Come tumulare nel sottosuolo le cassettine ossario di cui all”Art. 36 DPR n.285/1990

Se un familiare richiede che la cassettina di zinco con resti ossei di familiari, venga inumata presso tomba di famiglia, quali sono le previsioni di legge in merito, visto che lo zinco non è biodegradabile?

In effetti la questione è piuttosto problematica e controversa, perché la Legge, per qualunque contenitore con “materiale umano” da avviare ad inumazione, richiede espressamente la perfetta biodegradabilità ed a maggior ragione (Art. 75 comma 2 DPR n.285/1990) per i feretri confezionati con doppia cassa di legno e metallo (trasporti oltre i 100 km, infetti, resti mortali non mineralizzati provenienti da estumulazione) è imposta la neutralizzazione della cassa di zinco, attraverso l’apertura di appositi squarci sul coperchio di lamiera, si veda a tal proposito anche l’Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990.
Non sussistono difficoltà operative nel caso, invece, la cassettina venga tumulata in loculo/cella ricavato in un sepolcro di famiglia, sia esso epigeo o ipogeo. E’bene ricordare come peculiarità della tumulazione sia l’elemento edilizio del fabbricato entro cui deporre i defunti.

Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90, all’Art. 90 contempla espressamente anche la possibilità di impiantare sepolture private a sistema di inumazione sia all’aperto che al coperto.

Il comma 2 dell’articolo 90, consente, infatti che nelle sepolture ottenute in concessione per famiglie, possa essere praticata l’ inumazione in campo, purché la tomba sia dotata di adeguato (per capienza) ossario.

Il comma 3 dell’art. 90, estende alle inumazioni in sepoltura di famiglia le disposizioni generali valevoli per le restanti sepolture, tra cui quelle sulle misure (1) delle fosse.

L’ inumazione ordinaria decennale non è applicabile d’ufficio, ma il concessionario potrà decidere la permanenza della salma inumata anche oltre il decennio, fino alla scadenza della concessione. Viceversa il periodo decennale è condizione minimale per la scheletrizzazione dei cadaveri, salvo eventuali prolungamenti o possibili compressioni temporali ex Art. 82 commi 2 e 3 ormai decentrati alle Regione ai sensi del DPCM 26 maggio 2000 e da quest’ultime sempre più spesso subdelegati a i comuni ai sensi dell’Art. 3 comma 5 D.LGS n.267/2000.

L'”ordinarietà” delle esumazioni o la loro straordinarietà sarà fissata con maggior precisione dall’ordinanza sindacale che, appunto, regola le operazioni cimiteriali ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 82 comma 4 ed 86 comma 1 DPR n.285/1990.

Conseguentemente, per l’inumazione in sepolcro familiare occorre l’approvazione del progetto che destina ad inumazione la parte interrata della cappella o della semplice quadra di terra, in detto piano deve pure esser compresa una zona (2) riservata all’ossario (3).

Niente, quindi, impedisce che le inumazioni possano aver luogo anche in ambienti (4) chiusi, magari dentro un’edicola, purché a diretto contatto con il terreno, con fosse aventi le dimensioni stabilite in via generale dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.

Ogni posto salma (5) [5] deve occupare almeno un rettangolo di m 0.8 x m 2.2. (6)

Nel caso di inumazione non è consentito l’uso di cassa di zinco (7), infatti L’Art. 75 DPR 285/90 vieta per l’inumazione l’uso di casse metalliche o, comunque, realizzate con materiale non biodegradabile.

Ai sensi dell’Art. 85 DPR n. 285/90 le ossa provenienti da esumazione o tumulazione debbono tassativamente:

” esser composte in cassettina ossario secondo il dettato del comma 2 Art. 36 DPR n. 285/90
” esser avviate in forma distinta e promiscua all’ossario comune di cui all’Art.67 DPR n. 285/90.
Le ossa non possono per nessun motivo esser nuovamente interrate.

Allo stato attuale della norma l’unico materiale consentito per le cassette di resti ossei è la lamiera di zinco, come previsto dall’art. 36 del DPR n. 285/90.

Sempre in base alla normativa vigente il Ministero della Sanità non può nemmeno autorizzare diverse soluzioni, in quanto questo potere che configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo (8), a buon diritto inquadrabile nella previsione di cui all’articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato: “adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria”) è limitato dallo stesso regolamento nazionale di polizia mortuaria ai soli casi stabiliti dall’art. 31 del DPR n. 285/90.

Le urne cinerarie, invece, possono esser realizzate anche con altre essenze o materiali.

E’impossibile, dal punto di vista normativo, lo smaltimento all’esterno del cimitero di ossa umane depositate nell’ossario comune.

L’Art 67 del DPR 285/90 prescrive espressamente per l’ossario comune “la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva” dell’ossame non richiesto per una sepoltura dedicata proveniente da esumazione/estumulazione, così come previsto pure per il cinerario comune, nel caso delle ceneri (art. 80, comma 6 del DPR 285/90).

D’altra parte l’art. 43 del medesimo DPR precisa che il solo caso in cui è permesso asportare ossa dai cimiteri è quello per scopi didattici o di studio.

Laddove l’ossario comune sia insufficiente si può anche provvedere al trasferimento di parte delle ossa in altro manufatto sito in cimitero diverso dello stesso comune, oppure provvedere, al fine di guadagnar spazio, alla loro calcinazione ai sensi della Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 con provvedimento cumulativo del sindaco (o anche del dirigente di settore)

L’ossame, allora, trasportato in contenitori facilmente combustibili, può esser cremato ai sensi della circ. Min. n.10 del 31 luglio 1998.

Una soluzione piuttosto ragionevole è analoga a quella che veniva adottata in materia di urne cinerarie, prima dell’avvento della Legge 130/2001 vale a dire la collocazione in ossarietto dato in concessione (9) per sepolture a sistema di inumazione.

Anche le ossa, infatti, debbono esser custodite in ambiti aventi destinazione stabile e protetti contro ogni profanazione.

Occorre una precisazione: la Legge 130/2001 ha formalmente introdotto alcuni istituti piuttosto innovativi sulla destinazione delle ceneri, ma molti suoi disposti sono stati attuati solo grazie a provvedimenti regionali da implementare, nel dettaglio, attraverso regolamento comunale.

 

A nostro giudizio, infatti, potrebbe consentirsi, attraverso disposizione regolamentare locale, la collocazione delle cassettine ossario in un vano (di materiale resistente, ad es. pozzetto di cemento armato, plastica, ecc.) situato in un’area in concessione..

Come osservato dalla Cassazione civile, Sez. II, 15 giugno 1999 n. 5923 Il diritto, basato su concessione amministrativa, di realizzare al di sopra o al di sotto di un’area cimiteriale una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti, costituisce un diritto reale suscettibile di possesso, la cui manifestazione esteriore qualificante è data dall’esercizio del diritto stesso mediante l’edificazione e mediante la successiva disponibilità del manufatto. In difetto di una diversa espressa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae

Allo stesso modo, quando scade la concessione (al massimo di 99 anni salvo facoltà di rinnovo ai sensi dell’Art.92 comma 1 DPR 285/90 ovvero quando venga pronunciata la decadenza (ad esempio per abbandono) o ancora in caso di rinuncia unilaterale da parte del concessionario o dei suoi aventi causa il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo imperio di uso e di possesso pubblico della sepoltura privata data in concessione, venendo automaticamente in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruire nel soprassuolo o sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Quanto ai materiali da impiegare nella costruzione di nicchie e loculi adibiti alla tumulazione di cassette resti, ossari, contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo ed urne cinerarie Il DPR 285/90 non contiene alcuna norma specifica in merito, se non per le dimensioni la cui determinazione è affidata ai regolamenti comunali.

Il paragrafo 13.2 (10) della circolare Min. San. n. 24/93 si riferisce a nuove costruzioni, qualunque esse siano, indipendentemente dal fatto che si tratti di colombari edificati in serie o tombe realizzate da privati.

È però da chiarire come si tratti semplicemente di indicazioni (” …. è preferibile” dice la circolare”), che devono trovare cogenza in un regolamento comunale di polizia mortuaria per essere applicate (o per dettare anche misure diverse)

Per “seppellire”, almeno idealmente, l’ossame, di solito, si ricorre a questo espediente: si ricava nella profondità del terreno, partendo con lo scavo dal livello del piano di campagna, un pozzetto ipogeo in cemento oppure protetto da una camicia in zinco, per evitare l’infiltrazione delle acque piovane, oppure della falda freatica che scorre ancor più sotto.

In questa piccola cella sotterranea con le caratteristiche d’impermeabilità di cui all’Art. 76 DPR 285/90 potranno esser racchiuse le cassettine ossario.

E’d’obbligo una nota: secondo il disposto della Circ. Min. n.24 del 24 giugno 1993 l’ermeticità deve riguardare solo il fondo della cella e le pareti laterali, per scongiurare il pericolo di allagamento, mentre la tamponatura (ossia il lato d’accesso) serve solo a garantire la chiusura in modo da evitare meccanicamente il trafugamento delle ossa o l’insinuarsi di corpi estranei (piccoli animali, umidità, muffe…), in quanto le sole ossa, essendo prive di tessuti molli, non producono percolazione di liquami cadaverici oppure esalazioni fetide di miasmi.

Le cassettine ossario debbono esser sigillate mediante saldatura (è ammesso anche l’uso di mastice invece della brasatura dolce con lo stagno ai sensi del paragrafo 9.1 della Circ. Min. n.24/1993) solo per impedire effrazioni o manomissioni, la saldatura, quindi, non deve necessariamente esser continua lungo tutto il labbro perimetrale di contatto tra cassetta e coperchio.

Ai sensi del paragrafo 31.1 Circ. Min. n.24 del 24 giugno 1993 in un loculo, sia presente o meno un feretro, possono esser tumulate più urne cinerarie o cassette ossario sino al raggiungimento della naturale capienza del sepolcro.

Come specificato prima se nel loculo sono sepolte solo ossa o ceneri non serve la muratura a tenuta stagna prescritta dall’Art. 76 DPR 285/90.

Nelle zone d’Italia dove i disposti della Legge 130/2001 abbiano trovato “cittadinanza” nel regolamenti locali di polizia mortuaria si può anche procedere con la cremazione delle ossa per, poi, inumare, nel senso più pieno del termine, i loro esiti da completa ignizione.

L’urna contenente le ceneri dovrà esser costituita da materiale facilmente biodegradabile e si tratterà a tutti gli effetti di una dispersione delle stesse anche se attraverso l’interro dell’urna poiché essa decomponendosi, sverserà le ceneri nell’ambiente esterno, ossia negli strati di terreno circostanti.

Parte della dottrina, però, limita notevolmente la portata effettiva di questo possibilità spesso solo teorica, perché l’inumazione delle ceneri, configurandosi, di fatto, come una dispersione, ancorché atipica, necessiterebbe di una formale (11) e rafforzata manifestazione di volontà in questo senso da parte del de cuius.

La delibera n. 10 del 10 gennaio 2005 emanata dalla regione Emilia Romagna sembra però attenuare questa rigidità procedurale siccome al silenzio del de cuius si potrebbe ovviare attraverso una dichiarazione rituale resa dal coniuge o da tutti i congiunti di primo grado, nell’ordine di priorità individuato dall’Art. 79 comma 2 DPR 285/90.

 

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(1) Per un campetto a soli due posti è, però, da escludere l’interfossa tra le due buche contigue.

(2) Oggi i progettisti di loculi sempre più raramente vanno oltre il quarto ordine in altezza per piano e le 8/9 file di ossarietti per piano.

(3) Esistono diverse tipologie di ossarietti: a. prefabbricato in c.a. (blocchi); b. costruito in opera con lastra di c.a. prefabbricate; c. con struttura di materiali alternativi (in lamiera zincata, in vetroresina, ecc.); d. in c.a. gettato in opera; e. costruito in opera con tavelloni di laterizio e malta.

(4 )Tutto intorno al campetto il Comune dovrà prevedere un vialetto di almeno 50 m di larghezza.

(5 )Occorre preventivamente valutare se concessioni di vecchia data (anteriori al 10/02/1976) hanno lo spazio in lunghezza necessario per la collocazione del feretro (in genere lunghe 2 m. o più). Laddove questo spazio non sussista non è consentito procedere ad inumazione se questa avviene con sconfinamento in area già concessa ad altri

(6) dal 10/02/1976 (data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n.803) l’allora art.72 comma 1 prevedeva già misure minime della fossa di m 0.8 x m 2.2 (con interfossa di m 0.5). Precedentemente l’art.51 del RD 21/12/1942 N. 1880 stabiliva che le fosse dovessero essere almeno di m 0.8 x m 1.8 (con interfossa di m 0.6).

(7) Ai sensi dell’Art.75 comma 2 DPR 285/90 l’eventuale presenza di cassa zincata deve esser “neutralizzata” praticando squarci sul coperchio.

(8) Circolare del Ministero della Salute del 21.05.2002 n. 400.VIII/9L/1924

(9)La legge non permette che la buca del campo comune possa essere utilizzata a tale scopo , mentre, come in questo caso, consente solo la concessione ad inumazione a pagamento (art. 71 e 74 del DPR 285/90).

(10) Il paragrafo 13.2 della circolare del Ministero della Sanità del 24/6/93 n. 24 prevede che le misure d’ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non debbano essere inferiori ad un parallelepipedo con il lato più lungo di metri 0,70, di larghezza metri 0,30 e di altezza metri 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a metri 0,30 x metri 0,30 x metri 0,50

(11) Sembrerebbe del tutto eccessiva ed ultronea anche l’autorizzazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, in quanto potrebbe bastare il solo titolo di accoglimento in cimitero.

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Carlo Ballotta

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One thought on “Come tumulare nel sottosuolo le cassettine ossario di cui all”Art. 36 DPR n.285/1990

  1. Si possono già seppellire le urne cinerarie in campo di terra, secondo il disposto dell’art 3 Legge 130/2001 in materia di cremazione?

    La nota vicenda della sospensiva della Legge 130/2001, per la modifica dell’architettura costutuzionale nel riparto di competenze tra Stato e Regioni in tema di polizia mortuaria, ha complicato notevolmente la situazione, creando un impasse procedurale che solo adesso si sta riuscendo a superare, anche se, per il momento, solo in alcune zone del territorio italiano.

    La motivazione del parere del Consiglio di Stato ex DPR[1] 24/02/2004, tuttavia, ha aperto notevoli spiragli, tra cui la possibilità di rendere operative parti di questa Legge attraverso specifici regolamenti attuativi.

    Secondo la più titolata dottrina[2] l’interramento[3] di urna cineraria è pienamente legittimo e possibile solo quando sia, precedentemente, intervenuta una specifica regolamentazione (non è chiaro se comunale o, meglio ancora regionale), in cui si specifichino le caratteristiche tecniche dell’interramento (profondità, larghezza e lunghezza minima della fossa e delle urne, tempi di permanenza della buca…)

    Altra soluzione potrebbe essere un integrazione, o addirittura una nuova stesura, del regolamento comunale (dove inserire i nuovi istituti) da inviare, per l’omologazione, al Ministero della Salute ex Art. 345 Regio Decreto n. 1265/1934

    Ragion per cui, se manca un riferimento esplicito nello ius positum (ovvero nel diritto formale e positivo, proprio perché posto in forma scritta dal legislatore) l’unica tipologia di sepoltura[4] individuale ammessa, entro il recinto cimiteriale, è la tumulazione delle urne in loculo o celletta ossario.

    Le ceneri, però, senza modificare il regolamento municipale di polizia mortuaria potrebbero esser “interrate” se con il termine linguistico di “interro” s’intende la tumulazione in una cella ipogea, ossia collocata in un ambiente sotterraneo rispetto al piano di campagna, si pensi ad esempio ad un pozzetto ricavato, in parte, nello spessore di una lastra tombale che poggi direttamente sul suolo, o nelle fondamenta di un monumento sepolcrale.

    Questo pozzetto dovrebbe presentare almeno le stesse dimensioni minime interne di una nicchia cineraria ed esser costruito con materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di consistenza adeguata a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. La celletta ipogea dovrebbe, poi, essere adeguatamente sigillata per evitare la entrata accidentale di liquidi.

    Proviamo ora ad esaminare un prototipo di norme in cui siano disciplinate le diverse destinazioni ultime delle ceneri.

    Anche in caso di affidamento familiare ci sarebbero alcune linee guida da seguire assolutamente: l’urna, infatti, deve, pur sempre essere contenuta in un vano predefinito, avente le dimensioni capaci di contenere l’urna cineraria prescelta, così da assicurare alle ceneri destinazione stabile e garantirle contro ogni profanazione.

    Con il termine “vano” bisogna necessariamente intendere luogo confinato e “scatolare” nel quale l’urna sia racchiudibile, a vista o meno. L’indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili in modo chiaro dall’esterno, deve essere riportati anche sulla celletta domestica (il piccolo vano) in cui l’urna è riposta.

    Queste modalità piuttosto rigide sono previste in ottemperanza all’Art. 343 del Testo Unico Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934

    Detto articolo è ancora perfettamente valido e produce tutti i suoi effetti giuridici di obbligatorietà, in quando non abrogato da legislazione di pari rango approvata in tempi successivi: quindi, nel nostro Paese non è ancora consentita, come invece si vede in tanti films americani, la conservazione delle urne su semplici mensole, consolles o tavolinetti, quasi fossero eccentrici soprammobili oppure orpelli ed oggetti d’arredo.

    Passiamo ora alla fattispecie più complicata: l’inumazione delle ceneri: le urne, di solito, sono costituite da un recipiente realizzato con essenza pregiata e dotato, al proprio interno, di un’anima, in metallo o plastica, dove materialmente sono racchiuse le ceneri.

    L’Art. 75 comma 1 del DPR 285/90 è tassativo sulla natura delle sostanze da immettere nel ciclo cimiteriale delle inumazioni: è proibito, infatti, l’uso di metalli o altri materiali non facilmente decomponibili, dunque le ceneri, per esser seppellite, dovrebbero esser raccolte solamente entro urne completamente biodegradabili.

    C’è poi un altro aspetto: le ceneri se inumate con urna biodegradabile sono destinate, inevitabilmente a confondersi e mescolarsi con la terra della fossa, grazie alla percolazione delle acque piovane negli strati più profondi del terreno ed alla sua azione solvente, quindi saremmo dinnanzi ad una vera e propria dispersione, anche se in area situata internamente al recinto cimiteriale, pratica che richiederebbe, di sicuro, una precisa volontà del de cuius in favore della dispersione e forse anche l’autorizzazione da parte dell’ufficiale di stato civile, la figura preposta a consentire lo spargimento delle ceneri, ex Art. 2 Legge 130/2001.

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    [1] Si tratta di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere la piena operatività della conservazione a domicilio delle urne cinerarie. Il ricorso è stato accolto con la formula tecnica di un decreto presidenziale.

    [2] Si veda la Circolare SEFIT n. 5478 del 12 novembre 2004.

    [3] La Legge 130/2001 usa proprio questa espressione linguistica che nasconde qualche ambiguità semantica.

    [4] Con il termine “sepoltura” s’intende un trattamento delle ceneri finalizzato alla loro conservazione individuale in un luogo certo, il cinerario comune, invece, rappresenterebbe una destinazione in cui le ceneri sono collocate in maniera indistinta.

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