Un paio d’anni fa era stato pubblicato in questa stessa sede un contributo, di cui riprendiamo il titolo, aggiungendovi un parametro temporale più recente.
Si tratta di una questione che spesso affligge chi operi nel settore, date le sue complessità e che richiede un’adeguata diligenza (Cfr., ex plurimis: Corte di Cassazione, Sez. III Civ., 10 gennaio 2023, n. 370).
Più recentemente, nel corso di una discussione, qualcuno si è posto anche la questione di definire fino a quale grado queste “ricerche” debbano estendersi, questione che, almeno sotto il profilo accademico, dovrebbe rispondersi “fino al massimo, cioè fino al limite che la legge (nella fattispecie, il Codice Civile) riconosca la sussistenza di vincoli di parentela e/o affinità”, ma si tratta di una risposta che rimane astratta, tanto più che non è sempre detto che questo porti ad individuare persone che abbiano, in qualche modo, titolo sul sepolcro, sia che si tratti di titolo a disporne, sia titolo a usufruirne.
Per non dire che possono, e sono meno infrequenti di quanto non si percepisca in prima battuta, esservi situazioni in cui occorra effettuare ricerche riguardo a persone che non hanno alcun titolo, nei sensi sopraindicati, sul sepolcro, ma si trovino in una posizione passiva, cioè di obbligati a date prestazioni patrimoniali.
È ben vero che in numerosi casi i Regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedono che, sorta una concessione cimiteriale, vi siano, in occasioni successive, obblighi d’informazione al comune (o, al soggetto concedente/gestore, quando vi sia affidamento del servizio) ai fini dei conseguenti aggiornamenti delle registrazioni connessevi, obblighi che, in genere, non vengono neppure citati nel regolare atto di concessione, spesso limitandosi alla sola enunciazione dell’affermazione per la quale il concessionario è costantemente tenuto al rispetto delle norme regolamentari locali. Obblighi di comunicazione spesso disattesi.
Si tratta di aspetti che non tengono conto di come le concessioni cimiteriali siano, più o meno, protratte nel tempo, fino (oggi) al limite della durata non superiore a 99 anni, anche se persistono, largamente, concessioni date in perpetuo, come era stato ammissibile fino al 9 febbraio 1976.
Se, generalmente, il concessionario/fondatore del sepolcro risulta dal regolare atto di concessione, più complessa è la situazione delle persone da prendere a riferimento quando il primo venga a mancare, il ché porta a dover considerare come sia regolato il c.d. subentro, per non dire come non possa escludersi che questo istituto sia stato variamente affrontato nei diversi Regolamenti comunali di polizia mortuaria succedutisi nel tempo dopo il sorgere della specifica concessione cimiteriale.
Altro elemento di complessità è dato dal fatto che il concessionario può mutare abitazione, così come i familiari di questo, spesso con trasferimenti in altre località (estero incluso) di più persone, raramente tutte nella medesima città, con normali fenomeni di distribuzione sul territorio.
Inoltre, va anche considerato come non sempre il cognome (inteso come “nome della famiglia”, come nom de famille – franc. o familienamen – germ.) non sia sempre il solo elemento utile ai fini dell’individuazione della qualità di familiari: si pensi, semplicemente, alle/ai figlie/i delle figlie del concessionario che spesso portano un cognome diverso da quello della/del nonna/o.
Trascuriamo le ipotesi di altri rapporti di filiazione che possono portare ad una diversificazione cognominale, facendo solo un veloce cenno al fatto che negli ultimi anni sta crescendo la possibilità di attribuzione di un cognome c.d. doppio (ma, in realtà, è un “cognome unico” composto da due elementi cognominali, derivanti dai due genitori), sia per pronunce della Corte Costituzionale, sia per mutamenti legislativi.
Vi è, per altro, anche da considerare quella che costituisce la strumentazione per curare diligentemente queste ricerche, strumentazione che si è arricchita con le diverse modifiche, aggiornamenti del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.) che hanno ampliato gli strumenti tradizionali a disposizione dei comuni (e, nel caso, di affidamento del servizio a terzi, dei gestori dello stesso, che, per questo, devono correlarsi con i comuni, richiedendo loro di assolvere a funzioni loro proprie).
Attorno a questi “arricchimenti negli strumenti” a disposizione per le ricerche delle persone, va richiamata la circolare del Ministero dell’interno, D.A.I.T., n. 73/2023 del 31 maggio 2023, prot. n. 15413, con la quale sono state dettate Linee guida per l’accesso dei Comuni all’ANPR – PDND – Piattaforma Digitale Nazionale Dati e relative Istruzioni operative.
La circolare è corredata da tre Allegati, rispetto a cui si segnala come in Allegato 1 sia rinvenibile nella Mappatura anche l’ufficio/funzione istituzionale:
6. Cimiteri.
Di seguito, l’Allegato 2 è dedicato ai Processi di collegamento alla PDND, mentre nell’Allegato 3 , si ritrova il sopra citato e-service con alcuni maggiori dettagli:
6. Cimiteri
Finalità: – Ricerca parenti per rinnovo concessioni cimiteriali – Ricerca parenti per informativa – Espatrio all’estero di cadavere straniero – Rilascio concessioni.
Norme: DPR 285/1990 – Leggi regionali.
Si può cogliere, anche sono da queste scarne indicazioni, come la “nuova strumentazione” cui è possibile fare ricorso per procedere alle comunicazioni ed eventuali provvedimenti risultati decisamente ampliata e, si auspica, anche di maggiore efficienza rispetto a quelli maggiormente “tradizionali”, vantaggio (ancora, si ripete: auspicandolo) dato dalla disponibilità di accessi a “banche dati”, un tempo meno fungibili.