Il ricorso avanzato da un titolare di chiosco per fiori, posto all’esterno del cimitero cittadino, contro l’Amministrazione comunale di Catanzaro, è stato respinto dal Consiglio di Stato, in quanto l’appello non è stato ritenuto fondato.
A seguito del rilascio di apposita autorizzazione per l’esercizio della propria attività commerciale, nel chiosco sito nell’area cimiteriale, era stata approvata la relativa concessione per l’occupazione di suolo pubblico, avente durata quinquennale.
Alla scadenza, il contratto non era stato rinnovato e, in aggiunta, si era verificato il mancato pagamento di alcuni canoni alle scadenze prestabilite. La ditta aveva poi, tardivamente, provveduto.
Ciò, tuttavia, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, non aveva alcun titolo per essere ritenuto, nella fattispecie, motivo di automatico e tacito rinnovo della concessione.