Camera mortuaria, sala del commiato e servizio mortuario sanitario

È bene non confondere o sovrapporre indebitamente i concetti di:

camera mortuaria del cimitero
servizio mortuario di strutture sanitarie più comunemente conosciuto come camera mortuaria ospedaliera oppure ancora “camere ardenti” dell’ospedale.

Emilia Romagna (Art.14 L.R. 29 luglio 2004 n. 19) e Lombardia (Art. 4 commi 4 e 7, Art. 10 lettera a)L.R. 18 novembre 2003 n. 22) fanno, poi, ampio uso formule linguistiche piuttosto innovative come sala del commiato o struttura del commiato

La camera mortuaria di un cimitero deve possedere le caratteristiche fissate dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

ist3L’Art. 64 DPR 285/90 confermato e ripreso poi dall’Art. 9 Reg. Reg. Lombardia n. 6/04 definisce come obbligatorio per ciascun cimitero la presenza della camera mortuaria/ deposito mortuario, la camera mortuaria, allora, rientra tra quei servizi cimiteriali istituzionali che il comune è tenuto ad assicurare ai sensi del decreto Ministeriale 29/051993; diverse, invece, è la filosofia adottata dalla regione Emilia Romagna con l’Art.5 comma 5 del Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4 in forza del quale la camera mortuaria deve sussistere non in tutti i cimiteri, ma in almeno uno dei sepolcreti nell’ambito di ogni comune.

in Lombardia la camera mortuaria del cimitero definita più correttamente deposito mortuario deve rispondere positivamente ai requisiti[9] di cui all’Art. 9 del regolamento regionale 27 ottobre 2004 n. 6. Importante è la novità contenuta dall’Art. 9 comma 5 Reg. Reg. n.6/04 che introduce l’onerosità per l’utenza del servizio di deposito mortuario cimiteriale.
Il servizio mortuario ospedaliero e le sale del commiato (case funerarie) ai sensi dell Art. 4 comma 7 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 debbono, invece, rispettare i parametri tecnico-costruttivi di cui al DPR 14 gennaio 1997 (approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie in regime di ricovero da parte delle strutture pubbliche e private)

Anche la formula lessicale “sala del commiato” presenta alcune ambiguità non tanto sul piano linguistico, quanto su quello funzionale:

La sala (o struttura) del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel DPR 14 gennaio 1997 (in Emilia Romagna, invece, si seguono le direttive della Deliberazione Giunta Regionale n.327 del 23 febbraio 2004), se viene utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme (cadavere prima dell’accertamento del decesso).

Se invece la sala del commiato serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso) essa è del tutto assimilabile alla cappellina delle camere ardenti oppure all’oratorio cimiteriale e, dunque, non occorrono le dotazioni del servizio mortuario.

Il problema della mancata ritualità nei servizi mortuari ospedalieri è, forse, il punto più critico della fallita riforma veicolata nel nostro ordinamento di polizia mortuaria dal DPR 14 gennaio 1997, con il poco brillante risultato di camere ardenti fatiscenti degne delle peggiori repubbliche delle banane e non di un moderno Paese europeo.

La differenza sostanziale è che la camera mortuaria di un cimitero è un deposito di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza in deposito.

Sostano, infatti, in camera mortuaria (o deposito mortuario) cimiteriale: feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze., mentre sono svolte in camera/deposito mortuario le operazioni di apertura feretro, taglio della lamiera zincata, confezionamento di contenitori per resti mortali…

La sala del commiato, nel suo significato più proprio è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso.
In realtà il legislatore lombardo ha operato una diversa scelta lessicale intendendo con “sala del commiato” di cui all’Art. 42 reg. Reg. n.6/04 il corrispettivo della chambre funéraire francese e della funeral home anglosassone equivalente alla struttura del commiato delineata dalla legge emiliano Romagnola n.19/03 in tema di depositi d’osservazione-servizi mortuari gestiti da soggetti privati in concorrenza con i servizi necroscopici istituzionali delle camere ardenti.

sono le 11Se invece la sala del commiato è intesa nell’accezione di casa funeraria, ossia di deposito d’osservazione dove di norma sono assicurate l’osservazione, la tolettatura, interventi di tanatoprassi (se e quando possibili) e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, mentre questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta, allora sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.
Per la custodia valgono sempre due diversi criteri. Se si tratta di camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di sorveglianza cimiteriale di cui agli Artt. 3 e 5 Reg. Reg. n.6/94, e quindi per questi ci si riferisce a quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 che pare ancora esser applicabile almeno sino a quando la Regione Lombardia ai sensi dell’Art. 10 comma 2 lettera b) non emanerà un provvedimento sulle modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Invece il servizio di guardia della sala del commiato ove si svolgano solo liturgie esequiali rientra nella generica custodia cimiteriale. Se in questi locali si deve trascorrere l’intero periodo d’osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico da parte della magistratura.

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Carlo Ballotta

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52 thoughts on “Camera mortuaria, sala del commiato e servizio mortuario sanitario

  1. Buonasera,
    la Regione Toscana, prevede la possibilità di realizzare una sala del commiato, più precisamente, una sala dove sia possibile garantire la ritualità ( veglia e visita al definto e parenti) a feretro aperto, all’interno dei locali della Pubblica Assistenza?

    1. X MIMMA,

      La L.R. Toscana n.18/2007, e successive modificazioni o integrazioni, ha introdotto la distinzione tra salma/cadavere (e relativi trasporti), prevedendo, anche, che il primo (trasporto di salma) possa avvenire con destinazione case funerarie, ma tale L.R. non regola le strutture per il commiato.

      Con la conseguenza che queste sale, in Toscana non possono che essere finalizzate a “riti” in presenza di feretro (cioè quando pervenga la bara chiusa), mentre le prestazioni di vestizione e di eventuali trattamenti di tantatocosmesi non possono che avvenire se non nei luoghi in cui si trovi il cadavere e debba provvedersi alla chiusura della bara.
      L’assenza di una definizione, con legge regionale, delle strutture del commiato rende particolarmente difficile il trasporto di salma.

      In altre parole, la vestizione e la chiusura della bara possono aversi in luogo diverso dai servizi mortuari delle strutture sanitarie o dai depositi di osservazione di cui all’art. 12 (e 13) D.P.R. 285/90 (fatto salvo il decesso presso l’abitazione) solo se vi sia stato un previo trasporto di salma.
      Quando la salma diventa cadavere, ogni successivo trasporto è soggetto alle comuni quanto note norme del D.P.R. n.285/1990 e non può che avvenire se non a cassa chiusa (per cui, a questo punto, la vestizione è già avvenuta), con la conseguenza che, a questo punto, l’esposizione riguarda il feretro.

      Tutto ciò secondo un’interpretazione molto rigida del corpus normativo, altri giuristi si ritengono più possibilisti

      Si pensa, pertanto, che debba essere la Regione Toscana ad emanare tali norme.
      Nelle regioni dove ciò è avvenuto, ci si è riferiti – per esposizione della salma e per consentire l’osservazione della stessa – alle stesse norme valevoli per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, che se non modificate dalle regioni, sono contenute in un allegato tecnico al D.P.R. 14 gennaio 1997.

  2. Salve, mi chiamo Giuseppe e sono titolare di un’agenzia funebre in R….. (RC),volevo sapere alcune informazioni riguardo un’apertura della casa del commiato/funeraria/deposito di osservazione delle salme a cassa aperta. Ho già realizzato una struttura con: doppi bagni, uomo, donna, disabile e antibagno; una saletta per caffè o altro; e poi ho allestito con sedie e camera ardente in un’altra stanza per l’esposizione della salma a cassa aperta, e inoltre un’altra saletta con altre sedie. Tutte le stanze sono ben areate e dotate di condizionatore. Volevo capire con quale voce è meglio aprire, se come commiato, casa funeraria, deposito di osservazione o altro? Grazie anticipatamente.

    1. X Giuseppe,

      Posto che la legge regionale calabrese sia sub judice poiché su di essa pende un impugnativa del Governo avanti la Corte Costituzionale per alcune sua parti in cui si evidenzia un fumus boni juris d’illegittimità, mi dedicherò solo – in questa risposta – a qualche chiosa di natura eminentemente tecnica.

      il deposito d’osservazione e l’obitorio sono servizi necroscopici, quindi pubblici ed istituzionali NON sovrapponibili alla casa funeraria, la quale è assimilabile, per requisiti tecnici e strutturali ad un servizio mortuario sanitario (D.P.R. 14 gennaio 1997) ancorché gestito in piena autonomia da soggetti privati esercenti l’attività funebre.

      Per «casa funeraria», si intende la struttura privata condotta da soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla Legge Regionale e dai regolamenti comunali, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell’osservazione della salma, nonché dell’imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell’esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione;

      2) per «sala del commiato» si intende la sala polifunzionale (così da ospitare riti di diverse confessioni religiose), collocata all’interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma, comunque, al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro già chiuso e confezionato in rapporto alla tipologia del trasporto ed alla sua destinazione ultima.

      Stando a quanto mi par di capire la Sua intenzione è aprire una vera e propria “casa funeraria”.

      La Calabria non ammette la gestione – in capo ad imprese funebri – separata tra casa funeraria e sala del commiato dovendo esse insistere in un unico impianto.

  3. X Apollo13

    In Regione Sicilia ai sensi dell’Art. 9 Decreto Assessoriale Sanità 21 giugno 2004 la materia dei luoghi ove tenere in osservazione i defunti ” a cassa aperta” è ancora disciplinata dal solo DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale non contempla la possibilità, perle imprese funebri di impiantare ed esercire una propria casa funeraria (= deposito d’osservazione privato). I presidi igienico sanitari entro cui mantenere e sorvegliare le salme, durante il periodo d’osservazione, sono quindi:

    a) l’abitazione privata dove si è consumato il decesso (se non inadatta e pericolosa)
    b) le strutture istituzionali di cui al capo III DPR n. 285/1990
    c) il servizio mortuario sanitario (= camera ardente ospedaliera) obbligatorio in ogni nosocomio o casa di cura che operi in regime di ricovero ex DPR 14 gennaio 1997.

    Ricordo come anche ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1996, n. 194, senza dimenticare mai il D.M. 28 maggio 1993 per i comuni sussista l’obbligo di garantire la funzione necroscopica e cimiteriale, ragion per cui ogni comune deve necessariamente dotarsi di questi impianti minimi richiesti dalla Legge.

    Leggermente diversa potrebbe, invece, esser la fattispecie di un edificio del commiato dove esporre i defunti…ma a cassa rigorosamente chiusa, ossia come feretri già confezionati e sigillati.

    Una tale ipotesi, ovviamente se ed in quanto prevista o dal regolamento comunale di polizia mortuaria, oppure, dall’atto di regolazione di cui all’art. 22 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è e rimarrebbe oggetto di specifica autorizzazione comunale (rientrando nelle competenze di cui all’art. 107, comma 3, lett. f) testo unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. rilasciata su istanza di soggetto legittimato, così una tale “sosta”, per quanto temporanea, che avvenga senza avere, previamente, richiesta, ed ottenuta, una tale autorizzazione comporterebbe la necessaria applicazione delle disposizioni di cui all’art. 107 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oggettto di sanzione nei termini dell’art. 358, comma 2 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. Incidentalmente, si osserva anche come le autorizzazioni al trasporto, soste, incluse quelle presso chiese ed altri luoghi di culto per il tributo di onoranze (esequie civili o religiose), e simili non si collochino nel contesto del servizio di stato civile, ma si tratti di servizi e funzioni amministrative dei comuni (nel contesto dell’art. 13 testo unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e non certamente del successivo art. 14), una competenza all’autorizzazione di una tale “sosta temporanea”, andrebbe, quindi, individuata nell’ufficio della polizia mortuaria.

    Infine, si esprime questo avviso: di norma (cioè, fatte salve situazioni del tutto peculiari nelle quali, per altri elementi, possa ritenersi opportuno), non sia necessario un qualche specifico accertamento da parte dell’A.S.L. sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali in si effettui una tale “sosta temporanea” del feretro chiuso essendo ipotesi del tutto eccezionale e neppure considerata dalla normativa nazionale vigente

  4. scrivo dalla provincia di catania , ma nella regione sicilia è possibile creare un luogo di deposito per defunti ? o almeno di sosta ? o aprire una funeral home ? grazie anticipatamente ..

  5. Ex D.M. 28 maggio 1993 ogni comune deve dotarsi degli indispensabili servizi necroscopici e cimiteriali, anche ai sensi dell’Art. 13 D.LGS n. 267/2000, tra cui si annovera pure il deposito d’osservazione di cui al Capo III DPR n. 285/1990.

    Per la giurisprudenza il Consiglio comunale può legittimamente assumere in via diretta la gestione non già della sala mortuaria di autopsia dell’ospedale, bensì del locale deposito di osservazione comunemente definito obitorio (Cons. St., sez. V, 23 novembre 1995, n. 1633, in Foro Amm., 1995, 2628).
    Tale atto non contrasta con l’art. 19, lett. m), Legge 12 febbraio 1968, n. 132, o con il DPR 14 gennaio 1997 che impone agli ospedali di disporre di almeno una sala mortuaria (leggasi, oggi, servizio mortuario sanitario) e di autopsia.

    Si rammenta che all’articolo 3 comma 1, lettera a) numero 6) del D.LGS n. 216/2010, tra le funzioni fondamentali dei Comuni, per le quali, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta’ metropolitane e Province, sono comprese in via provvisoria anche le prestazioni del settore sociale. In base alla classificazione di bilancio:

    X. Funzioni nel settore sociale

    Si tratta di funzioni che comprendono i servizi:

    1) Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori
    2) Servizi di prevenzione e riabilitazione
    3) Strutture residenziali e di ricovero per anziani
    4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
    5) Servizio necroscopico e cimiteriale

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