L’approvazione al Senato del DDL 1261 su chi abbia titolo di esprimersi su spoglie mortali in caso di omicidio e in particolare dell’articolo 2 (VEDI l’articolo pubblicato su www.funerali.org in data 12/3/2025) ci fa riflettere sulla tecnica legislativa dei nostri legislatori e degli uffici parlamentari che li coadiuvano nella scrittura delle norme.
È vero che poi rimanda alla scrittura della regolamentazione di dettaglio, ma perché allora non scriverla subito e in maniera più semplice fin dall’inizio?
Un iter normativo farraginoso
Esaminiamo quindi con ordine l’applicazione dell’articolo 2 citato.
“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 sulla base dei principi seguenti:
a) prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all’altra parte dell’unione civile , del convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 20 maggio 2016, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), del medesimo articolo e nelle forme di cui al successivo comma 41, del convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 1, comma 37, della legge medesima, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, di ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del codice penale, commessi a danno dell’altro coniuge, dell’altra parte dell’unione civile o del parente prossimo, sia precluso l’esercizio di qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento;
b) prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti;
b-bis) prevedere che, nel caso in cui l’indagato sia l’unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga la consegna ai servizi cimiteriali del Comune ove essa si trova, eventualmente impartendo le disposizioni per la tumulazione e inumazione della stessa;
b-ter) prevedere, nei casi di cui alla lettera precedente, che sia fatto salvo il diritto di rivalsa dei servizi cimiteriali del Comune per le spese e gli oneri sostenuti per la inumazione o tumulazione.
E quindi si rende necessario un percorso accidentato che, la storia insegna (vedi applicazione della L. 130/2001), rischia di far diventare eccessivamente lunga e complessa l’attuazione regolamentare di principi che potrebbero essere stabiliti in modo molto più chiaro e immediato.
Allora non sarebbe stato più semplice scrivere fin dall’inizio la norma in maniera più leggibile, evitando inutili complicazioni e con minor dispendio di tempo per tutti?
Forse è da dettagliare meglio, ma avrei pensato ad una cosa del genere al posto dell’articolo 2 di quel DDL.
Proposta di semplificazione normativa
Art. 2 – Modifica del DPR 10 settembre 1990, n. 285 relativamente a disposizioni sulle spoglie mortali in caso di omicidio
1. Al comma 1 dell’articolo 79 del DPR 10/9/1990 n. 285, dopo le parole “la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo…” si aggiunge:
“fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 79-bis.”2. Al comma 5 dell’articolo 79 del DPR 10/9/1990 n. 285, è aggiunto il seguente:
“6. Se un familiare o convivente della vittima è indagato o imputato per reati gravi che abbiano causato la sua morte, non può decidere sulla sua sepoltura o cremazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 79-bis.”3. Dopo l’articolo 79 del DPR 10/9/1990 n. 285 si introduce l’articolo 79-bis – Limitazioni ai diritti sui cadaveri in caso di indagini penali, con il seguente testo:
“Articolo 79-bis – Limitazioni ai diritti sui cadaveri in caso di indagini penali
1. Se il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente o un parente della vittima è indagato o imputato per averne causato la morte, non può decidere sulla tumulazione, inumazione o cremazione fino alla sentenza definitiva.
2. Se è in corso un processo per omicidio o altri reati gravi, la cremazione è vietata fino alla condanna definitiva o all’assoluzione. Se il caso viene archiviato, la cremazione resta vietata per tre anni, salvo diversa decisione del giudice.
3. Se l’unico titolare del diritto di disporre della salma è l’indagato e nessun altro fa richiesta, il pubblico ministero affida la salma al Comune, che provvede alla sepoltura.
4. Il Comune ha diritto di rimborso delle spese sostenute per la sepoltura.”
Chissà se qualcuno ci sta leggendo e propone un cambio di rotta per semplificare questo iter normativo!
Data la materia, e il suo contesto, andrebbe considerato l’art. 116 D. Lgs. 28/7/1989. N. 271 I (il c.d. nulla-osta”), che per altro è norma di rango primario, mentre l’art. 2 del testo ora approvato dal Senato della Repubblica prevede interventi attorno a norme di rango secondario (regolamenti). Di conseguenza, potrebbero aversi (ammesso siano adottate) disposizioni non coerenti. Il punto di maggiore criticità rimane comunque quello che la norma, così come formulata, rimanga una norma di bandiera, destinata a rimanere inattuata. Ma ciò consentirà di affermare di avere provveduto (rimanendo “vuota” l’attuazione). Forse è pessimismo estremo, ma non sarebbe la 1^ volta.
Art. 116 – (Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato)
1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l’autopsia secondo le modalità previste dall’articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l’identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l’ordine del procuratore della Repubblica.
2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.