cimiteri, acquisito la qualità di concessionari, gli aventi titolo provvedano entro un certo tempo a darne comunicazione richiedendo contestualmente l’aggiornamento dell’intestazione della concessione, in verità questo obbligo è frequentemente non osservato, con la conseguenza che in molte occasioni

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“Distorsioni” dell’ambito di appartenenza alla famiglia del concessionario ai fini del diritto di sepoltura

Si attribuisce ad Albert Einstein l’uso della nota formula “E = mc2”, che in realtà aveva scritto inizialmente con la notazione: “L/V2 = m”, in “L’inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia? (27/9/1905), pubblicata in “Annalen der Physik”, notazione di seguito modificata in quella oggi nota. In realtà esiste un opuscolo, datato 1/4/1903, pubblicato nel 1904, con prefazione di G. Schiaparelli del 16/6/1903, ad opera di una persona (laureato in geologia, ma

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L’aberrazione di fare rinvio all’art. 433 C.C.

Talora può accadere che vi siano Regolamenti comunali di polizia mortuaria che, in luogo di individuare una data griglia delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, ai fini di cui all’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., essendo questa la fonte normativa cui spetta di riempire di contenuto un qualche concetto di famiglia, presenti la scappatoia di fare un rinvio all’art. 433 C.C. [1]. Scappatoia dal momento che un’individuazione di

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La differenza tra esseri animati ed inanimati sta nella comunicazione

In epoca (specie nella fasi di maggiore accentuazione) di CoVid-19, causato dal virus SARS-2, moltissimi hanno parlato, appunto, di virus, non tenendo conto di come questi fossero considerati una sorta di soglia a cavallo tra gli esseri viventi e quelli non viventi. Senza entrare su questi aspetti, limitiamoci a considerare i minerali, le pietre materiali tanto presenti nei cimiteri. Inoltre, tra gli esseri viventi abbastanza recentemente vi sono studi, con registrazioni anche sonore, da cui

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Il punto non sta nel diritto a disporre, quanto nell’osservanza degli obblighi

Pare interessante segnalare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2004, n. 110 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE, ove è altresì reperibile l’antecedente pronuncia del T.A.R. ) relativa ad una controversia concernente un’edicola funeraria, sorta nel 1920, e divenuta (ma leggendola si noterà come siano mancati alcuni “passaggi”) di eredi, uno dei quali ha alienato il manufatto sepolcrale. Gli elementi d’interesse attengono più aspetti. Già il T.A.R. ebbe a

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L’immemoriale per ricordare quanto non ha memoria (scritta)

Una delle questioni di maggiore delicatezza in materia di gestione cimiteriale è quella che riguarda “posizioni” cimiteriali per cui non siano, allo stato, disponibili documenti circa la loro origine. Allo stato, nel senso di riferirsi alla documentazione probatoria disponibile. In molti casi potrebbe risolversi con una adeguata ricerca d’archivio, che può comportare tempi anche lunghi, ma molto dipende dallo stato in cui siano stati tenuti gli archivi storici che possono, nel tempo, essere anche stati

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3

Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3Il percorso non è ancora completo. Nulla è stato detto rispetto al fatto che, a seguito della rinuncia [A], il manufatto

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3

Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 >>La prima domanda che sorge è quella sulla rinuncia [A].

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3

Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoliConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 >>In talune “tracce” proposte ad adiuvandum per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è possibile rinvenire, in genere verso

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Perpetuità nei sepolcri: dal punto di vista delle famiglie

Premessa In plurime occasioni vi è stato modo di rilevare come l’istituto della perpetuità nelle concessioni cimiteriali costituisca un fattore di criticità, di cui sta ampiamente crescendo la percezione della sua gravità, ma raramente (per non dire pressoché mai) questo istituto è affrontato con un’ottica che parte dalle famiglie, cioè da chi ne sia, in un certo senso, fruitore. Dell’istituto della perpetuità si trova traccia fin dall’art. 100 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, riprodotto

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Concessioni date in perpetuo: le criticità persistono … nel tempo e si aggravano

L’ammissibilità, sussistente fino al 9 febbraio 1976, del sorgere di concessioni cimiteriali in perpetuo sta sempre di più evidenziando effetti impropri e, spesso, deleteri, sia per la gestione dei cimiteri, sia per le famiglie interessate che sono “astrette” a conservare vincoli ed obblighi probabilmente neppure lontanamente immaginati al momento di richiedere concessioni cimiteriali con queste caratteristiche. Tra l’altro non possono – ora – criticarsi le scelte a suo tempo fatte in questa direzione nelle sedi

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Atto, atto di concessione, concessione-contratto, contratto o quale altro?

Il fatto che vi possano essere differenziazioni terminologiche è abbastanza diffuso nell’ambito della polizia mortuaria. Una situazione tipica è quella del “titolo” pertinente alla regolazione del rapporto di concessione cimiteriale che va formato tra il comune, quale titolare della demanialità cimiteriale da un lato, e la parte (privato od ente che sia) dall’altro lato. All’art. 93, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è presente la formulazione: “atto di concessione”, la quale

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Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinato

Il tema delle concessioni cimiteriali date in perpetuo, allorquando l’ipotesi era ammissibile, costituisce sempre materia difficile da trattare. Anzi, in sé stessa non lo sarebbe proprio, ma l’attenzione, in molte realtà (se non in tutte, pur se con incidenza diversa) in proposito deriva dagli effetti che questi rapporti concessori determinano sulla gestione cimiteriale. Effetti che sono emersi a mano a mano che scorreva il tempo dopo il venire meno della legittimità di questa tipologia di

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Concessioni in perpetuo, che solo “appaiono” tali: rimedi?

Scorrendo la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 304 si può leggere: “… In altri termini – a parere del Collegio, ed a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, allorché hanno parlato di applicazione retroattiva di atti amministrativi successivi – la Commissione straordinaria non ha provveduto ad innovare il regime di pagamento degli oneri concessori dovuti in relazione alla edificazione delle cappelle gentilizie, ma si è solo mossa al fine

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L’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e appartenenza alla famiglia del concessionario del sepolcro

Con la sentenza n. 266 del 22 dicembre 2022 (pubblicata sulla G.U., 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2022) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza di talune disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di inversione di marcia sulle autostrade. In modo del tutto accidentale nella stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 269 del 27 dicembre 2022 che

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Polizia Mortuaria ed efficace governo del cimitero

Il Comune, quale titolare ultimo dell’impianto, vigila sul buon ed ordinato funzionamento del cimitero (reprimendo eventuali abusi attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori di tipo amministrativo-pecuniario es. art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000, o con i rimedi caducativi più incisivi previsti dal reg. comunale di polizia mortuaria, (tra cui annoveriamo, ad esempio, la decadenza, quale extrema ratio.). Il Comune stesso, al medesimo modo, esercita sulle sepolture private nei cimiteri puntuali controlli (non ultimo: la preventiva verifica

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Non si tratta di due facce della stessa “medaglia”, ma di due – e ben distinte – “medaglie”

Come noto, l’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che, una volta assicurata una disponibilità di sepolture a sistema di inumazione, debitamente dimensionata secondo i criteri dell’art. 58, il comune possa (se ed in quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, ai sensi del successivo art. 91) concedere a (1) privati, od a (2) enti l’uso di aree (I) per la costruzione, da parte del concessionario, per la costruzione di sepolture a

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Sepolcro con vista lago

Un comune con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti (per dare riferimento unicamente ai sistemi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali), si trova affacciato su di un lago montano, non piccolo da essere chiamato “laghetto”, ma propriamente “lago”. Il cimitero (o, se lo si voglia, uno dei cimiteri) è posto abbastanza in prossimità del lago, cosicché da alcuni punti si ha una gradevole vista sul lago. All’incirca, nel primo decennio del secolo

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Le risalenti concessioni perpetue possono essere oggetto di revoca?

A volte vi è stata discussione sul fatto che l’art. 92, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., faccia menzione delle concessioni cimiteriali rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 di durata eventualmente eccedente i 99 anni, senza fare cenno alle concessioni altrettanto precedenti rilasciate in perpetuo, in funzione dell’eventuale (se ne sussistano le condizioni) revocabilità. In proposito vi è ormai abbondante giurisprudenza amministrativa, sostanzialmente consolidata, nel

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Concessioni perpetue: rinuncia ed eventuale rimborso

In nuce, così da enucleare bene il problema: *come* e *se* normare l’istituto del rimborso, in caso di retrocessione di tomba perpetua. In primis: il rimborso non è mai un obbligo, certo; tuttavia per render più appetibile eventuale rinuncia…. Quindi, nel regolamento municipale, meglio prevederlo espressamente o, per converso, escluderlo apoditticamente? Come calcolarlo, poi? Ovviamente sugli anni di usus sepulchri non effettivamente goduti, ma in una concessione atemporale, l’elemento tempo non è proprio considerabile come

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Canone manutentivo extra per le concessioni perpetue?

È notorio come in alcune realtà locali (es.: provincia autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, per citare solo quelli forse più noti) le amministrazioni stiano “ragionando” sulla controversa soluzione di individuare canoni manutentivi ex novo, in particolare per i sepolcri in concessione perpetua (o, meglio, a tempo indeterminato), ma anche per le costruzioni sepolcrali che presentino elementi di “condominialità” con la presenza di “parti comuni” nei singoli sepolcri. Nel dettaglio: si pensi a tutte le componenti

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E dopo l’immemoriale? Obiter dictum della sent. Cass. Civ. n. 21598/2018

“Quando e se realmente applicato l’immemoriale riconosce la sussistenza pregressa di una concessione cimiteriale”, così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21598 del 4 settembre 2018, tra l’altro. Quindi, questi brevi appunti di diritto funerario si concentreranno sull’obiter dictum di tale sentenza, ossia sui risvolti forse anche indiretti e secondari della decisione, ma di grande valore didattico per chi abbia avuto la pazienza di seguirci in questa

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Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3

Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3In questa “trilogia” dedicata alla prova dell’immemorabile abbiamo provveduto a fornire, nei primi due articoli: Analisi della sentenza Cass. Sez. Un. n.

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Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3

Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 >>Dopo una completa ricostruzione del fatto processuale

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Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3

Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoliImmemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 >>Il giudizio instauratosi dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa concerne una concessione di sepoltura privata rilasciata dal Comune agli eredi (o discendenti?)

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“Lucro” e “Speculazione” nelle concessioni cimiteriali: gli effetti giuridici di natura punitiva

“Alcuni Autori hanno affermato che i due termini di “lucro” e “speculazione” debbano essere considerati in senso neutro e tecnico, quali definiti dal Codice Civile, in funzione di una certa presa di distanza da altri significati che possano dedursi, a volte, dal c.d. linguaggio comune, laddove, in questo ultimo contesto, possono aversi elementi semantici connotati da giudizi di valore e merito, talora anche negativi”. (Così, almeno, ci rammenta Sereno Scolaro, sulla pagine de: “I Servizi

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Concessione fantasmagorica tra jus coniugii/jus sanguinis e jus haereditatis

Gentile Redazione, vorrei consultarVi per un parere pro veritate su un caso capitatomi giusto ieri. Problema: atto di concessione stipulato da Mr. X  con un Comune, qui, del modenese, in cui il sepolcro privato a sistema di tumulazione è sibi, familiaeque suae, secondo consuetudine e, soprattutto, definizione contrattuale. La “famiglia” alquanto atipica è solo delineata, poiché composta da sole sorelle, quindi non è nucleo sociale ed affettivo fondato sul matrimonio, da cui origini eventuale figliazione.

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Un loculo… per due (strane storie cimiteriali)

“Come fare se un loculo é stato concesso erroneamente a due persone diverse? Il concessionario della seconda assegnazione ha occupato con salma il loculo. Entrambi non vogliono rinunciare alla concessione. Il primo assegnatario richiede la disponibilità del loculo mentre il secondo non vuole liberarlo”. Vagando sul web, mi sono imbattuto nella domanda di cui sopra, che sembra pure banale, nella semplicità dell’esposizione, ma – a mio modesto avviso – nasconde interessanti spunti di discussione. Vorrei,

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La competenza ad adottare il provvedimento di decadenza (ipotesi residuali)

Traggo spunto dalle brillanti riflessioni di D. Buson, sulle pagine de: “I Servizi Demografici” n. 5/2009” per alcuni, necessari approfondimenti, in tema di atti caducativi sulle concessioni cimiteriali. È notorio e pacifico come, già con l’avvento della L. n. 142/1990, che abrogò i vecchi TT.UU. delle leggi provinciali e comunali, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attengano agli organi (a rilevanza politica, ovvero elettivi) di governo del Comune, mentre la gestione amministrativa, finanziaria

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Ancora sull’istituto della “Revoca” ed il suo iter procedimentale

La revoca può essere un istituto validamente esperibile quando il vantaggio maggioritario della comunità possa richiedere un intervento di questo tipo – fortemente “invasivo” nella sfera del privato, da parte dei pubblici poteri, siccome anche la protezione delle opere di inte resse storico od artistico, spesso altamente presenti nei nostri cimiteri monumentali, rientra nel concetto più ampio di pub blico interesse, di cui costituisce una estrinsecazione. Potrem mo asseverare, dunque, che l’esigenza primaria di preservare

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Gli Jura Sepulchri spiegati dal Consiglio di Stato – n. affare 00512/2020

Nel nostro ordinamento il diritto al sepolcro rappresenta un complesso di situazioni giuridiche corrispondenti a distinti ed autonomi diritti. Il c.d. diritto primario di sepolcro sorge in capo al privato per effetto della concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 comma 2 c.c.); è tale concessione, di natura traslativa, che crea a sua volta nel privato concessionario un diritto

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte II

Poiché la struttura medesima dell’immemoriale s’incardina sul postulato dellavetustas, quasi si trattasse di quella “grundnorm”, tanto cara al giurista Kelsen, cioè sul decorso di un lungo lasso di tempo non determinato, nel corso del quale il possesso del diritto sia stato nec vi, nec clam, nec precario, ovvero costante ed incontrovertibile, analogamente all’usucapione (e di qui nascerebbero le opinioni favorevoli alla prescrizione acquisitiva), viene ammesso ogni mezzo di prova, ivi compreso quello testimoniale (che il

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte I

I riferimenti che, in alcuni schemi di regolamenti comunali di polizia mortuaria, conducono a richiamare l’istituto dell’immemoriale (detto altrimenti: “immemorabile”) in relazione a termini temporali (spesso per rapporti concessori che possano essersi originati prima del 1942) non sono del tutto casuali o accidentali, in quanto tale fattore cronologico è in relazione al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche se la sua entrata in vigore sia successiva, rispetto a quella  del 28 ottobre 1941, quando,

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Assenza di titolo concessorio: un ultimo appunto…

Nell’ipotesi, estrema ed esiziale, che il non reperimento degli atti di concessione derivasse dalla loro totale omissione illo tempore, fatte salve le possibili responsabilità personali (probabilmente cadute in prescrizione, o comunque estintesi, anche per sopraggiunta morte delle persone coinvolte, stiamo infatti ragionando di concessioni molto risalenti nel tempo), non resterebbe che addivenire a questa dolorosa (almeno per i presunti concessionari e loro aventi causa… se c’è stato subentro!) conclusione: la concessione cimiteriale è tamquam non

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Elementi procedurali per provare la sussistenza dell’atto concessorio, in assenza di un titolo formale

Bisogna costantemente premettere come, in linea di massima, e sotto il profilo tecnico del diritto civile, ogni qual volta difetti, per qualsiasi motivo, il titolo formale di un rapporto giuridico, ancorché in essere, o, se prevista, manchi la diligente redazione di un pubblico registro predisposto per la prova documentale e la tutela di determinate situazioni giuridicamente rilevanti, la verifica sulla fondatezza dello stesso o la sua dimostrazione non possa non aversi se non con sentenza

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Diritti Perfetti e Jus Superveniens nel rapporto tra il Comune e il concessionario

Il presente contributo in tema di Jus sepulchri è tratto da “Il contenzioso ereditario” scritto da Damiano Marinelli e Saverio Sabatini, ed è liberamente reperibile sul web: “[…omissis] Nel corso della concessione il privato deve rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina, in quanto “lo jus sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione

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Succede in ufficio di polizia mortuaria: e…se il pre-assegnatario di una concessione muore prima della stipula?

Cara Redazione: nel nostro Comune una signora firma un pre-contratto di assegnazione per alcuni loculi situati in una campata del porticato nel cimitero urbano, poi, però, decede prima che il regolare atto concessorio sia compiutamente rogato. Come comportarsi? Titolo di questa risposta, al quesito testé proposto, potrebbe essere: “la circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione” e bisogna, con molta fantasia ricostruttiva, attingere a nozioni di diritto privato. Allora, con l’espressione “successione

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2

Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.). D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 1/2

Tutte le autorizzazioni, così come qualsiasi altro atto amministrativo, perfezionate da un soggetto non titolato ad accordarle non sono nulle, bensì annullabili perché viziate, appunto, da incompetenza, come sancito dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni/integrazioni (art. 21 octies), mentre se la mancanza del necessario potere funzionale fosse assoluta l’atto sarebbe, invece, secondo almeno un certo filone della dottrina, addirittura inesistente ex art. 21-septies. Ma questa questione sullo stato “patologico” delle autorizzazioni al trasporto funebre

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Atto di Concessione Cimiteriale: come calcolare la decorrenza del rapporto concessorio?

La formazione, con relativa sottoscrizione tra le parti contraenti, di un regolare atto di concessione (che ha natura para-contrattuale, in quanto non gestibile nella piena autonomia garantita dall’ordinamento ai negozi giuridici prettamente privatistici) è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).

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Vendita di sepolcri privati? (con molta cautela, c’è chi dice… “NI”)

Va, subito, precisato che l’area cimiteriale e, per attrazione, i sepolcri privati nei cimiteri, in essa sussistenti, fanno parte del demanio comunale, specifico e necessario; e tale condizione ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità.   Tuttavia la “trasferibilità” dello jus sepulchri , per atti tra privati, rinverrebbe il proprio, intrinseco limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative, sotto il cui imperio, furono

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Anche la parrocchia può esser titolare dello Jus Sepulchri (orientamenti giurisprudenziali in itinere)

Attingo sempre ad alta ed erudita dottrina (Dante Buson sulle pagine de: Lo Stato Civile Italiano) per affrontare, con un breve commento, l’eterno, efferato problema, per noi beccamorti gestori di impianti cimiteriali, della concessione di spazi sepolcrali ad enti religiosi, congreghe, confraternite… Spesso, infatti, questi pre-esistono all’assetto del nostro sistema funerario post-unitario. Per enti ecclesiastici s’intendono gli enti di religione o di culto riconosciuti come persone giuridiche nell’ordinamento statale, per quelli di orientamento cattolico-romano si

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Cessione tra privati dello jus sepulchri: dottrina e giurisprudenza dicono di NO!

Piglio spunto per qualche nota “catechistica” sullo jus sepulchri da un bell’intervento di Dante Buson sulle pagine de: “Lo Stato Civile Italiano”, in data 31 ottobre 2014, quindi ancora molto attuale, e di grande valore didascalico. Per riassumere questo breve saggio in uno slogan, potremmo asserire questo: “Gli jura sepulchri sono sottratti ai traffici giuridici tra i privati”. E’ notorio che l’uso della sepoltura privata nei cimiteri risulti normato, nel suo inquadramento dogmatico, in primo

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Concessione-atto o concessione-contratto?

Con il regolare atto concessorio di cui all’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, al privato cittadino (ma potrebbe persino trattarsi di “Ente”, ossia di persona giuridica ex capo XVIII D.P.R. n. 285/1990)  viene traslato l’esercizio di un diritto rappresentato, nel caso di specie, dalla possibilità di sfruttare le utilitates connesse al bene pubblico costituito dallo spazio cimiteriale, oggetto di concessione (in tal senso, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè editore, 2006, 320).

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Tasse e tributi cimiteriali (l’interpretazione giurisprudenziale)

Si consolida sempre più in diverse città italiane che, tra le motivazioni per cui i cittadini pagano la TASI, sia annoverata anche, tra i servizi indivisibili, un quota delle prestazioni forniti nelle aree cimiteriali. E’legittimo versare, pertanto, questa somma, quando Comune abbia adottato un Regolamento che definisce l’importo tariffario di TASI riguardante un’area cimiteriale, una tomba ovvero un loculo che lei ha in concessione ovvero ne è l’attuale avente titolo in virtù della discendenza conseguente

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118 thoughts on “Concessione cimiteriale

  1. Questa è una lettera che ho scritto a due Sindaci (in due momenti) di Orvieto
    Egregio Signor Sindaco
    Per evitare di scrivere, questa lettera, online, su ….. (NdR, emittenti locali depennate), le scrivo tramite facebook. Nel 2007, quando è deceduta, prematuramente, mia figlia Cambi Roberta (43 anni). Chiesi al Comune (con una lettera angosciata) se potevo ACQUISTARE, un loculo vicino alla mia ADORATA figlia (avevo già 80 anni). In virtù della legge, che prescrive: PER ACQUISTARE UN LOCULO E’ NECESSARIO ,CHE UNO DEI DUE CONIUGI SIA DECEDUTO. Conoscevo già questa legge, però, feci presente che in un comune nei dintorni di F……, ci fu una DELIBERA (data l’età del richiedente) per superare questa Legge. Dopo tante decisioni e indecisioni ,mi fu risposto: Non possiamo eludere la legge.
    Circa 2 anni fa (87 anni)ho avuto un colloquio con Lei, gentilmente, mi fece conferire con il Sig. “”””””(ottimo amico e addetto anche ai cimiteri).
    Non si può eludere La Legge . “”””””” purtroppo, se non c’è una delibera … SALVO CHE.…non si può fare niente
    Oggi , di anni ne ho 89+due mesi. La legge è stata fatta per evitare speculazioni, in campo cimiteriale, MA a 89 io e 84 mia moglie…(già in precarie condizioni) che tipo di speculazione ci possiamo fare??
    Volevamo, e si vorrebbe, un posto vocino a nostra FIGLIA…tutto qui… Anche per non lasciare, ai miei famigliari , questa incombenza.. Le ho scritto su facebook, perché desidero che anche gli amici di questo meraviglioso gruppo siano consapevoli del mio SFOGO. Cordiali saluti Piero Cambi.
    ….. P.S.
    Bastava che la legge,(con una semplice postilla ) prescrivesse: La concessione per due coniugi,(89 anni e 84) ancora in vita è fattibile , basta che abbiano un famigliare stretto,(nello stesso Cimitero) come : figli , sorelle o fratelli. Ogni giorno, i loculi vicino a mia figlia ..inesorabilmente vengono a mancare.
    Chiedo scusa: Piero Cambi

    1. x Piero Cambi
      la Redazione ha pubblicato questo Suo appello.
      Non c’è una legge che vieta l’assegnazione di loculi per lei, bensì può esserci un regolamento di polizia mortuaria comunale che lo disponga o una deliberazione del competente Organo comunale (in genere è materia di Consiglio comunale). In sostanza viene fatta assegnazione di loculo solo in presenza di salma. Le eccezioni sono esplicitamente previste dallo stesso atto comunale.
      Se l’atto comunale impedisce l’assegnazione die 2 loculi vicini alla salma di sua figlia Lei ha tre possibilità:
      – contattare qualche membro del Consiglio comunale per far cambiare le regole;
      – acquistare una concessione cimiteriale di una tomba a 3 o più posti e poi fare la traslazione della salma della figlia in quest’ultima tomba.
      – scegliere per lei e la moglie – quando sarà il momento – la cremazione e far collocare l’urna cineraria nel loculo dove è sepolta sua figlia. La procedura (nei limiti fisici di capienza del loculo) è permessa in base al paragrafo 13.3 della circolare del Ministero della sanità del 24 giugno 1993, n. 24.

  2. Mi scusi,non vorrei sembrare strano ma

    se uno muore, muore.
    Può sembrare banale ma se si fa questo passo,fregandosene di “rinnovi” e ” diritti”,si vivrà meglio.
    Ho capito che è una discussione tecnica e Lei giustamente ci aiuta,pero viene sempre il dubbio che alla fine ci sia una non accettazione e che tali documenti,che ricevo anche io,”ricordino” sempre la stessa cosa.

    Quando spegni,spegni.

  3. Salve Carlo, avrei da porle un quesito, dato che con le mie scarse nozioni in materia, proprio non ne vengo a capo. Parto dall’inizio e vado via spedito… 1983 mia nonna acquista un loculo cimiteriale,avvertendo tutti i figli della spesa fatta e dicendo loro di aver avuto la concessione per 99anni. Mancherà prematuramente nel 1985. A luglio 2016,il comune ci scrive chiedendo il rinnovo perché la concessione sarebbe saduta a 29 anni (nel 2014 insomma). Noi purtroppo non abbiamo una straccio di contratto e non possiamo dimostrare nulla ma siamo sicuri che mia nonna non fosse matta quando asseriva dei 99anni, dunque a meno che all’epoca non fu “ingannata”, in comune stanno rivedendo un po tutto. Gli stessi signori, interpellati, hanno confermato la inesistenza di un contratto, avvinchiandosi a varie “sentenze”,di vari TAR (Puglia, Campania e Sicilia)– giurisprudenza amministrativa di 1’grado(?)–, riguardanti la non perpetuità della concessione e la ovvia demanialità del cimitero, senza, a mio parere, andare al nocciolo della questione.
    Mi chiedo e dico, in paese (un piccolo paese, sono decine i casi simili):

    È legittimo che il comune possa agire così,rimangiandosi la parola a suo tempo data? – se ha bisogno di spazio per nuove sepolture, non chiedesse nuovamente il costo della concessione –
    È ingiusto(?!) che abbia pagato concessione per 99 anni e a nemmeno un terzo del tempo mi si richieda nuovamente il canone.
    C’è qualcosa che non mi torna, sul nuovo regolamento che hanno approvato a Marzo 2016 dicono che le concessioni di loculi hanno durata di 29 anni mentre quelle dei suoli di 99 anni….Mi chiedo dunque, basta avere abbastanza denaro da potersi pagare un suolo(al fine di edificarci cappella gentilizia) per avere i 99 anni di concessione?
    Chissà se mi potrà dare una sua risposta in merito. Grazie molte per intanto. Cordialmente, Francesco Mele

    1. X Francesco,

      problema interessante, invero, e non semplice da affrontare compiutamente

      Provo a rispondere per singoli punti tematici:

      1) in effetti si sta, tra mille oscillazioni e cavillosi distinguo, formando, un certo filone di giurisprudenza amministrativa, ancora di primo grado (senza, quindi, che si sia ancora pronunciato definitivamente il Consiglio di Stato sui casi pendenti) sulla reale possibilità di trasformare le concessioni perpetue in rapporti a durata determinata (max. anni 99, salvo facoltà di rinnovo) in base a questo assunto: il regime sub specie aeternitatis della concessione a tempo indeterminato, comunque legittimo sino al 10 febbraio 1976, occulterebbe un velato diritto di proprietà su un bene demaniale, quale è il cimitero e ciò sarebbe in contrasto con la natura stessa, pubblica per antonomasia, del moderno sepolcreto ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile.

      2) Questo orientamento della più recente giurisprudenza, ancora da consolidarsi, pare contraddire posizioni più conservative e tradizionaliste dei T.A.R. e dello stesso secondo grado della Giustizia Amministrativa secondo cui per il principio generalissimo del Tempus Regit Actum una concessione perpetua non può esser unilateralmente e d’imperio portata dal Comune a tempo determinato, perchè questo atto se non consensualmente adottato, violerebbe la bona fides a base di ogni relazione contrattuale tra l’Ente Locale ed in privato cittadino….chi ci capisce è bravo, e districarsi nelle gore interpretative dei Tribunali Italiani non è certo operazione semplice ed indolore!

      3) Tra l’altro segnalo come lo stesso Consiglio di Stato, abbia, almeno in un’occasione, dichiarato illegittime le norme comunali che per le concessioni perpetue prevedessero, con una sorta di canone ricognitivo, il rinnovo della concessione ad esempio ogni tren’anni, a pena di pronuncia di decadenza (o estinzione disfunzionale del rapporto concessorio per abbandono amministrativo???)

      4) Nella situazione da Lei prospettata il loculo concesso nel 1983, cioè molto dopo il 10 febbraio 1976 è comunque a tempo determinato, infatti, Lei mi parla, correttamente di una probabile concessione 99ennale, dunque la giurisprudenza di cui sopra è citata un po’ a sproposito.

      5) Senza un regolare atto di concessione (titolo cartaceo ed in bollo) la concessione cimiteriale è da considerarsi insussistente, questo è pacifico ed assodato, con tutte le logiche, ma spiacevolissime conseguenza di un (ab)- uso sine titulo di uno spazio sepolcrale altrimenti fruibile da soggetti terzi (= recupero delle somme pro rata per gli anni già goduti di jus sepulchri e rischio concreto di vedersi sfrattare il morto ivi sepolto in campo di terra riservato agli indecomposti, con imputazione dei relativi oneri)

      6) Per le concessioni già in essere, ma sprovviste di ufficiale atto (titolo), molto probabilmente, per cause non riferibili a coloro che vantino, de facto, il medesimo diritto d’uso sui sepolcri i rimedi possono essere molteplici. Se si dispone di elementi anche formali di prova (ricevute o, comunque, le registrazioni dei versamenti per il canone concessorio pagato all’epoca), è possibile sanare la situazione con un atto ricognitivo del Dirigente di servizio, nel quale si dia atto della sussistenza della concessione, del momento del suo insorgere, del soggetto che ne sia titolare (il versante, in linea di massima) e quindi si provveda, oggi per allora, alla formazione del titolo, cioè dell’atto di concessione.

      7) In questo caso, mi sento di suggerire che “usare” il procedimento di sanatoria per definire la concessione attorno agli attuali soggetti che facciano parte della famiglia che pretende il diritto su un determinato sepolcro, assumendo questi quali fondatori del sepolcro e quindi facendo discendere dal momento dell’adozione del “provvedimento finale” di riconoscimento della esistenza del diritto di sepolcro preteso tutti gli effetti che deriverebbero da una concessione disposta in quel momento, cioè oggi, con la sola eccezione della durata, che dovrebbe essere quella originariamente definita, ammesso che sia possibile reperire questa informazione.

      8) Obiter dictum: ci sono poi alcune noie di lana caprina per soli cultori del diritto funerario che per brevitas affronto, qui, in appendice:

      La prima questione, probabilmente più delicata, è quella di stabilire la “famiglia” e il c.d. “fondatore del sepolcro”, nonché i criteri di trasmissione e subentro dei diritto sul sepolcro.
      La seconda infine, è quella di capire se la definizione canonica di “famiglia”, che consente di individuare gli aventi diritto sulla sepoltura, sia come diritto di disposizione, sia come diritto di utilizzarla (= esservi sepolti, jus sepulchri), nonché i criteri di trasferimento dei diritti mortis causa, debbano essere quelli dell’attuale regolamento comunale di polizia mortuaria, oppure si debba fare riferimento alle norme in vigore al momento originario della concessione stessa, nel qual caso potremmo trovarci di fronte a situazioni non omogenee nel tempo.

      Molti di questi dilemmi e di queste difficoltà potrebbero essere superate nel caso in cui l’applicazione dell’istituto dell’immemoriale (https://www.funerali.org/cimiteri/ricognizione-sullo-jus-sepulchri-listituto-dellimmemoriale-1172.html) avvenisse adendo il Giudice, in sede civile e con tutta l’alea che un giudizio sempre comporta, sempre ché il ricorrente abbia l’avvertenza di richiedere la regolazione anche di questi aspetti.
      Altrettanto, una soluzione potrebbe essere individuata nel caso in cui l’istituto dell’immemoriale venisse accolto come procedimento amministrativo normato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, qualora nella sua architettura non ci si limitasse a delineare esclusivamente l’iter burocratico, ma bensì anche gli esiti della conclusione del procedimento, magari anche condizionando, in un certo qual senso, il ricorso a tale procedimento amministrativo all’accettazione di questi risultati dell’istruttoria.

  4. X Sconsolata,

    Sì, sembra un paradosso, ma è proprio così: la sepoltura famigliare sorge, appunto, sibi familiaeque suae, per il fondatore e la di lui famiglia, ma se quest’ultimo ha la S-fortuna di campare molto a lungo, e di sopravvivere a tutti gli altri aventi titolo, rischia di non trovar più posto, se gli avelli sono già tutti occupati.

    Ribadisco il concetto: nello Jus Sepulchri non si ha mai eredità, se non limitatamente agli oneri manutentivi, i quali possono pure trasferirsi jure haereditatis, in quanto obblighi di tipo patrimoniale e suscettibili di valutazione economica, ma essi, in questa evenienza, possono pure divergere, pesantemente dal diritto d’uso, cioè dallo jus sepulchri primario.

    L’unica forma di successione mortis causa ammessa, allora, è per coniugio o consanguineità, ed è normata solo ed esclusivamente dallo strumento principe per il buon governo del fenomeno funerario a livello locale: trattasi del regolamento municipale di polizia mortuaria; essso in tema di subentro eventuale gode di amplissimi – pressoché assoluti, margini di manovra ed intervento, in base ad usi, costumi e sensibilità della cittadinanza.

    Tutto gravita attorno alla cosiddetta “LEX SEPULCHRI”, statuita, con valore di legge tra le parti ex Art. 1372 Cod. Civile, in sede di stipula dell’atto concessorio, ossia alla “riserva” di cui all’Art. 93 comma 1 I Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285; essa altro non è la designazione, in vita (stante l’Art. 50 DPR n. 285/1990 la concessione deve pre-esistere all’effettivo utilizzo), della rosa di persone portatrici e titolari dello Jus Sepulchri; tale diritto è l’unico ad esser esercitato in proiezione dell’oscuro post mortem, e quando si è ancora vivi come un qualunque altro diritto potenziale si riduce non a certezza, ma a mera, legittima aspettativa.

    Secondo la giurisprudenza più autorevole e consolidata lo Jus Sepulchri primario (nella fattispecie Jus sepeliri, ovvero diritto ad esser sepolti in una tomba privata) si estingue nel momento in cui il feretro viene deposto nella tomba, secondo altri giuristi, invece, proprio in questo momento comincia a produrre tutti i propri effetti (ex plurimis: requiescant in pacem in ossequio al postulato della stabilità delle sepolture) per tutta la durata residua della concessione.

    A questo punto se con la morte cessa la capacità giuridica i morti, in quanto tali non sarebbero logicamente più titolari di alcun diritto, ecco allora attivarsi lo jus inferendi mortuum in sepulchrum, cioè il diritto/potere dei vivi a dar sepoltura ai propri cari, magari nella tomba prescelta dal de cuius con lo jus eligendi sepulchri. Vale a dire: la Legge tutela i defunti in quanto essi, con le catene d’amorosi sensi di foscoliana memoria, formano l’oggetto di un interesse (esempio: lo Jus Sepulchri secondario, il quale si traduce nella facoltà di render visita ed omaggio ai propri cari scomparsi) cui l’Ordinamento riconosce piena cittadinanza e protezione. Quale teoria scegliere? E’indifferente. Preferirei, pertanto, sottrarmi ad un dibattito un po’ troppo accademico ed ozioso, almeno per questo blog di indomiti beccamorti.

    Solitamente, specie in caso di co-titolarità della concessione in capo a più soggetti, è saggio, al fine di prevenire liti endo-famigliari alle volte devastanti (si finisce, spesso, in Cassazione per situazioni simili), addivenire ad una “riserva” dedicata nominativamente con i nomi degli aventi diritto, in qualche maniera, scolpiti nella LEX SEPULCHRI, ancor prima che sulla lastra sepolcrale. Solo in questa fase costitutiva è permesso ampliare o restringere il significato di “famiglia”, (mononucleare, allargata, patriarcale…) in forza delle disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria il quale potrebbe offrire una definizione canonica di nucleo famigliare, altrimenti opererebbero pur sempre, come extrema ratio, per evitare lo stallo ed il vuoto normativo gli Art. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile.

    Se non si ha quest’accortezza, ed a tal proposito consiglio caldamente di consultare con attenzione l’atto concessorio o la convenzione da cui sovente è accompagnato, nella quale le parti (Comune e privato cittadino) definiscono le rispettive obbligazioni sinallagmatiche si applicherà, per default, il criterio della premorienza…insomma “chi prima muore meglio alloggia”, sino alla naturale saturazione degli avelli, ai sensi dell’Art. 93 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285, da intendersi, comunque, in senso dilatato ed estensibile non più ai soli feretri, ma anche alle cassette di resti ossei, ai contenitori di resti mortali o alle urne cinerarie, infatti, un avveduta politica di gestione della sepoltura (estumulazioni programmate, ricorso alla cremazione…) permette di recuperare periodicamente spazio, per l’accoglimento di nuovi defunti, con un notevole e responsabile ri-uso di un patrimonio cimiteriale di per sé limitato e finito…ed a volte insufficiente ad accontentare tutti.

    1. Gentile Sig. Carlo
      rispondo solo ora perché ho acquisito alcuni dati necessari al presente quesito che fa seguito a quello di luglio
      La concessione è intestata a fratello e sorella e la riserva scritta nell’atto è :
      “””La concessione del suddetto sepolcro è riservata alla tumulazione delle seguenti salme: Per loro, loro coniugi, discendenti, parenti ed affini in ogni grado e linea”””
      E’ morto il fratello,senza eredi diretti ,l’eredità è passata ai fratelli.
      Nessuno ha fatto il Subentro da Lei richiamato in articolo.
      Quindi la “”comunione solidale e indivisibile”” tra chi è?
      Ho capito che il manufatto segue il codice civile per quanto riguarda la successione ereditaria ma lo jus s. se non è stato chiesto il subentro come si attiva?
      Se il concessionario è rimasto nella carta solo la sorella vivente come rimane lo Jus s. ?
      Un fratello dice che tutti i posti del sepolcro vanno utilizzati secondo le premorienze.
      Ma se non hanno fatto il subentro – mi sembra che si deve pagare qualcosa – il concessionario rimane solo la sorella.
      Nella Concessione c’è scritto che”” le salme di coloro che nell’atto di concessione sono indicate tra gli aventi diritto al sepolcro, possono essere essere escluse dal seppellimento soltanto per disposizione del concessionario””
      Il concessionario mi sembra essere ancora e solo la sorella.
      Cosa ne pensa?
      Per tagliare la testa al toro hanno pensato di fare una tutte le loro quote di j.s. e di manufatto metà al contestatore metà al concessionario.
      Cosa ne pensa?
      Grazie mille della sua gentilezza.

      P.s.
      Scusi
      Per tagliare la testa al toro hanno pensato di fare una scrittura privata lasciando tutte le loro quote di j.s. e di manufatto metà al contestatore metà al concessionario.
      E’ Valida?

  5. Gentile Forum
    sottopongo un quesito che sta creando intoppi ad una successione ereditaria.
    Una tomba di 12 posti è stata voluta da due fratelli che ne sono i concessionari.
    E’ recentemente morto uno dei due fratelli senza eredi. La moglie era deceduta. Quindi la sua quota passa a tutti gli altri fratelli compreso quello con il quale ha fatto la concessione, totale sei fratelli viventi, erano sette.
    Nessuno ha fatto il subentro e/o la variazione della titolarità della quota di concessione del defunto.
    In questo caso la titolarità della tomba rimane al concessionario superstite con oneri e onori ?
    Come si fa a capire cosa aspetta in eredità ai fratelli ? fermo restando che è una eredità particolare su bene demaniale.
    Il fratello superstite ha diritto ai suoi 6 posti in quanto l’asse ereditario non è il suo ma del fratello morto e i suoi posti non vanno in eredità .Giusto?
    Nei 6 posti del defunto ci sono lui e la moglie e rimangono liberi 4 posti Giusto?
    Dei 6 fratelli compreso il titolare degli altri 6 posti ,quattro rifiutano la tomba.
    Come debbono essere divisi i 4 posti residui tra i due fratelli che hanno accettato l’eredità così chiamata ?
    ( un fratello ha già 6 posti + la quota ereditaria e un fratello che ha la quota ereditaria).
    Io ho fatto così : 4 posti : 6 fratelli =0,666666
    4 non vogliono la quota ,allora come funziona il tutto?
    Vanno avanti da mesi e non si trova un accordo anche perché qualcuno dice di volere nella massa ereditaria anche i 6 posti del concessionario superstite.
    Quali sono le leggi e le regole in questo caso?
    Il regolamento di polizia mortuaria tace al riguardo.
    Grazie se mi rispondete

    1. X Sconsolata,

      Non si possono accampare diritti “spartitori” sui sepolcri.

      Sull’istituto del subentro ho già scritto troppo, pertanto si rimanda, per un preliminare chiarimento, al seguente link: https://www.funerali.org/cimiteri/la-morte-del-concessionario-e-listututo-del-subentro-7523.html

      Muovo, nella risposta, da una citazione dotta, ciceroniana, in lingua latina, mutuando alcuni frammenti di dottrina (e saggezza funeraria) dall’antico diritto romano: Hoc monumentum heredem non sequitur espresso anche con l’acronimo H.M.H.N.S. ossia il monumento funerario (leggasi la cappella gentilizia) è un bene indisponibile anche per l’erede.

      E’, allora, tutta l’impostazione concettuale del quesito ad essere viziata – ab origine – e non è tanto un mero problema di forma, quanto una questione ad sustantiam.

      Il diritto delle successioni mortis causa dettato dal Cod. Civile, infatti, attiene sempre e solo ad una condizione patrimoniale (= il trapasso del patrimonio), mentre gli jura sepulchri quali diritti personalissimi non rientrano MAI nell’asse successorio, ne sono avulsi, proprio per la loro natura indisponibile. A parte la demanialità del sepolcri su cui si potrebbe a lungo disquisire per trarne sempre nuovi spunti di discussione lo jus sepulchri sorge ex capite e jure proprio per il solo fatto di esser in un determinato rapporto di coniugio o parentela con il fondatore della tomba all’atto istitutivo della lex sepulchri, quando le parti in causa stipulano il contratto di concessione.

      E’pertanto illogico simulare una ripartizione aritmetica del diritto di sepolcro, alla quale (= regolazione in quote dello jus sepulchri) si potrebbe giungere solo in via pattizia (con atto inter-privatistico da notificare al comune, al quale l’Ente Locale rimane estraneo in caso di sopravvenuta lite, limitandosi a garantire lo status quo in attesa di definizione della controversia) o giudiziale, sempre che eccitato un giudizio con rito contenzioso, il Giudice, in sede civile, acceda a questa tesi del frazionamento rigido, poichè in caso di co-titolarità sulla concessione siamo dinanzi ad una comunione solidale ed indivisibile, dove tutti gli aventi diritto (individuati dalla Lex Sepulchri e per default dall’Art. 93 comma 1 I Periodo del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) sono collocati su un piano di pari ordinazione e legittimazione nelle fruizione dello spazio sepolcrale per il loro post mortem, sarà così la naturale cronologia degli eventi luttuosi a scandire l’entrata delle salme degli aventi titolo nella cappella gentilizia, sin quando la capacità ricettiva della tomba non giunga a saturazione, oltre questa soglia fisica, infatti (…se materialmente non c’è più posto c’è poco da fare!!!) lo stesso jus sepulchri spira ex se e non è più esercitabile ai sensi dell’Art. 93 comma 1 secondo Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285. Consiglio pure di consultare attentamente questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/divisione-di-sepolcro-gentilizio-5283.html

      Lo stesso principio vale per le obbligazioni patrimoniali di carattere manutentivo sul sepolcro ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

      Se alcuni degli aventi diritto vogliono liberamente rinunciare al loro jus sepulchri primario (dare o ricever sepoltura in quel determinato sacello gentilizio) rinvio per brevitas a questo link, per ponderare attentamente gli effetti giuridici, anche in prospettiva futura, di tale decisione: https://www.funerali.org/cimiteri/la-rinuncia-nelle-concessioni-cimiteriali-modi-forma-e-natura-dellatto-45953.html, rammentando solo come si giungerà tra i restanti aventi diritto ad un accrescimento nella loro residua titolarità di jus sepulchri.

      1. Gentile Sig. Carlo
        spendida risposta! Grazie.
        Non ho capito però una cosa : il sepolcro è una comunione solidale ed indivisibile quindi comunione anche con gli eredi del concessionario morto.
        Il concessionario superstite quindi ,che ha costruito e voluto il suo sepolcro per sé ed i suoi, vedrà cadere in “comunione solidale” anche il suo posto, quello del coniuge e dei 4 figli giovani ( totale 6 posti come aveva domandato in concessione) e perderà – se ho capito bene- il diritto ad esercitare sia lo jus s. sia la proprietà sul manufatto in quanto chi muore prima prende tutti i posti e vedendo le età il superstite rimarrà fuori dal ” suo “sepolcro.
        Ho capito bene?

  6. Buona sera. Mi trovo di fronte ad una situazione particolare: mia nonna è morta qualche giorno fa; possedendo una tomba di famiglia, l’idea era quella di darle sepoltura lì. Per fare ciò, però, è necessario rimuovere un parente precedentemente defunto. Nel momento di compiere una scelta sulla rimozione, facciamo caso al fatto che nella tomba di famiglia è stato sepolto anche una persona che non ne faceva parte. Andando a controllare i documenti, sembra che il permesso per dare sepoltura alla persona in oggetto sia stato concesso anni e anni fa (tant’è che la persona che lo ha dato è già deceduta) e ora non è possibile in alcun modo rimuoverlo perché necessario il consenso dei familiari. A quanto pare, si tratta di una persona sola, che non aveva parenti. Come bisogna procedere?

    Altra cosa strana: fino a due/tre anni fa, siamo certi che nella tomba in oggetto, il nome del defunto sulla lapide non ci fosse, allora abbiamo sempre creduto fosse vuota. Ora, nel momento in cui è sorta la questione, abbiamo fatto caso al fatto che la lapide è nuova e diversa da quelle soprastanti e il nome è stato aggiunto recentemente!

    Come si può risolvere? Ci troviamo la tomba di famiglia occupata da questo soggetto ignoto e mia nonna è in attesa di una collocazione. Grazie in anticipo.

    1. X Margherita,

      consiglio, preliminarmente, la consultazione di questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/tumulazione-illegittima-373.html , da cui si potranno evincere dettagliate informazioni sui possibili rimedi da intraprendere.

      richiamato l’Art. 102 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, in forza del quale il titolo di accettazione in un sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte!) deve esser attentamente vagliato dal competente ufficio comunale di polizia mortuaria, attraverso apposita fase istruttoria, anche non particolarmente articolata (basta, infatti, una semplice ricerca anagrafica per risalire al legame di parentela) al fine di prevenire comportamenti indebiti ed abusi (come, appunto, l’ingresso nella tomba della spoglia mortale di un NON avente diritto, in quanto estraneo al nucleo famigliare riservatario del diritto di sepoltura), si ricorda come lo Jus Sepulchri, sia classificato dalla Cassazione, ed a più riprese, con orientamento, quindi, costante, come un diritto di natura reale e patrimoniale, oltreché personale (laddove il sostrato materiale di opere murarie e suppellettili funebri è funzionale, cioè teleologicamente finalizzato, nel post mortem degli aventi diritto , all’accoglimento delle loro spoglie mortali) tutelabile in via possessoria con le relative azioni di difesa previste dal Cod. Civile.

      Stante l’attuale situazione di paralisi, il Comune, infatti, non può autorizzare sine titulo un’estumulazione allo scopo di recuperare spazio, bisogna, allora, adire il Giudice Ordinario, in sede civile, magari sfruttando l’Art. 700 Cod. Proc. Civile per ottenere un provvedimento d’urgenza.

      Il problema si complicherebbe, non poco, se l’ignoto, fosse stato tumulato – purtroppo per Lei – legittimamente in base all’istituto della benemerenza ex Art. 93 comma 2 DPR n. 285/1990, introdotto “solo”dal 27 ottobre 1990, ogni atto in tal senso precedente a tale data sarebbe, pertanto, nullo di diritto (in buona sostanza il concessionario, o secondo altri giuristi, tutti i soggetti interessati da una potenziale compressione del loro Jus Sepulchri, in deroga alla famigliarità del sepolcro, autorizza l’immissione nella tomba di feretro di persona non appartenente alla famiglia, ma ad essa unita da particolari vincoli morali ed affettivi), in questo caso saremmo davvero all’impasse, poichè lo Jus SEpulchri si esercita, logicamente, giusta l’Art. 93 comma 1 I Periodo del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, sino alla naturale saturazione dei loculi, ovvero sin quando vi sia spazio sepolcrale per tumulare nuove bare, oltre questo limite fisico lo Jus Sepulchri spira ex se (insomma se non c’è più posto c’è poco da fare!) e da legittima aspettativa quando si è ancora in vita (= facoltà potenziale) non si traduce in un diritto effettuale al momento del decesso.

  7. GENTILE redazione mi giunta una richiesta da parte di un concessionario titolare di un concessione di un loculo cimiteriale il dichiara “di essere possessore presso il cimitero di Monte San Biagio del loculo n. 354 occupato dalle spoglie mortali della propria madre. In riferimento a tale loculo chiedo di trasferire tutti i diritti e doveri e posizione della sudetta concessione del loculo a mia cognata”.
    La mia domanda: è possibile procedere al subentro di una concessione cimiteriale tra vivi?
    di prassi accolgo le richieste di voltura per decesso del concessionario a favore degli eredi che a loro volta con propria dichiarazione resa all’ufficio decidono di nominare un subentrante tra gli aventi diritto.
    Nel caso specifico ho dei dubbi nel procedere. resto in attesa di vostro gentile riscontro grazie.

    1. X Duilio,

      Ogni tanto qualcuno ci prova sempre nella compravendita di sepolcro, anche se questa operazione è illegittima e, dunque, nulla di diritto, da almeno 40 anni, cioè dal 10 febbraio 1976, anzi essa contravvenendo all’Art. 92 comma 4 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, (sono proibiti il lucro e la speculazione) dovrebbe comportare, di rigore, la pronuncia di decadenza sanzionatoria sulla concessione stessa.

      L’unica forma di avvicendamento, tra l’altro, solamente mortis causa nella titolarità di beni cimiteriali, dati in concessione, è rappresentata dall’istituto del subentro, sono pertanto vietatissimi gli atti di disposizione per acta inter vivos, come appunto la cessione, sui sepolcri, poiché il il Legislatore ha sancito e statuito con norma positiva:

      1) la demanialità (e si mediti sul suo profondo significato!) dei cimiteri con le tombe in essi insistenti (Art. 824 comma 2 Cod. Civile con le logiche conseguenze di cui all’Art. 823 Cod. Civile)
      2) l’espressa abrogazione avvenuta con il D.P.R. n. 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976 di ogni normativa incompatibile (si trattava dell’Art. 71 commi 2 e ss. Regio Decreto n. 1880/1942) con la natura demaniale dei cimiteri e quindi con la NON trasmissibilità per acta inter vivos dello Jus Sepulchri.
      Questa è la Legge!
      L’unica soluzione percorribile per “liberarsi” del loculo in questione, se non interessa più all’attuale concessionario, è la sua retrocessione al Comune, il quale provvederà a riassegnarlo, secondo modalità e procedure fissate nel regolamento municipale di polizia mortuaria.

  8. Salve, scrivo dal Comune di Battipaglia, in provincia di Salerno. Mia madre ha avuto in concessione un’area del cimitero per l’inumazione di mio nonno, nel Novembre del 1990, quindi per una durata di 99 anni. Oggi, a seguito del decesso di mia nonna, per esaudire il suo desiderio di stare con il marito, si era ipotizzato si esumare mio nonno, pulire le ossa e metterle nel cassettino ed inumare mia nonna lì, insieme al cassettino.
    Ci era stato detto che ciò era possibile e che sarebbero proseguiti i 99 anni. E’ corretto?
    In ogni caso, avvenuta l’esumazione, ci accorgiamo che sul cadavere di mio nonno non è avvenuto il processo di mineralizzazione e che lo stesso si è mummificato (era in un feretro di zinco). A questo punto richiudiamo tutto, mio nonno resta lì dov’era e mia nonna viene posizionata altrove, ma il direttore del cimitero ci dice che abbiamo perso la concessione dei 99 anni e che la stessa è diventata di 20 anni perchè abbiamo fatto l’esumazione. E’ corretto?
    Grazie

    1. X Anto,

      Sua madre nell’ormai lontano novembre del 1990 ha avuto in concessione un campetto ad inumazione (forse monoposto?), ad ogni modo la Legge (Art. 90 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) prescrive che le aree su cui impiantare sepolture a sistema d’inumazione siano dotate di adeguato ossario, questo – forse – per favorire una rotazione ed un riuso responsabile dello spazio sepolcrale, altrimenti l’ordinario disseppellimento ( =turno di rotazione) andrebbe effettuato solo alla scadenza della concessione (in via analogica Art. 86 comma 1 DPR n. 285/1990), con un notevole immobilizzo per la capacità ricettiva del sepolcro stesso, poichè lo Jus Sepulchri si esercita pur sempre sino alla naturale saturazione della tomba, superata la quale esso spira ex se, senza più la possibilità di immettere nuovi morti. (se materialmente non c’è più posto è facile addivenire logicamente a questa soluzione “cristallizata”, comunque anche in norma positiva dall’Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990)

      Spesso, soprattutto in passato i Comuni commettevano l’errore di legare, specie per i sepolcri monoposto, il perdurare, nel tempo, della concessione al mantenimento dello stesso defunto nella medesima sepoltura privata: è il caso del cosiddetto “sepolcro nominativamente dedicato”, in cui la sussistenza del rapporto concessorio instauratosi tra Amministrazione Comunale e privato cittadino concessionario è vincolata solo alla tumulazione/inumazione di quel particolare feretro individuato espressamente nell’atto di concessione, con questo ulteriore effetto: un’eventuale esumazione/estumulazione finalizzata al trasporto in altra sede del defunto (Art. 88 DPR n. 285/1990) avrebbe prodotto l’estinzione della concessione per esaurimento dei suoi stessi fini (= il godimento dello jus sepulchri costituito in favore di quell’unica salma).

      Ma se Suo nonno continua ad esser sepolto proprio in quel campetto ad inumazione, eccetto clausole di minor favore inserite nell’atto di concessione che io, però, non conosco, il problema non dovrebbe neppure porsi.

      Ad ogni modo il Comune non può alterare unilateralmente un rapporto giuridico che esso stesso ha liberamente posto in essere, tra l’altro senza avere né obbligo a contrarre, né, tanto meno il dovere di stipulare l’atto di concessione, con relativa durata 99ennale a determinate condizioni.

      Fermo restando che il Comune, quale ente concedente, non può modificare o intaccare un rapporto giuridico che ha concorso a formare, magari sulla base di una propria regolamentazione locale all’epoca vigente, va ricordato che potrebbe risultare ammissibile solo un accoglimento della rinuncia unilaterale da parte del concessionario (e sempre che questi sia ancora in vita se concessionario debba intendersi il soggetto che ha stipulato l’atto di concessione o suoi discendenti, se così previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria vigente al momento dell’atto di concessione).

      1. La ringrazio per la risposta. Ma non ho capito se la soluzione che mi era stata prospettata inizialmente era corretta (“cassettino” per mio nonna e feretro di nonna entrambi nello stesso fosso per 99 anni a partire dal 1990).
        Inoltre, a ciò che ho scritto in precedenza, si aggiunga che il Direttore del Cimitero ci ha richiesto l’atto di concessione del 1990, di cui – però – noi non siamo in possesso e che – quasi certamente, non è stato mai consegnato a mia madre all’epoca!!
        Pertanto il Direttore ci ha addirittura detto che non abbiamo alcuna prova della detta concessione!! Com’è possibile fare tale affermazione? E a che titolo mio nonno sarebbe stato seploto lì per ben 26 anni?! Cortesemente, mi prospetterebbe una soluzione per sanare la questione in modo definitivo e senza avere ulteriori brutte “sorprese” in futuro? E possibile reperire tale concessione? E se non fosse mai stato materialmente redatto un atto di concessione?? (consuetudine di quel periodo). Grazie mille per la sua precisione e disponibilità.
        Saluti

        1. X Anto,

          la soluzione inizialmente prospettata sarebbe stata l’unica davvero legittima: attenzione, però, le ossa raccolte in cassetta ossario non vanno deposte nella stessa fossa con il feretro, ma in un apposito spazio (esempio: pozzetto ipogeo o manufatto comunque di lieve entità architettonica, come potrebbe essere un parallelepipedo edificato sul piano di campagna) ricavato all’interno dell’area avuta in concessione: è infatti, vietato inumare le ossa, perché esse possono solo esser o tumulate in nicchia ossario o disperse nell’ossario comune.

          La situazione che si registra (assenza del contratto di concessione) sembrerebbe imputabile non tanto ai concessionari quanto (forse) a una non piena diligenza del comune, in quanto, sotto il profilo del diritto amministrativo, solo la presenza del “regolare atto di concessione”, per usare il termine aulico, costituisce titolo d’uso sui sepolcri privati, ma se vi sono stati i pagamenti (la concessione, infatti, è sempre a titolo oneroso per il cittadino) è senz’altro possibile provvedere a regolarizzare la situazione formando ora gli atti di concessione, con riferimento ai concessionari originari, se ancora viventi, secondo i canoni concessori vigenti all’epoca del pagamento, e con le condizioni di concessione (tra cui, la durata) allora prevista.

          Ciò comporta solo che i concessionari versino o l’importo o l’integrazione delle somme dovute per l’imposta di bollo e per la registrazione (se vi si debba provvedere), nonché per le spese contrattuali, dato che queste somme non possono che essere quelle vigenti al momento della formazione dell’atto di concessione.
          Dato il tempo trascorso, per altro, potrebbero esservi alcune “criticità”, tipicamente quella per cui i concessionari individuati negli atti deliberativi non siano più in vita, ma non è il Suo caso.

          Si potrebbe, forzando un po’ i margini della rigidità formale della norma in questione superare questo aspetto, con un atto deliberativo (di giunta comunale) con il quale, dandosi atto della situazione per come essa si sia naturalmente evoluta, si giunga nella considerazione di una “sanatoria”, consentendo ora di stipulare i relativi atti di concessione.

          Per altro, sembrerebbe di cogliere come l’amministrazione possa avere l’orientamento per un intervento che le consenta di modificare le condizioni inizialmente previste (come, la durata), ipotesi a cui si potrebbe, a certe condizioni, anche giungere, ma considerando le concessioni de quibus come inesistenti, bisognerebbe attivarle ex-novo, corrispondendo oggi le tariffe attuali (e quindi con la durata attuale), ma facendo altresì pagare l’occupazione “sine titulo” pregressa, magari sulla base delle tariffe di anno in anno vigenti nei diversi periodi di “occupazione” di fatto dei posti di sepoltura.

          Qualora questo sia l’orientamento dell’amministrazione, il quale, oltretutto, potrebbe anche essere individuato come quello preferibile dal punto di vista giuridico, dovrebbe anche essere messa in conto una probabile “resistenza” da parte delle famiglie interessate, che spesso hanno la percezione di essere, dato il tempo trascorso e l’uso (non precedentemente contrastato dall’amministrazione) protrattosi, titolari di un diritto consolidato, perfetto ed acquisito.

          Spesso, infatti,, le famiglie, ignare delle procedure di polizia mortuaria e cimiteriale, non percepiscono molto la necessità della sottoscrizione di un regolare atto di concessione, magari nella convinzione, umanamente comprensibile, per cui avrebbero assolto i propri obblighi con il mero pagamento della tariffa, a suo tempo eseguito. O, in altre parole, non va escluso un atteggiamento di buona fede da parte loro, che l’Ordinamento comunque tende a proteggere.

  9. X Ruggiero,

    Il diritto di superficie oggetto di concessione amministrativa da parte del Comune, quale proprietario dell’impianto cimiteriale (o, meglio, il riferimento analogico a questo) sussiste per quanto riguarda il rapporto, appunto, concessorio, cioè il rapporto giuridico di diritto pubblico, intercorrente tra comune e confraternita.

    Il rapporto tra confraternita e confratelli (o, consorelle) è una relazione di tipo associativo cui il comune è, abbastanza estraneo, una volta che abbia verificato l’appartenenza, in vita, del defunto alla confraternita.

    Nel caso di concessioni di sepolcri (o di aree ai fini della costruzione di sepolcri) a confraternite, si hanno due distinti rapporti giuridici, il primo, intercorre tra il comune e la confraternita è di diritto pubblico e il secondo, invece, è intrattenuto tra la confraternita ed il confratello (o, consorella) ed è di diritto meramente privato.

    Quest’ultimo non costituisce, né può costituire, una cessione del diritto sussistente in capo alla confraternita ma si configura una modalità di esercizio della “riserva” di cui all’art. 93, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, essa è regolata da due strumenti: a) l’atto di concessione, b) l’ordinamento della confraternita.

    In altre parole, la confraternita non “cede” alcunché (né potrebbe “trasmettere”), ma, realizzando le proprie funzioni, assicura che il confratello (o, consorella) a fine sepolcrale, fruisca, a tempo debito, del fatto di essere appartenente alla confraternita medesima.

    I rapporti tra confratello (o, consorella) con la confraternita sono disciplinati dall’ordinamento della stessa. Per altro, il “manufatto” costituente il sepolcro è nella titolarità, fin tanto che duri la concessione, della confraternita, cui spetta, eventualmente, ogni azione a tutela dello stesso.

  10. Salve, vorrei porre un quesito riguardo l’effettivo uso dei loculi in concessione dato dalla confraternita.

    Mio nonno come si evince dalla ricevuta in mio possesso, ha acquistato nel 1943 la concessione n. 2 loculi all’interno della cappella della confraternita, poi successivamente nel 1967 ne acquista altri n. 2 loculi dove verrà poi seppellito sia il nonno e la nonna.

    La questione è che oggi gli unici familiari viventi mia madre e mio zio, vorrebbero utilizzare questi 2 posti acquistati nel ’43 per loro.
    Solo che recandoci presso la Confraternita ci hanno detto che siccome il nonno intestatario della concessione è stato seppellito in un altro loculo, quest’ultimo decade e non può essere utilizzato dagli stessi familiari, perchè l’utilizzo di questi loculi è per uso personale.

    Grato per le vostre cortese risposte.

    1. X Ruggero,

      Ma il cimitero di cui Lei mi parla è direttamente di proprietà della confraternita, cioè privato e particolare ex Art. 104 comma 4 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria o è comunale e quindi pubblico? Chiedo questo perché, al di là degli aspetti vetero-patrimonialistici sui sepolcri presenti nella vecchia legislazione, ormai abrogata dal nuovo e vigente ordinamento di polizia mortuaria le tombe, data la demanialità ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile dei moderni sepolcreti e dei sepolcri privati in essi insistenti, non si acquistano, nel senso proprio della compravendita, ai sensi dell’Art. 823 Cod.Civile, semmai si ottengono in concessione (acquisendone il diritto d’uso?) a titolo oneroso per il richiedente.

      Allorquando un contratto di concessione (parlare in questi termini, sembra un ossimoro perché il contratto è, per antonomasia, atto almeno bilaterale, mentre la concessione è, invece, atto unilaterale ed ottriato, come suggerisce lo stesso nomen juris) di un sepolcro privato (sono tali tutte le “allocazioni” cimiteriali diverse dall’inumazione in campo comune) indichi espressamente i nominativi dei defunti per cui esso è predisposto, il mancato utilizzo o il parziale uso o, ancora, l’estumulazione ex art. 88 D.P.R. 285/90, cioè del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria comportano l’estinzione (naturale o…per causa patologica?) della concessione, come conseguenza dell’esaurimento dei fini per cui era sorta: infatti la consegna di un loculo, ad esempio, da parte del Comune al concessionario potrebbe essere assimilata, in termini civilistici, ad una sorta di obbligazione di risultato ( con questa ratio: chi lo riceve in concessione d’uso si impegna ad utilizzarlo per ivi collocare una determinata salma (= un famigliare) ovvero il corpo esanime di soggetto appartenente ad una determinata categoria sociale quando ricorrano gli estremi per la concessione ad Enti ex Art. 90 D.P.R 285/90 ).
      La concessione palesa profili para-contrattuali, non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia, essa, infatti, implica degli incombenti pubblici, nell’interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere.

      Anche il “non uso” può esser un’inottemperanza cagione di decadenza, si pensi, ad esempio ad una “tomba prenotata” rimasta vuota anche dopo la morte dell’avente diritto ad esservi tumulato, il quale, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente animus, per facta concludentia, di lasciare definitivamente il sepolcro.

      La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi (la decadenza si attiva per effetto dell’inadempimento da parte dei concessionari).

      La concessione individuale, tipica dei loculi monoposto (cioè limitata ad un solo defunto) si ritiene un errore logico se si ha l’obiettivo di massimizzare ed ottimizzare insieme utilizzo del patrimonio cimiteriale già costruito.

      Ovviamente ciò comporta anche un sistema tariffario capace di tariffare ogni entrata e ogni variazione di stato in maniera adeguata.

      Se la concessione di sepoltura è fatta ad una persona in vita, hanno diritto ad esservi sepolti (se il concessionario non restringe o allarga tale concetto di riserva, nell’atto originario e mai più dopo) i familiari del concessionario e lo stesso, in ordine di data di decesso, fino al raggiungimento della massima capacità ricettiva(il concessionario può riservare il posto per sé stesso).

      Se la concessione è fatta a persona che la richiede in presenza di una sepoltura da effettuare, le spoglie mortali del soggetto sepolto devono permanere – tranne che per traslazione richiesta da avente diritto a chiederla – in qualunque forma siano state introdotte o trasformate (cadavere, resti mortali, ossa, ceneri) fino a scadenza della concessione.

      Altri aventi diritto alla sepoltura, generalmente familiari dell’intestatario della sepoltura o suoi subentrati (se si usa il metodo del concessionario scorrevole) possono essere sepolti in ordine di data di decesso, secondo il criterio, dunque, della premorienza, e fino al raggiungimento della capienza massima del sepolcro, oltre la quale lo stesso Jus Sepulchri spira “ex se”, non essendo più esercitabile per ovvia mancanza di spazio, il quale, com’è noto negli edifici funerari non è dilatabile all’infinito.

    2. il cimitero è pubblico, al cui interno ci sono delle cappelle che sono gestite direttamente dalla singole confraternite, che hanno un proprio bilancio e una propria cassa cimiteriale.

      La ringrazio anticipatamente.

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