Cara Redazione,
- Il servizio cimiteriale rientra o no tra quelli contemplati nel D.M. 31.12.1983, cioè tra le prestazioni d’opera a domanda individuale e quindi non avere un utile di gestione ma determinare solo un pareggio di bilancio?
- i Comuni per realizzare nuovi loculi non potrebbero far ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti per chiedere i finanziamenti necessari, piuttosto che “pescare” sempre nelle tasche dei cittadini per costruirli? Si eviterebbe, almeno qui a Fermo, di avere migliaia di loculi vuoti dati in concessione a coloro che li hanno da tempo pagati e, cosa assurda poi, l’Ente Comune non disporre di spazi liberi da assegnare per le urgenze!
Risposta a quesito n.1
Ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 i servizi necroscopici e cimiteriali (cioè l’azione di polizia mortuaria sul territorio) sono una funzione istituzionale e propria del comune. Si veda anche l’Art. 13 del Decreto Legislativo n.267/2000, senza dimenticare l’Art. 824 comma 2 del Codice Civile e l’Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934. Per riserva di Legge (e non solo di regolamento come accade con il DPR n.285/1990) la polizia mortuaria è strutturata su base comunale.
I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per garantire l’igiene e la salute pubblica. Essi vengono, in genere, forniti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente in economia diretta, non pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Prima con la legge n.239/1987 era la fiscalità generale ad accollarsi l’onere per cremazioni ed inumazioni con relative esumazioni allo scadere del decennio. Con la legge n.26/2001 questo principio viene sovvertito: il servizio dei cimiteri, infatti, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse (come, ad esempio, la tenuta dei registri di cui all’Art. 52 DPR n.285/1990, il procedimento autorizzatorio di cui all’Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003) , è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere erogatoanche nelle altre forme previste dall’articolo 113 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.
Le contribuzioni degli utenti per i servizi pubblici a domanda individuale sono stabilite dall’ente e devono osservare alcune regole in termini di copertura minimale nei casi stabiliti dall’articolo 242 e 243 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
I comuni sono tenuti al rispetto della copertura dell’aliquota minima di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, devono inoltre determinare le tariffe in maniera che sia superata per l’intero anno la aliquota minimale del 36%.
I criteri di determinazione dell’aliquota sono stabiliti all’Art. 243 del T.U. 267/2000, senza mai dimenticare i parametri per calcolare le tariffe contenuti nell’Art. 117 del suddetto Decreto Legislativo n.267/2000. Per i canoni di concessione cimiteriale il riferimento d’obbligo è il D.M. 1 luglio 2002 (Art. 4 comma 2 lettere a) e b))
Come ha giustamente rilevato la Corte dei Conti “[…] omissis…Le entrate cimiteriali vanno allocate al titolo III – 2, al numero 3210 Canoni da concessioni cimiteriali e corrispondono alle entrate dei loculi, ossarietti, ecc.. Si tratta di proventi dai beni dell’Ente (classificate nelle entrate extratributarie).
Gli altri proventi dei servizi pubblici (trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva, cremazione, …) sono entrate extratributarie col codice 3124.
Invece i proventi da concessioni di area cimiteriale sono allocati al titolo IV e hanno codice 4105″
Il servizio cimiteriale è davvero “democratico” ed egualitario perchè si occupa di tutti i morti, senza distinzione di censo o casta, per questa ragione lavora sempre in perdita
Da un punto di vista teorico si può considerare questo servizio pubblico tra quelle categorie di servizi che non danno luogo di per sé ad utili. Nella realtà poi si verificano utili e si pone il conseguente problema di come utilizzarli.
I cimiteri sono soggetti al regime del demanio pubblico secondo quanto prescritto dall’articolo 824, comma secondo, del codice civile. Sono, quindi, inalienabile e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti delle leggi che li riguardano.
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Risposta a domanda n.2
Se non ricordo male la norma di riferimento per la gestione del bilancio comunale è rappresentata dall’Art. 199 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Per attivare un investimento l’ente locale dovrebbe utilizzare: 1. entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 2. avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; 3. entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessione edilizia e relative sanzioni; 4. entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; 5. avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall’articolo 187; 6. mutui passivi; 7. altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
I mezzi di finanziamento delle costruzioni cimiteriali, poi, possono essere considerati di due tipi: il primo attraverso il canonico mutuo per spese di investimento; il secondo attraverso la concessione anticipata dei loculi, il cui ricavato è poi destinato alla costruzione degli stessi.
Tra i mezzi di finanziamento sono poi da considerare le nuove forme di approvvigionamento di capitali.
Il finanziamento Cassa DD.PP è un mutuo, per cui è una delle soluzioni ammesse.
Il problema non è però più questo, perché ora i Comuni devono anche osservare il Patto di stabilità interna, che limita i flussi di cassa e quindi non basta poter aver l’accesso ad un finanziamento, ma il rispetto rigido dei limiti di bilancio.
In altri termini se anche il Comune avesse i soldi non potrebbe fare l’investimento se sfora i parametri del patto di stabilità (e anche se l’investimento fosse ampiamente produttivo, come per i loculi).
Sono le aberrazioni dell’attuale normativa per gli Enti Locali.
L’endemica mancanza di posti feretro è prodotta anche da politiche dissennate, volte solo a “far cassa” nell’immediato, come accade, appunto, con la prenotazione dei loculi e l’assegnazione degli stessi a soggetti ancora in vita…e magari pure giovani o relativamente tali.
I mezzi di finanziamento delle costruzioni cimiteriali possono, infatti, essere considerati di due tipi: il primo attraverso il canonico mutuo per spese di investimento tra cui rienta la Cassa Depositi e Prestiti SPA; il secondo attraverso la concessione anticipata dei loculi, il cui ricavato è poi destinato alla costruzione degli stessi, ciò produce un fortissimo immobilizzo nell’uso responsabile dell’edilizia cimiteriale.
Consiglio la conultazione dei seguenti links:
https://www.funerali.org/?p=648
https://www.funerali.org/?p=279
https://www.funerali.org/?p=327
…E poi mi sia consentita una provocazione: l’Art. 90 DPR n.285/1990 ragiona in termini di concessione aree cimiteriali per la realizzazione di tombe da parte di privati, non è scritto da nessuna parte che sia il comune ad accollarsi questo onere di edilizia cimiteriale.