come confezionare i contenitori per resti mortali?

Secondo il Ministero della Salute in tutti i casi di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazioni ordinarie ed estumulazioni ordinarie è, ammesso l’utilizzo di un contenitore alternativo alle casse di cui agli Artt. 30, 31 e 75 DPR 285/90), che riporti sull’esterno gli estremi identificativi del resto mortale.Il contenitore non deve possedere i requisiti tecnici di assoluta impermeabilità previste per il trasporto cadavere dagli Artt. articoli 30 e 31 DPR 285/90. Sono, quindi, possibile anche il legno di spessore ridotto (come accade per le parti anatomiche riconoscibili (Art. 3 comma 1 lettera a) DPR n.254/2003) da condurre ad inumazione o cremazione), il cartone, la plastica, in funzione della metodologia di smaltimento prescelta.

Precedentemente In talune realtà locali diverse AUSL, cui compete, pur sempre ai sensi dell’Art. 16 comma 2 DPR 285/90 la vigilanza sui trasporti funebri, ritenevano che nell’evenienza di trasporti fuori del territorio comunale di partenza dovesse essere impiegato un regolare cofano omologato per trasporto di cadavere, sì biodegradabile e/o facilmente combustibile, rispondente, però, alle caratteristiche tecniche richieste dall’autorizzazioni di cui all’articolo 31 del DPR 285/90. ( Per semplici trasferimenti entro il recinto cimiteriale o, comunque, all’interno dei confini comunali sarebbe stata sufficiente anche un feretro diverso, per materiali di costruzione e spessori dei lati “portanti” secondo il disposto dei paragrafi 2 e 3 Circ.Min. n.10/1998).

Abbiamo, qui, di seguito cercato di individuare attraverso alcune parole chiave le possibili criticità di queste nuove metodologie di trasporto per resti mortali:
Trasporti da una sepoltura all’altra ma entro il recinto del cimitero di prima sepoltura (esempio: trasferimento in campo indecomposti, oppure all’ara crematoria che insiste nello stesso camposanto…) Non serve il decreto di trasporto, essendo sufficiente l’annotazione sugli appositi registri (Artt. 52 DPR 285/90 e Art 5 Reg. Reg. Lombardia n.6/2004)
Per la tenuta dei registri cimiteriali la Lombardia deve ancora emanare apposita regolamentazione ai sensi dell’Art. 10 comma 2 L.R. 22/2003.

Dati identificativi del de cuius: la Circ.Min. 10/1998 e la stessa risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004 richiedevano di individuare l’identità del defunto attraverso nome, cognome data di nascita e morte, in Lombardia ed Emilia Romagna per una maggior semplificazione bastano, invece, solamente nome, cognome e data di morte. La scritta con gli estremi deve essere facilmente leggibile, meglio se su targhetta di materiale inalterabile.

Tipologia del feretro per inconsunti: Per trasporto di resti mortali con parti molli, la necessità di garantirsi dalla percolazione non è solo possibile con l’uso di cassa esterna (sia essa di zinco, acciaio, vetroresina, ecc.), ma anche con l’impiego singolo o congiunto di un apposito lenzuolino che ricopra il fondo interno del contenitore o con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti. Tale accorgimento evita che una volta eliminata la cassa esterna da trasporto, vi siano percolazioni nei luoghi di deposito temporaneo in attesa della cremazione o nei luoghi di tumulazione. Alcuni impresari o gestori dei cimiteri lamentano una certa fragilità dei dispositivi ad effetto impermeabilizzante alternativi al rifascio del feretro con il nastro metallico. Basterebbero le semplici schegge della cassa lignea o gli stessi spigoli piuttosto taglienti a provocare strappi e, quindi, soluzione di continuità sulla superficie dela manufatto plastico, compromettendone la tenuta stagna. Per scongiurare questo rischio, allora, è invalsa presso molti operatori l’abitudine di foderare il fondo della cassa con un feltrone assorbente o con quel particolare materassino di cui all’Art. 30 comma 2 DPR 285/90 prima di applicare l’involucro ermetico realizzato con plastica biodegradabile. Il materassino “salvazinco”, però, è prodotto con ampio ricorso alla formaldeide, proprio in virtù delle sue proprietà “asciuganti”, la formalina, però, è sostanza particolarmente tossica e mutagena, inoltre con la sua capacità di fissare i tessuti organici, preservandoli dalla decomposizione può rallentare fortemente o, addirittura, inibire i processi di mineralizzazione. Nel feretro di resto mortale da avviare ad inumazione bisognerebbe poi praticare, una volta a bordo fossa, taglli e squarci sulla superficie del dispositivo plastico, per accelerare l’ossigenazione dei tessuti molli e, quindi, la loro mineralizzazione in tempi brevi. Se, invece,l a nuova destinazione è la tumulazione (nello stesso tumulo o in nuova tomba) ed è necessario il rifascio ex Art. 88 coma 1 DPR 285/90 conviene procedere subito racchiudendo il resto mortale nella duplice cassa ex Art. 30 DPR 285/90 senza aspettare di aver concluso il trasporto.

 

Neutralizzazione del percolato cadaverico quando si rimuove il cassone esterno: Se si evidenziano parti molli, anche per tragitto inferiore ai 100 KM[il contenitore adatto a reggere il peso del resto mortale e celarlo alla vista di estranei va inserito dentro un altro (ad es. un cassone di avvolgimento di zinco o di vetroresina o di altro metallo). Giunti a destinazione il cassone viene recuperato e si consegna la cassa interna al crematorio. Si consiglia di utilizzare degli abbattitori di odore a base batterico-enzimatica o a base di sali quaternari di ammonio per asciugare il liquido che ristagna sul fondo del cofano o in prossimità del inconsunto el eliminare la sgradevole percezione olfattiva. Meglio però i primi, perché naturali e non chimici. Per il resto sono sufficienti guanti da lavoro (in relazione al fatto che vi sia o meno il rischio di taglio, anche quelli in maglia metallica). Ovviamente occorrono stivali o scarpe con suola antichiodo e con puntale per salvare le dita da schiacciamento (ma questo perché se si opera in fossa, sono rischi da cui proteggersi). Si consiglia l’utilizzo di visiera e occhiali (da preferire alle maschere) e di tuta usa e getta, particolarmente utili quando si ravvisino pericoli di schizzi.

 

Se si rileva la sussistenza, ancorché residua, di parti molli, con conseguente percolazione di liquami cadaverici ed il resto mortale deve essere ri-tumulato, il paragrafo 3, comma 2 della circolare del Ministero della Sanità 10/98 dispone che l’ASL prescriva il rifascio[8] (cioè il cassone di zinco esterno[9]), per garantire la tenuta sia dei liquidi che dei gas che si potrebbero liberare nell’ambiente.

Se vi sono analoghe situazioni di parti molli e il resto mortale è da cremare, si ritiene che debbano essere previste soluzioni capaci di: a) evitare che vi sia la percolazione di liquidi (ad es. con sistema impermeabile di raccolta, come un sacco plastico; addizione di sostanze capaci di assorbire liquidi); b) ridurre la sgradevole percezione olfattiva dell’odore causato dal resto mortale.
I motivi della tenuta o sistemazione del feretro sono sostanzialmente due:

  • Preservare l’ambiente esterno dai miasmi, dal contagio (nei primi tempi dopo il decesso) dovuto al contatto con i liquidi originati dalla putrefazione se il cadavere non è inumato. contenimento (sia per favorire la traslazione, sia per occultare alla vista dei frequentatori del cimitero il cadavere e le sue trasformazioni di stato spesso ripugnanti.).

Se non si hanno parti molli le uniche funzioni occorrenti sono quelle dette di contenimento.
Laddove il feretro svolga il solo compito di contenimento (e quindi di occultamento del cadavere) è pleonastico il rifascio di zinco.

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Carlo Ballotta

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12 thoughts on “come confezionare i contenitori per resti mortali?

  1. X Francesco,

    dimenticavo una piccola postilla sulla faccenda delle “sogliole” cimiteriali.

    Prima di tutto: come “aggredire” e risolvere il problema degli indecomposti provenienti da esumulazione (molti regolamenti comunali, ormai, considerano ordinaria l’estumulazione non già alla scadenza della concessione, ma dopo almeno 20 anni di permanenza del feretro nel sepolcro, proprio per favorire un ri-uso ragionato e responsabile del patrimonio edilizio cimiteriale già disponibile.

    La questione merita di essere affrontata a partire dalle indicazioni della circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, laddove individua i trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali provenienti da estumulazioni, per i quali, a differenza dei resti mortali provenienti da esumazione, non si prevedeva l’ammissibilità della cremazione (quanto meno, immediatamente a seguito dell’estumulazione). L’assenza di indicazioni attorno a questa possibilità non era priva di motivazione, dal momento che, all’emanazione di tale circolare ministeriale, non si poteva non tenere conto delle disposizioni dell’art. 86, commi 2 e ss. d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che disponevano per un’inumazione, ordinariamente per periodo pari al turno ordinario di rotazione, riducibile a 5 anni, qualora l’estumulazione avvenisse dopo oltre 20 anni di tumulazione.

    Non potendosi superare, con circolare, tale previsione regolamentare, la circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, ha ritenuto ammissibile l’ulteriore abbreviazione, fermo restando il fatto che la tumulazione abbia avuto durata maggiore di 20 anni, a 2 anni, qualora si impieghino sostanze enzimatiche biodegradanti.

    È, per altro, noto come addizione di queste sostanze nel feretro o nelle sue immediate vicinanze in questa fase (diversamente da quanto il loro uso avvenga in occasione della sepoltura), raramente produca realmente gli effetti dichiarati, cioè la trasformazione delle spoglie nelle condizioni considerate dall’art. 86, comma 5 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (= semplice ossame) con la conseguenza che, operativamente, anche con ricorso intenso ad esse, vi sono buone probabilità di rinvenire le spoglie ancora non mineralizzate (o, più correttamente: scheletrizzate).

    Tuttavia, sempre in regime di solo DPR n. 285/1990, decorso il termine dell’inumazione, i resti, in quanto – a questo punto – provenienti da esumazione, sarebbero stati suscettibili di cremazione.

    In altre parole, l’impiego delle sostanze enzimatiche biodegradanti, costituisca una sorta di alibi per giungere, in termini temporali minori, a trovarsi nella situazione di resti mortali provenienti da esumazione e, in quanto tali, potenzialmente destinatari dei trattamenti individuati, dalla stessa circolare ministeriale, per questi ultimi. Con ciò ottenendo, tra l’altro, il benefico effetto di ridurre il fabbisogno di superficie ad inumazione, determinato, o determinabile, secondo i criteri dell’art. 58 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dato che questo fabbisogno deve tenere conto anche delle inumazioni derivanti da estumulazioni. Con l’entrata in vigore del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, disposizione di pari rango, e successiva, rispetto al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si è avuto, nei fatti, un effetto modificativo/integrativo, parzialmente abrogativo, delle disposizioni (se si vuole: delle limitazioni) di cui all’art. 86, commi 2 e ss. d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la conseguenza di rendere ammissibile, legittima la cremazione dei resti mortali anche immediatamente dopo l’estumulazione o, meglio, in occasione di questa. Con ciò, si è venuta a determinare la situazione per cui non sia più particolarmente necessario fare ricorso a questo escamotage (come è stato, in precedenza definito), quanto meno per le motivazioni per cui la circolare ministeriale l’aveva introdotto.

    Ne consegue che, attualmente (cioè: dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), i resti mortali provenienti da estumulazioni possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti:

    a) diretta cremazione;

    b) inumazione per durata pari al turno ordinario di rotazione (che sarebbe la regola nelle ipotesi in cui la tumulazione non sia stata superiore a 20 anni; ma l’ipotesi è abbastanza rara in molte aree geografiche);

    c) inumazione per 5 anni, quando la tumulazione abbia avuto durata superiore a 20 anni;

    d) inumazione per 2 anni, quanto: a) la tumulazione abbia avuto durata superiore a 20 anni e b) si impieghino sostanza enzimatiche biodegradanti;

    e) ri-tumulazione, tanto nel medesimo luogo di precedente tumulazione, quanto in altro sepolcro a sistema di tumulazione (soluzione che ingloba, in sé, anche l’ipotesi di un rinnovo della concessione, senza che si abbiano operazioni di estumulazione). E’, allora, il caso delle “sogliole”, con questa ulteriore precisazione: secondo la Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 il contenitore (anche di materiale “leggero” e non necessariamente di legno massello, come, invece, avviene per i cadaveri) deve esser provvisto del cosiddetto rifascio con cassa esterna di zinco solo qualora il resto mortale presenti ancora parti molli con il concreto rischio di ammorbanti percolazioni cadaveriche e rilascio di gas putrefattivi all’esterno del tumulo. La tumulazione stagna è pratica altamente inefficiente perché mira a conservare le spoglie mortali e non ne facilita, invece, la normale decomposizione, in questo caso la “sogliola” confezionata con la sola cassa di zinco, ma sigillata continuerebbe, nel tempo, ad inibire gli ancorché residui processi putrefattivi i quaali conducono all’inevitabile scheletrizzazione dei corpi sepolti, anche perchè il fine ultimo della permanenza dei cadaveri nel sepolcro è proprio il loro dissolvimento, sino alla raccolta delle ossa, così da liberar spazio per “nuovi arrivi”, l’attività cimiteriale, infatti, ciclica ed ininterrotta per definizione, dovrebbe esser a rotazione e non ad accumulo, anche considerando quest’aspetto: lo spazio sepolcrale non è dilatabile all’infinito, in quanto risorsa assai limitata per le ovvie esigenze dei vivi a meno di avere cimiteri sempre più estesi e tentacolari, con inevitabile erosione del tessuto urbano.

    In relazione alla precedente lett. d), va osservato come l’utilizzabilità delle anzidette sostanze enzimatiche biodegradanti si rilevi profittevole, dal punto di vista della gestione cimiteriale, laddove esse consentano o consentissero, di rinvenire, decorso il periodo d’inumazione, di rinvenire le spoglie nelle condizioni di cui all’art. 86, comma 5, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, poiché, in caso contrario, l’inumazione dovrebbe essere ulteriormente prorogata, salvo che non si faccia, a questo punto, ricorso da altri trattamenti. Cosa che, del resto, potrebbe dover essere necessaria anche quando, non utilizzando sostanze enzimatiche biodegradanti, l’inumazione (sempre nell’ipotesi di pregressa tumulazione superiore a 20 anni) abbia la durata ridotta a 5 anni. Ciò comporta che le scelte di gestione cimiteriali tengano conto, anche, dell’impatto sul fabbisogno di superficie cimiteriale da destinare all’inumazione, nonché della possibilità di fare ricorso ad altri trattamenti alternativi tra quelli ammissibili.

    Molti regolamenti comunali sulla scorta di Leggi Regionali e relativi regolamenti attuativi per dilatare al massimo la capienza del sepolcro tendono ad interpretare “estensivamente” il paragrafo 14.3 della Circ. MIn. n. 24/1993 esplicativa implicitamente dell’Art. 76 DPR n. 285/1990, vale a dire in ogni loculo può esser accolto uno e d un solo feretro, ma anche più cassette ossario, urne cinerarie e feretrini per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo sino al naturale raggiungimento della capacità ricettiva della tomba, da intendersi in senso molto fisico…insomma quando materialmente non c’è più posto spira (= s’esaurisce) lo stesso Jus Sepulchri ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n. 285/1990 inteso come diritto alla sepoltura in quel particolare avello in forza del titolo concessorio perfezionato.

  2. X Francesco,

    in linea generale e di massima le estumulazioni (Art. 86 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) dovrebbero, secondo il dettato della Legge, eseguirsi solo alla scadenza della concessione, con questa perniciosa conseguenza: nelle sepolture perpetue, allora, a rigor di logica non sarebbe mai ammessa l’estumulazione, per liberare il loculo, proprio, perché quest’ultime non hanno naturale scadenza, se non per causa estintiva di natura patologica insita nel rapporto concessorio instauratosi tra il comune ed il privato cittadino (Revoca, decadenza o soppressione del cimitero, ipotesi in sé non comuni e, invero, piuttosto rarefatte, ma, comunque, di un certo rilievo giuridico).

    IL condizionale è, però, d’obbligo poiché molti regolamenti comunali di polizia mortuaria, nel loro articolato, contemplano espressamente la possibilità di estumulazione prima dello scadere della concessione finalizzata non tanto alla traslazione (sempre percorribile, per altro, Art. 88 DPR n. 285/1990) quanto alla tentata riduzione dei resti ossei in cassetta ossario, così da recuperare spazio al fine di immettere nella cella sepolcrale in nuovo feretro, di persona avente diritto alla sepoltura in quel determinato loculo. Mentre la traslazione in altro sepolcro avrebbe per il concessionario il poco gradevole effetto di estinguere la concessione stessa per esaurimento dei fini per i quali essa sorse (= accogliere proprio quel defunto oggetto di estumulazione) con questa soluzione si ricava sì un nuovo posto feretro, ma si mantiene, parallelamente, il defunto estumulato nella stessa tomba attraverso un impego a rotazione di questa. Questo sistema spesso è definito come ricognizione sull’avvenuto stato di mineralizzazione del cadavere (e delle sue parti molli, sino a lasciare sciolte e scoperte le sole ossa).

    Ora, io non so quanto legittime possano esser queste norme comunali, ma se il regolamento municipale ha superato l’omologazione ministeriale ex Art. 345 Testo Unico Leggi SAnitarie ed è valido ed efficace sotto tutti gli aspetti del procedimento amministrativo di sua formazione non possiamo prescindere da tali disposizioni, soprattutto perché esse consentono un ri-uso responsabile del patrimonio cimiteriale, specie quando vi sia penuria di loculi, almeno sino a quando saranno esse caducate o disapplicate dal Giudice a motivo di loro impugnativa dinanzi al TAR o, in seconda istanza, al Consiglio di Stato.

    Ora se riesco ad inquadrare bene la questione il problema rappresentato mi pare il seguente: e se all’atto dell’estumulazione non si rinvengono solo le auspicate ossa, ma un cadavere ancora integro in quanto mummificato/saponificato/corificato, ossia in altri termini più succinti un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo? Quale destinazione conferirgli se non è possibile la sua riduzione in cassetta ossario (e tale operazione cruenta è vietata tassativamente ex Art. 87 DPR n. 285/1990 con rinvio all’Art. 411 Cod. Penale, cioè non posso “fracassare” un inconsunto per costringerlo in un contenitore di dimensioni più contenute!)

    E’ importante la precisione linguistica, per non ingenerare fraintendimenti terminologici o funzionali: secondo la vigente legislazione (Art. 3 comma 1 lett b) DPR 15 luglio 2003 n. 254) i “resti mortali” non sono più le ossa, ma solo e solamente gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo.

    Si ricorda che le spoglie mortali assumono la qualità di resti mortali non in conseguenza del mero parametro di ordine temporale (tumulazione che abbia avuto una durata superiore a 20 anni), ma quando a ciò concorra la presenza di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere (art. 3, comma 1, lett. b) d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), in quanto potrebbe, almeno astrattamente, aversi la situazione di cui all’art. 86, comma 5 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che, qualora, presente, consentirebbe la collocazione delle ossa (e non più dei resti mortali, non avendosi, in tal caso, resti mortali, come sopra definiti) nell’ossario comune, oppure, se vi sia domanda per la loro raccolta, la collocazione in una tumulazione (celletta ossario, colombaro, sepolcro di famiglia a sistema di tumulazione, ecc.) che le persone che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali abbiano già ottenuto, al momento della domanda. Questo comporta che al fine di accertare se vi sia conservazione ed incompleta scheletrizzazione, oppure completa scheletrizzazione, debba provvedersi a mente dell’art. 86, commi 2 e ss. d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento dell’inumazione conseguente da parte dei soggetti tenutivi, considerando che solo in occasione di un’inumazione può procedersi al taglio (leggi: apertura) della cassa metallica (di zinco), a mente dell’art. 75, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In altre parole, l’accertamento se le spoglie mortali siano resti mortali oppure ossa (cioè vi sia stata completa scheletrizzazione) non può che essere successivo all’estumulazione ed aversi in fase di inumazione post-estumulazione.

    Allora: se il defunto non è riducibile in cassetta ossario bisognerà procedere ad una sua nuova RI-TUMULAZIONE…ma con quale metodo? Ecco emergere la soluzione dei “famigerati” feretrini a SOGLIOLA:

    Focalizziamo, adesso, l’attenzione sulle cosiddette “sogliole” nei cimiteri. Siamo a conoscenza di questo fatto: alcuni Comuni con ordinanza del Sindaco, forse anche dopo aver sentito la locale ASL, autorizzano, a seguito di estumulazione di salme, alla scadenza delle concessioni cimiteriali, risultate indecomposte, le cosiddette “sogliole” (salme non mineralizzate inserite in casse di zinco della lunghezza delle casse normali ma molto più basse di spessore ed altezza laterale) che vengono inserite come se fossero delle cassettine ossario nei loculi con la salma di parente prossimo ivi già tumulato, fino all’estinguersi del rapporto concessorio, magari pure rinnovabile e, permettono, così di dilatare ed ottimizzare la capacità ricettiva degli avelli di cui all’Art. 93 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/1990, oltre la quale si esaurisce lo stesso Jus Sepulchri.

    Ciò è motivato dalle difficoltà sempre più urgenti relative all’insufficiente mineralizzazione dei defunti provenienti soprattutto dai loculi all’esaurirsi del rapporto concessorio ( dopo 40 e a volte anche 50 anni), dalla scarsità degli spazi a terra ove effettuare le re-inumazioni di salme inconsunte per arrivare alla loro completa mineralizzazione e anche dalla difficoltà con cui, ancora oggi, prende piede nei comuni di dimensione medio-piccola la cremazione dei resti mortali (salme inconsunte), considerato il costo delle suddette operazioni; tutte, ovviamente, a titolo oneroso. Siccome questo modus operandi non è espressamente previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, sorge il quesito se la procedura delle “sogliole” sia conforme alla legge, anche perché con essa i sovverte il principio del cosiddetto “rifascio” eliminando in toto la cassa di legno, e se eventualmente, all’occorrenza, si possa seguire l’esempio dei comuni che l’hanno autorizzata.

    Questa metodologia di confezionamento dei resti mortali è di “Una tecnica di tumulazione “spuria” non contemplata da nessuna norma positiva”, ma solo nella prassi, per altro contra legem, siccome ex Art. 77 D.P.R. n.285/1990 la tumulazione di cadavere richiede sempre la duplice cassa di cui all’Art. 30 D.P.R. n.285/1990, mentre per la ri-tumulazione del resto mortale precedentemente estumulato è necessario il “rifascio” della bara con cassone zincato ex Art. 88 D.P.R. n.285/1990 solo quando l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo presenti ancora parti molli, con conseguente percolazione di liquidi post mortali ai sensi del paragrafo 3, III Periodo Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10.

    Sui feretri “sogliola” cioè casse di solo metallo, a tenuta stagna, in cui racchiudere i cadaveri indecomposti (rinvenuti allo scadere o della concessione, quando ex Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990 si effettua l’estumulazione, oppure dopo il periodo legale di sepoltura pari a 20 anni ex Art. 3 comma 2 lettera b) DPR n.254/2003) si potrebbe persino esser più possibilisti; in questo senso:

    La circostanza segnalata è diffusa in diverse realtà territoriali laddove la mancanza di adeguati spazi nei campi di terra non permetta l’ulteriore inumazione al fine di completare il processo di mineralizzazione delle salme, o meglio, dei resti mortali ordinariamente estumulati. Alla mancanza di aree da adibire ad inumazione degli indecomposti – che con una buona programmazione non dovrebbe verificarsi (si vedano a tal proposito gli Artt. 58 comma 2, 59 e 91 D.P.R. n.285/1990) – si aggiunge spesso la farragginosità procedurale e la lentezza dei (pochi) forni crematori funzionanti i quali, spesso, posticipano la cremazione dei resti mortali, finanche per diversi mesi, inficiando, così, l’iter semplificato, per cremare i resti mortali da estumulazione, introdotto con il D.P.R. n.254/2003.

    Ad ogni modo, condividendo le corrette considerazioni critiche che conseguono ad una mancata regolamentazione dell’atipica disciplina dei cosiddetti feretri “sogliola” si ritiene opportuno suggerire di limitare tale confezionamento degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo solo agli effettivi casi di mancanza aree da adibire a campo indecomposti, previa approvazione, possibilmente, di una regolamentazione organica ad hoc, in sede di novella del regolamento comunale di polizia mortuaria, tale da uscire finalmente dall’emergenza e, così, da subordinare l’effettivo impiego di casse di lamiera ribassate solo all’adozione di specifica ordinanza sindacale ex Art. 86 comma 1 D.P.R. n.285/1990. Infine si condivide l’opportunità di acquisire, prima dell’approvazione delle norme formali di diritto positivo (ordinanza o regolamento), il relativo parere igienico-sanitario della competente ASL, soprattutto oggi, quando, per effetto di Leggi, o provvedimenti regionali, viene omessa l’obbligatorietà di presenza del personale sanitario durante le operazioni cimiteriali.

  3. buongiorno, scrivo da Barletta, ove abbiamo una grossa carenza di nicchie cimiteriali. sino a qualche tempo addietro si procedeva alla estumulazione dei resti mortali trascorsi i 25 anni e si riposizionavano i resti in cassa metallica in zinco ridotta (misure 180x60x18) con il nuovo feretro. questo sia per le nicchie perpetue che quelle in concessione comunale per 99 anni. la nuova dirigente, nel timore di andare contro la legge, ha sospeso il procedimento in attesa di verifiche legali. la mia domanda è: interpretazione di “resti ossei” in quanto secondo la dirigente questi possono essere posizionati solo in ossari in zinco delle classiche misure (60x25x25), verifica della legge nel poter fare l’operazione di estumulazione e ritumulazione in cassa metallica lunga con nuovo feretro. se tutto questo è possibile a quale legge o decreto si fà riferimento. nel ringraziare la spettabile redazione, distinti saluti. francesco dadamo

  4. X Daniele,
    Si rileva una preoccupante lacuna normativa nella pratica da Lei segnalata.

    La faccenda è complessa, quindi, procediamo per gradi.

    1) I motivi per cui ex Artt. 30 e 77 DPR n. 285/1990 non solo all’arrivo in cimitero, ma anche per tutto il periodo legale di sepoltura, un feretro destinato a tumulazione, debba necessariamente esser chiuso sono, in estrema sintesi almeno tre: a) occultamento del cadavere e delle sue spesso disgustose trasformazioni post mortali. b) preservazione dell’ambiente esterno dai fetidi miasmi cadaverici soprattutto attraverso il confezionamento con la doppia cassa stagna. c) contenimento per favorire il trasporto del corpo/resto mortale nell’evenienza di un’eventuale traslazione.

    2) All’atto dell’estumulazione finalizzata alla ricognizione sull’avvenuto processo di scheletrizzazione, con relativa raccolta delle ossa, bisogna, com’è ovvio rimuovere (ovvero tagliare) la lastra metallica che sigilla la vasca di zinco, non è pertanto, necessario squarciare cassa o coperchio di legno a mazzate o colpi di martello, quest’ultimi, se in buono stato di conservazione (è quasi sempre così!) potrànno anche esser riutilizzati per una nuova tumulazione del resto mortale, se invece l’originaria cassa è fradicia e marcia causa infiltrazioni di acqua o umidità si provvederà ad una sua sostituzione, perchè no anche con una bara “leggera” (leggasi contenitore per resti mortali di cui alla risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004), sempre che non vi sia il reale rischio di percolazioni cadaveriche nel qual caso si deve obbligatoriamente prescrivere il “rifascio” ex paragrafo 3 Circ. MIn. n. 10/1998 a nulla valendo l’impiego di sacchi impermeabili ancorchè biodegradabili che proprio per questa ragione non garantirebbero nel tempo la perfetta tenuta ermetica del feretro.

    Se, almeno, ci atteniamo alla lettera della Legge senza astruse interpretazioni, la bara deve comunque esser chiusa, con il coperchio anche se solo di legno, saldamente fissato al corpo della cassa con le apposite viti. IL coperchio solo appoggiato, non è, pertanto, soluzione idonea.

  5. Per essere più chiari, si può ritumulare il feretro aperto, perchè appoggiando il coperchio non si ha una chiusura del feretro.

  6. Quindi è possibile riutilizzare la stessa cassa utilizzata per la tumulazione anche se il coperchio non permette la chiusura del feretro? Alcuni Necrofori sostengono che è sufficente appoggiare il coperchio capovolto sul feretro e ritumulare il tutto ( in caso di mancanza di liquidi ovviamente.)
    Altri sostengono che è possibile utilizzare un altra cassa, anche in cellulosa o una cassa per cremazione, magari previo inserimento nella cassa sacchi impermeabilizzanti in materiale biodegradabile.
    Grazie anticipate per la risposta.

  7. X Daniele,

    all’atto dell’estumulazione, se non finalizzata ad una semplice traslazione ex Art. 88 DPR n. 285/1990) si rimuove il coperchio metallico ai sensi dell’Art. 86 comma 2 DPR n. 285/1990 (che richiama l’Art. 75 comma 2) proprio per verificare se si sia in presenza di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, cioè di un cadavere corificato così come definito con doppio criterio temporale/amministrativo e medico-legale dall’Art. 3 comma 2 lettera b) DPR n.254/2003. Successivamente si segue la procedura dettata dal paragrafo 3 della Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10.

    E’, infatti, altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura del feretro estumulato.

    In tal caso è d’obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell’ASL (o direttamente gli operatori cimiteriali, qualora sia intervenuta apposita riforma della polizia mortuaria su base locale) il quale sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto “rifascio” con cassone esterno di zinco.

    Quindi se il resto mortale è del tutto prosciugato non occorre l’avvolgimento con un nuovo nastro di zinco, bastando per la ri-tumulazione (https://www.funerali.org/?p=279) la sola cassa di legno, purchè ancora sufficientemente integra.

  8. La mi domanda è la seguente: dopo aver aperto il feretro in seguito ad estumulazione ed aver constatato la corificazione dei resti mortali, in caso di ritumulazione si può rimettere la stessa cassa nel loculo, considerando che lo zinco superiore viene eliminato e non è possibile richiudere la cassa, ma ci si può solo appoggiare sopra il coperchio? In caso non fosse possibile la procedura prima indicata, in quali modi alternativi può essere confezionato il feretro per la ritumulazione?

  9. Sempre per rimanere in tema di resti umani mi sovvengono alcune osservazioni sul regolare confezionamento delle cassette ossario.
    Come, infatti, recita l’Art.36 del DPR n.285/90 il trasporto di ossa umane, pur essendo, in qualità di trasporto funebre, sempre soggetto al regime autorizzatorio, di cui agli Artt. 24, 27, 28,29, non è sottoposto alle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri.

    L’ossame deve esser raccolto in cassettina metallica (obbligatoriamente di zinco) dallo spessore di millimetri 0,660, chiusa con saldatura e recante gli estremi anagrafici del de cuius.

    Non è chiaro perché il legislatore, forse per analogia con altre pratiche funerarie disciplinate dal DPR 285/90, abbia imposto proprio l’uso dello zinco e non di altro materiale non facilmente deperibile, come ad esempio altri metalli o la plastica.

    L’industria degli articoli mortuari si è orientata sull’impiego sistematico dello zinco perché quest’ultimo offre un’ottima tenuta ai liquidi cadaverici fortemente acidi e può esser lavorato in laminati sottilissimi, ma per le ossa il rischio biologico dovuto alle infezioni provocate dal percolato cadaverico è pressoché nullo.

    Per resti ossei provenienti da rinvenimento, per i quali non sia possibile alcuna identificazione, la cassetta dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data del ritrovamento.

    In tale caso sepoltura (tumulazione in celletta ossario, loculo, cappella gentilizia, sepolcro privato posto fuori del cimitero) e trasporto saranno sempre subordinati alle procedure indicate dagli Artt. 5 e 6 comma 2 del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

    La legge italiana prevede sempre che ogni trasporto funebre (di salme, cadaveri, semplice ossame oppure inconsunti cimiteriali) sia sempre ben definito nella sua specificità attraverso i dati personali del de cuius (quando, naturalmente, l’individuazione sia possibile).

    Non è consentito, magari per un estremo e vezzoso desiderio di privacy omettere le generalità.

    Più attento e delicato su quest’aspetto dell’intima riservatezza sembra il regolamento regionale lombardo n.6 del 27 ottobre 2004 quando, con l’Art.17, consente, su esplicita volontà del de cuius, di omettere nome, cognome, data di nascita e morte dal cippo distintivo della sepoltura.

    Solo per il trasferimento dall’ossario comune alla volta del crematorio le ossa da calcinare vengono movimentate in forma promiscua, siccome già si trovavano in questo stato, quando erano conservate nel manufatto adibito ad ossario comune, e non sarebbe più possibile, anche con laboriose ricerche, ricostruire i singoli percorsi che hanno portato quelle ossa alle sepoltura in uno spazio comune ed indistinto come, appunto, l’ossario comune.

    Ogni cassettina deve contenere i resti ossei di uno ed un solo defunto, sono, però, consentiti ossarini dotati di due o più scomparti, ben separati tra loro, in cui racchiudere le mortales esxuviae di diversi corpi, sempre in modo che esse siano separate le une della altre, secondo il criterio di appartenenza di questo o quel morto.

    La cassetta ossario, così come accade per le urne cinerarie, deve esser sigillata, per evitare la fuoriuscita accidentale delle ossa o il loro trafugamento per scopi illeciti non contemplati dalla legge.

    Le ossa, in effetti, possono uscire dal recinto cimiteriale per essere cremate o traslate verso nuova sepoltura, solo su esplicita richiesta dei direttori delle sale anatomiche possono esser consegnate, a fini scientifici, agli istituti universitari.

    In nessun altro frangente è ammessa l’asportazione di ossa dai campisanti, mentre è vietato, per ovvi motivi di pietà, il loro commercio (Artt.43 DPR 285/90).

    La saldatura della cassetta non è predisposta per trattenere i miasmi cadaverici, come, invece, prescrive l’Art.30 a proposito della chiusura dei cofani di zinco nei feretri destinati a tumulazione, trasporto di infetti, trasporto internazionale oppure trasporto nazionale, ma oltre i 100 Km.

    Essa, allora, non deve, obbligatoriamente, estendersi, senza soluzione di continuità, lungo il labbro perimetrale di giuntura tra coperchio e contenitore stesso, bastano, pertanto, anche solo alcuni punti di saldatura, ben distribuiti lungo il perimetro, e tali da stabilizzare l’unione tra i due elementi, così da render evidenti eventuali segni di effrazione o forzatura.

    Sono, quindi, da rigettare, in quanto completamente infondate, certe ipotesi fantasiose secondo cui bisognerebbe lasciare varchi nella brasatura per permettere lo sfogo di non ben precisati gas putrefattivi rilasciati, per lungo tempo, anche dalle ossa.

    Le ossa possono presentare cattivi odori residui perchè sono state a contatto con i liquami della putrefazione, ma in quanto tali, non possono più produrre né fluidi né composti aeriformi post mortali, anzi, nel corso degli anni, per effetto della decalcificazione, tendono a sfarinarsi, secondo il tragico monito biblico, in una polvere bianca e finissima.

    Quando, invece, le ossa fossero ancora avvolte, anche se parzialmente, da tessuti organici si ricadrebbe nella fattispecie dell’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, per la quale si deve seguire un ben diverso e più complesso iter i cui passaggi sono stati esplicati dal Ministero della Salute sia con la Circ. Min. n.10/1998 sia con la più recente Risoluzione n. DGPREV IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004.

  10. vorrei sapere più precisamente se un esito lo possa trasportare ad un forno crematorio una qualsiasi ditta di servizi cimiteriali nonostante non abbia un autofunebre o furgone con le stesse caratteristiche, non possieda licenza di pompe funebri autorizzazione di p.s. e autorizzazione di agenzia d’affari grazie mille

    1. Il DPR 285/90 non prevede nulla al riguardo. La circolare Ministero sanita’ n. 24 del 24 giugno 1993, ha previsto che per il trasporto di cadavere (cioe’) del feretro fosse necessario essere in possesso di autorizzazione al commercio non alimentare e contemporaneamente di autorizzazione ex art. 115TU leggi di PS.
      Solo in talune Regioni, successivamente la normativa regionale ha specificato che per il trasporto di resti mortali fosse necessario essere esercente ‘ funebre o autorizzato al servizio di trasporti funebri disgiunto dalla attivita’ funebre.
      E’ recentissima la norma statale che liberalizza tutte le attivita’ economiche e che debbano cadere le esclusive (anche per il traspiro funebre). La norma parla di restrizioni ed e’ operativa dal 13 dicembre 2011. Si tratta della recente manovra bis, cioe’ il DL 13/8/2011 convertito in legge con L. 14/9/2011 n. 143, all’articolo. 3.
      In sostanza chi ha un mezzo e utilizza le giuste strumentazioni e imballaggi per i resti mortali li puo’ trasportare. Per ora nelle regioni che avevano previsto la autorizzazione all’esercizio del trasporto funebre resta la necessita’ di tale autorizzazione da parte del comune. Se invece la regione ha gia’ introdotto la SCIA basta quella. Sempre con questa manovra bis i comuni le regioni e lo stato devono eliminare la autorizzazione preventiva all’esercizio della attività di trasporto funebre con la SCIA.
      Ovviamente se il trasporto dei resti mortali e’ dentro lo stesso cimitero in cui c’e’ il crematorio si ha una traslazione interna fatta dal gestore del cimitero. Di fatto il gestore di più cimiteri in un comune in cui c’e’ un crematorio si trasportano al crematorio il resto mortale.

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