Non è una proprietà, ma un diritto di superficie (se riguarda la terra). Per l’intera durata della concessione la proprietà del manufatto realizzato dal concessionario resta in capo a lui o ai suoi eredi, come l’obbligo manutentivo. La concessione cimiteriale inizia, può essere rinunciata, si estingue alla scadenza e prima può essere revocata da chi l’ha rilasciata o può essere pronunciata la decadenza per giusti motivi. Di seguito alcuni approfondimenti in materia.
E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:
Ripensare ai principi contabili nella gestione cimiteriale
Le parabole non sono solo alcune delle c.d. coniche, cioè le curve che si ottengono dall’intersezione di un piano con un cono, meglio se a due falde (es.: circonferenza, ellisse, parabole, iperbole), possono essere (o, meglio potevano esserlo) modi con cui si tende/va a spiegare un argomento più o meno complesso confrontandolo con altro sostanzialmente analogo formulato in modo più semplice, magari attraverso un qualche racconto. Altra modalità per conseguire un tale fine è l’esempio,
Arie stantìe: non guasterebbe una ventata d’aria nuova, almeno post-Costituzionale (anche se sarebbe poco)
In occasione di un confronto (chiacchere fatte al caffè) con altri emergeva il ricordo di come risalenti Regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedessero una certa quale regolazione dell’individuazione delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, ai fini di cui all’art.93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (o precedenti), con alcune indicazioni un po’… “mascoline”, tra cui la previsione per cui le “figlie femmine passate a nozze conservano per sé il diritto
Alla “caccia” del concessionario: avere presente i limiti dell’ANPR
Anche se numerosi Regolamenti comunali di polizia mortuaria, forse pressoché tutti, prevedono che, in caso del decesso del concessionario/fondatore del sepolcro così come di decesso di persone che abbiano, dopo il sorgere di un sepolcro privato nei cimiteri, acquisito la qualità di concessionari, gli aventi titolo provvedano entro un certo tempo a darne comunicazione richiedendo contestualmente l’aggiornamento dell’intestazione della concessione, in verità questo obbligo è frequentemente non osservato, con la conseguenza che in molte occasioni
“Distorsioni” dell’ambito di appartenenza alla famiglia del concessionario ai fini del diritto di sepoltura
Si attribuisce ad Albert Einstein l’uso della nota formula “E = mc2”, che in realtà aveva scritto inizialmente con la notazione: “L/V2 = m”, in “L’inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia? (27/9/1905), pubblicata in “Annalen der Physik”, notazione di seguito modificata in quella oggi nota. In realtà esiste un opuscolo, datato 1/4/1903, pubblicato nel 1904, con prefazione di G. Schiaparelli del 16/6/1903, ad opera di una persona (laureato in geologia, ma
L’aberrazione di fare rinvio all’art. 433 C.C.
Talora può accadere che vi siano Regolamenti comunali di polizia mortuaria che, in luogo di individuare una data griglia delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, ai fini di cui all’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., essendo questa la fonte normativa cui spetta di riempire di contenuto un qualche concetto di famiglia, presenti la scappatoia di fare un rinvio all’art. 433 C.C. [1]. Scappatoia dal momento che un’individuazione di
La differenza tra esseri animati ed inanimati sta nella comunicazione
In epoca (specie nella fasi di maggiore accentuazione) di CoVid-19, causato dal virus SARS-2, moltissimi hanno parlato, appunto, di virus, non tenendo conto di come questi fossero considerati una sorta di soglia a cavallo tra gli esseri viventi e quelli non viventi. Senza entrare su questi aspetti, limitiamoci a considerare i minerali, le pietre materiali tanto presenti nei cimiteri. Inoltre, tra gli esseri viventi abbastanza recentemente vi sono studi, con registrazioni anche sonore, da cui
Il punto non sta nel diritto a disporre, quanto nell’osservanza degli obblighi
Pare interessante segnalare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2004, n. 110 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE, ove è altresì reperibile l’antecedente pronuncia del T.A.R. ) relativa ad una controversia concernente un’edicola funeraria, sorta nel 1920, e divenuta (ma leggendola si noterà come siano mancati alcuni “passaggi”) di eredi, uno dei quali ha alienato il manufatto sepolcrale. Gli elementi d’interesse attengono più aspetti. Già il T.A.R. ebbe a
L’immemoriale per ricordare quanto non ha memoria (scritta)
Una delle questioni di maggiore delicatezza in materia di gestione cimiteriale è quella che riguarda “posizioni” cimiteriali per cui non siano, allo stato, disponibili documenti circa la loro origine. Allo stato, nel senso di riferirsi alla documentazione probatoria disponibile. In molti casi potrebbe risolversi con una adeguata ricerca d’archivio, che può comportare tempi anche lunghi, ma molto dipende dallo stato in cui siano stati tenuti gli archivi storici che possono, nel tempo, essere anche stati
Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3
Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3Il percorso non è ancora completo. Nulla è stato detto rispetto al fatto che, a seguito della rinuncia [A], il manufatto
Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3
Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 >>La prima domanda che sorge è quella sulla rinuncia [A].
Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3
Mutamento rapporto concessorio Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio”- 3/3 Navigazione nella Serie di articoliConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 >>In talune “tracce” proposte ad adiuvandum per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è possibile rinvenire, in genere verso
Perpetuità nei sepolcri: dal punto di vista delle famiglie
Premessa In plurime occasioni vi è stato modo di rilevare come l’istituto della perpetuità nelle concessioni cimiteriali costituisca un fattore di criticità, di cui sta ampiamente crescendo la percezione della sua gravità, ma raramente (per non dire pressoché mai) questo istituto è affrontato con un’ottica che parte dalle famiglie, cioè da chi ne sia, in un certo senso, fruitore. Dell’istituto della perpetuità si trova traccia fin dall’art. 100 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, riprodotto
Concessioni date in perpetuo: le criticità persistono … nel tempo e si aggravano
L’ammissibilità, sussistente fino al 9 febbraio 1976, del sorgere di concessioni cimiteriali in perpetuo sta sempre di più evidenziando effetti impropri e, spesso, deleteri, sia per la gestione dei cimiteri, sia per le famiglie interessate che sono “astrette” a conservare vincoli ed obblighi probabilmente neppure lontanamente immaginati al momento di richiedere concessioni cimiteriali con queste caratteristiche. Tra l’altro non possono – ora – criticarsi le scelte a suo tempo fatte in questa direzione nelle sedi
Atto, atto di concessione, concessione-contratto, contratto o quale altro?
Il fatto che vi possano essere differenziazioni terminologiche è abbastanza diffuso nell’ambito della polizia mortuaria. Una situazione tipica è quella del “titolo” pertinente alla regolazione del rapporto di concessione cimiteriale che va formato tra il comune, quale titolare della demanialità cimiteriale da un lato, e la parte (privato od ente che sia) dall’altro lato. All’art. 93, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è presente la formulazione: “atto di concessione”, la quale
Le concessioni cimiteriali date in perpetuo non possono essere trasformate in concessioni a tempo determinato
Il tema delle concessioni cimiteriali date in perpetuo, allorquando l’ipotesi era ammissibile, costituisce sempre materia difficile da trattare. Anzi, in sé stessa non lo sarebbe proprio, ma l’attenzione, in molte realtà (se non in tutte, pur se con incidenza diversa) in proposito deriva dagli effetti che questi rapporti concessori determinano sulla gestione cimiteriale. Effetti che sono emersi a mano a mano che scorreva il tempo dopo il venire meno della legittimità di questa tipologia di
Concessioni in perpetuo, che solo “appaiono” tali: rimedi?
Scorrendo la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 304 si può leggere: “… In altri termini – a parere del Collegio, ed a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, allorché hanno parlato di applicazione retroattiva di atti amministrativi successivi – la Commissione straordinaria non ha provveduto ad innovare il regime di pagamento degli oneri concessori dovuti in relazione alla edificazione delle cappelle gentilizie, ma si è solo mossa al fine
L’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e appartenenza alla famiglia del concessionario del sepolcro
Con la sentenza n. 266 del 22 dicembre 2022 (pubblicata sulla G.U., 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2022) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza di talune disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di inversione di marcia sulle autostrade. In modo del tutto accidentale nella stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 269 del 27 dicembre 2022 che
Polizia Mortuaria ed efficace governo del cimitero
Il Comune, quale titolare ultimo dell’impianto, vigila sul buon ed ordinato funzionamento del cimitero (reprimendo eventuali abusi attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori di tipo amministrativo-pecuniario es. art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000, o con i rimedi caducativi più incisivi previsti dal reg. comunale di polizia mortuaria, (tra cui annoveriamo, ad esempio, la decadenza, quale extrema ratio.). Il Comune stesso, al medesimo modo, esercita sulle sepolture private nei cimiteri puntuali controlli (non ultimo: la preventiva verifica
Non si tratta di due facce della stessa “medaglia”, ma di due – e ben distinte – “medaglie”
Come noto, l’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che, una volta assicurata una disponibilità di sepolture a sistema di inumazione, debitamente dimensionata secondo i criteri dell’art. 58, il comune possa (se ed in quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, ai sensi del successivo art. 91) concedere a (1) privati, od a (2) enti l’uso di aree (I) per la costruzione, da parte del concessionario, per la costruzione di sepolture a
Sepolcro con vista lago
Un comune con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti (per dare riferimento unicamente ai sistemi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali), si trova affacciato su di un lago montano, non piccolo da essere chiamato “laghetto”, ma propriamente “lago”. Il cimitero (o, se lo si voglia, uno dei cimiteri) è posto abbastanza in prossimità del lago, cosicché da alcuni punti si ha una gradevole vista sul lago. All’incirca, nel primo decennio del secolo
Le risalenti concessioni perpetue possono essere oggetto di revoca?
A volte vi è stata discussione sul fatto che l’art. 92, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., faccia menzione delle concessioni cimiteriali rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 di durata eventualmente eccedente i 99 anni, senza fare cenno alle concessioni altrettanto precedenti rilasciate in perpetuo, in funzione dell’eventuale (se ne sussistano le condizioni) revocabilità. In proposito vi è ormai abbondante giurisprudenza amministrativa, sostanzialmente consolidata, nel
Concessioni perpetue: rinuncia ed eventuale rimborso
In nuce, così da enucleare bene il problema: *come* e *se* normare l’istituto del rimborso, in caso di retrocessione di tomba perpetua. In primis: il rimborso non è mai un obbligo, certo; tuttavia per render più appetibile eventuale rinuncia…. Quindi, nel regolamento municipale, meglio prevederlo espressamente o, per converso, escluderlo apoditticamente? Come calcolarlo, poi? Ovviamente sugli anni di usus sepulchri non effettivamente goduti, ma in una concessione atemporale, l’elemento tempo non è proprio considerabile come
Canone manutentivo extra per le concessioni perpetue?
È notorio come in alcune realtà locali (es.: provincia autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, per citare solo quelli forse più noti) le amministrazioni stiano “ragionando” sulla controversa soluzione di individuare canoni manutentivi ex novo, in particolare per i sepolcri in concessione perpetua (o, meglio, a tempo indeterminato), ma anche per le costruzioni sepolcrali che presentino elementi di “condominialità” con la presenza di “parti comuni” nei singoli sepolcri. Nel dettaglio: si pensi a tutte le componenti
E dopo l’immemoriale? Obiter dictum della sent. Cass. Civ. n. 21598/2018
“Quando e se realmente applicato l’immemoriale riconosce la sussistenza pregressa di una concessione cimiteriale”, così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21598 del 4 settembre 2018, tra l’altro. Quindi, questi brevi appunti di diritto funerario si concentreranno sull’obiter dictum di tale sentenza, ossia sui risvolti forse anche indiretti e secondari della decisione, ma di grande valore didattico per chi abbia avuto la pazienza di seguirci in questa
Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3
Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3In questa “trilogia” dedicata alla prova dell’immemorabile abbiamo provveduto a fornire, nei primi due articoli: Analisi della sentenza Cass. Sez. Un. n.
Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3
Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoli<< Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 >>Dopo una completa ricostruzione del fatto processuale
Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3
Immemoriale Immemoriale: il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018 – 1/3 Immemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 Immemoriale: la reviviscenza di un istituto… mai davvero abrogato? – Parte 3/3 Navigazione nella Serie di articoliImmemoriale: la declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione – 2/3 >>Il giudizio instauratosi dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa concerne una concessione di sepoltura privata rilasciata dal Comune agli eredi (o discendenti?)
“Lucro” e “Speculazione” nelle concessioni cimiteriali: gli effetti giuridici di natura punitiva
“Alcuni Autori hanno affermato che i due termini di “lucro” e “speculazione” debbano essere considerati in senso neutro e tecnico, quali definiti dal Codice Civile, in funzione di una certa presa di distanza da altri significati che possano dedursi, a volte, dal c.d. linguaggio comune, laddove, in questo ultimo contesto, possono aversi elementi semantici connotati da giudizi di valore e merito, talora anche negativi”. (Così, almeno, ci rammenta Sereno Scolaro, sulla pagine de: “I Servizi
Concessione fantasmagorica tra jus coniugii/jus sanguinis e jus haereditatis
Gentile Redazione, vorrei consultarVi per un parere pro veritate su un caso capitatomi giusto ieri. Problema: atto di concessione stipulato da Mr. X con un Comune, qui, del modenese, in cui il sepolcro privato a sistema di tumulazione è sibi, familiaeque suae, secondo consuetudine e, soprattutto, definizione contrattuale. La “famiglia” alquanto atipica è solo delineata, poiché composta da sole sorelle, quindi non è nucleo sociale ed affettivo fondato sul matrimonio, da cui origini eventuale figliazione.
Un loculo… per due (strane storie cimiteriali)
“Come fare se un loculo é stato concesso erroneamente a due persone diverse? Il concessionario della seconda assegnazione ha occupato con salma il loculo. Entrambi non vogliono rinunciare alla concessione. Il primo assegnatario richiede la disponibilità del loculo mentre il secondo non vuole liberarlo”. Vagando sul web, mi sono imbattuto nella domanda di cui sopra, che sembra pure banale, nella semplicità dell’esposizione, ma – a mio modesto avviso – nasconde interessanti spunti di discussione. Vorrei,
La competenza ad adottare il provvedimento di decadenza (ipotesi residuali)
Traggo spunto dalle brillanti riflessioni di D. Buson, sulle pagine de: “I Servizi Demografici” n. 5/2009” per alcuni, necessari approfondimenti, in tema di atti caducativi sulle concessioni cimiteriali. È notorio e pacifico come, già con l’avvento della L. n. 142/1990, che abrogò i vecchi TT.UU. delle leggi provinciali e comunali, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attengano agli organi (a rilevanza politica, ovvero elettivi) di governo del Comune, mentre la gestione amministrativa, finanziaria
Ancora sull’istituto della “Revoca” ed il suo iter procedimentale
La revoca può essere un istituto validamente esperibile quando il vantaggio maggioritario della comunità possa richiedere un intervento di questo tipo – fortemente “invasivo” nella sfera del privato, da parte dei pubblici poteri, siccome anche la protezione delle opere di inte resse storico od artistico, spesso altamente presenti nei nostri cimiteri monumentali, rientra nel concetto più ampio di pub blico interesse, di cui costituisce una estrinsecazione. Potrem mo asseverare, dunque, che l’esigenza primaria di preservare
Gli Jura Sepulchri spiegati dal Consiglio di Stato – n. affare 00512/2020
Nel nostro ordinamento il diritto al sepolcro rappresenta un complesso di situazioni giuridiche corrispondenti a distinti ed autonomi diritti. Il c.d. diritto primario di sepolcro sorge in capo al privato per effetto della concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 comma 2 c.c.); è tale concessione, di natura traslativa, che crea a sua volta nel privato concessionario un diritto
Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte II
Poiché la struttura medesima dell’immemoriale s’incardina sul postulato dellavetustas, quasi si trattasse di quella “grundnorm”, tanto cara al giurista Kelsen, cioè sul decorso di un lungo lasso di tempo non determinato, nel corso del quale il possesso del diritto sia stato nec vi, nec clam, nec precario, ovvero costante ed incontrovertibile, analogamente all’usucapione (e di qui nascerebbero le opinioni favorevoli alla prescrizione acquisitiva), viene ammesso ogni mezzo di prova, ivi compreso quello testimoniale (che il
Istituto dell’immemoriale: aspetti endo-procedimentali – Parte I
I riferimenti che, in alcuni schemi di regolamenti comunali di polizia mortuaria, conducono a richiamare l’istituto dell’immemoriale (detto altrimenti: “immemorabile”) in relazione a termini temporali (spesso per rapporti concessori che possano essersi originati prima del 1942) non sono del tutto casuali o accidentali, in quanto tale fattore cronologico è in relazione al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche se la sua entrata in vigore sia successiva, rispetto a quella del 28 ottobre 1941, quando,
Assenza di titolo concessorio: un ultimo appunto…
Nell’ipotesi, estrema ed esiziale, che il non reperimento degli atti di concessione derivasse dalla loro totale omissione illo tempore, fatte salve le possibili responsabilità personali (probabilmente cadute in prescrizione, o comunque estintesi, anche per sopraggiunta morte delle persone coinvolte, stiamo infatti ragionando di concessioni molto risalenti nel tempo), non resterebbe che addivenire a questa dolorosa (almeno per i presunti concessionari e loro aventi causa… se c’è stato subentro!) conclusione: la concessione cimiteriale è tamquam non
Elementi procedurali per provare la sussistenza dell’atto concessorio, in assenza di un titolo formale
Bisogna costantemente premettere come, in linea di massima, e sotto il profilo tecnico del diritto civile, ogni qual volta difetti, per qualsiasi motivo, il titolo formale di un rapporto giuridico, ancorché in essere, o, se prevista, manchi la diligente redazione di un pubblico registro predisposto per la prova documentale e la tutela di determinate situazioni giuridicamente rilevanti, la verifica sulla fondatezza dello stesso o la sua dimostrazione non possa non aversi se non con sentenza
Diritti Perfetti e Jus Superveniens nel rapporto tra il Comune e il concessionario
Il presente contributo in tema di Jus sepulchri è tratto da “Il contenzioso ereditario” scritto da Damiano Marinelli e Saverio Sabatini, ed è liberamente reperibile sul web: “[…omissis] Nel corso della concessione il privato deve rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina, in quanto “lo jus sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all’applicazione
Succede in ufficio di polizia mortuaria: e…se il pre-assegnatario di una concessione muore prima della stipula?
Cara Redazione: nel nostro Comune una signora firma un pre-contratto di assegnazione per alcuni loculi situati in una campata del porticato nel cimitero urbano, poi, però, decede prima che il regolare atto concessorio sia compiutamente rogato. Come comportarsi? Titolo di questa risposta, al quesito testé proposto, potrebbe essere: “la circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione” e bisogna, con molta fantasia ricostruttiva, attingere a nozioni di diritto privato. Allora, con l’espressione “successione
Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2
Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.). D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90
Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 1/2
Tutte le autorizzazioni, così come qualsiasi altro atto amministrativo, perfezionate da un soggetto non titolato ad accordarle non sono nulle, bensì annullabili perché viziate, appunto, da incompetenza, come sancito dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni/integrazioni (art. 21 octies), mentre se la mancanza del necessario potere funzionale fosse assoluta l’atto sarebbe, invece, secondo almeno un certo filone della dottrina, addirittura inesistente ex art. 21-septies. Ma questa questione sullo stato “patologico” delle autorizzazioni al trasporto funebre
Atto di Concessione Cimiteriale: come calcolare la decorrenza del rapporto concessorio?
La formazione, con relativa sottoscrizione tra le parti contraenti, di un regolare atto di concessione (che ha natura para-contrattuale, in quanto non gestibile nella piena autonomia garantita dall’ordinamento ai negozi giuridici prettamente privatistici) è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).
Vendita di sepolcri privati? (con molta cautela, c’è chi dice… “NI”)
Va, subito, precisato che l’area cimiteriale e, per attrazione, i sepolcri privati nei cimiteri, in essa sussistenti, fanno parte del demanio comunale, specifico e necessario; e tale condizione ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità. Tuttavia la “trasferibilità” dello jus sepulchri , per atti tra privati, rinverrebbe il proprio, intrinseco limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative, sotto il cui imperio, furono
Anche la parrocchia può esser titolare dello Jus Sepulchri (orientamenti giurisprudenziali in itinere)
Attingo sempre ad alta ed erudita dottrina (Dante Buson sulle pagine de: Lo Stato Civile Italiano) per affrontare, con un breve commento, l’eterno, efferato problema, per noi beccamorti gestori di impianti cimiteriali, della concessione di spazi sepolcrali ad enti religiosi, congreghe, confraternite… Spesso, infatti, questi pre-esistono all’assetto del nostro sistema funerario post-unitario. Per enti ecclesiastici s’intendono gli enti di religione o di culto riconosciuti come persone giuridiche nell’ordinamento statale, per quelli di orientamento cattolico-romano si
Cessione tra privati dello jus sepulchri: dottrina e giurisprudenza dicono di NO!
Piglio spunto per qualche nota “catechistica” sullo jus sepulchri da un bell’intervento di Dante Buson sulle pagine de: “Lo Stato Civile Italiano”, in data 31 ottobre 2014, quindi ancora molto attuale, e di grande valore didascalico. Per riassumere questo breve saggio in uno slogan, potremmo asserire questo: “Gli jura sepulchri sono sottratti ai traffici giuridici tra i privati”. E’ notorio che l’uso della sepoltura privata nei cimiteri risulti normato, nel suo inquadramento dogmatico, in primo
Concessione-atto o concessione-contratto?
Con il regolare atto concessorio di cui all’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, al privato cittadino (ma potrebbe persino trattarsi di “Ente”, ossia di persona giuridica ex capo XVIII D.P.R. n. 285/1990) viene traslato l’esercizio di un diritto rappresentato, nel caso di specie, dalla possibilità di sfruttare le utilitates connesse al bene pubblico costituito dallo spazio cimiteriale, oggetto di concessione (in tal senso, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè editore, 2006, 320).
Tasse e tributi cimiteriali (l’interpretazione giurisprudenziale)
Si consolida sempre più in diverse città italiane che, tra le motivazioni per cui i cittadini pagano la TASI, sia annoverata anche, tra i servizi indivisibili, un quota delle prestazioni forniti nelle aree cimiteriali. E’legittimo versare, pertanto, questa somma, quando Comune abbia adottato un Regolamento che definisce l’importo tariffario di TASI riguardante un’area cimiteriale, una tomba ovvero un loculo che lei ha in concessione ovvero ne è l’attuale avente titolo in virtù della discendenza conseguente
Corona virus: è ammissibile requisire i loculi liberi per fronteggiare l’emergenza sepolture?
Estreme esigenze improcrastinabili di spazi sepolcrali permettono ai Comuni di provvedere alla requisizione di loculi cimiteriali. La La “requisizione” è un istituto eccezionale, disciplinato dal secondo comma dell’art. 835 del Codice Civile mediante il rinvio alle leggi speciali (vi è quindi riserva di legge, per di più “speciale”), le quali, però, risultano applicabili solo “quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”. Secondo l’orientamento di costante, nel tempo, giurisprudenza alquanto autorevole la requisizione
Requisizione dei loculi già prenotati, per scarsità di spazio sepolcrale
Nel frangente di mancanza di loculi Vi pare legittimo che il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 D.Lgs n. 267/2000, approvi una, ancorchè temporanea, requisizione di sepolcri privati. E su quali presupposti legali, poi si potrebbe adottare quest’atto ablativo (si dice così?)? con riflessi su un rapporto concessorio già in essere e , quindi, perfezionato, anche se, poniamo l’ipotesi, la cella sepolcrale risultasse vuota, ancorché già prenotata? Atteso che ex
Retroattività dei regolamenti comunali sulle concessioni già in essere?
“[…] Il regolamento di polizia mortuaria comunale dovrebbe prevedere al proprio interno un articolo in cui venga precisato che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore e che comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente. Ora non è dato sapere se ciò viene previsto nel regolamento comunale dello scrivente
Essendo gia’ passati 6 anni dalla scadenza della prima concessione di un loculo, e’ corretto che nel contratto di rinnovo proposto venga indicata letteralmente come data di scadenza il termine degli anni concordati dalla data della firma, “o quello della prima sepoltura” ?
Sì, è legittimo, se non diversamente stabilito da convenzioni, usi locali o, meglio, ancora dal regolamento municipale di polizia mortuaria, l’atto concessorio inizia a produrre nel tempo i suoi effetti dalla data della stipula dello stesso.
Tuttavia si possono sollevare alcune obiezioni: l’estumulazione ordinaria dovrebbe esser teoricamente eseguita il giorno stesso della scadenza della concessione, se, come mi par d’intendere, c’è stato un uso di fatto del luculo per consecutivamente 6 anni, dopo l’estinzione del primo rapporto giuridico di concessione, bisognerebbe a ristoro dell’occupazione indebita, versare pro quota il canone concessorio integrativo dei 6 anni di jus sepulchri comunque goduto, anche a titolo concessorio scaduto. Quindi, con bieco calcolo ragionieristico, bisogna attentamente ponderare ambedue le soluzioni proposte…
buongiorno, vorrei chiarimenti sul fatto che i miei genitori, hanno acquistato due loculi nel 1988 per loro, i due sindaci successivi mi hanno sempre detto, a voce, che la data di inizio del conteggio della concessione avveniva nel giorno di tumulazione.
Oggi mi arriva raccomandata dal Comune che mi intima pagamento rinnovo concessione perché scaduta (la durata era trentennale).
Ma i miei genitori sono mancati neanche 10 anni fa.
Chi ha ragione?
X Lucio,
in primis consiglio l’attenta consultazione di questo link:
https://www.funerali.org/cimiteri/atto-di-concessione-cimiteriale-come-calcolare-la-decorrenza-del-rapporto-concessorio-54215.html
poichè il Suo quesito è già stato oggetto di specifica ed approfondita trattazione, in altra sede.
Ad ogni modo, una concessione, per legge deve avere sempre durata certa, max 99ennale, ma modulabile a seconda della tipologia di sepolcro privato che si vuole costituire (in questo caso trentennale) ed essa nel suo sviluppo nell’arco di tempo pattuito è governato innanzi tutto dal regolamento municipale di polizia mortuaria, il quale, se novellato o solo riformato, potrebbe anche esplicare i propri effetti sulle concessioni già in essere, avendo forza integrante ed incisiva sul rapporto concessorio, comunque il tempo in cui esso perdurerà è stabilito al momento della stipula dell’atto concessorio, i due sindaci, forse, non avevano molta cognizione di causa su questa “dannata” materia oscuramente denominata: “polizia mortuaria”.
Nel cimitero della mia città, un concessionario di una cappella, con durata 99 anni ha fatto comunicazione di rinuncia della stessa, con atto formale, in quanto impossibilitato ad eseguire lavori di manutenzione; nella stessa cappella sono tumulate due salme della sua famiglia. Il comune puo’ acquisire la cappella con le salme all’interno in quanto successivamente lo stesso ente deve provvedere alla vendita tramite asta pubblica della cappella? si possono lasciare le salme se il nuovo acquirente è d’accordo?
X Necroforo (evidentemente siamo speculari…!)
Lo jus sepulchri, concretando anche possesso, si atteggia a diritto reale e patrimoniale, oltrechè personalissimo. Diritto di sepolcro primario e diritto sul sepolcro in sè (per gli aspetti patrimoniali ed economici) sono intrinsecamente intrecciati: simul stabunt, simul cadent. La mera e nuda proprietà del manufatto funerario è ontologicamente finalizzata all’usus sepulchri, cioè a dar o ricever sepoltura in un tumulo, ma senza il corpus compusitum materiale costituito dall’edificio tombale (opere murarie, arredi, decorazioni, lastre sepolcrali, lapidi…) lo jus sepulchri non si esercita, o se già in essere, d’imperio si estingue. Sarebbe interessante (so di esser astologante e sadico!) interrogare qualche giurista sulla natura di questa caducazione dello jus sepulchri primario a cagione dell’istituto della rinuncia: fisiologica o patologica?
E’residualmente – forse – l’unico atto di disposizione (rectius: gestione) per acta inter vivos ancora lecito – seppur in via negativa – che possa esser fatto valere su di un sepolcro privato. Spogliarsi del diritto reale significa anche lasciar decadere il diritto primario sul sepolcro e questa scelta ha riflessi sul passato (per i feretri già tumulati) e si riverbera sul futuro, per coloro, portatori, in vita, dello jus sepulchri (legittima aspettativa) i quali vedranno compresso ed inibito il loro potenziale jus sepulchri per il tempo in cui avranno cessato di esistere. Per tali ragioni il concessionario rinunziante deve con diligenza ed oneri a proprio carico, provvedere all’estumulazione dei feretri già tumulati ed alle opere di riattamento del sacello sepolcrale, affinchè esso rientri appieno nella disponibilità del Comune, per esser riassegnato secondo modalità e procedure dettate dal locale regolamento municipale di polizia mortuaria, oppure demolito, quando la cattiva manutenzione o, peggio ancora, l’omissione della stessa abbiano provocato gravi lesioni strutturali allo stabile adibito ad accogliere i defunti di una determinata gens (= famiglia).
Buongiorno,si può detrarre la spesa per l’acquisto di ossario comunale sostenuta per un decesso ?e la spesa per la cremazione?
Grazie mille
X Francesca. Attualmente si può detrarre fino a 1550 euro pagati per un decesso. Vale il criterio di cassa cioè se paga nel 2019 va nella dichiarazione dei redditi di quell’anno. Se quindi ha già detratto le spese x fattura funerale non può detrarre altre spese a meno che il funerale costi (ma si ritiene sia del tutto impossibile meno di 1550 euro). Tenga presente che il beneficio fiscale non è di 1550 euro ma del 19% di 1550 euro.
Buongiorno
Volevo chiederle un informazione
La mia mamma concessionaria del loculo è defunta è subentrata come cessionaria mia sorella ora è da riprestinare il tutto , noi restanti fratelli abbiamo l’obbligo di partecipare a tale spesa?
Dipende dai Vostri rapporti.
Giuridicamente la manutenzione è in capo al concessionario, ma se nella sepoltura vi è la mamma defunta è lecito chiedere una compartecipazione alla spesa agli altri fratelli.
Consigliamo di regolare i rapporti con una scrittura privata tra voi. Se ad esempio nessun fratello diverso dalla attuale concessionaria intende poi usufruire della sepoltura e questa rinuncia ad un diritto di sepoltura viene codificata in uno scritto, a quel punto l’uso futuro di quel loculo compete solo alla persona oggi subentrata e quindi provvederà lei alla manutenzione.
Insomma, usi il buon senso e vedrà che le questioni economiche si risolvono
Salve,
anni fa, mio nonno e mio zio (fratelli) hanno ottenuto una concessione amministrativa su un’area cimiteriale ove hanno edificato una tomba di famiglia.
Circa 10 anni fa, mio nonno è venuto a mancare.
Il regolamento di polizia mortuaria del Comune prevede che si deve procedere al subentro nel termine di 3 anni altrimenti si decade dalla concessione amministrativa.
In primo luogo, tale norma può considerarsi legittima?
In secondo luogo, quali possono essere le conseguenze della decadenza?
In ultimo, l’erede non dovrebbe subentrare in automatico nella concessione essendo trasmissibile mortis causa anche il relativo diritto al sepolcro?
Grazie
X Loredana,
1) modalità e tempistica del subentro (laddove ammesso) sono esclusivamente disciplinate dal regolamento municipale di polizia mortuaria
2) nel nostro ordinamento giuridico vige un principio, implicito e quindi fondativo: per la certezza dei diritti nessun bene immobile può rimanere vacante, ossia senza alcun titolare (art. 827 Cod. Civile)
3) la decadenza, che ha valore dichiarativo e non costitutivo, è pronunciata in base ad un’inadempienza da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, poichè il rapporto di concessione instauratosi tra Comune e privato cittadino non è un semplice contratto da gestirsi in piena autonomia tra le parti: esso risponde ad esigenze di prevalente interesse pubblico e, pertanto è fortemente sbilanciato a favore della pubblica amministrazione.
4) Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile Si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12 luglio 2013, n. 871
5) gli effetti principali della decadenza sanzionatoria sono questi: i concessionari sono tenuti, a loro spese, a liberare il sepolcro da feretri, cassette ossario, contenitori di resti mortali o urne cinerarie ed a conferir loro diversa sistemazione. Debbono, inoltre, riattare il secpolcro (rimozione di lapidi, sanificazione dei loculi, in maniera tale che il Comune possa nuovamente ri-concedere il manufatto cimiteriale.
6) la trasmissione del diritto di sepolcro mortis causa (se il prefato sepolcro ha natura famigliare e non ereditaria) non è un automatismo (rectius: deve esser ontologicamente preceduto dall’istituto del subentro, per altro, tariffabile).
Quesito
se una persona è indigente non può pagare il loculo è il comune a sostenere il costo di questo loculo? in tal caso il contratto di concessione viene rilasciato comunque alla persona che non può pagare il loculo o non viene stipulato il contratto? Il proprietario temporaneo della concessione chi è il comune o la persona parente del defunto che non puo pagare il loculo ed alla scadenza dopo 30 anni della concessione cosa accadrà??
X Giuseppe,
la tumulazione non è un diritto assoluto, poichè si configura SEMPRE come una sepoltura privata e dedicata. E’la percezione del cittadino comune ad esser profondamente distorta.
Essa, pertanto, è sempre a titolo oneroso per il richiedente (solitamente i famigliari del de cujus) ed il Comune non può, d’ufficio, accollarsi le relative spese, a pena di segnalazione alla corte dei conti regionale per danno erariale.
Insomma: detto più brutalmente: se si è poveri il loculo rimane una pia illusione!
IL funerale “ a carico” del Comune per indigente comporta, così, obbligatoriamente forniture di bassa qualità e la destinazione prestabilita dalla Legge è l’inumazione in campo comune, intesa quale tecnica istituzionale per lo smaltimento dei cadaveri, o la cremazione, secondo alcuni giuristi, qualora il de cuius, ancora in vita avesse espresso volontà in tal senso, e nei limiti della disponibilità del bilancio
Di recente ho avuto in lutto in famiglia è deceduta mia madre. La salma è stata tumulata in un loculo nuovo-
Ma dopo alcuni mesi non sono ancora stato contattato dal comune per definire il contratto di concessione e pagare il loculo
Come funziona? Devo andare io al comune o devo essere contattato?
Per Luigi,
…E dire che senza la stipula del regolare atto di concessione (formula aulica, ma sempre molto icastica!) la concessione stessa non dovrebbe sussistere, rendendo così la sepoltura di fatto, illegittima e sine titulo (tecnicamente: occupazione abusiva di un bene cimiteriale)
Tuttavia senza esser così drastici e catastrofici molto dipende dal regolamento municipale di polizia mortuaria (senza tener conto di eventuali inerzie da parte dei preposti uffici comunali) in merito al “timing” in cui costituire il rapporto concessorio (e quindi perfezionarlo!) il quale deve, per legge avere durata certa ed esser supportato da un contratto formale, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata registrabile in caso d’uso.
Come chiarito dall’’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 149/E dell’8 luglio 2003 con le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilita’ che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perche’ si faccia luogo alla concessione.
Le conviene, pertanto contattare subito il locale servizio di polizia mortuaria!