Pubblichiamo la risposta ad un quesito pervenuto da un visitatore del sito www.crematori.org
Cara redazione,
ho scoperto il vostro sito molto ben fatto; avendo l’intenzione di disegnare un’ urna, mi chiedevo qual’è il volume minimo necessario a contenere le ceneri di un adulto.
non sono riuscito ad individuare chiaramente questa informazione in rete, e anche per quanto riguarda la legislazione, dove mi sembra di aver capito che sono le regioni a normare, mi sembra ci sia poca chiarezza. Ci sono dei materiali che non possono venir utilizzati? Sarebbe possibile secondo voi utilizzare del vetro?Molte grazie per l’attenzionecordialmenteLettera firmata.
Gentile Lettore,
L’urna, di solito è composta da due contenitori: l’uno è quello dove materialmente vengono racchiuse le ceneri dopo la vagliatura. Può essere un semplice sacchetto di plastica sigillato con nastro adesivo o un volume solido (di plastica, metallo…) ed è obbigatoriamente previsto dall’Art. 2 lettera e) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002.L’altro, invece è l’involucro esterno visibile allo sguardo dei dolenti e di solito è realizzato in materiale pregiato (legno, marmo, VETRO, vetroresina, metallo prezioso….).Il VETRO, quindi, è una soluzione possibile e molto elegante, se usata come contenitor della vera e propria urna.Ai sensi dell’Art. 80 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento Nazionale di polizia mortuaria) sono le normative locali, cioè i regolamenti comunali di polizia mortuaria, a stabilire gli ingombri massimi di nicchie cinerarie e, quindi delle urne.Un’urna cineraria, di solito contiene circa poco più di 3 KG di cenere (se ad esser stato cremato è il cadavere di un soggetto adulto).La cenere risultante da cremazione è una polvere sottilissima e facilmente compattabile (proprio per questa ragione viene sminuzzata e tritata (Art. 2 lettera d) Decreto Ministeriale 1 luglio 2002), da cui non debbono mai esser riconoscibili pezzetti di ossa (Art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/1934).Per le urne cinerarie non esistono limiti costruttivi (se non quelli, di mero dimensionamento, di cui sopra) ci si può, quindi, sbizzarrire con tutte le possibilità offerte dal moderno design, fatti salvi, ovviamente, il buon gusto e la sacralità della morte.Questo è il quadro nazionale secondo il quale le urne debbono prevedere sistemi di identificazione (targhetta indelebile con gli estremi anagrafici del defunto) e sigillatura, così da impedire eventuali profanazioni, come lo sversamento accidentale delle ceneri, che ex Art. 411 Codice Penale costituisce reato.Alcune normative regionali, prevedono anche l’interro delle urne (ossia l’inumazione ) esse allora dovranno esser costruite con materiali biodegradabili, poichè ex Art 75 DPR 10 settembre 1990 n. 285 è vietato inumare oggetti (feretri o, adesso anche urne) non facilmente decomponibili.Ecco allora, l’unica vera restrizione, seppur di rango locale.Le ceneri debbono esser ermeticamente racchiuse nell’urna. La circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 ha precisato come la sigillatura possa esser ottenuta tramite saldatura a fuoco (brasatura dolce con stagno) se il contenitore è metallico o con collante di sicura presa. Si tratta della cosidetta saldatura a freddo ottenuta con pasta adesiva, legittimata dal Ministero della Salute anche per la chiusura delle bare di zinco per i feretri di cui all’Art. 30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.Il recipiente in cui sono direttamente versate le ceneri deve esser impermeabile, quello esterno, invece deve semplicemente esser chiuso (con soluzioni ad incastro, viti, bulloni…), così da scongiurare effrazioni ancorchè involontarie.Ci sono urne composte da un’anima di metallo o plastica (dove sono riversate le ceneri) rivestita da un secondo contenitore realizzato con materiali pregiati, in altri casi, per maggior economicità si usa il semplice sacchetto di plastica da riporre, poi nell’urna vera e propria.Il senso ultimo della “sigillatura” è la salvaguardia dell’integrità delle ceneri contro eventuali sversamenti accidentali o profanazioni, poichè per gli esiti da completa cremazione di un cadavere non sussistono pericoli di ordine igienico sanitario, come, invece, accade per i cadaveri. Le ceneri, infatti, non rilasciano liquidi cadaverici, la tenuta stagna, allora, serve solo per preservarle dall’aggressione di agenti esterni, poichè per la Legge Italiana le ceneri del cremato sono un unicun inscindibile ed inseparabile, non possono quindi nella stessa unità di tempo esser ripartite in più luoghi o tra più persone affidatarie.L’unica intrinseca pericolosità degli esiti da completa cremazione potrebbe errere il rilascio di nuclidi radioattivi (Art. 80 comma 5 DPR 10 settembre 1990 n. 285, ma è un’ipotesi piuttosto remota, regolata dal Decreto Legislativo 9/5/2001, n. 257).In caso di conservazione stabile (tumulazione in cimitero, affido personale delle ceneri che saranno depositate presso un domicilio privato) è d’obbligo l’uso di un’urna capace di garantire nel tempo le perfette condizioni di ermeticità e resistenza meccanica, proprio per evitare accidentali sversamenti, perdita delle ceneri o infiltrazione di umidità. Pietra e vetro sono, pertanto, materiali assolutamente idonei.L’urna deve avere destinazione stabile (Art. 343 Regio Decreto 1265/1934) ed esser custodita in un vano chiudibile anche se a vista, con l’urna esposta (può esser una vetrina, una teca, un mobile.) proprio per impedire rovinose cadute, rotture furti o improvvisi scossoni.Sarebbero pertando da evitare forme di per sè troppo fragili ed instabili.L’interro, come rilevato prima, è un’opzione prevista solo da pochissime legislazioni regionali (Esempio: Emilia Romagna, legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 e regolamento attuativo 23 maggio 2006 n. 4), in moltissime zone d’Italia tale pratica continua a d esser vietata, perchè si configurerebbe come una velata forma di dispersione nel terreno e la dispersione delle ceneri richiede una procedura autorizzativa aggravata proprio perchè si sconfina in ambito penale (Art. 411 Codice Penale).Molti regolamenti comunali di polizia mortuaria nella progettazione delle nicchie cinerarie dettano queste misure cm 30 X 30 X 30 si tratta però di una semplice indicazione, non codificata, ancora da nessuna norma nazionale, si deve valutare, quindi caso per caso.
Io vorrei costruire un contenitore cinerario in lamiera zincata rivestito in muratura da cm. 30 x Hcm. 30 L cm. 30 con apertura anteriore a chiave e posizionarlo presso la mia abitazione (Perugia). Secondo voi e possibile?
Grazie
Il requisito tecnico minimo di obiettivo è non di performance, fortunatamente, lascia aperta l’esplorazione di diverse soluzioni stilistiche e filosofie costruttive. Ciò che conta davvero per ottenere in affido un’urna cineraria è dimostrare la disponibilità, presso il domicilio eletto quale sede della conservazione, di un tumulo, ossia un vano impermeabile e chiuso, o comunque facilmente chiudibile, in cui deporre stabilmente le ceneri. In questo modo le ceneri del se cuius avranno destinazione stabile e sufficientemente garantita da ogni eventuale sottrazione, per scopi non consentiti dalla legge, o da atti profanato.
Buona sera, grazie per gli articoli molto dettagliati. Io e la mia famiglia vorremmo richiedere la cremazione di un nostro caro a seguito dell’esumazione (dopo ben più di 10 anni) e desidereremmo conservare i resti in casa, in un urna artigianale. Avendo visto la capienza solita di un urna cineraria ci chiedevamo se in questo caso bastasse una dimensione inferiore, di che volume potrebbe trattarsi?
Grazie!
X Ilaria,
all’atto dell’esumazione ordinaria si possono rinvenire giusto: ossa o resti mortali, ambedue “cremabili”, secondo specifica procedura amministrativa, pure molto semplificata e tariffa ministeriale (D.M. 1 Luglio 2002).
Ossa e resti mortali nel processo di combusione producono ceneri: ovvero frammenti ossei calcinati e poi polverizzati che debbono necessariamente esser racchiuse entro un “sistema di raccolta ceneri” compreso già nel costo dell’operazione.
Le urne sono standard – solitamente – , è però, facoltà del cittadino in lutto procurarsi privatamente presso un rivenditore di articoli funerari anche un’urna di pregio (per materiale, foggia, fattura…) in sostituzione di quella prevista in dotazione. Sarà, pertanto, consentaneo, attivarsi presso il crematorio ed esprimere questa libera scelta di cui si dovrà necessariamente prender atto. Interessante un’ultima osservazione: a volte le ceneri sono confezionate entro un sacchetto, poi saldato, quindi in un contenitore flessibile, il quale potrebbe, solo in seguito esser racchiuso definitivamente nell’urna.
salve mi chiamo Domenico impresario funebre volevo sapere se è vero che uscita una legge in cui si dice che le urne non possono essere di acciaio ma bensì di alluminio? grazie
X Domenico,
Per curiosità: da quale Regione Lei scrive? Non disponendo di questo essenziale elemento geografico (le regole cambiano a seconda dei contesti territoriali) mi atterrò, al solo tessuto normativo nazionale
no, non ne abbiamo notizia. Ormai nell’universo cremazionista regna il caos disinformativo
Di solito l’urna cineraria si compone di due elementi:
1) l’uno interno: è il cosiddetto sistema di raccolta ceneri, cioè il classico e semplice bussolotto (ma potrebbe anche esser un contenitore flessibile, cioè un sacchetto) previsto dal D.M. 1 luglio 2002 all’art. 2 comma 1 lett. e). IL prefato D.M. è stata emanato ai sensi dell’art. 5 comma 2 Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130
2) l’altro, esterno di solito costruito con materiali di pregio a solo fine principalmente estetico.
A questo punto ci soccorre, sul versante tecnico anche il paragrafo 14.1 lett. d) della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria ed tal proposito non possiamo dimenticare, appunto,l’art. 80 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
L’urna, pertanto deve esser infrangibile e sigillata (art. 3 comma 1 lett. e) Legge 30 marzo 2001 n. 130 (non importa con quale tecnica di chiusura) e riportare su supporto indelebile gli estremi anagrafici del de cuius.
Spesso le varie Leggi Regionali sono intervenute sull’argomento, ma senza introdurre novità di rilievo, rispetto alla vigente normativa statale.
Riteniamo, quindi, che l’industria funeraria italiana possa sbizzarrirsi nelle ricerca delle soluzioni migliori.
Si rammenta che lo sversamento delle ceneri, ancorchè accidentale, non autorizzato dall’Ufficiale di Stato Civile integra ancora la fattispecie di reato di cui all’art. 411 Cod. Penale.
Buona sera
volevo chiedere se esiste qualche ditta artigianale che costruisce urne cinerarie ( in vetro lavorato) su commissione del cliente
grazie
X W.
Conviene consegnare l’urna di pregio prima del conferimento delle ceneri all’incaricato del trasporto finale che le condurrà alla loro destinazione ultima, quale individuata dallo stesso decreto di trasporto ai sensi dell’Art. 26 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
E’, infatti, del tutto inammissibile ogni ipotesi di “travaso” delle ceneri in un nuovo sistema di contenimento e trasporto quando esse siano già state confezionate e debitamente sigillate nell’urna fornita dall’impianto di cremazione ai sensi del D.M. 1 luglio 2002.
Può essere importante ricordare come il paragrafo 14.1 lett. d) della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 e lo stesso Art. 3, comma 1, lett. e) Legge 30 marzo 2001, n. 130 (e, spesso, anche le leggi regionali d’implemantazione) prevedano l’obbligo della sigillatura delle urne, dal combinato disposto tra queste disposizioni di diverso grado e posizione nella gerarchia delle fonti del diritto, deriva come una “dis-sigillatura” non sia proprio legale né lecita.
Al contrario, può essere possibile la sostituzione della componente “esterna”, a patto che l’elemento interno metallico, cioè la parte sigillata, rimanga intatto ed inviolato, esso, difatti, è intangibile.
Si rileverebbero maggiori criticità qualora la sigillatura fosse stata, più o meno indebitamente, apposta/collocata sul contenitore “esterno” e visibile; non si sottovaluti mai l’art. 349 Cod. Penale – violazione di sigilli-
Buongiorno,
Sono completamente perso …
Sto progettando un’urna e dovrei recuperare le ceneri tra una decina di giorni. Se ho capito bene, il crematorio di Lambrate (MI) o Cinisello B. mi rimetteranno un’urna sigillata di acciaio o zinco di dimensioni 20x20x20 cm. (o cilindrica). Quest’urna contiene un contenitore interno ? Posso travasare le ceneri nella mia urna ?
Oppure, devo portare la mia urna in anticipo al crematorio e lasciargli fare … ?
Grazie.
X Daniele Ceccarelli
Attenzione: Peso specifico della cenere: (KG/DM quadrati): 0.9, le ceneri, dopo la vagliatura, altro non sono se non frammenti di ossa calcinate e successivamente polverizzate.
Un colombario per la tumulazione delle ceneri, e non l’urna cineraria, di solito ha queste dimensioni: 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50 che sono consigliate (ma non obbligatorie) dalla Circ. Min. n. 24/1993
In effetti ex Art. 80 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285 le misure (= cubatura) dei cinerari, intesi come vani in muratura ove custodire le urne, ovvero tumularle, sono demandate ai regolamenti comunali di polizia mortuaria di cui ogni comune deve necessariamente disporre, a far data dal Regio DEcreto n. 2322/1865, ai sensi degli Artt. 344 e 345 Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265.