Per provare a dare una nuova vita agli ex cimiteri abbandonati e fatiscenti delle frazioni più isolate il Comune di Palazzuolo sul Senio ha messo all’asta il primo camposanto, quello di Salecchio, acquistato dall’autore e conduttore radiofonico di ‘Caterpillar’ Massimo Cirri.
Sulla soppressione dei cimiteri il DPR 285/1990 – Regolamento nazionale di polizia mortuaria, prevede agli artt. 96-99:
Art. 96
1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.
Art. 97
1. Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell’autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell’ossario comune del nuovo cimitero.
Art. 98
1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 99
1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.
Tremila euro era la base d’asta per immobile (i 12 mq della cappella) e spazio esterno (circa 240 mq dove si trovavano le salme, traslate altrove da tempo).
Cirri ha reso pubblica la sua offerta: 3050 euro, 50 in più della base d’asta.
Ora, per rendere nuovamente fruibile l’ex camposanto, in cui la natura ha nuovamente ripreso il sopravvento, Cirri sta pensando anche all’ipotesi di un network di teatro nei cimiteri, collaborando con Archivio Zeta che, nell’Alto Mugello, a una quarantina di chilometri di distanza, sta portando in scena da tempo degli spettacoli nel suggestivo Cimitero militare germanico.