Cintura di rispetto cimiteriale: una norma sbagliata dagli effetti potenzialmente deleteri

Tanto tempo fa, il Dr. Sereno Scolaro sulle pagine de: “L’Informatore FeNIOF”, propose un lungimirante intervento sul rapporto tra la città dei vivi e la moderna necropoli: il cimitero. E’ forse il momento di rileggersi questo interessante pezzo, anche alla luce di alcune controverse novelle legislative, grazie ad alcune note sul diritto speciale vigente in materia di polizia cimiteriale.

 

Il sistema cimiteriale, in Italia, sorge nel corso del XIX secolo, almeno per come oggi lo conosciamo, e con momenti diversi nelle varie realtà italiane a volte come conseguenza dell’influenza francese, altre volte come esito di una politica “di dispotismo illuminato”, ma risente dell’elaborazione igienistica del XVIII secolo e tende a sostituire altre forme, laddove presenti, spesso anche con la sostituzione dei “soggetti”, come nel caso in cui ai comuni vengano commesse funzioni in precedenza assolte, con modalità diverse, da enti ecclesiastici o alla publica pietas. Non si vuole qui fare alcuna storia del fenomeno cimiteriale italiano, limitandoci a dare conto che esso, nella sua accezione attuale (al momento dell’Unità d’Italia, ma variamente già presente anche prima), è impostato su alcune logiche di fondo. Il cimitero è sito al di fuori del centro abitato, è recintato, è dimensionato a seconda del “fabbisogno” secondo criteri dati. Il “fabbisogno” si basa sostanzialmente sull’ipotesi della sepoltura ad inumazione come pratica generalizzata, quasi esclusiva, tanto che la tumulazione è solo ammessa e comunque posta concettualmente al di fuori del fabbisogno. Il dimensionamento dell’area cimiteriale è quindi effettuato sulla base di una valutazione della mortalità in relazione al turno ordinario di rotazione (e, originariamente, si stimava che fossero necessari 6 anni, poi, ed abbastanza presto, elevati agli attuali 10 anni), criterio che permane fino al 1990, anche se già da molto tempo si erano venuti a creare fenomeni di superamento, e rilevante, di altre pratiche funebri rispetto all’inumazione, assunta originariamente quale unica.

La separazione dei cimiteri dal centro abitato non era data solo dalla posizione dell’insediamento e neppure dalla sola recinzione, ma anche da una fascia di terreno circostante, c.d. fascia di rispetto, assoggettata al vincolo di inedificabilità, che si collega alle esigenze di carattere igienico, non secondarie rispetto all’insediamento di un cimitero e rispetto a cui vanno ricordate altre situazioni rilevanti (ubicazione, orografia, natura del terreno, profondità e direzione delle falde idriche e, aggiungiamo, direzione dei venti prevalenti). Con il crescere da un lato dell’espansione urbanistica, in molte realtà gli edifici hanno raggiunto il limite della fascia di rispetto, tanto da dare, a volte, stimolo all’adozione di provvedimenti di riduzione, laddove possibile. Ma questo fenomeno è stato abbastanza correlato con la crescita del ricorso alla pratica della tumulazione, rispetto all’inumazione, pratica che richiede termini di gran lunga maggiori, portando i cimiteri a superare le logiche dei sistemi a rotazione per indurre la presenza di sistemi di accumulo. Questi fenomeni, spesso in concorso con fenomeni di rallentamento dei tempi di mineralizzazione, hanno determinato una compressione dell’area cimiteriale e, nei casi più gravi, anche a scelte che hanno inciso sul “fabbisogno” cimiteriale. In altri termini, si è determinata una sorta di saturazione dei cimiteri, i quali si trovano spesso anche nelle condizioni di non essere suscettibili di grandi alternative: si pensi all’impatto dimensionale sul territorio che importa la costruzione di un nuovo cimitero, ma anche alle difficoltà di ampliamento dei cimiteri esistenti, rispetto a cui la zona di rispetto sembra essere divenuta la sola direttrice di ogni ampliamento, evidentemente previa riduzione della fascia di rispetto. In realtà, qualche tentativo era stato fatto con l’art. 4 L. 130/2001, anche se si trattava di un intervento ben limitato.

Ora con l’art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166, cioè con il c.d. “Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti”, si interviene con una radicale modifica delle norme in materia di fasce di rispetto cimiteriali, principalmente con la modifica dell’art. 338 TULLSS (e, anche, con l’abrogazione di parte dell’art. 57 dPR 285/1990). Non ci si disperde qui sul fatto che la nuova norma abroga, nei fatti, il citato art. 4 L. 130/2001, quanto sul fatto dell’incongruità che una fonte che ha un’ottica per materia estranea all’attività cimiteriale, interviene inopinatamente in quest’ambito, tra l’altro collegando le fasce di rispetto cimiteriale agli strumenti urbanistici (PRG, piano di fabbricazione, ecc.) e, quindi, superandone la funzione e natura igienico-sanitaria e, contemporaneamente, individuando modalità di riduzione delle fasce di rispetto che risultano del tutto esposte a scelte contingenti.

Data la situazione pressoché generalizzata di saturazione cimiteriale, connessa con passate scelte di riduzione delle fasce di rispetto (e, in casi di particolare gravità, con scelte che hanno ridotto il “fabbisogno” di aree ad inumazione al di sotto del proprio dimensionamento), la nuova formulazione dell’art. 338 TULLSS costituisce un fattore che, in prospettiva e, per giunta, di breve periodo, può far crescere esponenzialmente il grado di saturazione cimiteriale e di indisponibilità di posti salma, aggravato dall’improponibilità di futuri ampliamenti cimiteriali.

Infatti, attribuire sostanzialmente ai soli consigli comunali, ed in un quadro meramente “urbanistico”, ogni scelta sulla riduzione delle fasce di rispetto, magari per l’esecuzione di un’opera pubblica o per l’attuazione di un intervento urbanistico (magari una qualche lottizzazione) o sulla realizzabilità di interventi su edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto (quella “originaria” o quella “ridotta”) lascia presagire che i consigli comunali possano privilegiare scelte di breve periodo, portando a ridurre l’attenzione attorno a quelle di lungo periodo, specie considerando che il lungo periodo a cui si fa riferimento, nell’ambito cimiteriale, è dimensionalmente ben superiore a quelle che possono essere le logiche di organi elettivi che hanno mandati quinquennali.

Il punto è che la problematica cimiteriale si proietta nel lungo periodo, ma in un lungo periodo congruente con le tematiche cimiteriali e che, in quanto tale, è ben diverso rispetto a quelle visioni, anche di prospettiva, che sono presenti, ad esempio, in ambito “urbanistico”, che raramente superano i 20 anni.

Anche se la questione può non sembrare direttamente coinvolgere coloro che agiscano nell’ambito dell’attività funeraria, la questione della saturazione e dei suoi possibili rimedi, in termini di disponibilità delle sepolture, non può essere semplicemente lasciata ad altri, in una fiduciosa aspettativa di buon senso, ma deve divenire oggetto di valutazione e di riflessione, magari anche in termini di indicazioni che consentano di prevenire che si realizzino situazioni del tutto insostenibili

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Carlo Ballotta

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