“Per il trasferimento della salma del boss della banda della Magliana Enrico De Pedis, dal cimitero del Verano alla basilica di Sant’Apollinare non era necessaria l’autorizzazione del ministero dell’Interno, ma bastava quella del Comune di Roma”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri, spiegando che, a differenza di quanto aveva riferito nel question time dell’altro ieri, nella basilica non vige l’extraterritorialità, se non per i profili fiscali. Ad un cronista che domandava se il ministero sia in possesso del documento con cui il governatore o il progovernatore del Vaticano nel 1990 autorizzava la traslazione della salma di De Pedis dal Verano a Sant’Apollinare, il ministro ha replicato di non sapere “se abbiamo agli atti questo documento, ma la competenza era in ogni caso del Comune di Roma, perché si trattava di uno spostamento di una salma da un cimitero ad una chiesa posta, appunto, nello stesso Comune”. E inoltre il ministro dell’Interno Cancellieri “ha deciso di disporre ulteriori accertamenti” sulla sepoltura di Enrico De Pedis.
Il Ministro Cancellieri non poteva certamente essere responsabile di un fatto a Lei ignoto visto che all’epoca non ricopriva tale carica, ma gli uffici del Ministero dell’interno non possono non essere al corrente che la competenza alla autorizzazione al trasporto funebre è comunale, mentre non lo era la autorizzazione alla sepoltura fuori di un cimitero, per le norme vigenti all’epoca in materia.
Difatti era :
– competenza del Comune alla autorizzazione al trasporto funebre dal cimitero del Verano alla basilica di Sant’Apollinare;
– competenza del Ministero della sanità, di concerto col Ministro dell’interno, l’autorizzazione alla tumulazione privilegiata ex articolo 106 DPR 803/75, trattandosi appunto di tale fattispecie.
E questo poiché la basilica di Sant’Apollinare non può essere considerata “cappella privata” fuori del cimitero, ex articolo 102 del DPR 803/75, e nemmeno cimitero particolare. Di seguito il testo della norma allora vigente:
Testo in vigore dal: 10-2-1976 al: 26-10-1990
Art. 106.A norma dell’art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27
luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la sanita’ di concerto con il
Ministro per l’interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere
del Consiglio superiore di sanita’, puo’ autorizzare, con apposito
decreto, la tumulazione dei cadaveri in localita’ differenti dal
cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle
norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione puo’
essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia
acquisito in vita eccezionali benemerenze.
E non può nemmeno essere invocato il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni (e in talune Regioni, tra le quali il Lazio, da queste sub delegate ai Comuni). Infatti la norma che ha trasferito le competenze statali alle Regioni è il D.P.C.M. 26 maggio 2000 (quando già vigeva il nuovo regolamento di polizia mortuaria statale DPR 285/90, in cui l’art. 105 riprendeva senza sostanziali cambiamenti il testo dell’art. 106 del DPR 803/75).
La circostanza venne specificata anche dalla Circolare del Ministero della Salute del 21.05.2002 n. 400.VIII/9L/1924, di cui si riporta un estratto “Resta da affrontare, infine, il caso, del tutto particolare, della c.d. “tumulazione privilegiata”, di cui all’articolo 105 del Regolamento in esame. Sulla base dei principi desumibili dagli articoli 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sembra indubbio l’automatico conferimento di volta in volta alle Regioni territorialmente competenti della funzione autorizzatoria della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni.“
In Lazio, la competenza regionale in materia di tumulazioni privilegiate venne sub delegata ai comuni con la legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, entrata in vigore l’11 febbraio 2003 (sotto riportata).
Pertanto la competenza ministeriale, regionale o comunale alla autorizzazione alla sepoltura fuori di un cimitero è in relazione alla data in cui è stata autorizzata la tumulazione privilegiata. E poiché il De Pedis è deceduto il 2/2/1990 e la tumulazione avvenne il 24 aprile 1990, evidentemente in tale epoca vigeva ancora la competenza dello Stato in materia di autorizzazione a sepoltura nella basilica in questione, mentre il Comune, in ogni caso, era competente per il rilascio della autorizzazione al trasporto funebre.
Art. 143 (L. Regione Lazio 6/8/1999 n. 14 come modificata con L. R. Lazio 6/2/2003, n. 2
(Funzioni e compiti dei comuni)1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, s’intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) l’espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione attraverso la conferenza locale per la sanità;
b) l’autorizzazione per l’utilizzazione di locali e di attrezzature per il deposito e la vendita di prodotti alimentari.
b bis) il passaporto mortuario e l’autorizzazione all’introduzione e all’estradizione di salme, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili nonché di ceneri, già di competenza del Prefetto, di cui agli articoli 27, 28, 29, 36 e 80 del d.p.r. 285/1990. (30ab)2. E’, altresì, delegato ai comuni l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di stabilimenti termali nonché all’imbottigliamento delle acque minerali;
b) l’adozione dei provvedimenti relativi alla tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché al prolungamento o all’abbreviazione del turno di rotazione decennale, alla correzione della struttura fisica del terreno o al trasferimento del cimitero, di cui agli articoli 82, 86 e 105 del d.p.r. 285/1990. (30ab.1)
b bis) l’autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, ai sensi dell’articolo 4, lettera a), del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici), previa acquisizione del parere delle commissioni tecniche permanenti di cui all’articolo 24 dello stesso r.d. 147/1927, costituite presso le aziende unità sanitarie locali. (30ab.2)3. Restano attribuite al sindaco, quale autorità sanitaria locale:
a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di dimensione comunale;
b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone affette da malattia mentale;
c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di soggetti affetti da malattie infettive.Art. 100
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.Note:
(30ab) lettera aggiunta dall’articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
(30ab.1) comma sostituito dall’articolo 7. comma 2, lettera b) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 febbraio 2003, n. 4, S.O. n. 6.