Come disciplinare le estumulazioni ordinarie ed il trasporto al crematorio dei resti mortali? Procedure a confronto

Quesito

Cara redazione,

mi ritrovo con problema da sempre discusso, a cui mancano chiare linee normative.In uno dei 35 cimiteri in gestione, mi ritrovo ad estumulare una decina di feretri, risalenti anni 70 o anche precedenti.Venendo a mancare l’interesse dei familiari, sia per la conservazione dei resti o la loro ulteriore destinazione dopo il periodo legale di sepoltura si registrano notevoli difficoltà operative. In alcuni casi è quasi assodata l’impossibilità di rintracciarli.

Essendo i resti racchiusi nella bara di zinco non decomposti (come potrebbe essere diversamente??) devo ricorrere alla cremazione.Non abbiamo quadre di terra da adibire a campo indecomposti ( e poi in questi frangenti a poco servirebbero…).Posso procedere alla cremazione passando per una ordinanza sindacale unica, come fossero il frutto di uno svuotamento di ossario?Gli oneri economici sarebbero a carico dell’amministrazione?

Lettera firmata

Risposta

Gentile Lettore,

Si conviene con Lei sulle lacune rilevate nella normazione statale.

Ragioni di funzionalità ed efficienza per la “macchina” cimiteriale consigliano di disciplinare a livello locale la questione, mediante il ricorso ad ordinanze[1] sindacali oppure direttamente con l’autorizzazione al trasporto, magari comulativa, di cui all’art.24 DPR 285/90. Si possono, comunque, istruire tutti i necessari passaggi amministrativi nel seguente modo.

Ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 86 comma 2 DPR 285/90 il paragrafo 3 della circolare ministeriale n. 10 del 31 luglio 1998 e soprattutto l’Art. 3 del DPR n. 254 del 15 luglio 2003 i resti mortali provenienti da estumulazione[2] ordinaria, ossia dopo almeno 20 anni di sepoltura in loculo stano possono esser:

  1. a) Ritumulati (occorre il rifascio solo se si rileva la presenza di parti molli con conseguente rischio di percolazioni).
  2. b) Inumati in campo indecomposti (può bastare anche una semplice cassa di cartone) per almeno 5 anni che si riducono a 2 se si usano sostanze biodegradanti.
  3. c) Direttamente cremati (proprio per effetto dell’Art. 3 DPR 254/2003 che ha implicitamente novellato ed integrato l’Art. 86 comma 2 DPR 285/90).

Per la cremazione dei resti mortali ci sono due possibilità:

  • Autorizzazione del comune[3] previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della Circolare telegrafica Min. Interni n.37/2004, dell’assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato[2] secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, qualora vi sia il concorso di più parenti nello stesso grado è d’obbligo l’unanimità.

Tale assenso, secondo alcuni giuristi, costituisce una manifestazione che va collocata nell’ambito della titolarità dell’esercizio dei diritti a disporre dei resti mortali, in termini di diritti personalissimi. E’ l’ufficio del gestore del cimitero che ha potestà nel procedimento di individuazione dei familiari, dovendo detto ufficio assicurare la riscossione degli oneri dell’inumazione, esumazione, estumulazione e cremazione, il cui inadempimento determina responsabilità patrimoniale ex Art. 93 D.LGS n. 267/2000, ha possibilità di individuare velocemente ed esattamente chi richiede queste operazioni.

  • Provvedimento d’ufficio e “massivo” del comune attraverso apposita ordinanza sindacale se si rileva il disinteresse[4] degli aventi titolo.
    L’avvio dei resti mortali a cremazione è l’estrinsecazione di un potere discrezionale del sindaco e come tale deve esser formalizzato in un’ordinanza sindacale.

La determinazione di avvalersi di una o dell’altra soluzione è soggetta, come tutti i procedimenti amministrativi al dovere della motivazione e si manifesta, all’esterno, proprio con un’ordinanza sindacale.

Sulla legittimità provvedimenti comunali “omnibus” (art. 107, commi 3 e ss. D. Lgs. 267/2000) forse si dovrebbe fare distinzione: nel caso di cadaveri si dovrebbe sostenere l’individualità delle autorizzazioni; per i resti mortali si dovrebbe sostenere l’ammissibilità anche di provvedimenti “contestuali”.

La stessa ordinanza del sindaco (richiamando le norme di cui agli Artt, prima citati) definirà modi e tempi in cui gli aventi titolo potranno esercitare il loro diritto (con oneri a proprio carico) di disposizione sui resti mortali, altrimenti in caso di palese e dimostrato disinteresse alla loro volontà si sostituirà quella del comune decidendo per la cremazione.

Con pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché del trattamento prestabilito per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. (per le ossa, invece, è possibile solo la raccolta nella cassettina di cui all’Art. 36 DPR 285/90 per una successiva tumulazione, il deposito in ossario comune o la calcinazione). Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende quale implicito assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Come ricordato dallo stesso Ministero della Salute con 2 distinte note p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003, prima,, quindi, dell’emanazione del DPR 254/2003 Il Sindaco, in veste di autorità sanitaria locale, sentita l’A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza contingibile ed urgente[5] la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

  1. delle circostanze rilevate
  2. del periodo di effettuazione della cremazione
  3. del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze (se previsto dal regolamento comunale).

A proposito della grave mancanza di tombe serve una doverosa precisazione: bisogna, infatti, chiarire che l’insufficienza[6] (qualificata come grave) ed il fabbisogno consistono nella carenza di area per l’inumazione, alla luce delle coordinate disposizioni dell’art. 337 TULLSS, art. 49, comma 1 e art. 58 DPR 10 settembre 1990, n. 285, in quanto le superfici eventualmente destinate ad altri scopi (sepolture private) non possono essere computate nel fabbisogno (art. 59), cioè nell’area che il comune ha l’onere istituzionale di assicurare (Sereno Scolaro). Il comune non è tenuto ad assicurare spazi o, comunque, disponibilità di tumulazioni che, avendo natura di sepolcri privati, non determinano alcun vincolo in capo al comune, ma solo una facoltà di concessione che può esercitare solo se possegga zone cimiteriali eccedenti il fabbisogno programmato definibile con i criteri del già citato art. 58, comma 1 (si esclude, così, a priori, che possa parlarsi di insufficienza, e per giunta grave, del cimitero se mancano solo colombari, blocchi murari o edicole per la tumulazione).

Ai sensi degli Artt 82, 86 ed 89 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non sussiste un espresso coercizione di diritto positivo ad informare i congiunti, tuttavia risulta quanto mai opportuno agire in questa direzione attraverso la pubblicazione annuale, in occasione della ricorrenza dei defunti, all’ingresso dei cimiteri, dell’elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell’anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate, sia attraverso l’apposizione di appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

Più raro, in passato, era preavviso di inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria pubblicato nell’albo pretorio o l’avviso recapitato al domicilio degli interessati

Oggi la situazione completamente é diversa, in quanto é divenuto massimo interesse del Comune accertarsi che l’avviso delle operazioni citate giunga ai congiunti. Infatti la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/98 ed i DPR n. 254 del 15 luglio 2003 stabiliscono che, il cadavere quando non sia mineralizzato, possa essere avviato a cremazione solamente con l’assenso degli aventi diritto.

Pertanto spetta al Sindaco stabilire, con oneri a carico del Comune, se procedere alla cremazione dei resti mortali o se invece destinarli ad inumazione in campo inconsunti.

Soprattutto nel caso si opti per la cremazione[7] bisogna poi decidere quali strumenti di pubblicità notizia adottare perché l’avviso agli aventi diritto pervenga in modo rapido ed efficace. Si può anche ricorrere ad un’apposita ordinanza, che tenga conto di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità citata, oppure inserendo i principi generali della materia nel regolamento di polizia mortuaria comunale. A richiesta dei parenti si può procedere a cremazione, con oneri a carico di questi.

Il regolamento comunale o, meglio ancora, la stessa ordinanza che disciplina le operazioni cimiteriali debbono fissare chiaramente tutti i passaggi amministrativi nel segno della massima trasparenza, affinchè la cittadinanza sia davvero informata.

Naturalmente occorrerà fissare un tempo massimo in cui gli aventi titolo potranno esprimere il loro consenso o dissenso verso la cremazione dei resti mortali.

Il loro assenso alla cremazione[8] non necessita di particolare forma (ai sensi del DPR 445/2000) poiché non si tratta di istanza rivolta alla pubblica amministrazione, ma di un semplice consenso[9] che deve comunque esser manifestato, come ha ribadito lo stesso Ministero della Salute (Direzione Nazionale Prevenzione, Ufficio III Protocollo VIII/9Q/3886 del 30 ottobre 2003)

In dottrina si ritiene, quindi, non serva l’atto sostitutivo di notorietà richiesto per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di cadavere (Circolare Ministero degli Interni n. 37 del 1 settembre 2004)

Oltre questo limite ultimo a sarà il comune ad esprimersi, optando, nel nostro caso, per la cremazione dei resti mortali, con oneri a proprio carico.

Le estumulazioni saranno eseguite su disposizione (basta anche una semplice determina) dei capo servizio (di solito è il dirigente dei servizi cimiteriali).

Per le autorizzazioni al trasporto conviene adottare un unico decreto “collettivo” cui allegare, magari, una lista con gli estremi anagrafici dei resti mortali da cremare.

Ai sensi dell’Art. 26 DPR 285/90 il trasporto del feretro verso l’impianto di cremazione e delle relative ceneri alla volta del luogo di loro definitiva sistemazione può esser autorizzato con un unico decreto.

Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero di partenza redige un elenco, in triplice copia, identificativo dei resti mortali trasportati, con l’indicazione del luogo dove è situato l’impianto di cremazione e della destinazione finale delle ceneri. Una copia di detto elenco resta agli atti del cimitero di partenza, una – al seguito – è consegnata al vettore, e l’ultima va al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione. Sulla copia al seguito il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero nel quale avviene la cremazione dichiara l’avvenuto cambiamento di stato in ceneri e, se richiesta dal Comune di partenza, la permanenza delle ceneri nel cinerario comune del cimitero sede dell’impianto. Viceversa se le ceneri devono tornare in cimitero del Comune di partenza, occorre, ovviamente provvedere alla collocazione delle stesse in urna. Nei registri cimiteriali è trascritta l’operazione cimiteriale svolta e la relativa destinazione delle ceneri che, se non diversamente disposta dai familiari, è il cinerario comune di un cimitero del Comune di partenza o di quello di cremazione…”.

Quindi, una precisa norma contenuta nell’ordinanza sindacale che regola esumazioni ed estumulazioni è titolo necessario e sufficiente per avviare a cremazione i resti mortali, senza il bisogno di autorizzazioni caso per caso.

Tra l’altro la procedura per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazioni o estumulazioni entrambe ordinarie[10] è più semplice poiché non occorre rispettare i commi 4 e 5 dell’Art. 79 DPR 285/90.

Un’ordinanza sindacale ben congegnata dovrebbe presentare questi riferimenti normativi:

COMUNE Dl …………………

Ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni nel Comune di …………………

PROT. N. ____________

IL SINDACO

– Premesso che con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 è stato emanato il Regolamento di polizia mortuaria che, per effetto dell’art. 108, abroga ogni disposizione contraria o comunque incompatibile;

– Visti gli artt. 82, 85 e 86 del citato D.P.R. 10/9/1990, n. 285 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazione ed estumulazione;

– Visto l’art. 79 del citato D.P.R. 10/9/1990, n. 285 concernente la cremazione;

– Visto l’art. 7 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche, nonché il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 agli Artt. 3[11] comma 6, 12 e 13.

– Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa, nonché la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998;

– Vista la risoluzione[12] del Ministero della Salute di p.n. 400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003;

– Vista la risoluzione[13] del Ministero della Salute di p.n. DGPREV]-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004

– Atteso il fatto che il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale, nonché il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, prevedono la possibilità di concedere apposite cellette ossario per la conservazione di ossa, qualora non si intenda depositarle nell’ossario comune, o in altra sepoltura, come anche di nicchie cinerarie per il deposito di urne, quando le ceneri non siano destinate ad altra sepoltura o al cinerario comune;

– Visto il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 che, al punto 13.3, consente la collocazione di più resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro;

– Considerato che sia utile regolare le operazioni cimiteriali secondo quanto di seguito stabilito;

– Sentito il parere[14] del coordinatore sanitario[15] dell’A.U.S.L., ………………….. , ai sensi dell’art. 86, comma 5 e dell’art. 51, comma 2 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e in forza del comma 1 dell’art. 51 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

——————————————————————————–

[1] Gli strumenti normativi (regolamento comunale in primis) del comune se non contemplano le nuove procedure dettate dalla Circ. Min. 10/1998 debbono esser aggiornati, nel loro silenzio, secondo la dottrina, potrebbe bastare anche un semplice ordine di servizio che richiami della circolare, la riforma del regolamento municipale è ancor più urgente dopo l’Uscita del DPR 254/2003, fonte del diritto di parti rango rispetto al DPR 285/90.

[2] Naturalmente ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 86 commi 2 e 5 e l’Art. 89 se il cadavere è completamente mineralizzato si può provvedere alla raccolta dei resti ossei (o ad ossa sempre assimilabili) in cassettina ossario, sono, invece, sempre vietati gli interventi di riduzione violenta di cui all’Art. 87 DPR 285/90

[3] Per effetto dell’articolo 3, comma 5 del DPR 15 luglio 2003, n. 254, la competenza è del Comune. Nulla vieta che ogni Comune si organizzi come meglio ritiene, attraverso l’incarico di personale comunale del Servizio cimiteri o incaricando la persona fisica che svolge le funzioni di Ufficiale di stato civile.

[4] Questa norma si applica anche nel caso di irreperibilità degli aventi titolo

[5] La motivazione potrebbe essere proprio la carenza cronica di spazi per le nuove sepolture.

[6] Il DPR 10 settembre 1990, n. 285 prende in considerazione la “grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune” consentendo, ove “non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero”, la revoca delle concessioni a tempo determinato, e di durata superiore all’attuale limite massimo, purché rilasciate prima del 10/2/1976 e se siano trascorsi oltre 50 anni dall’ultima tumulazione (art. 92, comma 2).

[7] La destinazione naturale ed in qualche modo “obbligatoria” dei feretri estumulati ex Art. 86 comma 2 DPR 285/90 è l’interro, proprio per consentire la ripresa della decomposizione.

[8] Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali, per la calcinazione dell’ossame riposto nell’ossario comune basta invece una disposizione del Sindaco ai sensi

[9] La Circ. 24/1993 prevedeva per l’autorizzaziione alla cremazione dei resti mortali un non dissenso da parte degli aventi titolo, con la Circ. 10/1998 e soprattutto il DPR 254/2003 occorre invece l’esplicito consenso (o il manifestato disinteresse che vale pur sempre come assenso). La procedura ad un primo esame sembra essersi appesantita, in realtà la definizione in via amministrativa e standardizzata di “Resto Mortale”permette semplifica notevolmente le operazioni poiché la tipologia dell’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo può esser individuata d’ufficio dal comune senza più laboriose distinzioni caso per caso.

[10] L’ordinarietà della esumazione e della estumulazione è rispettivamente stabilita in 10 anni e in 20 anni.

 

[11] L’Art. 3 del DPR 285/90 consente la diretta cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da estumulazione ordinaria senza più dover attendere un ulteriore turno di interro di almeno 5 anni ai sensi dell’Art. 86 comma 2 DPR 285/90, abbreviabili a 2 se il resto mortali viente trattato con enzimi biodegradanti ai sensi della Circ. Min. n.10 del 31 luglio 1998.

[12] Con questo atto il Ministero della salute ha formalmente accolto l’interpretazione sviluppata in dottrina secondo cui per effetto del sullodato DPR 254/03 i resti mortali estumulati sono subito cremabili.

[13] Si stabiliscono tecniche e modalità di confezionamento per i contenitori in cui trasportate i resti mortali da avviare a cremazione o inumazione in campo indecomposti. Non occorrono necessariamente bare di legno.

[14] In diversi Comuni viene legittimata l’assenza del sanitario attraverso due distinte ipotesi: a) ordinanza del sindaco (o assessore competente) che regola le esumazioni ed estumulazioni – con il parere del sanitario che sia d’accordo nel non essere presente, che stabilisce i criteri generali a cui devono attenersi gli operatori (comunali o del gestore del cimitero); b) provvedimento regionale che varia la norma statale, nel senso di non prevedere la presenza del personale sanitario per l’applicazione dell’art. 88. In tali situazioni resta il sindaco che decide chi è competente per le verifiche ex art. 88. (Es. Regione Piemonte). Circa le esumazioni straordinarie, invece, si applica l’art. 83 del DPR 285/90 e quindi vi è l’obbligo di presenza del sanitario e dell’incaricato del servizio di custodia. Per la presenza del sanitario vale quanto specificato sopra. Per le esumazioni ordinarie non vi è l’obbligo di presenza di personale sanitario, ma è il sindaco del comune, con la solita ordinanza, che è tenuto a regolarle. Per cui alla scadenza di una concessione cimiteriale di 20 o più anni con necessità di una estumulazione di un feretro, è ordinariamente previsto dalla legislazione statale che vi debba essere presente il sanitario della AUSL competente.

[15] Il profilo funzionale del coordinatore sanitario è superato fin dall’art. 3, comma 7, ultimo periodo D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. modif.; dopo la sentenza della Corte Costituzionale 22 aprile 1991 n. 174 NON spetta allo Stato il potere di identificare, nell’ambito delle unita sanitarie locali della Regione gli uffici preposti a specifici adempimenti in materia di polizia. Di solito, quindi, ci si riferisce al dirigente del dipartimento di igiene e prevenzione, tuttavia nel caso specifico spetta al comune attivarsi presso l’AUSL di riferimento con individuare le figure deputate alla supervisione igienico-sanitaria per le operazioni di polizia mortuaria. Se nella regione è intervenuta apposita norma regionale per trasferire i compiti dell’AUSL al personale necroforo in servizio presso il cimitero ci si riferirà a questa disciplina più recente. In questo caso (assenza di personale sanitario) sarà la stessa ordinanza del sindaco a dettare i principi di comportamento per verificare stato di scheletrizzazione oppure la tenuta stagna del feretro. Nel sistema normativo del DPR 285/90 consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l’inammissibilità della delega. (1) Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.

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Carlo Ballotta

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9 thoughts on “Come disciplinare le estumulazioni ordinarie ed il trasporto al crematorio dei resti mortali? Procedure a confronto

  1. x Antonio,

    Gli artt. 83, 86 ed 88 del DPR n.285/1990 richiedono la presenza del coordinatore sanitario (oggi responsabile del servizio ASL) quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. La presenza di tale figura non è invece richiesta le esumazioni ordinarie Tuttavia, l?art.83, nel dettare la disciplina per l?esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza del coordinatore sanitario, mentre l?articolo 88 che regola l?altra fattispecie assegna al coordinatore sanitario un duplice compito: a. constatare la perfetta tenuta del feretro; b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. A giudizio della dottrina (1), l?articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l?articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l?ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all?interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l?inammissibilità della delega. (1) Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.

    Molte Regioni, de facto, con apposita norma regionale o, addirittura, con semplici atti amministrativi di sospensione, de-medicalizzano la polizia cimiteriale intervenendo, con implicita abrogazione su alcuni disposti degli Artt. 83 e 86 DPR n. 285/1990, in effetti, solo se sia intervenuta apposita legge regionale non è più necessaria la presenza di operatori sanitari durante le operazioni cimiteriali purchè il personale necroforo sia adeguatamente formato ed addestrato e non si ravvisino, di conseguenza, rischi per la salute pubblica durante le esumazioni/estumulazioni, altrimenti un intervento di supervisione sul lavoro degli affossatori da parte dell’AUSL è sempre possibile, seppur limitato ai casi dubbi o sospetti. Si consiglia di disciplinare nel dettaglio le esumazioni/estumulazioni con l’ordinanza sindacale di cui agli Artt. 82 comma 4 e 86 comma 1 DPR n. 285/1990, in maniera tale da delineare un preciso protocollo operativo, magari di concerto con l’AUSL, cui i necrofori, in possesso di tutti gli strumenti conoscitivi, anche in ordine alla profilassi ed alla tutela della loro stessa sicurezza ex D.LGS n. 81/2008, dovranno attenersi scrupolosamente durante scavo delle fosse, movimentazione dei feretri, apertura delle bare…

    L’autorità sanitaria, sarebbe, così, esautorata dall’ordinaria gestione della macchina cimiteriale, qualificandosi, ora, dopo questa importante riforma, quale semplice interfaccia tecnico strumentale rispetto alla potestà ordinativa del comune, titolare, quest’ultimo, della funzione cimiteriale ai sensi degli Artt. 337, 343, 394 Regio Decreto n. 1265/1934 (giusto per citare le sole fonti di rango primario a livello nazionale!).

    Con il DPR 285/90 per le estumulazioni non sussiste nemmeno il limite temporale previsto per le esumazioni straordinarie di cui all’Art. 84.

    E’il sindaco ex Art. 86 DPR 285/90 a regolare queste operazioni cimiteriali attraverso apposita ordinanza. Diverse regioni affidano la supervisione su esumazioni ed estumulazioni ai necrofori in servizio presso il cimitero, altrimenti sarebbe richiesta la presenza di personale sanitario, se l’ordinanza sindacale di concerto con il responsabile del servizio ASL non dispone diversamente (egli, ad esempio, potrebbe attraverso l’ordinanza di cui sopra dettare un disciplinare operativo cui in sua assenza i necrofori-affossatori dovranno scrupolosamente attenersi, rendendone, cosi’, quasi superfluo l’intervento, se non una tantum proprio per dettare specifiche prescrizioni da codificare, poi, nell’ordinanza di cui sopra..)

    In Regime di solo DPR 10 settembre 1990 n. 285 è, però, necessario l’intervento dell’ASL, almeno per le esumazioni straordinarie (Art. 84) e le estumulazioni ex Art. 86 ed 88.

  2. X Daniele,

    Quando vi siano rapporti di extraterritorialità (da Regione a Regione, per intenderci) vale solo ed unicamente il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in quanto le leggi regionali, seppur in regioni limitrofe, scontano il pesante limite della loro efficacia oltre i confini amministrativi della regione che le abbia emanate
    Anche a me è capitato un caso analogo e la risposta è negativa: non si può trasbordare il morto in oggetto in un cofano diverso se non è interamente decorso il periodo legale di sepoltura, tutta la dottrina su quest’aspetto è concorde…ed anch’io, umile e pentito, mi accodo all’opinione di insigni giuristi ben più bravi di me.

    La norma vigente da applicare è, per fortuna ancora di rango nazionale (ciò ci salva dalle intromissioni indebite di leggi e leggine locali), cioè l’Art. 88 DPR 10 settembre 1990 n. 285

    Lei ha risposto benissimo, con coerenza ed in modo corretto, durante il periodo legale di sepoltura (20 anni per le tumulazioni stagne) dopo il quale il cadavere inconsunto è definito “resto mortale” con doppio criterio: cronologico e medico-legale, l’unico intervento di manomissione (ma non di sostituzione) della cassa è quello contemplato dall’Art. 75 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285, cioè il taglio del coperchio di zinco in caso si debba procedere all’inumazione del feretro, così da facilitare la ripresa dei processi di scheletrizzazione Se sono passati solo 11 anni il defunto da estumulare è ancora pienamente cadavere e non già resto mortale.

    Non si sottovaluti, mai, la fattispecie di natura penale della violazioni di sigilli di cui all’Art. 349 Cod. Penale.

    L’unica forma di estumulazione ammessa, allora, è quella ex Art. 88 DPR n. 285/1990, in cui è d’obbligo prima di autorizzare il trasporto, la preventiva verifica sull’integrità della bara, debitamente suggellata, anzi a garanzia del suo regolare confezionamento ermetico non più l’AUSL, bensì il personale in servizio presso il cimitero dovrà redigere apposito verbale.

    A questo punto è necessario individuare un impianto di cremazione ancora residualmente abilitato a cremare feretri costituiti anche dalla controcassa metallica.

  3. Una onoranza funebre lombarda mi chiede se è possibilie una estumulazione straordinaria per cremazione ( il feretro è in un comune dell’Emilia Romagna ed è stato sepolto 11 anni fa ) e non parlo erroneamente di traslazione, ma estumulazione con apertura feretro e confezionamento in cassa di cellulosa; Di primo acchito ho risposto che la normativa dell’emilia dell’Emilia Romagna differisce da quella della Lombardia, e che non è possibile.
    Ho risposto in maniera corretta? quali riferimenti normativi posso consultare per la regione Emilia Romagna?

  4. In regime di DPR n. 285/1990 come disciplinare il trasporto degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo?

    Le norme di riferimento sono:

    Paragrafo 2 Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10

    Risoluzione del Ministero della Salute .n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004

    Nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l’uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all’esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte; c) nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.

    Per trasportare fuori del recinto cimiteriale un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo occorre ai sensi dell’Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254 l’autorizzazione da parte del comune di sepoltura che è comprensiva di:

    1) Decreto di trasporto
    2) Autorizzazione alla sepoltura (bisogna, infatti, verificare se il resto mortale abbia titolo ad esser accolto nel cimitero di arrivo).
    Se il trasferimento avviene entro il recinto dello stesso cimitero basta semlicemente annotare l’operazione nel registro cimiteriale.

    E’ l’ordinanza ddel sindaco, meglio se supportata da norme regionali, come accade in Emilia Romagna e Lombardia, ad individuare i soggetti competenti a dettare le istruzioni per il confezionamento del nuovo feretro.

    Nel silenzio della regione se si segue alla Lettera il DPR 285/90, il cosiddetto rifascio, allora, deve esser disposto dall’autorità sanitara, a meno che il sindaco (o il dirigente del servizio ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000) dietro proposta e consenso del Coordinatore Sanitario (leggasi responsabile del servizio AUSL per la polizia mortuaria) con un ordine di servizio non abbia individuato in altra figura, ad esempio i necroforo caposquadra, il soggetto deputato a valutare se il cadavere sia completamente mineralizzato ed a decidere se avvolgere o meno il resto mortale con un contenitore impermeabile.

    Decreto di trasporto ed autorizzazione alla nuova sepoltura possono esser anche rilasciati dal ufficio cimiteriale, se il comune con proprio regolamento interno ex Artt. 48 comma 3 ed 89 comma 1 lettera b) D.LGS n. 267/2000, o sempre attraverso l’ordinanza del sindaco ha deciso di affidare questa manisione al responsabile del servizio di custodia cimiteriale.

    Il dirigente, quale titolare della funzione dispositiva di cui all’Art. 2104 Cod. Civile, potrebbe demandare tale compito ai propri sottoposti, come ad esempio i necrofori o gli addetti amministrativi del cimitero attraverso un procedimento di delega interna, senza, poi, dimenticare l’Art. 5 della Legge n. 241/1990

    In altri contesti sono gli impiegati cimiteriali ad istruire tutta la pratica, lasciando al dirigente la sola firma delle autorizzazioni.

    Quindi, ricapitolando si possono esperire tutte queste diverse soluzioni, tutto dipende dall’organizzazione del comune.

  5. Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004

    QUESITO SULLE PROCEDURE E SULLE CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER TRASPORTO DI RESTI MORTALI

    DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

    DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE SANITARIA

    UFFICIO VIII

    Per quel che concerne la procedura più corretta per il trattamento e confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione, si considerano valide le norme dettate per il trattamento dei resti mortali provenienti da esumazione.

    Nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l’uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all’esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte.

    Nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.

    IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

    Ing. Enrico Sapienza

    Alla cortese attenzione del Sig. Federico,

    Dopo aver riportato integralmente il testo della risoluzione ministeriale, io non so più cosa fare per rendere edotto l’Ispettore sanitario in questione sulle nuove procedure di polizia mortuaria scaturite dalla circolare 31 luglio 1998 n. 10 e soprattutto conseguenti all’emanazione del DPR 15 luglio 1993 n. 254.

    Il DPR 285/90 non prevede la fattispecie medico legale dell’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, quindi affermare la volontà di attenersi al solo DPR 285/90 è un non senso.

    Tra l’altro il personale sanitario è tenuto a conoscere le disposizioni impartite dal suo superiore gerarchico, ovvero dallo stesso Ministero della Salute…insomma ignorantia legis non excusat, come rirebbero gli antichi giuristi romani

    L’ispettore che tanto La fa tribolare non può, pertanto, non sapere.

    Inventarsi inutili rigidità procedurali innanzi tutto è contro la Legge n.241/1990, e poi implica il cattivo funzionamento della macchina cimiteriale.

    Il DPR 285/90 con l’Art. 87 si limita a vietare operazioni violente per fracassare i morti e farli stare in cassette più piccole delle dimensioni normali di un corpo umano.

    L’uso obbligatorio della stessa cassa in cui il cadavere fu originariamente racchiuso il giorno del funerale è una complicazione fuori luogo perchè:

    La cassa potrebbe anche non garantire il perfetto trattenimento di eventuali percolazioni cadaveriche
    molti impianti di cremazione non sono predisposti per bruciare lo zinco e richiedono espressamente la preventiva rimozione della lamiera prima di incinerare il feretro
    incinerare una cassa di legno massello magari verniciata con sostanze tossiche è molto inquinante, pericoloso ed anche costoso, meglio allora usare una semplice bara di cartone.
    Se l’ordinanza del sindaco prevede la diretta cremazione dei resti mortali estumulati bisogna obbedire a questo comando, l’ASL non ha potestà regolamentativa nè di indirizzo in materia, in quanto non compete a Lei decidere, siccome essa si configura come semplice interfaccia tecnico-strumentale per il comune, quale ultimo titolare delle funzioni di polizia cimiteriale. Essa deve solo vigilare sulla corretta applicazione delle norme igienico sanitarie, in Emilia Romagna ad esempio sono gli stessi necrofori addetti alla supervisione sulle operazioni cimiteriali, quindi, in prospettiva futura i compiti delle ASL si assottiglieranno sempre di più, rimanendo in capo all’ASL stessa solo la funzione di controllo igienico-sanitario e di profilassi.

    In merito alla presenza di personale ASL alle estumulazioni, esumazioni straordinarie, si ricorda che tale obbligo è ormai superata in diverse regioni italiane, sia di fatto, sia con ordinanza sindacale che regola le esumazioni e le estumulazioni, sia con provvedimento regionale.
    Le norme regionali delle Marche non sono intervenute in questa materia e pertanto rimane in vigore la previsione del D.P.R. 285/90.

    Per attenuarne la portata così stringente si consiglia l’adozione dell’ordinanza sindacale, previo parere dell’ASL competente per territorio.

    E’, pertanto, l’ASL stessa a provvedere alla delega intersoggettiva, se lo vuole. Si potrebbe far riferimento alla circolare Ministero sanità n. 10/1998, che identifica con chiarezza le procedure da seguire e che prevede la presenza obbligatoria del personale sanitario solo in presenza di parti molli e al D.P.R. 254/03. Quindi, con specifica ordinanza del sindaco (in quanto autorità sanitaria locale) che regola ai sensi degli artt. 83, 86 ed 89 D.P.R. 285/90 ?le esumazioni ed estumulazioni, su cui vi sia il parere favorevole dell’ASL si potrebbe rivedere l’intera materia, al fine di snellirla.

  6. Gent. Sig. Carlo,

    probabilmente non finirò di stupirLa, ma quest’oggi, nonostante avessi citato, facendo tesoro della Sua ultima nota, la risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004 che, come Lei mi ha scritto, consente di trasferire il resto mortale da inumare in campo indecomposti o cremare in un contenitore facilmente biodegradabile o combustibile, un Ispettore del Servizio d’Igiene dell’ASUR Zona Territoriale dell’AUSL 11 del mio comune (scrivo dalla Regione Marche), mi sentenzia: “Se un cadavere, perchè senza ombra di dubbio é da considerare tale, se ha ancora le sembianze umane nonostante siano trascorsi oltre 20 anni dalla tumulazione, venisse posto in un contenitore diverso dalla cassa originaria, si incorrerebbe nell’art. 410 del C.P.” (sic!) Ed inoltre: “Noi non abbiamo avuto comunicazioni riguardanti tale risoluzione ministeriale e pertanto agiamo secondo quanto previsto dal DPR 285/90”.

    A questo punto mi sono limitato ad informarlo che nei prossimi giorni avrei inviato al Coordinatore del Servizio d’Igiene di cui sopra una nota con allegato il testo della risoluzione di che trattasi, ma ahimè non sono riuscito a scaricarla da internet, nonostante mi fossi impegnato in tal senso. Mi darebbe una mano? Mi invierebbe una mail con il testo di tale risoluzione affinchè io possa sbatterla in faccia al “pozzo di scienza” dell’Ispettore d’Igiene? Tra l’altro mi par di capire che se non mi muovo io, il discorso dell’avvio al crematorio di resti mortali dal mio cimitero, perdoni il termine, andrà a finire a donne di facili costumi!

    Grato della preziosa collaborazione Le porgo cari saluti

  7. X Sara,

    piccola provocazione: ma il comune giuridicamente non sarebbe, ex Art. 337 Regio Decreto n. 1265/1934, obbligato a garantire “solo” e “solamente” il cosidetto “fabbisogno” nei campi di terra ad inumazione?

    Data, tuttavia, la necessità per il Suo comune di liberare nel proprio cimitero un notevole numero di posti feretro nel più breve tempo possibile la sola ordinanza sindacale (o anche dirigenziale) non è uno strumento idoneo, poichè ai sensi dell’Art. 20 comma 4 Regolameno Regionale 9 novembre 2004 n.6 la pubblicità notizia delle estumulazioni deve aver durara non inferiore ai 90 giorni.

    Si potrebbero, allora, esperire queste soluzioni:

    1) Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco ex Art. 50 comma 5 D.LGS n. 267/2000, che agisce in qualità di autorità sanitaria locale. Lo stesso Ministero della salute con risoluzione p.n.400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003 ha recentemente ricordato come “il sindaco, ove ricorrano i presupposti, possa emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente, limitata temporalmente, per disciplinare localmente situazioni che necessitino di interventi urgenti a garanzia della salvaguardia delle condizioni di igiene pubblica e della salute della popolazione.”.

    2) Procedura d’emergenza ai sensi dell’Art. 7 comma 6 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 oggi confluita nel Testo Unico Leggi Regionali della Regione Lombardia.

    Sulla prima ipotesi non c’è molto da dire, se non che la mancanza di un termine espresso di efficacia non può viziare l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco tesa alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, perché già il Dlgs 152/2006 stabilisce la durata massima. Lo ha stabilito il Tar Umbria (sentenza 360/2010) precisando ulteriormente quanto a suo tempo aveva sentenziato il Consiglio di Stato nel 2007: “le ordinanze con tingibili e urgenti sprovviste di un termine finale di durata o efficacia, non per questo sono automaticamente illegittime” (sentenza 4448/2007). mi soffermerei, invece, sulla seconda.

    La disposizione del suddetto Art. 7 comma 6 Legge n. 22/2003 così recita:

    […] …omissis… In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l’ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di uno specifico avviso”

    Per la cremazione di resti mortali si stabilisce, quindi un iter autorizzatorio speciale da utilizzarsi nel (solo) caso di comprovata insufficienza delle sepolture nel cimitero.
    esso è peggiorativo della norma appena approvata come indirizzo uniforme da parte del Ministero della Salute (Risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003), tuttavia consente di comprimere notevolmente i tempi.

    Ordinariamente si segue, invece, la recente norma contenuta nell’Art. 3 DPR n. 254/2003.

  8. Gentile Redazione,

    nel mio comune, sito in Regione Lombardia, il cimitero cittadino rischia la saturazione ed il conseguente collasso, per comprovata mancanza di posti salma. Dovremmo, quindi, in fretta, liberare spazio per nuove sepolture. Come possiamo procedere vista l’emergenza ereditata dalla passata gestione? Quali sono le norme da applicare?

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