Concessione cimiteriale

Non è una proprietà, ma un diritto di superficie (se riguarda la terra). Per l’intera durata della concessione la proprietà del manufatto realizzato dal concessionario resta in capo a lui o ai suoi eredi, come l’obbligo manutentivo. La concessione cimiteriale inizia, può essere rinunciata, si estingue alla scadenza e prima può essere revocata da chi l’ha rilasciata o può essere pronunciata la decadenza per giusti motivi. Di seguito alcuni approfondimenti in  materia.

E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


Quanto può essere importante non essere d’accordo

Nel corso di un’amichevole discussione è emersa una diversità di vedute attorno ad uno specifico tema, in qualche modo interpretativo/regolatorio, in altra parte operativo (e questi ultimi aspetti sono di particolare rilievo). Il tema è quello di come regolare la durata del rinnovo di concessioni cimiteriali scadute e delle quali venga richiesto questo rinnovo a distanza di tempo dopo l’avvenuta scadenza della concessione che ne sia interessata. Infatti, sono emersi due differenti orientamenti per effetto

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Ripensare ai principi contabili nella gestione cimiteriale

Le parabole non sono solo alcune delle c.d. coniche, cioè le curve che si ottengono dall’intersezione di un piano con un cono, meglio se a due falde (es.: circonferenza, ellisse, parabole, iperbole), possono essere (o, meglio potevano esserlo) modi con cui si tende/va a spiegare un argomento più o meno complesso confrontandolo con altro sostanzialmente analogo formulato in modo più semplice, magari attraverso un qualche racconto. Altra modalità per conseguire un tale fine è l’esempio,

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Arie stantìe: non guasterebbe una ventata d’aria nuova, almeno post-Costituzionale (anche se sarebbe poco)

In occasione di un confronto (chiacchere fatte al caffè) con altri emergeva il ricordo di come risalenti Regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedessero una certa quale regolazione dell’individuazione delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, ai fini di cui all’art.93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (o precedenti), con alcune indicazioni un po’… “mascoline”, tra cui la previsione per cui le “figlie femmine passate a nozze conservano per sé il diritto

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Alla “caccia” del concessionario: avere presente i limiti dell’ANPR

Anche se numerosi Regolamenti comunali di polizia mortuaria, forse pressoché tutti, prevedono che, in caso del decesso del concessionario/fondatore del sepolcro così come di decesso di persone che abbiano, dopo il sorgere di un sepolcro privato nei cimiteri, acquisito la qualità di concessionari, gli aventi titolo provvedano entro un certo tempo a darne comunicazione richiedendo contestualmente l’aggiornamento dell’intestazione della concessione, in verità questo obbligo è frequentemente non osservato, con la conseguenza che in molte occasioni

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“Distorsioni” dell’ambito di appartenenza alla famiglia del concessionario ai fini del diritto di sepoltura

Si attribuisce ad Albert Einstein l’uso della nota formula “E = mc2”, che in realtà aveva scritto inizialmente con la notazione: “L/V2 = m”, in “L’inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia? (27/9/1905), pubblicata in “Annalen der Physik”, notazione di seguito modificata in quella oggi nota. In realtà esiste un opuscolo, datato 1/4/1903, pubblicato nel 1904, con prefazione di G. Schiaparelli del 16/6/1903, ad opera di una persona (laureato in geologia, ma

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L’aberrazione di fare rinvio all’art. 433 C.C.

Talora può accadere che vi siano Regolamenti comunali di polizia mortuaria che, in luogo di individuare una data griglia delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, ai fini di cui all’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., essendo questa la fonte normativa cui spetta di riempire di contenuto un qualche concetto di famiglia, presenti la scappatoia di fare un rinvio all’art. 433 C.C. [1]. Scappatoia dal momento che un’individuazione di

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La differenza tra esseri animati ed inanimati sta nella comunicazione

In epoca (specie nella fasi di maggiore accentuazione) di CoVid-19, causato dal virus SARS-2, moltissimi hanno parlato, appunto, di virus, non tenendo conto di come questi fossero considerati una sorta di soglia a cavallo tra gli esseri viventi e quelli non viventi. Senza entrare su questi aspetti, limitiamoci a considerare i minerali, le pietre materiali tanto presenti nei cimiteri. Inoltre, tra gli esseri viventi abbastanza recentemente vi sono studi, con registrazioni anche sonore, da cui

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Il punto non sta nel diritto a disporre, quanto nell’osservanza degli obblighi

Pare interessante segnalare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2004, n. 110 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE, ove è altresì reperibile l’antecedente pronuncia del T.A.R. ) relativa ad una controversia concernente un’edicola funeraria, sorta nel 1920, e divenuta (ma leggendola si noterà come siano mancati alcuni “passaggi”) di eredi, uno dei quali ha alienato il manufatto sepolcrale. Gli elementi d’interesse attengono più aspetti. Già il T.A.R. ebbe a

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L’immemoriale per ricordare quanto non ha memoria (scritta)

Una delle questioni di maggiore delicatezza in materia di gestione cimiteriale è quella che riguarda “posizioni” cimiteriali per cui non siano, allo stato, disponibili documenti circa la loro origine. Allo stato, nel senso di riferirsi alla documentazione probatoria disponibile. In molti casi potrebbe risolversi con una adeguata ricerca d’archivio, che può comportare tempi anche lunghi, ma molto dipende dallo stato in cui siano stati tenuti gli archivi storici che possono, nel tempo, essere anche stati

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3

Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3Il percorso non è ancora completo. Nulla è stato detto rispetto al fatto che, a seguito della rinuncia [A], il manufatto

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3

Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 >>La prima domanda che sorge è quella sulla rinuncia [A].

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3

Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoliConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 >>In talune “tracce” proposte ad adiuvandum per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è possibile rinvenire, in genere verso

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Perpetuità nei sepolcri: dal punto di vista delle famiglie

Premessa In plurime occasioni vi è stato modo di rilevare come l’istituto della perpetuità nelle concessioni cimiteriali costituisca un fattore di criticità, di cui sta ampiamente crescendo la percezione della sua gravità, ma raramente (per non dire pressoché mai) questo istituto è affrontato con un’ottica che parte dalle famiglie, cioè da chi ne sia, in un certo senso, fruitore. Dell’istituto della perpetuità si trova traccia fin dall’art. 100 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, riprodotto

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Concessioni date in perpetuo: le criticità persistono … nel tempo e si aggravano

L’ammissibilità, sussistente fino al 9 febbraio 1976, del sorgere di concessioni cimiteriali in perpetuo sta sempre di più evidenziando effetti impropri e, spesso, deleteri, sia per la gestione dei cimiteri, sia per le famiglie interessate che sono “astrette” a conservare vincoli ed obblighi probabilmente neppure lontanamente immaginati al momento di richiedere concessioni cimiteriali con queste caratteristiche. Tra l’altro non possono – ora – criticarsi le scelte a suo tempo fatte in questa direzione nelle sedi

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Atto, atto di concessione, concessione-contratto, contratto o quale altro?

Il fatto che vi possano essere differenziazioni terminologiche è abbastanza diffuso nell’ambito della polizia mortuaria. Una situazione tipica è quella del “titolo” pertinente alla regolazione del rapporto di concessione cimiteriale che va formato tra il comune, quale titolare della demanialità cimiteriale da un lato, e la parte (privato od ente che sia) dall’altro lato. All’art. 93, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è presente la formulazione: “atto di concessione”, la quale

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Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinato

Il tema delle concessioni cimiteriali date in perpetuo, allorquando l’ipotesi era ammissibile, costituisce sempre materia difficile da trattare. Anzi, in sé stessa non lo sarebbe proprio, ma l’attenzione, in molte realtà (se non in tutte, pur se con incidenza diversa) in proposito deriva dagli effetti che questi rapporti concessori determinano sulla gestione cimiteriale. Effetti che sono emersi a mano a mano che scorreva il tempo dopo il venire meno della legittimità di questa tipologia di

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Concessioni in perpetuo, che solo “appaiono” tali: rimedi?

Scorrendo la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 304 si può leggere: “… In altri termini – a parere del Collegio, ed a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, allorché hanno parlato di applicazione retroattiva di atti amministrativi successivi – la Commissione straordinaria non ha provveduto ad innovare il regime di pagamento degli oneri concessori dovuti in relazione alla edificazione delle cappelle gentilizie, ma si è solo mossa al fine

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L’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e appartenenza alla famiglia del concessionario del sepolcro

Con la sentenza n. 266 del 22 dicembre 2022 (pubblicata sulla G.U., 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2022) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza di talune disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di inversione di marcia sulle autostrade. In modo del tutto accidentale nella stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 269 del 27 dicembre 2022 che

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Polizia Mortuaria ed efficace governo del cimitero

Il Comune, quale titolare ultimo dell’impianto, vigila sul buon ed ordinato funzionamento del cimitero (reprimendo eventuali abusi attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori di tipo amministrativo-pecuniario es. art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000, o con i rimedi caducativi più incisivi previsti dal reg. comunale di polizia mortuaria, (tra cui annoveriamo, ad esempio, la decadenza, quale extrema ratio.). Il Comune stesso, al medesimo modo, esercita sulle sepolture private nei cimiteri puntuali controlli (non ultimo: la preventiva verifica

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Non si tratta di due facce della stessa “medaglia”, ma di due – e ben distinte – “medaglie”

Come noto, l’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che, una volta assicurata una disponibilità di sepolture a sistema di inumazione, debitamente dimensionata secondo i criteri dell’art. 58, il comune possa (se ed in quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, ai sensi del successivo art. 91) concedere a (1) privati, od a (2) enti l’uso di aree (I) per la costruzione, da parte del concessionario, per la costruzione di sepolture a

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Sepolcro con vista lago

Un comune con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti (per dare riferimento unicamente ai sistemi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali), si trova affacciato su di un lago montano, non piccolo da essere chiamato “laghetto”, ma propriamente “lago”. Il cimitero (o, se lo si voglia, uno dei cimiteri) è posto abbastanza in prossimità del lago, cosicché da alcuni punti si ha una gradevole vista sul lago. All’incirca, nel primo decennio del secolo

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Le risalenti concessioni perpetue possono essere oggetto di revoca?

A volte vi è stata discussione sul fatto che l’art. 92, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., faccia menzione delle concessioni cimiteriali rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 di durata eventualmente eccedente i 99 anni, senza fare cenno alle concessioni altrettanto precedenti rilasciate in perpetuo, in funzione dell’eventuale (se ne sussistano le condizioni) revocabilità. In proposito vi è ormai abbondante giurisprudenza amministrativa, sostanzialmente consolidata, nel

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Concessioni perpetue: rinuncia ed eventuale rimborso

In nuce, così da enucleare bene il problema: *come* e *se* normare l’istituto del rimborso, in caso di retrocessione di tomba perpetua. In primis: il rimborso non è mai un obbligo, certo; tuttavia per render più appetibile eventuale rinuncia…. Quindi, nel regolamento municipale, meglio prevederlo espressamente o, per converso, escluderlo apoditticamente? Come calcolarlo, poi? Ovviamente sugli anni di usus sepulchri non effettivamente goduti, ma in una concessione atemporale, l’elemento tempo non è proprio considerabile come

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Canone manutentivo extra per le concessioni perpetue?

È notorio come in alcune realtà locali (es.: provincia autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, per citare solo quelli forse più noti) le amministrazioni stiano “ragionando” sulla controversa soluzione di individuare canoni manutentivi ex novo, in particolare per i sepolcri in concessione perpetua (o, meglio, a tempo indeterminato), ma anche per le costruzioni sepolcrali che presentino elementi di “condominialità” con la presenza di “parti comuni” nei singoli sepolcri. Nel dettaglio: si pensi a tutte le componenti

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E dopo l’immemoriale? Obiter dictum della sent. Cass. Civ. n. 21598/2018

“Quando e se realmente applicato l’immemoriale riconosce la sussistenza pregressa di una concessione cimiteriale”, così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21598 del 4 settembre 2018, tra l’altro. Quindi, questi brevi appunti di diritto funerario si concentreranno sull’obiter dictum di tale sentenza, ossia sui risvolti forse anche indiretti e secondari della decisione, ma di grande valore didattico per chi abbia avuto la pazienza di seguirci in questa

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Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3

Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3In questa “trilogia” dedicata alla prova dell’immemorabile abbiamo provveduto a fornire, nei primi due articoli: Analisi della sentenza Cass. Sez. Un. n.

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Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3

Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 >>Dopo una completa ricostruzione del fatto processuale

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Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3

Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoliImmemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 >>Il giudizio instauratosi dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa concerne una concessione di sepoltura privata rilasciata dal Comune agli eredi (o discendenti?)

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“Lucro” e “Speculazione” nelle concessioni cimiteriali: gli effetti giuridici di natura punitiva

“Alcuni Autori hanno affermato che i due termini di “lucro” e “speculazione” debbano essere considerati in senso neutro e tecnico, quali definiti dal Codice Civile, in funzione di una certa presa di distanza da altri significati che possano dedursi, a volte, dal c.d. linguaggio comune, laddove, in questo ultimo contesto, possono aversi elementi semantici connotati da giudizi di valore e merito, talora anche negativi”. (Così, almeno, ci rammenta Sereno Scolaro, sulla pagine de: “I Servizi

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Concessione fantasmagorica tra jus coniugii/jus sanguinis e jus haereditatis

Gentile Redazione, vorrei consultarVi per un parere pro veritate su un caso capitatomi giusto ieri. Problema: atto di concessione stipulato da Mr. X  con un Comune, qui, del modenese, in cui il sepolcro privato a sistema di tumulazione è sibi, familiaeque suae, secondo consuetudine e, soprattutto, definizione contrattuale. La “famiglia” alquanto atipica è solo delineata, poiché composta da sole sorelle, quindi non è nucleo sociale ed affettivo fondato sul matrimonio, da cui origini eventuale figliazione.

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Un loculo… per due (strane storie cimiteriali)

“Come fare se un loculo é stato concesso erroneamente a due persone diverse? Il concessionario della seconda assegnazione ha occupato con salma il loculo. Entrambi non vogliono rinunciare alla concessione. Il primo assegnatario richiede la disponibilità del loculo mentre il secondo non vuole liberarlo”. Vagando sul web, mi sono imbattuto nella domanda di cui sopra, che sembra pure banale, nella semplicità dell’esposizione, ma – a mio modesto avviso – nasconde interessanti spunti di discussione. Vorrei,

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La competenza ad adottare il provvedimento di decadenza (ipotesi residuali)

Traggo spunto dalle brillanti riflessioni di D. Buson, sulle pagine de: “I Servizi Demografici” n. 5/2009” per alcuni, necessari approfondimenti, in tema di atti caducativi sulle concessioni cimiteriali. È notorio e pacifico come, già con l’avvento della L. n. 142/1990, che abrogò i vecchi TT.UU. delle leggi provinciali e comunali, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attengano agli organi (a rilevanza politica, ovvero elettivi) di governo del Comune, mentre la gestione amministrativa, finanziaria

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Ancora sull’istituto della “Revoca” ed il suo iter procedimentale

La revoca può essere un istituto validamente esperibile quando il vantaggio maggioritario della comunità possa richiedere un intervento di questo tipo – fortemente “invasivo” nella sfera del privato, da parte dei pubblici poteri, siccome anche la protezione delle opere di inte resse storico od artistico, spesso altamente presenti nei nostri cimiteri monumentali, rientra nel concetto più ampio di pub blico interesse, di cui costituisce una estrinsecazione. Potrem mo asseverare, dunque, che l’esigenza primaria di preservare

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Gli Jura Sepulchri spiegati dal Consiglio di Stato – n. affare 00512/2020

Nel nostro ordinamento il diritto al sepolcro rappresenta un complesso di situazioni giuridiche corrispondenti a distinti ed autonomi diritti. Il c.d. diritto primario di sepolcro sorge in capo al privato per effetto della concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 comma 2 c.c.); è tale concessione, di natura traslativa, che crea a sua volta nel privato concessionario un diritto

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte II

Poiché la struttura medesima dell’immemoriale s’incardina sul postulato dellavetustas, quasi si trattasse di quella “grundnorm”, tanto cara al giurista Kelsen, cioè sul decorso di un lungo lasso di tempo non determinato, nel corso del quale il possesso del diritto sia stato nec vi, nec clam, nec precario, ovvero costante ed incontrovertibile, analogamente all’usucapione (e di qui nascerebbero le opinioni favorevoli alla prescrizione acquisitiva), viene ammesso ogni mezzo di prova, ivi compreso quello testimoniale (che il

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte I

I riferimenti che, in alcuni schemi di regolamenti comunali di polizia mortuaria, conducono a richiamare l’istituto dell’immemoriale (detto altrimenti: “immemorabile”) in relazione a termini temporali (spesso per rapporti concessori che possano essersi originati prima del 1942) non sono del tutto casuali o accidentali, in quanto tale fattore cronologico è in relazione al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche se la sua entrata in vigore sia successiva, rispetto a quella  del 28 ottobre 1941, quando,

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Assenza di titolo concessorio: un ultimo appunto…

Nell’ipotesi, estrema ed esiziale, che il non reperimento degli atti di concessione derivasse dalla loro totale omissione illo tempore, fatte salve le possibili responsabilità personali (probabilmente cadute in prescrizione, o comunque estintesi, anche per sopraggiunta morte delle persone coinvolte, stiamo infatti ragionando di concessioni molto risalenti nel tempo), non resterebbe che addivenire a questa dolorosa (almeno per i presunti concessionari e loro aventi causa… se c’è stato subentro!) conclusione: la concessione cimiteriale è tamquam non

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Elementi procedurali per provare la sussistenza dell’atto concessorio, in assenza di un titolo formale

Bisogna costantemente premettere come, in linea di massima, e sotto il profilo tecnico del diritto civile, ogni qual volta difetti, per qualsiasi motivo, il titolo formale di un rapporto giuridico, ancorché in essere, o, se prevista, manchi la diligente redazione di un pubblico registro predisposto per la prova documentale e la tutela di determinate situazioni giuridicamente rilevanti, la verifica sulla fondatezza dello stesso o la sua dimostrazione non possa non aversi se non con sentenza

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Diritti Perfetti e Jus Superveniens nel rapporto tra il Comune e il concessionario

Il presente contributo in tema di Jus sepulchri è tratto da “Il contenzioso ereditario” scritto da Damiano Marinelli e Saverio Sabatini, ed è liberamente reperibile sul web: “[…omissis] Nel corso della concessione il privato deve rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina, in quanto “lo jus sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione

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Succede in ufficio di polizia mortuaria: e…se il pre-assegnatario di una concessione muore prima della stipula?

Cara Redazione: nel nostro Comune una signora firma un pre-contratto di assegnazione per alcuni loculi situati in una campata del porticato nel cimitero urbano, poi, però, decede prima che il regolare atto concessorio sia compiutamente rogato. Come comportarsi? Titolo di questa risposta, al quesito testé proposto, potrebbe essere: “la circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione” e bisogna, con molta fantasia ricostruttiva, attingere a nozioni di diritto privato. Allora, con l’espressione “successione

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2

Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.). D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 1/2

Tutte le autorizzazioni, così come qualsiasi altro atto amministrativo, perfezionate da un soggetto non titolato ad accordarle non sono nulle, bensì annullabili perché viziate, appunto, da incompetenza, come sancito dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni/integrazioni (art. 21 octies), mentre se la mancanza del necessario potere funzionale fosse assoluta l’atto sarebbe, invece, secondo almeno un certo filone della dottrina, addirittura inesistente ex art. 21-septies. Ma questa questione sullo stato “patologico” delle autorizzazioni al trasporto funebre

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Atto di Concessione Cimiteriale: come calcolare la decorrenza del rapporto concessorio?

La formazione, con relativa sottoscrizione tra le parti contraenti, di un regolare atto di concessione (che ha natura para-contrattuale, in quanto non gestibile nella piena autonomia garantita dall’ordinamento ai negozi giuridici prettamente privatistici) è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).

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Vendita di sepolcri privati? (con molta cautela, c’è chi dice… “NI”)

Va, subito, precisato che l’area cimiteriale e, per attrazione, i sepolcri privati nei cimiteri, in essa sussistenti, fanno parte del demanio comunale, specifico e necessario; e tale condizione ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità.   Tuttavia la “trasferibilità” dello jus sepulchri , per atti tra privati, rinverrebbe il proprio, intrinseco limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative, sotto il cui imperio, furono

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Anche la parrocchia può esser titolare dello Jus Sepulchri (orientamenti giurisprudenziali in itinere)

Attingo sempre ad alta ed erudita dottrina (Dante Buson sulle pagine de: Lo Stato Civile Italiano) per affrontare, con un breve commento, l’eterno, efferato problema, per noi beccamorti gestori di impianti cimiteriali, della concessione di spazi sepolcrali ad enti religiosi, congreghe, confraternite… Spesso, infatti, questi pre-esistono all’assetto del nostro sistema funerario post-unitario. Per enti ecclesiastici s’intendono gli enti di religione o di culto riconosciuti come persone giuridiche nell’ordinamento statale, per quelli di orientamento cattolico-romano si

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Cessione tra privati dello jus sepulchri: dottrina e giurisprudenza dicono di NO!

Piglio spunto per qualche nota “catechistica” sullo jus sepulchri da un bell’intervento di Dante Buson sulle pagine de: “Lo Stato Civile Italiano”, in data 31 ottobre 2014, quindi ancora molto attuale, e di grande valore didascalico. Per riassumere questo breve saggio in uno slogan, potremmo asserire questo: “Gli jura sepulchri sono sottratti ai traffici giuridici tra i privati”. E’ notorio che l’uso della sepoltura privata nei cimiteri risulti normato, nel suo inquadramento dogmatico, in primo

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Concessione-atto o concessione-contratto?

Con il regolare atto concessorio di cui all’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, al privato cittadino (ma potrebbe persino trattarsi di “Ente”, ossia di persona giuridica ex capo XVIII D.P.R. n. 285/1990)  viene traslato l’esercizio di un diritto rappresentato, nel caso di specie, dalla possibilità di sfruttare le utilitates connesse al bene pubblico costituito dallo spazio cimiteriale, oggetto di concessione (in tal senso, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè editore, 2006, 320).

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Tasse e tributi cimiteriali (l’interpretazione giurisprudenziale)

Si consolida sempre più in diverse città italiane che, tra le motivazioni per cui i cittadini pagano la TASI, sia annoverata anche, tra i servizi indivisibili, un quota delle prestazioni forniti nelle aree cimiteriali. E’legittimo versare, pertanto, questa somma, quando Comune abbia adottato un Regolamento che definisce l’importo tariffario di TASI riguardante un’area cimiteriale, una tomba ovvero un loculo che lei ha in concessione ovvero ne è l’attuale avente titolo in virtù della discendenza conseguente

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Corona virus: è ammissibile requisire i loculi liberi per fronteggiare l’emergenza sepolture?

Estreme esigenze improcrastinabili di spazi sepolcrali permettono ai Comuni di provvedere alla requisizione di loculi cimiteriali. La La “requisizione” è un istituto eccezionale, disciplinato dal secondo comma dell’art. 835 del Codice Civile mediante il rinvio alle leggi speciali (vi è quindi riserva di legge, per di più “speciale”), le quali, però, risultano applicabili solo “quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”. Secondo l’orientamento di costante, nel tempo, giurisprudenza alquanto autorevole la requisizione

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Requisizione dei loculi già prenotati, per scarsità di spazio sepolcrale

Nel frangente di mancanza di loculi Vi pare legittimo che il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 D.Lgs n. 267/2000, approvi una, ancorchè temporanea, requisizione di sepolcri privati. E su quali presupposti legali, poi si potrebbe adottare quest’atto ablativo (si dice così?)? con riflessi su un rapporto concessorio già in essere e , quindi, perfezionato, anche se, poniamo l’ipotesi, la cella sepolcrale risultasse vuota, ancorché già prenotata? Atteso che ex

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118 thoughts on “Concessione cimiteriale

  1. X Angelo,

    In caso di silenzio o anche solo di dubbio sulla natura del sepolcro ereditario o familiare, occorre anzitutto interpretare la volontà del fondatore, tenendo presente che il diritto primario al sepolcro si presume quale familiare, in effetti, ex Art. 93 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 ; l’uso delle sepolture private “è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia”.

    Lei, ad ogni modo, con la stipula dell’atto di fondazione della tomba ha istituito chiaramente (ed anche volutamente???) un sepolcro di natura ereditaria ed in questa tipologia di cappella funeraria privata l’identificazione dei soggetti titolari del diritto primario, inteso nella sua accezione di diritto ad essere tumulati in un determinato luogo sepolcrale, va operata in base alle norme che regolano la successione mortis causa o i trasferimenti in genere dall’originario titolare, trattandosi di un diritto che si trasferisce nei modi stessi di ogni altro bene e che in passato, in vigenza dell’abrogato Art. 71 e segg. Regio Decreto n. 1880/1942 (ma oggi non più!) avrebbe potuto persino essere alienato, in tutto o in parte, mentre anche adesso può essere lasciato, purein legato, a persone non facenti parte dalla famiglia, salve le particolari limitazioni previste nei regolamenti comunali.

  2. Sul contratto di concessione e’ specificato bene”concede al sig.angelo …..sopra genaralizzato, che accetta, si obliga,e stipulo per se ed eredi”

  3. X Angelo,

    Ma l’atto di concessione di cui Lei mi parla ragiona in termini di eredi o discendenti (https://www.funerali.org/?p=283) Glielo chiedo, non tanto per civetteria, ma per questa semplice ragione: il sepolcro a sistema di tumulazione che sorga a seguito del rilascio di regolare atto di concessione ex Art. 98 DPR n. 285/1990, si configura certamente quale privato (uti singuli), ma anche come gentilizio, cioè di famiglia così almeno si deduce dalla formulazione dell’Art. 93 DPR n.285/1990 e pure dall’Art. 340 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie. E’evidente, allora, il carattere sibi familiaeque suae (= per il concessionario e per la di lui famiglia) impresso dal Legislatore all’istituto della tumulazione in tomba pluriposto data in concessione.

    E’ importante rimarcare questa differenza sostanziale, non si tratta infatti solo di un futile ed esasperato nominalismo giuridico, perché l’eredità, con l’apertura della successione mortis causa attiene ad aspetti meramente patrimoniali, mentre il diritto di sepolcro ha natura personale, assoluta o sin anche personalissima ed inerisce ai rapporti morali di pietas fondati sulle relazioni di consanguineità o di coniugio, dove la componente materiale e privatistica (= il corpus compositum di opere murarie ed arredi votivi di cui il sepolcro fisicamente consta) è solo funzionale all’esercizio ultimo dello jus sepulchri in base alla cronologia degli eventi luttuosi di conseguenza spesso si può assistere ad una divaricazione tra questi diritti che operano su diversi piani, non sempre perfettamente sovrapponibili.

    Ai fini dell’esclusività dello ius nominis sepulchri, ovvero dell’intitolazione della tomba familiare, è irrilevante il mero fatto che un soggetto sia, per motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o unico intestatario della concessione di suolo cimiteriale, ovviamente questo status deve risultare pacificamente da apposite convenzioni fra i privati secondo cui suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione 50% delle spese, e, pertanto, avente di conseguenza diritto non solo a metà quota del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione]) dello stesso.

    Al momento costitutivo della concessione di cui all’?art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’?unica famiglia, ma in tal evenienza occorre avere l?’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando che l?’utilizzo sia determinato dagli eventi luttuosi. In tal caso, le persone che possono essere accolte nel sepolcro privato così concesso sono pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall?atto di concessione.

    ma non è questo il Suo caso, poiché Lei, stando a quanto riferito, non è coo-titolare della concessione, bensì intestatario unico della stessa; vale a dire che la titolarità sul manufatto, con relativi diritti d’uso non è stata oggetto di spacchettamento in quote.

    Certo, dato il carattere intuitu personae, che tipizza la concessione amministrativa, «con effetto traslativo» e non costitutivo, la posizione del concessionario non è liberamente trasferibile, se non mortis causa e principalmente jure sangiunis o jure coniugii attraverso l’istituto del subentro (https://www.funerali.org/?p=7523)

    Mentre lo stato di separazione rappresenta solo un allentamento del vincolo coniugale (con relativa deroga all’obbligo della coabitazione) quando tra moglie e marito fosse già intervenuta sentenza di divorzio, lo scioglimento del matrimonio fa perdere la qualità di coniuge sotto ogni profilo, cosicché l’ex coniuge non è più nè titolare nè, tanto meno portatore dello Jus Sepulchri primario, inteso come duplice facoltà di dare o ricever sepoltura in quel dato sacello privato di cui Lei risulta concessionario primo e, quindi, fondatore

    La cessazione degli effetti civili del matrimonio si ha con la data di annotazione della relativa sentenza sull’atto di matrimonio (art. 10 legge 1 dicembre 1970, n. 898), per cui fino a tale data permane la qualità di coniuge.

    Il coniuge divorziato, invece, non ha nessun diritto in caso di successione ereditaria ex lege anche in assenza di altri eredi (Cass. Civ. Sez. I del 25.02.2004 n. 3747).

    Se applichiamo estensivamente, per tutti gli ambiti dello Jus Sepulchri, non solo dunque, per la cremazione, le indicazioni del paragrafo 14.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 se non esiste al momento del decesso di uno tra i due coniugi sentenza di divorzio al coniuge superstite, anche se in stato di separazione, è riconosciuta la titolarità dello jus sepulchri, sicuramente attivo (jus inferendi mortuum in sepulchrum), ma con ogni probabilità anche passivo (jus sepeliendi) in unaa determinata tomba di famiglia.

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  4. Sono concessionario di un lotto cimiteriale a me intestato nel 2003 la concessione precisa 99 anni e serve per me e i miei eredi…ora vorrei sapere la mia ex moglie essendo separato e in attesa di divorzio potrebbe darmi fastidio? Nella capella o sepolto mio figlio madre e padre miei..pre ciso che quando o avuto la concessione era in comunione di beni…il comune mi disse che il concessionario doveva essere uno solo

  5. X Charlotte,

    ….dimenticavo che:

    a proposito dell’istituto dell’immemoriale: esso è, di norma, applicabile unicamente in sede giurisdizionale, se il giudice, nel suo prudente apprezzamento, ritenga di potervi fare ricorso, come, del resto, egli fa con qualunque altro mezzo di prova.

    Tra l’altro dopo l’entrata in vigore dell’art. 30 comma 2 L. 7/8/1990, n. 241 neppure un regolamento comunale potrebbe farvi richiamo, essendo fonte di prova imprescindibile, per l’immemoriale, l’atto di notorietà (quello vero reso dinanzi al Cancelliere del Tribunale delegato dal Giudice oppure ad un Notaio) da parte di testi ultra50enni, i quali debbono esser a conoscenza diretta del fatto oggetto di accertamento, essi poi dovrebbero dichiarare ulteriormente che il medesimo fatto era a piena conoscenza anche dei loro genitori, risalendo così, nel tempo, ad epoche storiche anche piuttosto lontane (aspetto precisato dalla Corte di Cassazione nel 1963, nell’ l’ultima sentenza intervenuta attorno a questo istituto …..)

  6. Di norma, ed in linea di massima, una concessione cimiteriale sussiste solamente quando e se, agli atti del Comune, vi sia esemplare autentico del “regolare atto di concessione”, ex Art. 98 comma 1 DPR n. 285/1990, senza il quale si deve parlare d’inesistenza della concessione stessa, da cui deriverebbe un uso “senza titolo” dell’area, e quindi il sepolcro, in buona sostanza, sarebbe abusivo.

    Quando manchi un titolo formale, secondo i principi generali dell’ordinamento ed ai sensi dell’Art. 2697 Cod. Civile dovrebbe esser necessario un accertamento giudiziale ex Art. 2907 Cod. Civile sulla fondatezza del diritto (o presunto tale) rivendicato cui provvede la Magistratura Ordinaria in sede civile, tenderei ad escludere la competenza funzionaledel giudice di pace, perchè lo jus sepulchri ha natura di diritto reale (sui generis), patrimoniale e personale e non rientra pertanto (anche le eccede) tra le materie assegnate ex Art. 7 Cod. Proc. Civile al Giudice di Pace.

    Data l’epoca piuttosto remota (primi anni del ‘900) la stipula dell’atto di concessione vero e proprio dovrebbe essere stata preceduta da una deliberazione del consiglio comunale di assegnazione dell’area, nonché dall’autorizzazione prefettizia per procedere alla concessione con il conseguente perfezionarsi dell’atto di concessione, il quale, oltretutto, una volta formato, sarebbe stato soggetto al visto di esecutività da parte della G.P.A. (organo oppresso con l’istituzione dei T.A.R.), tutto questo in regime di Regio Decreto n.448/1892, cioè del regolamento statale di polizia mortuaria vigente in quel periodo storico.

    Infine, sia il progetto di costruzione della cappella funeraria sull’area data in concessione, sia quello per eventuali successivi interventi di ristrutturazione o ri-adattamento del manufatto dovrebbero essere stati approvati dal comune e, le opere, una volta eseguite , avrebbero, comunque, dovuto esser oggetto sia verifica sulla rispondenza di quanto realizzato con il progetto precedentemente varato, sia di collaudo, quanto meno statico, a rilevanza igienico-sanitaria.

    Per altro, non mancano, anzi sono abbastanza diffusi, frangenti e realtà territoriali in cui la tenuta degli archivi presenti condizioni di pesante “sofferenza” ed inadeguatezza, stato di fatto che, senza entrare nel merito delle possibili cause, spesso risalenti e non solo dovute all’incuria, costituisce un fattore di criticità, perchè la disponibilità dell’atto di concessione e, quindi, la conoscenza del concessionario, costituisce elemento essenziale per acclarare,, in occasione di ciascuna singola richiesta di tumulazione, se il defunto di cui sia richiesto l’accoglimento nel sepolcro abbia titolo ad esservi ammesso (aspetto che, altrettanto, spesso è poco praticato, generando situazioni, talora, di indebito uso del sepolcro).

    All’assenza di atti d’archivio (o di registrazioni tratte dagli atti d’archivio), potrebbe essere sopperirsi, oltre che, ovviamente, con ricerche approfondite nell’archivio del comune interessato (spesso laboriose, specie se l’archivio non sia sempre stato tenuto in modo adeguato), anche con accessi all’Archivio di Stato, in cui potrebbero (es.) essere state riversate, decorsi oltre 40 anni, le copie dell’atto di concessione a suo tempo oggetto di visto da parte della G.P.A. In alcuni casi, potrebbe darsi il suggerimento di avviare le ricerche iniziando dai registri delle deliberazioni del consiglio comunale (che erano tenute in termini tanto più ordinati, quanto più indietro si vada nel tempo), ciò consentirebbe di individuare, oltre al il momento temporale cui restringere le ricerche, anche il concessionario iniziale (c.d. fondatore del sepolcro), operazione da “topi di biblioteca” che favorirebbe le ricerche per le fasi successive, cioè per provare l’eventuale subentro, ossia l’ingresso dei discendenti dell’originario fondatore nella piena titolarità del sepolcro. Ovviamente l’istituto della voltura nelle concessioni cimiteriali opera solo mortis causa, essendo vietato su quest’ultime ogni atto di disposizione per acta inter vivos, stante la sancita demanialità dei beni cimiteriali.

    Una volta individuato il fondatore del sepolcro, si definisce “di default”, cioè automaticamente anche l’ambito della famiglia avente diritto alla sepoltura, mentre per il tempo successivo al decesso del concessionario/fondatore del sepolcro dovrebbero esservi stati atti di “subentro”, regolati per altro dal regolamento comunale di polizia mortuaria, considerando come qualora questo istituto non sia stato considerato, né tanto meno applicato deve concludersi che concessionario sia rimasto quello originario.

    Va aggiunto, per quanto riguarda le opere di costruzione del sepolcro e, nel caso, anche per i lavori di ristrutturazione successivi, come non si possa escludere che i relativi atti siano stati oggetto di procedura di scarto dall’archivio comunale, per cui (almeno) dovrebbe essere reperibile il relativo verbale con cui è proceduto allo scarto ((DPR n.1409/1963), mentre non possono essere stati oggetto di scarto gli atti di concessione e, sempre che vi siano stati, gli eventuali aggiornamenti dell’intestazione, conseguenti al decesso del concessionario (e, forse, anche dei suoi discendenti), sempre che la procedura di c.d. “subentro” fosse contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Nel caso in esame, appare evidente come la gestione dell’archivio, localmente, non sia stata del tutto “perfetta” ed inappuntabile (e, come osservato, si tratta di una situazione anche molto diffusa, soprattutto per il pregresso).

    Il Suo Comune si è comportato correttamente quando Le ha permesso di consultare ed estrarre copie delle planimetrie (altri, spesso adducono pretesti non giustificabili), fermo restando il rinvio, per quanto attiene alle modalità di accesso, al regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti, adottato ai sensi dell’art. 10 T.U.E.L. (ma senza dimenticare il DPR n.184/2006) si osserva qui come sussistano le condizioni che determinano il diritto di accesso (per quanto riguarda le modalita’ di accesso, anche sotto il profilo soggettivo, quale discndente del concessionario/fondatore del sepolcro (art. 22, comma 1, lett. b) L. 7/8/1990, n. 241).

    Non apparirebbe, infatti, sostenibile (anche in relazione al principio affermato all’art. 22, comma 3 L. 7/8/1990, n. 241, ma si veda anche il succ. art. 25, comma 3) l’argomentazione sulla natura “informale” delle planimetrie, stante la definizione di “documento amministrativo” data dall’art. 22, comma 1, lett. d) L. 7/8/1990, n. 241, in cui non rileva, ai fini di una tale qualificazione, l’aspetto “formale”, quanto quello funzionale e sostanziale (cioè quanto serva all’attività della P.A.), impianto concettuale ribadito, ed accentuato, anche dall’art. 1, comma 1, lett. a) dPR 28/12/2000, n. 445. A maggiore ragione, se si consideri come l’art. 54 d.P.R. 10/9/1990, n. 285 non richieda minimamente la rispondenza a requisiti formali delle planimetrie cimiteriali, ma – solo – la loro tenuta.

    Nel caso di diniego, o di inerzia protrattasi per oltre 30 giorni dalla richiesta di accesso, sarebbe, ad ogni modo, ammesso rimedio (art. 25, commi 4 e ss. L. 7/8/1990, n. 241) con ricorso al T.A.R. (o, se istituito, al difensore civico).

    In Ultima analisi, se dalle mappe cimiteriali si evince la presenza continuata e costante della tomba in questione si potrebbe anche tentare anche la formula dello juris tantum (immemoriale) la quale dovrebbe, poi sfociare, dopo adeguata istruttoria, in un atto integrativo/ricognitivo sulla concessione in già essere, avente la forma di determina dirigenziale, adottato, appunto, dal dirigente (Art. 107 comma 3 D.LGS n.267/2000) di settore dei servizi cimiteriali. Meglio, comunque, percorrere la strada maestra dell’accertamento giudiziale, sostenendo, comunque, l’alea che un giudizio civile pur sempre comporta.

  7. Sto rovistando e scartabellando negli archivi comunali alla ricerca di concessione cimiteriale perpetua della tomba di famiglia (cappella gentilizia grande misure 6,3×5,7 mt – data presunta costruzione anni 1909/1912, in previsione di un futuro (e spero remoto!) esercizio dello jus sepulchri.

    Purtroppo i documenti in famiglia sono andati smarriti o perduti.

    – Che cosa, però, ho trovato:
    *1932/37 Atti comunali e prefettizi che danno l’ok ad ampliamento cimitero, avendo verificato che tutte le concessioni siano regolari – in particolare si cita la mia tomba di famiglia (con cognome) quale riferimento per il lato nord cimitero da dove partire con ampliamento. Quindi presumo abbiano controllato la concessione della mia tomba di famiglia se l’hanno citata in delibera., appurandone, così la sussistenza.
    *fino al 1941 il regolamento polizia mortuaria del paese indicava come solo perpetua la concessione per tombe gentilizie private.
    *1951: il consiglio comunale decide di dedicare anche il lato sud del cimitero alle cappelle private, avendo verificato che il lato nord (dove ripeto c’è mia tomba di famiglia) è saturo.
    Si precisa che per il lato nord sono state verificate e trovate regolari le concessioni

    Alla luce di quanto scritto sopra e dei dati trovati e verificati con il resp. attuale Polizia Mortuaria, posso in qualche modo richiedere all’amministrazione comunale una conferma atto concessione perpetua? (lo so che dal 10/2/1976, se non sbaglio, non esiste più la perpetuità).
    O devo passare attraverso un atto giudiziale (giudice di pace presumo)?
    Ho letto su questo sito dell’istituto dell’immemoriale ma ho le idee confuse.
    Insomma quali passi mi consigliate di intraprendere, se considerate sufficienti dati sopracitati? Oppure sono costretto a ricercare ancora fino a reperire l’atto di concessione?

  8. X Antonio
    In poche parole Suo cognato vorrebbe, magari per ripicca, immagino, dati i rapporti poco idilliaci instauratisi di recente, “sfrattare” il morto, ricorrendo all’Art. 88 DPR 10 settembre 1990 n. 285

    …E pensa pure di aver ragione, ma, in realtà sbaglia grossolanamente.

    Egli può solo, con atto unilaterale e ricettizio rinunciare alla concessione, provocandone la prematura estinzione.

    Il concessionario (o, un concessionario) non ha titolo, una volta stipulato l’atto di concessione, a disporre del sepolcro, o di singoli posti, meno ancora consentire la tumulazione di persone terze, fatti salvi i casi di convivenza di cui all’art. 93 comma 2 dPR 10/9/1990, n. 285 (si trascura la qualità di persone benemerite per il concessionario, trattandosi di fattispecie che opera solo se ed in quanto il regolamento comunale di polizia mortuaria definisca, in via generale, i relativi criteri per il riconoscimento di tale status).

    Il concessionario è semplicemente titolare del diritto di uso, sibi familiaeque suae.

    Il diritto di disposizione delle spoglie mortali attiene a tutt’altro rapporto giuridico e si colloca sul piano dei diritti personali.

    Quando non vi sia sovrapposizione, il concessionario non può ostacolare o, per converso IMPORRE; l’esercizio del diritto di disposizione delle spoglie mortali da parte di chi ne sia titolare.

    Sempre facendo salve eventuali specifiche previsioni del Regolamento comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della personalità, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro (come manufatto) che sono strumentali all’esercizio del diritto (personale) di sepoltura.

    La salma che sia stata tumulata in un sepolcro privato (come sono tutte le tumulazioni) in quanto appartenente alla famiglia del concessionario non diventa, per questo, sottratta al titolo di disposizione dei familiari.

    Forse, si dovrebbero distinguere le posizioni del titolare del sepolcro rispetto ai diritti di disposizione della salma/resti mortali.
    Questi ultimi, in quanto diritti della persona, sono riconosciuti solo al coniuge o, in difetto, ai parenti secondo il grado di prossimità e, quando siano più di uno, tutti gli aventi diritto debbono esser coinvolti.

  9. Buongiorno.
    Mio padre è stato tumulato grazie al contratto di concessione firmato da mio cognato (attualmente in fase di separazione da mia sorella) con il comune.
    Ora scrive chiedendo il trasferimento della salma entro tot giorni e la liberazione del loculo.
    Le responsabili del servizio al comune sostengono che non può farlo in quanto il loculo “appartiene” alla salma mentre il nostro avvocato è convinto che può farlo e che un’eventuale causa la si perderebbe di sicuro e ci farebbe spendere solamente molti soldi.
    Chi ha ragione?
    Grazie mille.
    Cordialità.

  10. X Elisabetta,

    1) La normativa vigente prevede sempre ed in qualunque momento l’identificabilità del de cuius, ossia l?’ obbligo minimo di riportare sulla lastra nome, cognome, data di nascita e di morte delle persone sepolte nella tomba.

    Pertanto oltre ai dati anagrafici strettamente dovuti, è possibile concedere (da parte del dirigente competente) altre iscrizioni, autorizzate, come anche un ricordo di persone sepolte da altra parte, purché si specifichi come, in realtà, non sia, ivi tumulata, la spoglia mortale in questione, in quanto trattasi di un semplice cenotafio, ovvero di un mero simulacro, una stele commemorativa e non di un sepolcro a tutti gli effetti. Di solito si ricorre a questa formuletta rituale: “Defunto xyz che quivi giace IN SPIRITO”, per giustificare la presenza di nominativo a cui, però, non risponde, in realtà cadavere alcuno.

    Le due tombe di cui Lei mi parla, di conseguenza, non possono coesistere nella stessa unità di tempo e di spazio, perché ingenererebbero solo un’indebita confusione e sovrapposizione di siti sepolcrali.

    Il retto principio da seguirsi è questo: laddove c’è il morto (quello vero!) sarà anche la relativa lapide, l’ubiquità non è consentita, insomma.

    2) Presupposto perché il comune conceda l’autorizzazione all’estumulazione dei resti, con conseguente (se possibile) riduzione in cassetta ossario e traslazione alla volta di un nuovo sepolcro ex Art. 88 DPR 10 settembre 1990, è il formale consenso espresso da tutti gli aventi diritto a pronunciarsi (sono i consanguinei del de cuius) così come individuati dagli Artt. 74, 75 , 76, 77 Cod. Civile e secondo l’ordine di poziorità delineato dall’Art. 79 comma 2 del REgolamento nazionale di Polizia Mortuaria, da leggersi in senso estensivo, per qualunque tito di operazione cimiteriale che origini da un atto di disposizione. Prevale il coniuge superstite ed in suo difetto o silenzio i parenti di primo grado, poi quelli di secondo e così via sino al sesto livello, oltre il quale la Legge non riconosce alcun vincolo jure sanguinis. In caso di una pluralità di aventi diritto a manifestare la propria volontà di pari grado occorre l’unanimità degli stessi, basta un solo contrario ed il “meccanismo autorizzatorio” si blocca, in attesa, magari di una composizione bonaria della controversia, in limine litis, o di un intervento risolutivo dell’Autorità Giudiziaria.

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