Concessione cimiteriale

Non è una proprietà, ma un diritto di superficie (se riguarda la terra). Per l’intera durata della concessione la proprietà del manufatto realizzato dal concessionario resta in capo a lui o ai suoi eredi, come l’obbligo manutentivo. La concessione cimiteriale inizia, può essere rinunciata, si estingue alla scadenza e prima può essere revocata da chi l’ha rilasciata o può essere pronunciata la decadenza per giusti motivi. Di seguito alcuni approfondimenti in  materia.

E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:


Quanto può essere importante non essere d’accordo

Nel corso di un’amichevole discussione è emersa una diversità di vedute attorno ad uno specifico tema, in qualche modo interpretativo/regolatorio, in altra parte operativo (e questi ultimi aspetti sono di particolare rilievo). Il tema è quello di come regolare la durata del rinnovo di concessioni cimiteriali scadute e delle quali venga richiesto questo rinnovo a distanza di tempo dopo l’avvenuta scadenza della concessione che ne sia interessata. Infatti, sono emersi due differenti orientamenti per effetto

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Ripensare ai principi contabili nella gestione cimiteriale

Le parabole non sono solo alcune delle c.d. coniche, cioè le curve che si ottengono dall’intersezione di un piano con un cono, meglio se a due falde (es.: circonferenza, ellisse, parabole, iperbole), possono essere (o, meglio potevano esserlo) modi con cui si tende/va a spiegare un argomento più o meno complesso confrontandolo con altro sostanzialmente analogo formulato in modo più semplice, magari attraverso un qualche racconto. Altra modalità per conseguire un tale fine è l’esempio,

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Arie stantìe: non guasterebbe una ventata d’aria nuova, almeno post-Costituzionale (anche se sarebbe poco)

In occasione di un confronto (chiacchere fatte al caffè) con altri emergeva il ricordo di come risalenti Regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedessero una certa quale regolazione dell’individuazione delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, ai fini di cui all’art.93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (o precedenti), con alcune indicazioni un po’… “mascoline”, tra cui la previsione per cui le “figlie femmine passate a nozze conservano per sé il diritto

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Alla “caccia” del concessionario: avere presente i limiti dell’ANPR

Anche se numerosi Regolamenti comunali di polizia mortuaria, forse pressoché tutti, prevedono che, in caso del decesso del concessionario/fondatore del sepolcro così come di decesso di persone che abbiano, dopo il sorgere di un sepolcro privato nei cimiteri, acquisito la qualità di concessionari, gli aventi titolo provvedano entro un certo tempo a darne comunicazione richiedendo contestualmente l’aggiornamento dell’intestazione della concessione, in verità questo obbligo è frequentemente non osservato, con la conseguenza che in molte occasioni

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“Distorsioni” dell’ambito di appartenenza alla famiglia del concessionario ai fini del diritto di sepoltura

Si attribuisce ad Albert Einstein l’uso della nota formula “E = mc2”, che in realtà aveva scritto inizialmente con la notazione: “L/V2 = m”, in “L’inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia? (27/9/1905), pubblicata in “Annalen der Physik”, notazione di seguito modificata in quella oggi nota. In realtà esiste un opuscolo, datato 1/4/1903, pubblicato nel 1904, con prefazione di G. Schiaparelli del 16/6/1903, ad opera di una persona (laureato in geologia, ma

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L’aberrazione di fare rinvio all’art. 433 C.C.

Talora può accadere che vi siano Regolamenti comunali di polizia mortuaria che, in luogo di individuare una data griglia delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, ai fini di cui all’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., essendo questa la fonte normativa cui spetta di riempire di contenuto un qualche concetto di famiglia, presenti la scappatoia di fare un rinvio all’art. 433 C.C. [1]. Scappatoia dal momento che un’individuazione di

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La differenza tra esseri animati ed inanimati sta nella comunicazione

In epoca (specie nella fasi di maggiore accentuazione) di CoVid-19, causato dal virus SARS-2, moltissimi hanno parlato, appunto, di virus, non tenendo conto di come questi fossero considerati una sorta di soglia a cavallo tra gli esseri viventi e quelli non viventi. Senza entrare su questi aspetti, limitiamoci a considerare i minerali, le pietre materiali tanto presenti nei cimiteri. Inoltre, tra gli esseri viventi abbastanza recentemente vi sono studi, con registrazioni anche sonore, da cui

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Il punto non sta nel diritto a disporre, quanto nell’osservanza degli obblighi

Pare interessante segnalare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2004, n. 110 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE, ove è altresì reperibile l’antecedente pronuncia del T.A.R. ) relativa ad una controversia concernente un’edicola funeraria, sorta nel 1920, e divenuta (ma leggendola si noterà come siano mancati alcuni “passaggi”) di eredi, uno dei quali ha alienato il manufatto sepolcrale. Gli elementi d’interesse attengono più aspetti. Già il T.A.R. ebbe a

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L’immemoriale per ricordare quanto non ha memoria (scritta)

Una delle questioni di maggiore delicatezza in materia di gestione cimiteriale è quella che riguarda “posizioni” cimiteriali per cui non siano, allo stato, disponibili documenti circa la loro origine. Allo stato, nel senso di riferirsi alla documentazione probatoria disponibile. In molti casi potrebbe risolversi con una adeguata ricerca d’archivio, che può comportare tempi anche lunghi, ma molto dipende dallo stato in cui siano stati tenuti gli archivi storici che possono, nel tempo, essere anche stati

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3

Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3Il percorso non è ancora completo. Nulla è stato detto rispetto al fatto che, a seguito della rinuncia [A], il manufatto

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3

Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 >>La prima domanda che sorge è quella sulla rinuncia [A].

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Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3

Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoliConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 >>In talune “tracce” proposte ad adiuvandum per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è possibile rinvenire, in genere verso

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Perpetuità nei sepolcri: dal punto di vista delle famiglie

Premessa In plurime occasioni vi è stato modo di rilevare come l’istituto della perpetuità nelle concessioni cimiteriali costituisca un fattore di criticità, di cui sta ampiamente crescendo la percezione della sua gravità, ma raramente (per non dire pressoché mai) questo istituto è affrontato con un’ottica che parte dalle famiglie, cioè da chi ne sia, in un certo senso, fruitore. Dell’istituto della perpetuità si trova traccia fin dall’art. 100 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, riprodotto

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Concessioni date in perpetuo: le criticità persistono … nel tempo e si aggravano

L’ammissibilità, sussistente fino al 9 febbraio 1976, del sorgere di concessioni cimiteriali in perpetuo sta sempre di più evidenziando effetti impropri e, spesso, deleteri, sia per la gestione dei cimiteri, sia per le famiglie interessate che sono “astrette” a conservare vincoli ed obblighi probabilmente neppure lontanamente immaginati al momento di richiedere concessioni cimiteriali con queste caratteristiche. Tra l’altro non possono – ora – criticarsi le scelte a suo tempo fatte in questa direzione nelle sedi

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Atto, atto di concessione, concessione-contratto, contratto o quale altro?

Il fatto che vi possano essere differenziazioni terminologiche è abbastanza diffuso nell’ambito della polizia mortuaria. Una situazione tipica è quella del “titolo” pertinente alla regolazione del rapporto di concessione cimiteriale che va formato tra il comune, quale titolare della demanialità cimiteriale da un lato, e la parte (privato od ente che sia) dall’altro lato. All’art. 93, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è presente la formulazione: “atto di concessione”, la quale

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Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinato

Il tema delle concessioni cimiteriali date in perpetuo, allorquando l’ipotesi era ammissibile, costituisce sempre materia difficile da trattare. Anzi, in sé stessa non lo sarebbe proprio, ma l’attenzione, in molte realtà (se non in tutte, pur se con incidenza diversa) in proposito deriva dagli effetti che questi rapporti concessori determinano sulla gestione cimiteriale. Effetti che sono emersi a mano a mano che scorreva il tempo dopo il venire meno della legittimità di questa tipologia di

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Concessioni in perpetuo, che solo “appaiono” tali: rimedi?

Scorrendo la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 304 si può leggere: “… In altri termini – a parere del Collegio, ed a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, allorché hanno parlato di applicazione retroattiva di atti amministrativi successivi – la Commissione straordinaria non ha provveduto ad innovare il regime di pagamento degli oneri concessori dovuti in relazione alla edificazione delle cappelle gentilizie, ma si è solo mossa al fine

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L’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e appartenenza alla famiglia del concessionario del sepolcro

Con la sentenza n. 266 del 22 dicembre 2022 (pubblicata sulla G.U., 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2022) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza di talune disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di inversione di marcia sulle autostrade. In modo del tutto accidentale nella stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 269 del 27 dicembre 2022 che

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Polizia Mortuaria ed efficace governo del cimitero

Il Comune, quale titolare ultimo dell’impianto, vigila sul buon ed ordinato funzionamento del cimitero (reprimendo eventuali abusi attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori di tipo amministrativo-pecuniario es. art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000, o con i rimedi caducativi più incisivi previsti dal reg. comunale di polizia mortuaria, (tra cui annoveriamo, ad esempio, la decadenza, quale extrema ratio.). Il Comune stesso, al medesimo modo, esercita sulle sepolture private nei cimiteri puntuali controlli (non ultimo: la preventiva verifica

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Non si tratta di due facce della stessa “medaglia”, ma di due – e ben distinte – “medaglie”

Come noto, l’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che, una volta assicurata una disponibilità di sepolture a sistema di inumazione, debitamente dimensionata secondo i criteri dell’art. 58, il comune possa (se ed in quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, ai sensi del successivo art. 91) concedere a (1) privati, od a (2) enti l’uso di aree (I) per la costruzione, da parte del concessionario, per la costruzione di sepolture a

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Sepolcro con vista lago

Un comune con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti (per dare riferimento unicamente ai sistemi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali), si trova affacciato su di un lago montano, non piccolo da essere chiamato “laghetto”, ma propriamente “lago”. Il cimitero (o, se lo si voglia, uno dei cimiteri) è posto abbastanza in prossimità del lago, cosicché da alcuni punti si ha una gradevole vista sul lago. All’incirca, nel primo decennio del secolo

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Le risalenti concessioni perpetue possono essere oggetto di revoca?

A volte vi è stata discussione sul fatto che l’art. 92, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., faccia menzione delle concessioni cimiteriali rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 di durata eventualmente eccedente i 99 anni, senza fare cenno alle concessioni altrettanto precedenti rilasciate in perpetuo, in funzione dell’eventuale (se ne sussistano le condizioni) revocabilità. In proposito vi è ormai abbondante giurisprudenza amministrativa, sostanzialmente consolidata, nel

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Concessioni perpetue: rinuncia ed eventuale rimborso

In nuce, così da enucleare bene il problema: *come* e *se* normare l’istituto del rimborso, in caso di retrocessione di tomba perpetua. In primis: il rimborso non è mai un obbligo, certo; tuttavia per render più appetibile eventuale rinuncia…. Quindi, nel regolamento municipale, meglio prevederlo espressamente o, per converso, escluderlo apoditticamente? Come calcolarlo, poi? Ovviamente sugli anni di usus sepulchri non effettivamente goduti, ma in una concessione atemporale, l’elemento tempo non è proprio considerabile come

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Canone manutentivo extra per le concessioni perpetue?

È notorio come in alcune realtà locali (es.: provincia autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, per citare solo quelli forse più noti) le amministrazioni stiano “ragionando” sulla controversa soluzione di individuare canoni manutentivi ex novo, in particolare per i sepolcri in concessione perpetua (o, meglio, a tempo indeterminato), ma anche per le costruzioni sepolcrali che presentino elementi di “condominialità” con la presenza di “parti comuni” nei singoli sepolcri. Nel dettaglio: si pensi a tutte le componenti

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E dopo l’immemoriale? Obiter dictum della sent. Cass. Civ. n. 21598/2018

“Quando e se realmente applicato l’immemoriale riconosce la sussistenza pregressa di una concessione cimiteriale”, così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21598 del 4 settembre 2018, tra l’altro. Quindi, questi brevi appunti di diritto funerario si concentreranno sull’obiter dictum di tale sentenza, ossia sui risvolti forse anche indiretti e secondari della decisione, ma di grande valore didattico per chi abbia avuto la pazienza di seguirci in questa

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Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3

Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3In questa “trilogia” dedicata alla prova dell’immemorabile abbiamo provveduto a fornire, nei primi due articoli: Analisi della sentenza Cass. Sez. Un. n.

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Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3

Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 >>Dopo una completa ricostruzione del fatto processuale

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Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3

Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoliImmemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 >>Il giudizio instauratosi dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa concerne una concessione di sepoltura privata rilasciata dal Comune agli eredi (o discendenti?)

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“Lucro” e “Speculazione” nelle concessioni cimiteriali: gli effetti giuridici di natura punitiva

“Alcuni Autori hanno affermato che i due termini di “lucro” e “speculazione” debbano essere considerati in senso neutro e tecnico, quali definiti dal Codice Civile, in funzione di una certa presa di distanza da altri significati che possano dedursi, a volte, dal c.d. linguaggio comune, laddove, in questo ultimo contesto, possono aversi elementi semantici connotati da giudizi di valore e merito, talora anche negativi”. (Così, almeno, ci rammenta Sereno Scolaro, sulla pagine de: “I Servizi

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Concessione fantasmagorica tra jus coniugii/jus sanguinis e jus haereditatis

Gentile Redazione, vorrei consultarVi per un parere pro veritate su un caso capitatomi giusto ieri. Problema: atto di concessione stipulato da Mr. X  con un Comune, qui, del modenese, in cui il sepolcro privato a sistema di tumulazione è sibi, familiaeque suae, secondo consuetudine e, soprattutto, definizione contrattuale. La “famiglia” alquanto atipica è solo delineata, poiché composta da sole sorelle, quindi non è nucleo sociale ed affettivo fondato sul matrimonio, da cui origini eventuale figliazione.

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Un loculo… per due (strane storie cimiteriali)

“Come fare se un loculo é stato concesso erroneamente a due persone diverse? Il concessionario della seconda assegnazione ha occupato con salma il loculo. Entrambi non vogliono rinunciare alla concessione. Il primo assegnatario richiede la disponibilità del loculo mentre il secondo non vuole liberarlo”. Vagando sul web, mi sono imbattuto nella domanda di cui sopra, che sembra pure banale, nella semplicità dell’esposizione, ma – a mio modesto avviso – nasconde interessanti spunti di discussione. Vorrei,

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La competenza ad adottare il provvedimento di decadenza (ipotesi residuali)

Traggo spunto dalle brillanti riflessioni di D. Buson, sulle pagine de: “I Servizi Demografici” n. 5/2009” per alcuni, necessari approfondimenti, in tema di atti caducativi sulle concessioni cimiteriali. È notorio e pacifico come, già con l’avvento della L. n. 142/1990, che abrogò i vecchi TT.UU. delle leggi provinciali e comunali, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attengano agli organi (a rilevanza politica, ovvero elettivi) di governo del Comune, mentre la gestione amministrativa, finanziaria

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Ancora sull’istituto della “Revoca” ed il suo iter procedimentale

La revoca può essere un istituto validamente esperibile quando il vantaggio maggioritario della comunità possa richiedere un intervento di questo tipo – fortemente “invasivo” nella sfera del privato, da parte dei pubblici poteri, siccome anche la protezione delle opere di inte resse storico od artistico, spesso altamente presenti nei nostri cimiteri monumentali, rientra nel concetto più ampio di pub blico interesse, di cui costituisce una estrinsecazione. Potrem mo asseverare, dunque, che l’esigenza primaria di preservare

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Gli Jura Sepulchri spiegati dal Consiglio di Stato – n. affare 00512/2020

Nel nostro ordinamento il diritto al sepolcro rappresenta un complesso di situazioni giuridiche corrispondenti a distinti ed autonomi diritti. Il c.d. diritto primario di sepolcro sorge in capo al privato per effetto della concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 comma 2 c.c.); è tale concessione, di natura traslativa, che crea a sua volta nel privato concessionario un diritto

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte II

Poiché la struttura medesima dell’immemoriale s’incardina sul postulato dellavetustas, quasi si trattasse di quella “grundnorm”, tanto cara al giurista Kelsen, cioè sul decorso di un lungo lasso di tempo non determinato, nel corso del quale il possesso del diritto sia stato nec vi, nec clam, nec precario, ovvero costante ed incontrovertibile, analogamente all’usucapione (e di qui nascerebbero le opinioni favorevoli alla prescrizione acquisitiva), viene ammesso ogni mezzo di prova, ivi compreso quello testimoniale (che il

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Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte I

I riferimenti che, in alcuni schemi di regolamenti comunali di polizia mortuaria, conducono a richiamare l’istituto dell’immemoriale (detto altrimenti: “immemorabile”) in relazione a termini temporali (spesso per rapporti concessori che possano essersi originati prima del 1942) non sono del tutto casuali o accidentali, in quanto tale fattore cronologico è in relazione al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche se la sua entrata in vigore sia successiva, rispetto a quella  del 28 ottobre 1941, quando,

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Assenza di titolo concessorio: un ultimo appunto…

Nell’ipotesi, estrema ed esiziale, che il non reperimento degli atti di concessione derivasse dalla loro totale omissione illo tempore, fatte salve le possibili responsabilità personali (probabilmente cadute in prescrizione, o comunque estintesi, anche per sopraggiunta morte delle persone coinvolte, stiamo infatti ragionando di concessioni molto risalenti nel tempo), non resterebbe che addivenire a questa dolorosa (almeno per i presunti concessionari e loro aventi causa… se c’è stato subentro!) conclusione: la concessione cimiteriale è tamquam non

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Elementi procedurali per provare la sussistenza dell’atto concessorio, in assenza di un titolo formale

Bisogna costantemente premettere come, in linea di massima, e sotto il profilo tecnico del diritto civile, ogni qual volta difetti, per qualsiasi motivo, il titolo formale di un rapporto giuridico, ancorché in essere, o, se prevista, manchi la diligente redazione di un pubblico registro predisposto per la prova documentale e la tutela di determinate situazioni giuridicamente rilevanti, la verifica sulla fondatezza dello stesso o la sua dimostrazione non possa non aversi se non con sentenza

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Diritti Perfetti e Jus Superveniens nel rapporto tra il Comune e il concessionario

Il presente contributo in tema di Jus sepulchri è tratto da “Il contenzioso ereditario” scritto da Damiano Marinelli e Saverio Sabatini, ed è liberamente reperibile sul web: “[…omissis] Nel corso della concessione il privato deve rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina, in quanto “lo jus sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione

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Succede in ufficio di polizia mortuaria: e…se il pre-assegnatario di una concessione muore prima della stipula?

Cara Redazione: nel nostro Comune una signora firma un pre-contratto di assegnazione per alcuni loculi situati in una campata del porticato nel cimitero urbano, poi, però, decede prima che il regolare atto concessorio sia compiutamente rogato. Come comportarsi? Titolo di questa risposta, al quesito testé proposto, potrebbe essere: “la circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione” e bisogna, con molta fantasia ricostruttiva, attingere a nozioni di diritto privato. Allora, con l’espressione “successione

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2

Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.). D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90

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Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 1/2

Tutte le autorizzazioni, così come qualsiasi altro atto amministrativo, perfezionate da un soggetto non titolato ad accordarle non sono nulle, bensì annullabili perché viziate, appunto, da incompetenza, come sancito dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni/integrazioni (art. 21 octies), mentre se la mancanza del necessario potere funzionale fosse assoluta l’atto sarebbe, invece, secondo almeno un certo filone della dottrina, addirittura inesistente ex art. 21-septies. Ma questa questione sullo stato “patologico” delle autorizzazioni al trasporto funebre

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Atto di Concessione Cimiteriale: come calcolare la decorrenza del rapporto concessorio?

La formazione, con relativa sottoscrizione tra le parti contraenti, di un regolare atto di concessione (che ha natura para-contrattuale, in quanto non gestibile nella piena autonomia garantita dall’ordinamento ai negozi giuridici prettamente privatistici) è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).

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Vendita di sepolcri privati? (con molta cautela, c’è chi dice… “NI”)

Va, subito, precisato che l’area cimiteriale e, per attrazione, i sepolcri privati nei cimiteri, in essa sussistenti, fanno parte del demanio comunale, specifico e necessario; e tale condizione ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità.   Tuttavia la “trasferibilità” dello jus sepulchri , per atti tra privati, rinverrebbe il proprio, intrinseco limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative, sotto il cui imperio, furono

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Anche la parrocchia può esser titolare dello Jus Sepulchri (orientamenti giurisprudenziali in itinere)

Attingo sempre ad alta ed erudita dottrina (Dante Buson sulle pagine de: Lo Stato Civile Italiano) per affrontare, con un breve commento, l’eterno, efferato problema, per noi beccamorti gestori di impianti cimiteriali, della concessione di spazi sepolcrali ad enti religiosi, congreghe, confraternite… Spesso, infatti, questi pre-esistono all’assetto del nostro sistema funerario post-unitario. Per enti ecclesiastici s’intendono gli enti di religione o di culto riconosciuti come persone giuridiche nell’ordinamento statale, per quelli di orientamento cattolico-romano si

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Cessione tra privati dello jus sepulchri: dottrina e giurisprudenza dicono di NO!

Piglio spunto per qualche nota “catechistica” sullo jus sepulchri da un bell’intervento di Dante Buson sulle pagine de: “Lo Stato Civile Italiano”, in data 31 ottobre 2014, quindi ancora molto attuale, e di grande valore didascalico. Per riassumere questo breve saggio in uno slogan, potremmo asserire questo: “Gli jura sepulchri sono sottratti ai traffici giuridici tra i privati”. E’ notorio che l’uso della sepoltura privata nei cimiteri risulti normato, nel suo inquadramento dogmatico, in primo

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Concessione-atto o concessione-contratto?

Con il regolare atto concessorio di cui all’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, al privato cittadino (ma potrebbe persino trattarsi di “Ente”, ossia di persona giuridica ex capo XVIII D.P.R. n. 285/1990)  viene traslato l’esercizio di un diritto rappresentato, nel caso di specie, dalla possibilità di sfruttare le utilitates connesse al bene pubblico costituito dallo spazio cimiteriale, oggetto di concessione (in tal senso, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè editore, 2006, 320).

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Tasse e tributi cimiteriali (l’interpretazione giurisprudenziale)

Si consolida sempre più in diverse città italiane che, tra le motivazioni per cui i cittadini pagano la TASI, sia annoverata anche, tra i servizi indivisibili, un quota delle prestazioni forniti nelle aree cimiteriali. E’legittimo versare, pertanto, questa somma, quando Comune abbia adottato un Regolamento che definisce l’importo tariffario di TASI riguardante un’area cimiteriale, una tomba ovvero un loculo che lei ha in concessione ovvero ne è l’attuale avente titolo in virtù della discendenza conseguente

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Corona virus: è ammissibile requisire i loculi liberi per fronteggiare l’emergenza sepolture?

Estreme esigenze improcrastinabili di spazi sepolcrali permettono ai Comuni di provvedere alla requisizione di loculi cimiteriali. La La “requisizione” è un istituto eccezionale, disciplinato dal secondo comma dell’art. 835 del Codice Civile mediante il rinvio alle leggi speciali (vi è quindi riserva di legge, per di più “speciale”), le quali, però, risultano applicabili solo “quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”. Secondo l’orientamento di costante, nel tempo, giurisprudenza alquanto autorevole la requisizione

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Requisizione dei loculi già prenotati, per scarsità di spazio sepolcrale

Nel frangente di mancanza di loculi Vi pare legittimo che il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 D.Lgs n. 267/2000, approvi una, ancorchè temporanea, requisizione di sepolcri privati. E su quali presupposti legali, poi si potrebbe adottare quest’atto ablativo (si dice così?)? con riflessi su un rapporto concessorio già in essere e , quindi, perfezionato, anche se, poniamo l’ipotesi, la cella sepolcrale risultasse vuota, ancorché già prenotata? Atteso che ex

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118 thoughts on “Concessione cimiteriale

  1. Siamo concessionari di una tomba famiglia (gestita dalla Parrocchia) nel paesino dove abitiamo nella quale sono sepolti i nonni, una zia e mio padre. A nostra insaputa alcuni parenti hanno preso in concessione un loculo ed intendono esumare i resti nei miei nonni e della zia senza il nostro consenso.
    Domande:
    1. al momento all’interno del piccolo cimitero esistono due “tombe”: la nostra tomba famiglia ed un loculo vuoto, ma già abbellito di foto, date e nominativi…è possibile tale “convivenza”?
    2. possono esumare i resti senza il nostro consenso?
    Grazie mille
    Elisabetta

  2. X Mauro,

    da quanto, almeno, ho capito rischio questa risposta:

    1) L’estumulazione, per Legge, si esegue legittimamente alla scadenza della concessione, ai sensi dell’Art. 86 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285

    2) Salva la previsione di cui al seguente Art. 88 (traslazione del feretro in un nuovo sepolcro) l’estumulazione non ha mai luogo nelle sepolture perpetue, le quali appunto non hanno scadenza, se non per causa estintiva patologica (revoca o decadenza)

    3) La tumulazione in loculo stagno, per esser completa deve aver durata almeno ventennale ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lett. b) DPR n. 254/2003, quindi una concessione ex novo deve protrarsi, nel tempo, per almeno 20 anni. Se non ragioniamo di loculi areati i quali sono tutt’altra fattispecie, non ha senso concedere un loculo per 19 anni, a meno che la concessione, a questo punto già in essere, e produttiva dei suoi effetti, in quanto perfezionata in passato, non abbia la sua naturale scadenza fissata, dallo stesso atto di concessione, tra 19 anni. Mi spiego meglio con un esempio: io ottengo oggi, in concessione trentennale, una tomba singola per la tumulazione di xyz, ovviamente l’uso reale del manufatto si proietta nel futuro (auspicabilmente remoto) perché xyz è ancora vivo ed ha intenzione di restarlo ancora per molto tempo! Bene: la concessione decorre da oggi, ma xyz potrebbe morire subito, tra un anno, tra 10 o 20. Ebbene in questo caso lo jus sepulchri si eserciterà per gli anni residuanti, ossia rimanenti.

    il comune, in nessun evenienza, nemmeno adducendo improcrastinabili ragioni di spazio, non può alterare unilateralmente un rapporto giuridico che esso stesso ha liberamente posto in essere, tra l’altro senza avere né obbligo a contrarre, né il dovere di vincolarsi a determinate condizioni. Il comune, quale ente concedente, non può modificare od alterare un rapporto giuridico che ha concorso a costituire, magari sulla base di una propria regolamentazione locale all’epoca vigente. La durata di una concessione cimiteriale (minimo 20 anni per i motivi di cui sopra, max 99 anni ex Art. 92 comma 1 DPR n. 285/1990 + eventuale rinnovo facoltativo da parte del comune) deve esser certa (dies ad quem!) come in qualsiasi rapporto di natura contrattuale e non più esser intaccata per “capriccio” dalla pubblica amministrazione.

    3) Tutte le tumulazioni, quale ne sia la tipologia, costituiscono, ad ogni modo, SEPOLCRI PRIVATI (si mediti sul significato giuridico del vocabolo “privato), così le relative spese funerarie sono sempre a carico dei richiedenti un determinato servizio cimiteriale inerente a quella particolare tomba o, in ultima istanza, del concessionario. Il Comune, per eventuali estumulazioni, traslazioni, non può né deve assumere su di sé onere alcuno, in difetto sorgerebbe la responsabilità patrimoniale per danno erariale ex Art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

  3. Cortesemente, ho appena dovuto, su invito del comune, fare fronte a nuova tumulazione del nonno per motivi di spazi che il comune asserisce non avere. La concessione e’ durata 19 anni. Ora, lo stesso comune, mi informa che per la nonna la concessione non potrà durare più di dieci anni. Ma e’ legittimo da parte del comune stabilire regole che non si conoscano già in fase di prima tumulazione? Le spese funerarie sono enormi in considerazione a questa fase economica e non credo sia legale imporre le spese di “trasferimento” ai privati. Grazie dell’eventuale risposta

  4. X Macrì,

    chiedo anticipatamente scusa per il colpevole ritardo con cui rispondo al Suo quesito.

    L’?ambito del diritto di sepoltura nei sepolcri privati nei cimiteri è stabilito dall’?art. 93 DPR 10 settembre 1990, n. 285, dal regolamento comunale e dall’?atto di concessione.

    In linea astratta, le indicazioni della circolare n. 24/1993 non fanno che
    riconfermare una possibilità già preesistente, specie laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria individuasse l’ambito dei soggetti destinatari del diritto passivo ad essere sepolti nelle tumulazioni riferito ai singoli sepolcri privati, magari senza particolari distinzioni circa la capienza o indipendentemente dal fatto che questi siano tumulazioni individuali o tumulazioni per famiglie.

    Attenzione, però, Anche quando l’attuale regolamento comunale di
    polizia mortuaria contemplasse questa fattispecie, bisognerebbe comunque controllare se caso concreto, risulti sussistere una precisa determinazione nel fine della concessione, risultante
    dall’atto di concessione, che non consenta di utilizzare la tumulazione
    individuale (loculo) se non per la salma indicata nell’atto stesso. Questo,
    tra l’altro, determinerebbe anche l’ulteriore conseguenza che il feretro già sepolto feretro non potrebbe essere oggetto di estumulazione, dal momento che l’estumulazione può essere legittimamente disposta solo alla naturale scadenza della concessione. Dirò di più: un’eventuale estumulazione “straordinaria”, magari per traslazione in altro sepolcro, produrrebbe l’estinzione della concessione per esaurimento dello scopo insito (dar sepoltura a quel particolare defunto) nello stesso rapporto concessorio

    Questi due elementi costitutivi del rapporto di concessione – fine e durata (si tratta, forse, di una concessione perpetua???) spesso inibiscono che il loculo possa essere utilizzato in modo difforme rispetto all’atto di concessione.

    Tuttavia, fermo restando che il comune, quale ente concedente,
    non ha titolo per intervenire sulla concessione già costituita, il
    concessionario, nell’ambito della sua potestà di esercizio degli interessi
    legittimi che gli derivano dall’atto di concessione, potrebbe richiedere di
    rinunciare all’esistente concessione e richiedere una nuova concessione, per la medesima posizione fisica, instaurando un nuovo atto di concessione, determinato sulla base dell’attuale regime di tali sepolture private, sia per quanto riguarda la tariffa da corrispondere, la durata e tutti gli altri rapporti che vengono a sorgere rispetto alla “nuova” concessione (che tale è sotto ogni profilo, essendo ben poco rilevante che l’oggetto “fisico” corrisponda con quello precedentemente in concessione alla medesima persona
    fisica). Salvo che il regolamento comunale di polizia mortuaria non disponga altrimenti, magari dettando criteri per l’assegnazione delle sepolture private disponibili per la concessione, si ritiene che l’amministrazione comunale possa accedere alla richiesta di nuova assegnazione, assegnando al medesimo concessionario la stessa posizione fisica (con ciò determinandosi, in sostanza, un mutamento nel rapporto concessorio).

  5. X Macrì,

    chiedo anticipatamente scusa per il colpevole ritardo con cui rispondo al Suo quesito.

    L’?ambito del diritto di sepoltura nei sepolcri privati nei cimiteri è stabilito dall’?art. 93 DPR 10 settembre 1990, n. 285, dal regolamento comunale e dall’?atto di concessione.

    In linea astratta, le indicazioni della circolare n. 24/1993 non fanno che
    riconfermare una possibilità già preesistente, specie laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria individuasse l’ambito dei soggetti destinatari del diritto passivo ad essere sepolti nelle tumulazioni riferito ai singoli sepolcri privati, magari senza particolari distinzioni circa la capienza o indipendentemente dal fatto che questi siano tumulazioni individuali o tumulazioni per famiglie.

    Attenzione, però, Anche quando l’attuale regolamento comunale di
    polizia mortuaria contemplasse questa fattispecie, bisognerebbe comunque controllare se caso concreto, risulti sussistere una precisa determinazione nel fine della concessione, risultante
    dall’atto di concessione, che non consenta di utilizzare la tumulazione
    individuale (loculo) se non per la salma indicata nell’atto stesso. Questo,
    tra l’altro, determinerebbe anche l’ulteriore conseguenza che il feretro già sepolto feretro non potrebbe essere oggetto di estumulazione, dal momento che l’estumulazione può essere legittimamente disposta solo alla naturale scadenza della concessione. Dirò di più: un’eventuale estumulazione “straordinaria”, magari per traslazione in altro sepolcro, produrrebbe l’estinzione della concessione per esaurimento dello scopo insito (dar sepoltura a quel particolare defunto) nello stesso rapporto concessorio

    Questi due elementi costitutivi del rapporto di concessione – fine e durata (si tratta, forse, di una concessione perpetua???) spesso inibiscono che il loculo possa essere utilizzato in modo difforme rispetto all’atto di concessione.

    Tuttavia, fermo restando che il comune, quale ente concedente,
    non ha titolo per intervenire sulla concessione già costituita, il
    concessionario, nell’ambito della sua potestà di esercizio degli interessi
    legittimi che gli derivano dall’atto di concessione, potrebbe richiedere di
    rinunciare all’esistente concessione e richiedere una nuova concessione, per la medesima posizione fisica, instaurando un nuovo atto di concessione, determinato sulla base dell’attuale regime di tali sepolture private, sia per quanto riguarda la tariffa da corrispondere, la durata e tutti gli altri rapporti che vengono a sorgere rispetto alla “nuova” concessione (che tale è sotto ogni profilo, essendo ben poco rilevante che l’oggetto “fisico” corrisponda con quello precedentemente in concessione alla medesima persona
    fisica). Salvo che il regolamento comunale di polizia mortuaria non disponga altrimenti, magari dettando criteri per l’assegnazione delle sepolture private disponibili per la concessione, si ritiene che l’amministrazione comunale possa accedere alla richiesta di nuova assegnazione, assegnando al medesimo concessionario la stessa posizione fisica (con ciò determinandosi, in sostanza, un mutamento nel rapporto concessorio).

  6. Ho una domanda da farvi. Ho un loculo a colombario, costruito quindi dal comune e datomi in concessione d’uso. Vorrei tumulare in esso, che ha molto spazio libero ( è stato costruito per un feretro da adulti, mentre al suo interno c’è attualmente un feretro di un neonato ) i resti mortali di mia suocera e mio suocero, da riesumare ( dopo circa 50 anni dalla loro sepoltura ) da un altro cimitero ed immetterveli. Mi sembra che dal congiunto disposto degli art. 50 e 93 del DPR 285/90 e della circolare 24/93, par. 13.3 del ministero della sanbità ciò sia possibile. E’ cosi ?

  7. Poichè la realizzazione del sepolcro privato è datata anno 1932 immagino si tratti di una concessione perpetua (la cosidetta tomba “eterna”).

    Una cappella gentilizia, magari a concessione perpetua, è un lascito importante, perchè lasciarselo scippare?

    Post scriptum con l’avvento del DPR n. 803/1975, conosciuto anche come il vecchio regolamento di polizia mortuaria, sostituito dal DPR 285 del 10 settembre 1990 non è più possibile ottenere concessioni perpetue. La durata massima di una concessione cimiteriale è di 99 anni salvo rinnovo.

    Naturalmente le concessioni perpetue formalizzate prima del 10 febbraio 1976, quando, cioè, entrò in vigore il sulodato DPR 803/75 producono ancora i loro effetti nel tempo, ossia sono ancora pienamente valide, sino a quando non siano pronunciate dal comune la loro revoca o la loro decadenza, siccome essendo “eterne” non possono scadere.

    Alla luce di queste semplici considerazioni una tomba a concessione perpetua è ancora più preziosa, non Le pare?

    Entriamo, ora, in medias res, ossia nella parte più “tecnica” per addetti ai lavori, Di solito è il regolamento comunale di polizia mortuaria a dettare regole e procedure per disciplinare l’uso delle sepolture private (semplici loculi oppure anche cappelle gentilizie) al fine di razionalizzare le risporse (il patrimonio di edilizia cimiteriale non è infinitamente ampliabile) ed occupare proficuamente tutti i posti salma disponibili almeno per il tempo di sepoltura legale.

    Da comune a comune, quindi, possono sussistere anche enormi discrepanze operative, perchè è il regolamento cittadino, in ultima analisi, a fissare i termini entro cui un soggetto può disporre di un manufatto cimiteriale per esservi sepolto oppure per dare sepoltura ad un proprio famigliare. (Il diritto di sepoltura è sia attivo sia passivo).

    Nel caso da Lei prospettato pare di capire che una tomba, fisicamente individuata in un preciso edificio, collocato entro il recinto cimiteriale di un camposanto italiano, è una sorta di “res nullius” perchè non è rientrata nella piena disponibilità del comune, il quale potrebbe assegnarla a nuovi concessionari ed è stato smarrito il contratto in cui nel lontano 1932 qualcuno (forse un Suo antenato) ottenne la concessione di una determinata superficie di terreno per l’edificazione di una cappella gentilizia.

    Le soluzioni giuridicamente esperibili sono diverse:

    Il comune quale titolare ultimo del cimitero (le aree sepolcrali ai sensi del Codice Civile sono demanio comunale non alienabile nè usucapibile) individua una tomba di quasi 80 anni (quella di cui Lei mi parla) e, poichè il contratto di concessione è andato perduto o smarrito decide discrezionalmente:

    1) di mantenere inalterato lo status quo
    2) di effettuare un indagine per risalire al titolare della concessione o ai suoi eredi legittimi che gli sono subentrati nel diritto che egli vantava sulla tomba, per regolarizzare nuovamente il rapporto concessorio, sempre che la famiglia non si sia estinta.
    3) di pronunciare la decadenza della concessione cimiteriale oggetto del contendere perchè la documentazione cartacea è andata perduta e non si può più risalire al concessionario oppure ai suoi eredi, oppure per non uso della tomba protratto per più di 50 anni, per incuria o stato d’abbandono.

    II regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe, per altro, individuare procedimenti di concreta attuazione dell’istituto dell’immemoriale più dettagliati, fermi restandone, tuttavia, gli elementi sostanziali. La caratteristica dell’istituto consiste nell’esercizio di un diritto che si presume legittimo in quanto fondato sulla vetustas, senza che ne sussista un titolo formale. In altri termini, si presume che sussista, o sia sussistito, un titolo formale di possesso del diritto e che la situazione di fatto ne sia a conseguenza. II problema, a questo punto, si sposta sulla prova di legittimità del possesso del diritto.

    L’immemoriale è una sorta di “sanatoria” basata sulla prova storica con cui regolarizzare rapporti esistenti di fatto di cui, purtroppo, si siano smarriti gli incartamenti, per eventi bellici, disgrazie, calamità naturali.

    Esempio: durante un incendio brucia completamente l’archivio dell’ufficio di polizia mortuaria della mia città, dove sono archiviati tutti i contratti.

    La mia famiglia era titolare di una cappellina gentilizia in cui sono tumulati feretri e resti mortali dei miei nonni, dei miei genitori e di mio fratello, mentre io sono l’unico superstite dell’antico casato.

    Anche se non c’è più un “papiro” cartaceo con la stipula del contratto, sottoscritto in epoca lontana da mio nonno (il fondatore del sepolcro) risulta abbastanza agevole dimostrare come la mia famiglia potesse legittimamente vantare un diritto su quell’edicola funeraria: ossia il diritto di ogni membro della mia famiglia ad esser lì sepolto e di tale diritto io, quale unico superstite della dinastia, sono titolare, ossia io da cadavere ho il diritto di esser ivi sepolto sino al completamento dei posti salma oppure possoso decidere che al mio posto sia tumulato un mio famigliare (coniuge, figlio…).

    Qualora i loculi disponibili fossero tutti occupati potrei sempre ricever sepoltura in quegli stessi avelli sotto forma di ceneri o di semplice ossame, oppure si potrebbe richiedere la riduzione dei feretri già presenti entro cassettina ossario così da ricavare un nuovo posto salma.

    Quindi, ricapitolando: è lo stesso comune a dover individuare modi e formule per definire in maniera certa la titolarità delle concessioni perpetue, anche attraverso le norme dell’immemoriale.

    Conviene, comunque, attivarsi presso gli uffici competenti al fine di veder riconosciuti i propri diritti, tentando tutte le possibili “mosse e contromosse” contemplate dalla legge.

    Si è del parere che, ad ogni modo, debba essere il privato cittadino a dover esibire il titolo che comprova la concessione comunale nell’epoca in cui avvenne. Purtroppo talvolta i contratti originali sono andati perduti, vuoi a causa della guerra, di incendi, furti o semplice disattenzione. Per cui la famiglia dovrebbe effettuare una ricerca approfondita di come le sia realmente pervenuta la cappella, attraverso anche degli incontri con suoi familiari. Si consiglia di richiedere una ricerca approfondita al Comune, il quale deve mantenere traccia nei propri archivi delle concessioni effettuate.

    In caso di assenza di contratto originario di concessione (attenzione un Comune può essere anche frutto di separazione da un Comune preesistente e quindi la documentazione originaria potrebbe essere all’archivio del Comune padre) o almeno della prova del pagamento dell’area, o ancora del rilascio della autorizzazione alla costruzione, chieda al Comune di verificare che vi sia stato un uso continuativo della Cappella da parte della sua famiglia nel tempo (è provabile facendo la ricerca nei registri delle sepolture cimiteriali che sono in archivio comunale, producendo anche l’elenco con fotografia, delle iscrizioni tombali). Se si ottiene la prova della sepoltura continuativa nella Cappella e non si trova invece niente altro è possibile avviare una procedura per riconoscere egualmente il diritto attraverso l’istituto dell’immemoriale. L’immemoriale (altrimenti noto anche come immemorabile) è un istituto che secondo parte della dottrina è andato in prescrizione, secondo altri no.

    Si aderisce alla seconda ipotesi e cioè, che se il Comune lo riconosce valido, è l’istituto utile a risolvere il caso dalla famiglia prospettato. La scelta per questa seconda ipotesi è dettata non solo da una valutazione di merito (l’istituto prende atto dell’esercizio fatto di un diritto, pur in assenza di titolo), ma anche perché in questo modo se ne agevola l’applicazione.

    Laddove si voglia far valere il diritto trovi applicazione l’articolo 2697 Cod. Civile. Si tratta, in altri termini, di ricorrere alle usuali procedure di accertamento del diritto.

  8. Gentile Redazione, dopo lunghissime ricerche in internet non andate a buon fine, mi rivolgo a Voi nella speranza di avere finalmente una risposta.
    La questione è la seguente: sono proprietaria di una tomba di famiglia,
    costruita nel 1932, in un piccolo paese d’Abruzzo, in cui sono nati i miei
    genitori, ma dove io non ho mai risieduto. Ho chiesto verbalmente al Comune di questo paese un certificato che attesti la proprietà della tomba. Mi hanno risposto che il certificato non esiste o è andato perduto durante lo “sfollamento” nella seconda guerra mondiale. A questo punto come potrei fare per ottenere comunque un certificato di proprietà? In base a quale normativa, posso far attivare procedure amministrative per ottenere quello che legittimamente chiedo?
    Ringraziando per la disponibilità, porgo cordiali saluti.

  9. La potestà di decidere sulla destinazione ultima di di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri rientra nei cosiddetti diritti della personalità, definiti anche come diritti personalissimi, essi non si estinguono nemmeno una volta trascorsi gli anni di sepoltura legale (20 in tumulo, 10 in fossa comune) e seguono sempre il criterio dello jure sanguinis, cioè del vincolo della consanguineità che è stato tradotto in norma giuridica dall’Art. 79 DPR 285/90.

    Di solito tutti i regolamenti comunali di polizia mortuaria contengono una norma positiva che enuncia questo principio: le operazioni cimiteriali di traslazione, esumazione o estumulazione straordinarie s’intendono richieste e concordate da tutti gli aventi diritto in caso di controversia il comune rimarrà estraneo limitandosi a mantener fermo lo status quo ante sin a quando non sia intervenuto un accordo tra le parti oppure vi sia stato un pron unciamento chiarificatore della magistratura.

    Rispondo pertanto alle Sue domande dopo questa breve premessa.

    Domanda 1: Sua madre in quanto figlia del de cuius è pienamente legittimata a presentare istanza per la traslazione del feretro contenente la spoglia del padre. Per correttezza formale sarebbe opportuno consultare pure la zia anche se il suo comportamento , avendo essa stessa rinunciato alla concessione della tomba senza provvedere per una diversa sistemazione del defunti padre è da interpretarsi come una manifestazione di dininteresse.

    Domanda 2: La cessione o rinuncia del loculo con i resti mortali di congiunto NON può automaticamente definirsi rinuncia anche ai resti mortali a meno che non vi sia disinteresse di quanti possano attivamente disporre di detti resti mortali. Esempio: X retrocede al comune la concessione i resti mortali di Y saranno destinati all’ossario comune, al campo indecomposti oppure alla cremazione secondo quanto stabilito dell’ordinanza sindacale che regola, in via ordinaria, esumazioni ed estumulazioni se Z, avendo titolo a disporre di Y non si assume l’onere di una diversa sepoltura, magari acquisendo in concessione una nuova tomba, oppure una celletta ossario om ancora una fossa in una quadra di terra.

    Domanda 3: ogni avente causa dell’originario concessionario, ovvero del fondatore del sepolcro, può rinunciare solo e limitatamente rispetto alla sua quota di concessione. Esempio: chi è titolare di un quarto della concessione può rinunciare solo a quel quarto. Se qualcuno non rinuncia si provvede all’accrescimento delle quote. Esempio: tre titolari di un quarto ciascuno della concessione rinunciano ed uno no, quest’ultimo subentra agli altri divenendo titolare unico della concessione e potrà esercitare il sui jus sepulcrhi.

    E’d’obbligo una precisazione: bisogna verificare nel locale regolamento di polizia mortuaria se sia espressamente previsto l’istituto del subentro, ossia se per causa di morte la titolarità della concessione sia trasmissibile a soggetti terzi rispetto al fondatore del sepolcro. Se questa possibilità del subentro fosse esclusa dal regolamento comunale la zia non avrebbe nessun titolo per retrocedere all’amministrazione cittadina la tomba in oggetto.

    E’, poi, opportuna a questo punto una breve postilla su natura ed oggetto delle concessioni cimiteriali: occorrono due necessarie premesse:

    1) I diritti vantati su costruzioni cimiteriali e sepolture private sono regolati da norme speciali quali il regolamento comunale di polizia mortuaria ed il contratto di concessione.

    2) Bisogna sempre distinguere tra titolarità delle concessioni cimiteriali (ossia a chi è intestata la tomba) e gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri. Questi ultimi seguono il criterio dello jus sanguinis, siccome sono legati ai vincoli di consanguineità.

    Chi retroceda una concessione cimiteriale (le forme in cui estrinsecare questa manifestazione di volontà sono regolate dal DPR 445/2000 una semplice scrittura privata potrebbe anche riuscire non idonea) ha l’onere di provvedere a proprie spese alla successiva sistemazione o smaltimento di quei feretri, cassette ossario, contenitori per resti mortali o urne cineraria ivi contenute, tutte le operazioni cimiteriali, infatti, anche dopo un primo periodo legale di sepoltura sono divenuti servizi a pagamento, vale, però il principio prima enunciato: chi ha titolo per decidere altrimenti può assumendosi il relativo onere economico decidere per una diversa destinazione delle spoglie mortali (cadaveri e loro sistemazioni di stato) racchiuse in quel particolare tumulo retrocesso al gestore del cimitero.

    La confraternita può a propria discrezione accongliere la volontà di rinuncia.

    Se la rinuncia è stata accettata oppure la concessione è giunta alla sua naturale scadenza e per il feretro e c’è DISINTERESSE, ovvero non sono stati chiesti ed ottenuti diversa collocazione o differente trattamento per esso il gestore del camposanto ha l’obbligo di procedere a liberare la tomba per raccogliere le ossa e disperderle nell’ossario comune.

    Se, invece, il resto mortale è indecomposto occorrerà avviarlo ad una seconda sepoltura in campo di terrà oppure alla cremazione se la cremazione è la modalità di smaltimento decisa dall’autorità comunale per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo.

    Le sepolture private (loculi, edicole, nichie, colombari oppure campetti d’inumazione) presuppongono la stipula di un atto di concessione, in passato sarebbe anche stato possibile acquistare una tomba di questo tipo, ma dall’entrata in vigore del vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR 803/1985) questa opzione non è più praticabile. Secondo alcuni studiosi già l’entrata in vigore del secondo libro del Codice Civile avvenuta nel 1942 avrebbe inibito per sempre la compravendita dei sepolcri.

    La ricerca dei famigliari del defunto per notificare loro una particolare situazione inerente allo stato della sepoltura (è in scadenza, è stata retrocessa oppure è soggetta ad atti di disposizione…) non è prevista da nessuna norma positiva ed è una questione invero molto delicata e controversa, in quanto attiene a diritti personalissimi in termini di pietas e venerazione per i morti.

    Essa diventa, però, un passaggio obbligato dopo il DPR 254/2003 perchè per cremare i resti mortali è necessaria innanzi tutto la volontà degli aventi titolo che, in alternativa potranno anche decidere diversamente, magari ritumulando il resto mortale o trasferendolo in un’altro cimitero.

    Il concetto da tener presente al di là dei requisiti di mera forma è la diligenza con cui l’ufficio del cimitero comunica determinate scadenze o incombenze perchè chi ha titolo possa effettivamente esercitare il proprio diritto disponendo del defunto, forse una semplice telefonata senza possibilità di riscontro non è lo strumento più appropriato, simili procedure, proprio per la loro intrinseca problematicità, dovrebbero esser sistematizzate nel regolamento comunale di polizia mortuaria.

    Non capisco onestamente il canone di 50 Euro di cui Lei mi parla ed il contratto d’affitto che la confraternita vorrebbe far sottoscrivere a Sua madre.

    Se Sua madre è interessata, a differenza della zia, a mantener ferma la sepoltura del nonno in quella medesima tomba ed in quello stesso cimitero e la confraternita è d’accordo si potrebbe ricorrere ad una novazione della concessione stutturata in questo modo.

    Sua zia rinuncia alla tomba, cosicchè essa possa rientrare nella piena disponibilità della confraternita che contestualmente riassegna sempre la stessa tomba a Sua madre, così cambierebbe solo l’intestazione della concessione e Sua madre diverrebbe a propria volta concessionario della stessa con la titolarità attiva (dar sepoltura) e passiva (esser sepolti) dello jus sepulcrhi.

  10. Ho provveduto circa due mesi fa a recarmi presso il servizio cimiteriale del Comune per ivi acquisire copia del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Da un attento esame del predetto regolamento, composto da 125 articoli in tutto, ho notato che lo stesso non ispira affatto alle nuove le norme dettate DPR del 10.09.1990 n.285, quindi, devo supporre che il Comune non ha provveduto a deliberare tale Regolamento, aggiornandolo. Invero l’art.1 dello stesso recita: “Il presente regolamento assunto ai sensi dell’art. 344 del T.U.LL.SS., disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei Cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia del DPR del 21 ottobre 1975, nr. 803, e di ogni altra disposizione di legge e di regolamenti vigenti in materia. Inoltre, sostituisce il regolamento per concessioni varie nei Cimiteri approvati dalla G.P.A. del 28 maggio 1925”. Nel medesimo, poi, e riferimento al mio caso, circa i resti mortali di mio nonno che permangono tuttora nel loculo di mia zia (nuora del nonno) che ne aveva prima dato prima il consenso nel lontano 1953 per poi cederlo alla Confraternita nel gennaio 2006 non potendolo venderlo, all’art. 79 recita testualmente: art.79.1. “E’ Fatto divieto di cessioni a terzi salvo ai casi ai commi successivi di suolo e loculi oggetto di concessione”, all’art.79.2 “E’ ammessa, previo pagamento della relativa tariffa, la concessione o sub-ingresso di suolo o loculo esclusivamente a favore di parenti diretti del concessionario entro il 4° grado”; all’art. 79.3 “E’ consentita, invece, la rinuncia al diritto d’uso della concessione stessa in tal caso il Comune rimborserà al concessionario una somma pari al 50% del…….. Infine, all’art.79.4 “Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

    Tutto quanto sopra, sulla scorta dei predetto articolo del regolamento vigente nel mio Comune per chiedere
    a) può mia zia rinunciare al loculo in concessione con i resti mortali di mio nonno cedendolo alla Confraternita mediante scrittura (contrattino)? E la Confraternita poteva accettare tale rinuncia nonostante fosse occupato dai resti mortali di mio nonno facendo pagare il canone di 50 € al mese a mia madre, figlia di mio nonno?

    b) E’ necessario che la Confraternita comunichi a mia madre mediante lettera raccomandata tale increscioso fatto, atteso che il responsabile si è limitata a comunicaLo solo con una telefonata.

    c) Può la Confraternita disporre la rimozione della lapide e l’apertura del loculo con conseguente trasferimento dei resti mortali di mio nonno nell’ossario comune?

    d) Come di devo comportare.

    e) Corrisponde al vero che l’acquisto dei loculi avvenuti prima del 1970, anno in più anno in meno, gli acquirenti sono proprietari degli stessi e non concessionari?

    Evidenzio che il responsabile della Confraternita pretende di sottoscrivere un contratto di “affitto”, contratto che non ho mai fatto sottoscrivere a mia madre poiché pretendo che mi comunichi per iscritto la situazione reale.

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