Con quale criterio ” flessibile” ed intelligente individuare il completamento della capienza in un tumulo?

Premessa: la tumulazione si configura sempre come una sepoltura privata e dedicata il cui momento genetico è dato dalla stipula dell’atto di concessione. Il diritto di sepolcro basato sullo jus sanguinis, ossia sui vincoli di consanguineità, ovvero sullo jus coniugii (la famiglia è istituzione sociale naturale fondata sul matrimonio ex art. 29 comma 1 Cost.), che intercorrono tra il fondatore del sepolcro ed i suoi congiunti si configura come mera aspettativa e, salvo patti interprivatistici ex art. 1106 Cod. Civile e contrari notificati al Comune per l’identificazione di “quote” di relativa spettanza, è regolato dalla semplice ed ineluttabile cronologia degli eventi luttuosi.

L’attuale legislazione nazionale italiana (D.P.R. 10.9.1990 n.285), in tema di tumulazione, contempla:
a) la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per sé e/o la propria famiglia il sepolcro (Artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94);
b) la concessione di edifici sepolcrali (batterie di loculi, tombe a sterro, ipogee o epigee, cappelle gentilizie o semplice celle murarie) direttamente costruite dal comune, essendo il cimitero area demaniale (artt. 823 ed 824 Codice Civile).
Anche le cellette ossario costituiscono una delle possibili tipologie di sepolcri privati presenti nel cimitero (si veda anche l’art. 85, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), così la questione posta va affrontata in linea generale per tutti i sepolcri privati presenti nei cimiteri, indipendentemente dalla natura, funzione, durata e capienza.

subitoIl profilo giuridicamente più rilevante dei sepolcri interni al cimitero é quello della natura della concessione e del diritto di sepolcro. Mentre vi é consenso circa la natura di demanio comunale dei cimiteri (cfr. art. 824 c.c.), si é invece molto dibattuto sulla natura, costitutiva o traslativa, della concessione comunale di porzioni di manufatti o di aree cimiteriali, allo scopo di realizzarvi sepolcri. L’opinione prevalente é nel senso che la concessione di sepolcro sia traslativa. Altrettanto dibattute sono state le questioni relative al contenuto del diritto di sepolcro, determinato dalla concessione, e alla natura di tale diritto.(così Ing. Daniele Fogli, sulle pagine de: “I Servizi Funerari”).
Quanti defunti (intendendo con questo vocabolo i cadaveri e le loro trasformazioni, anche intermedie, di stato) possono essere posti in un loculo?
Ad esser in discussione è, quindi, il concetto di “ampiezza del sepolcro”, il quale, è necessariamente da intendersi in senso lato (laddove non diversamente specificato nell’atto di concessione, con clausole più restrittive), per le diverse forme in cui si presenta o si trasforma un cadavere (quindi anche resti mortali, ossa e ceneri).

La domanda trova, poi, una precisa risposta nella norma di diritto positivo contenuta nell’enunciazione di cui al paragrafo 13.3 della circolare n. 24 emanata dal Ministero della sanità il 24 giugno del 1993 che così recita:
“E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro”.

Il limite naturale allo spazio sfruttabile è l’intrinseca capienza del sepolcro (Art. 93 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) da leggere in modo coordinato con l’Art. 87 D.P.R. 285/1990 con il quale si proibiscono atti violenti e brutali per ridurre l’ingombro di cadaveri e resti mortali proprio per guadagnare i metri (o i centimetri?) necessari ad immettere nel tumulo una nuova bara.

La legge ammette solo due modalità per comprimere il volume di un cadavere: la scheletrizzazione dovuta al dissolversi dei tessuti sino alla raccolta delle ossa (et in pulvem reverteris!) o la cremazione. Tertium non datur!

Ovviamente la sullodata Circolare 24 giugno 1993 n. 24 è solo un atto amministrativo di carattere istruttivo, le sue indicazioni, quindi non sono fonte di diritto se non vengono recepite dai regolamenti comunali di polizia mortuaria, i quali anche dopo il DPCM 26 Maggio 2000 ed il DPCM n. 24 del 21/01/2015, continuano a necessitare dell’omologazione ex Art. 345 del Regio Decreto 1265/1934 quale condizione necessaria per produrre i loro effetti giuridici, ma contro questa tesi si veda la Circolare del Ministero della Salute prot. 23919 del 22/07/2015…insomma la situazione è fluida, per non dire magmatica.

Alle volte la capacità non fisica ma “di usabilità giuridica” della tomba può esser fortemente limitata da una disposizione del fondatore che riserva il diritto di sepoltura solo ad una particolare persona, negandolo, quindi ad altri potenziali aventi titolo, oppure introduce nella fruibilità del sepolcro il concetto di “tomba chiusa” con l’espresso divieto di traslare un feretro o di estumularlo per tentare la riduzione dell’ossame in cassetta ossario e liberare posti per nuove tumulazioni.

E’ bene specificare sotto il profilo semantico il concetto di divieto di trasferimento ad altra sepoltura perché esso si limita ad interdire la traslazione ad altra sepoltura, non del feretro, ma di tutte le trasformazioni di stato in cui un cadavere degrada ossia:

1. Esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (resti mortali)
2. Ossa
3. Ceneri.
L’inestumulabilità è volta ad impedire qualsiasi spostamento o manomissione del feretro (non si possono quindi ridurre in cassettina ossario eventuali resti ossei)

Il divieto di traslazione, invece, specifica che la spoglia del de cuius non possa esser rimossa dalla cella sepolcrale, ma con il termine “spoglia” s’intendono tutte le involuzioni post-mortali che possano interessare un corpo privo di vita, dunque la permanenza nel sepolcro sarà soddisfatta anche se le membra del de cuius non sono presenti come solo cadavere sigillato nella bara, ma anche come resti mortali, ossa, ceneri.

Questa precisazione è molto importante laddove occorresse ricavare ulteriore spazio per nuove tumulazioni, garantendo parallelamente la continuità anche simbolica del sepolcro gentilizio.
Se la tomba è priva di diretto accesso al feretro ex Art. 76 comma 3 DPR 285/90 (i vecchi regolamenti come il R.D. n.1880/1942 parlavano, in modo piuttosto oscuro di “vestibolo”) ad esser inibita è la tumulazione di cofani mortuari, mentre questa restrizione non varrebbe per urne cinerarie e cassette ossario.

La deroga di cui all’Art. 106 D.P.R. n. 285/1990 implementata poi dall’allegato tecnico di cui al paragrafo 16 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 serve proprio a:
1) Recuperare posti feretro
2) Legittimare uno stato di fatto per continuare ad usare una tomba non a norma.

Emilia Romagna, Lombardia ed altre Regioni, hanno adottato regole ancora più semplici ed elastiche (quasi destrutturate! ) pur di favorire la riappropriazione delle tombe attraverso il loro uso da parte della cittadinanza
E’, allora, possibile autorizzare la cremazione di un cadavere precedentemente inumato o cremato prima che sia completamente decorso il periodo di sepoltura legale per effetto del quale il cadavere stesso diverrebbe un semplice resto mortale?
Sì solo se non esistono prove di una volontà contraria del de cuius, poiché la cremazione è divenuta con l’Art. 79 D.P.R. 285/1990 e poi soprattutto con l’art. 3 Legge n. 130/2001, un diritto trasmissibile (paragrafo 14.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24).
Se il de cuius aveva esercitato il suo eligendi sepulchrum scegliendo per sé una particolare tomba le sue ceneri dovranno ivi permanere, sub specie aeternitatis se la concessione è perpetua.
Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76 (tamponatura in grado di garantire la tenuta stagna a gas e liquidi cadaverici) bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici muniti di chiavarda o staffe autoreggenti, così da:

a) impedire profanazioni oppure l’asportazione di ossa o ceneri per scopi non ammessi dalla Legge.
b) celare la vista, invero, piuttosto inquietante di urne cinerarie oppure cassettine ossario ai frequentatori del cimitero.

In un loculo può esser anche sepolto un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (cadavere ancora o parzialmente intatto a causa dei processi di saponificazione, corificazione o mummificazione) proveniente da esumazione o estumulazione1 bign. ordinaria (Art. 3 comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 con conseguente risoluzione Min. Salute 30/10/2003 di p.n. 400.VIII/9Q/3886).
Il contenitore ai sensi della circolare ministeriale n.10 del 31 luglio 1998 sarà una normale bara lignea se l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo non presenta parti molli con conseguente percolazione di liquami post-mortali, altrimenti occorrerà provvedere al rifascio del feretro, avvolgendolo con un cassone esterno di zinco, capace di assicurare nel tempo la perfetta impermeabilità ex art. 88 D.P.R. n. 285/1990
Secondo un certo filone della dottrina potrebbe esser sufficiente non la cassa di legno di cui all’Art. 30 del D.P.R. n.285/1990, ma un semplice contenitore con le caratteristiche, invero piuttosto generiche, dettate dalla risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004 .

Accanto alla bara dell’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo possono esser deposti solo cassette ossario ed urne cinerarie, ma non un secondo feretro , se non disposto diversamente da norme regionali come ad esempio accade in Emilia Romagna (Art. 2 comma 14 Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4) e Lombardia (Art. 16 comma 3 Reg. REg. 9 novembre 2004 n. 6 e successive modificazioni introdotte con il successivo Reg. Reg. 1/2007).
Anche il recente regolamento regionale di polizia mortuaria approvato dalla regione Lombardia in attuazione dell’Art. 10 legge regionale n. 22/2003, oggi trasfusa integralmente nel T.U. n. 33/2009 affronta questa questione in due momenti:
” L’Art. 16 comma 3 che, per altro, riproduce fedelmente il sopraccitato paragrafo 13.3 della circolare n. 24 emanata dal Ministero della sanità il 24 giugno del 1993
” L’Art. 25 comma 2 ( così formulato:Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale) in cui si dettano i criteri per l’assegnazione dei loculi.

Parrebbe che, in questo contesto il “rispetto” significhi: “se ed in quanto previsto dal Regolamento comunale”. Per altro non si deve dimenticare l’altro riferimento, immediatamente successivo: “e dal piano regolatore cimiteriale”, il quale riprende la previsione dell’art. 91 D.P.R. n285/1990. Esso ha una rilevanza centrale perché pone (anche fuori dalla Lombardia) la condizione secondo cui possa farsi luogo a concessioni cimiteriali quando tale facoltà sia precedentemente previsto dal P.R.C. (= piano regolatore cimiteriale).
Detto Art. 25 è stato poi modificato con il Regolamento Regionale n.1/2007 con cui viene chiarito quanto già specificato con precedente circolare regionale, ampliandone la portata. Secondo alcuni commentatori questo intervento (o ingerenza?) della regione contrasterebbe con la potestà regolamentare dei comuni di cui all’Art. 116 comma 6 Costituzione, considerando anche l’Art. 13 del Decreto Legislativo 267/2000.
Altro problema è come coordinare le norme dei regolamenti comunali vigenti e il nuovo regolamento regionale. In genere se una norma del regolamento comunale contrasta con quella di un regolamento regionale o della legge regionale successiva, è il regolamento comunale a soccombere, per la gerarchia delle fonti (principio di cedevolezza).
Ragion per cui i Comuni dovranno valutare con attenzione quali norme mantenere in essere e quali, invece, siano abrogate tacitamente.

E’allora possibile effettuare il calcolo della disponibilità di posti per feretri e urne cinerarie non solo per offrir seppellimento ai defunti, ma anche per assegnare manufatti e colombari, oltre quelli strettamente occorrenti in base alla mortalità, a persone ancora in vita, così da poterli utilizzare al bisogno, quasi si trattasse di una “previdenza funeraria”.

Mentre prima sarebbe stato necessario conteggiare tali eccedenze nel fabbisogno di piano cimiteriale e prevederne la possibilità di assegnazione con il regolamento di polizia mortuaria comunale, ora è sufficiente considerare unicamente tale occorrenza aggiuntiva nella pianificazione cimiteriale, anche se si consiglia di definire i criteri di assegnazione in regolamento municipale.
La pre-assegnazione in vita di un numero consistente di posti salma, ampliando così molto più del necessario il cimitero, è elemento discutibile, ma comunque legittimo, siccome si tratta, pur sempre, di una scelta di politica cimiteriale e, se vi sono risorse sufficienti per compensare questi immobilizzi, non è censurabile più di tanto.

La concessione, però deve avere sempre data certa di inizio, (quando si perfeziona il rapporto concessorio) e di naturale estinzione (dal 10 febbraio 1976, sono infatti, vietate le concessioni perpetue), e quindi il contratto sarebbe nullo qualora mancasse uno dei requisiti sostanziali dello stesso. Un buon metodo per calcolare il canone di concessione, da riscuotere anche in un’unica soluzione è dettato dall’art. 4 comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002.
Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.

Tuttavia, non va esclusa, ove, espressamente, indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga computata dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione.

Di solito i loculi sono dati in concessione solo in presenza di feretro da tumularvi (acquistare, in concessione, un loculo per tenerlo vuoto, magari per molti anni è irrazionale perché sottrae posti salma alla pianificazione cimiteriale), tuttavia questa norma in apparenza così rigida è derogabile se la programmazione dell’attività cimiteriale, su scala ventennale, individua parametri più elastici per le sepolture a sistema di tumulazione, solo così sarà possibile usare un loculo unicamente per cassette ossario ed urne indipendentemente dall’esigenza prioritaria di dar sepoltura ad un feretro.

In questo modo anche la semplice nicchia muraria monoposto diventa pienamente un sepolcro privato, inteso nel suo senso più esteso come un manufatto o un blocco murario (cappella gentilizia o colombario) in cui sono ricavati vani con particolari caratteristiche di resistenza meccanica ed impermeabilità per ospitare le spoglie mortali (in qualunque condizione esse si trovino, quindi ceneri, ossa, resti mortali) del fondatore della tomba e dei suoi famigliari.

La complessa arte della gestione cimiteriale si arricchisce di un nuovo capitolo con l’emanazione del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 in materia di trattamento riservato alle parti anatomiche riconoscibili (arti superiori, inferiori o sezioni di essi).
La richiesta di trasporto e seppellimento di arti amputati sono motivate da un desiderio facilmente comprensibile, il soggetto che ha subito la mutilazione vuole porre le condizioni per una futura riunificazione, ancorché postuma, della parte anatomica riconoscibile, oggetto di amputazione, con il proprio cadavere.

La normativa italiana, almeno sino all’uscita del Decreto Ministeriale n.219/2000, non è mai stata molto sensibile a tal proposito, l’unica indicazione sullo “smaltimento” di pezzi anatomici umani proveniva dalla legislazione sui rifiuti con il D.M. Ambiente 25/5/1989 e poi con Decreto Ministeriale 219/2000 che nel silenzio del D.P.R. n285/1990 parevano escludere ogni possibilità di ricongiungimento.
Il D.P.R. n.254/2003 con l’Art.3 comma 4 riconosce, finalmente, all’arto amputato la dignità di esser accolto in cimitero, di conseguenza possono esser murati in cella sepolcrale non solo cadaveri o loro trasformazioni di stato (resti mortali, ossame, ceneri), ma anche “feretrini” in cui possono esser racchiusi mani, braccia, gambe o porzioni di esse.
Il trasporto avviene in semplice cassa lignea , se la destinazione è il crematorio oppure la fossa in campo di terra o se ancora il tragitto non supera i 100 KM di cui all’Art. 30 comma 13 DPR 285/1990, mentre occorre la duplice cassa per la tumulazione.
Possiamo porci allora questo quesito: anche in mancanza di una norma esplicita ed alla luce delle disposizioni introdotte dal DPR 254/03 è consentito concedere un posto salma o anche una celletta ossarino per la conservazione di un arto amputato (in feretrino, cassettina per resti ossei oppure sotto la forma di ceneri)?

Sì, la risposta è positiva, in quanto la parte anatomica riconoscibile è equiparata al cadavere e l’autorizzazione alla tumulazione in questo caso presuppone semplicemente:
” Il riconoscimento del materiale biologico umano in questione come parte anatomica riconoscibile (non trattandosi, però, di cadavere non occorrono l’accertamento dell’effettivo decesso da parte del medico necroscopo ed il rilascio della licenza di seppellimento da parte dello Stato Civile come atto prodromico a qualsiasi trattamento irreversibile ex Art. 8 DPR 285/90)
” la verifica del diritto alla sepoltura, il quale è sempre a titolo oneroso.
Possiamo, quindi, dedurre che l’amputato ha il potere di chiedere ed ottenere la tumulazione di un arto in un loculo, sino a raggiungere la massima capienza del loculo stesso.
Egli può sempre optare per una diversa destinazione dell’arto rispetto al regime prescelto in via ordinaria per le parti anatomiche riconoscibili dalla struttura sanitaria, paradossalmente, laddove consentito dal comune (ex DPR 24 febbraio 2004) sarebbe legittima anche la conservazione presso un domicilio privato delle ceneri provenienti dalla cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

Il feretrino, nel corso degli anni, potrà esser traslato, dopo i 20 anni dalla tumulazione (anche se materialmente la continuità è stata garantita in diverse sepolture) sarà considerato come resto mortale e si potrà tentare la riduzione degli avanzi ossei in cassettina ossario. Ovviamente il trasporto se esterno al cimitero di prima sepoltura sarà soggetto ad autorizzazione, come qualunque trasporto funebre, previa la valutazione sulla tenuta del feretro ex Art. 88 DPR 285/1990., anche se tale procedura sembra piuttosto ultronea
Non si ritiene sia consentita alla morte della persona amputata l’estumulazione straordinaria del feretrino per deporre l’arto mutilato nella stessa cassa in cui è stato composto il corpo del de cuius, l’unica ideale riunione ammessa è la sepoltura nello stesso tumulo, anche se in due contenitori diversi.

La regione Lombardia dimostra nell’ambito della polizia mortuaria una certa inclinazione pionieristica e piuttosto innovativa. Con la modifica all’Art. 11 del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 i prodotti del concepimento (che se non richiesti, possono avere fino a 28 settimane di gestazione, e quindi perfettamente formati) vengono sottratti alla equiparazione a rifiuti sanitari potenzialmente infetti e destinati obbligatoriamente a termodistruzione cumulativa Art. 14 comma 2 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, analogamente alle parti anatomiche non riconoscibili.), per essere equiparati (ai fini del trattamento) a parte anatomica riconoscibile e cioè con possibilità di sepoltura nel cimitero come chiesto dai genitori – inumazione, tumulazione, cremazione) oppure, se non richiesto dagli aventi titolo: inumazione in cimitero o cremazione. In quest’ultimo caso come accade per il regime autorizzatorio dei resti mortali se si procede d’ufficio è possibile adottare atti autorizzativi (autorizzazione a trasporto, cremazione o inumazione) cumulativi.
Non sussistono norme nazionali vigenti per le misure delle fosse per gli arti e i feti o prodotti abortivi non dichiarati nati morti e per i quali i genitori abbiano richiesto una sepoltura individuale. Possono quindi essere scelte le soluzioni più adatte o introdotte una volta per tutte nel regolamento di polizia mortuaria comunale. È possibile la sepoltura cumulativa in unica fossa, purché in contenitori biodegradabili. Gli unici riferimenti regionali sono l’Art. 2 comma 9 del Regolamento Regionale Emiliano Romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 e l’Art. 15 comma 8 del Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6 i quali adottano un criterio basato su di un’ampia discrezionalità quanto alla misura delle fosse.

Va osservato come il testo letterale dell’aggiunto art. 11, comma 1.ter del Regolamento regionale n.6/2004 operi riferimento, unicamente, al seppellimento nel “comune ove si è verificato l’evento”, con la conseguenza che l’interpretazione letterale porterebbe a non consentire di considerare l’ipotesi della sepoltura in altro comune, ciò, in un complesso gioco di rimandi e simmetrie richiama all’art. 50, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, aspetto che consente di richiamare, altresì, l’art. 24 del medesimo Regolamento regionale che non considera i prodotti abortivi od i feti, non potendosi questi considerare come persone, in quanto privi della capacità giuridica ex art. 1 Cod. Civile (per maggiori dettagli si potrà consultare l’articolo intitolato “Tumulazione di Prodotti Abortivi) comparso a pag. 57 de “I Servizi Funerari” n.1/2007.

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Carlo Ballotta

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7 thoughts on “Con quale criterio ” flessibile” ed intelligente individuare il completamento della capienza in un tumulo?

  1. Buongiorno,
    vorrei un chiarimento in merito al pagamento di una concessione e tumulazione.
    E’ morto mio marito e la concessione con la tumulazione viene pagata da mio nipote con il conto corrente della sua ditta individuale. Possono gli uffici dei servizi cimiteriali farmi problemi perche’ il pagamento lo fa una ditta?
    le spese funebri devono essere per forza sostenute da un privato?

    1. x Maria
      la concessione deve essere intestata ad una persona fisica. Ad es. Lei. Non può essere intestata ad una ditta. E il pagamento deve essere fatto dall’intestatario, nel nostro esempio Lei.
      Per cui la ditta di suo nipote verserà la somma a Lei e poi Lei pagherà il Comune. Resta però il problema di giustificare da parte della ditta il motivo di questa erogazione liberale. Ma sono problemi del commercialista della ditta.

        1. x Maria
          il concerto di cui agli artt. 90 e 93 del DPR 10/9/1990 n. 285
          90. 1. Il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a
          sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
          93. 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei
          concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal
          relativo ordinamento e dall’atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al
          completamento della capienza del sepolcro.

          Per cui è ammesso solo la concessioni a privati, persone fisiche, oppure a enti (senza scopo di lucro). Ma la ditta è ordinariamente con scopo di lucro e in ogni caso è una persona giuridica.

  2. X Ufficio di Polizia Mortuaria,
    Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del regolamento nazionale di polizia mortuaria, integrato, poi, dal paragrafo 13.1 sub) 1 della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 in ogni cella sepolcrale deve esser tumulato uno ed un solo feretro, ma anche più cassette ossario o urne cinerarie (sia o meno già presente una bara) sino alla naturale saturazione dello spazio sepolcrale, oltre la quale lo jus sepulchri spira ex se, divenendo non più esercitabile (Art. 93 comma 1 II periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)
    Vi sono regolamenti o leggi regionali che, per dilatare positivamente la capacità fisica e recettiva di un tumulo, ammettono assieme ad un feretro anche la tumulazione di contenitori per resti mortali (così come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254), dette casse sono comunemente dette, in gergo necroforese: “sogliole”. Per approfondimenti su questi aspetti si veda questo link:

    https://www.funerali.org/cimiteri/resti-mortali-il-problema-irrisolto-dei-feretri-a-sogliola-7215.html

  3. X Fabiola,

    laddove debba costituirsi rapporto concessorio, attraverso la stipula del regolare atto di concessione (art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) affinchè una persona fisica o giuridica possa divenir titolare di uno spazio sepolcrale privato (sepolcri PRIVATI nei cimiteri ex Capo XVIII D.P.R. n. 285/1990) quindi diverso dall’inumazione in campo comune di terra, si adotta la stessa procedura come se si dovesse provvedere alla concessione di edificio funerario o sua porzione (es. loculi monoposto, nicchie cinerarie, ossarini, cappelle gentilizie…).

    Tutte le tumulazioni, quale ne sia tipologia costruttiva (epigee o ipogee) e la durata si configurano sempre come sepolcri PRIVATI nei cimiteri e necessitano, per un loro uso legittimo, di un atto concessorio.

    Anche le inumazioni, se non in campo comune di terra, ma in apposito campetto dato in concessione integrano sempre questa fattispecie di sepolcro privato e dedicato.

    Su natura e forma dell’atto concessorio si veda, per maggiori delucidazioni questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/il-problema-concessione-cimiteriale-in-dottrina-e-giurisprudenza-natura-e-forma-dellatto-46976.html

  4. Sembra sia prassi tumulare più bare nello stesso loculo. Ma è possibile per legge procedere in tal senso? Qualora la risposta fosse affermativa quale legge lo prevede?

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