È bene non confondere o sovrapporre indebitamente i concetti di:
” camera mortuaria del cimitero
” servizio mortuario di strutture sanitarie più comunemente conosciuto come camera mortuaria ospedaliera oppure ancora “camere ardenti” dell’ospedale.
Emilia Romagna (Art.14 L.R. 29 luglio 2004 n. 19) e Lombardia (Art. 4 commi 4 e 7, Art. 10 lettera a)L.R. 18 novembre 2003 n. 22) fanno, poi, ampio uso formule linguistiche piuttosto innovative come sala del commiato o struttura del commiato
La camera mortuaria di un cimitero deve possedere le caratteristiche fissate dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.
L’Art. 64 DPR 285/90 confermato e ripreso poi dall’Art. 9 Reg. Reg. Lombardia n. 6/04 definisce come obbligatorio per ciascun cimitero la presenza della camera mortuaria/ deposito mortuario, la camera mortuaria, allora, rientra tra quei servizi cimiteriali istituzionali che il comune è tenuto ad assicurare ai sensi del decreto Ministeriale 29/051993; diverse, invece, è la filosofia adottata dalla regione Emilia Romagna con l’Art.5 comma 5 del Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4 in forza del quale la camera mortuaria deve sussistere non in tutti i cimiteri, ma in almeno uno dei sepolcreti nell’ambito di ogni comune.
in Lombardia la camera mortuaria del cimitero definita più correttamente deposito mortuario deve rispondere positivamente ai requisiti[9] di cui all’Art. 9 del regolamento regionale 27 ottobre 2004 n. 6. Importante è la novità contenuta dall’Art. 9 comma 5 Reg. Reg. n.6/04 che introduce l’onerosità per l’utenza del servizio di deposito mortuario cimiteriale.
Il servizio mortuario ospedaliero e le sale del commiato (case funerarie) ai sensi dell Art. 4 comma 7 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 debbono, invece, rispettare i parametri tecnico-costruttivi di cui al DPR 14 gennaio 1997 (approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie in regime di ricovero da parte delle strutture pubbliche e private)
Anche la formula lessicale “sala del commiato” presenta alcune ambiguità non tanto sul piano linguistico, quanto su quello funzionale:
La sala (o struttura) del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel DPR 14 gennaio 1997 (in Emilia Romagna, invece, si seguono le direttive della Deliberazione Giunta Regionale n.327 del 23 febbraio 2004), se viene utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme (cadavere prima dell’accertamento del decesso).
Se invece la sala del commiato serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso) essa è del tutto assimilabile alla cappellina delle camere ardenti oppure all’oratorio cimiteriale e, dunque, non occorrono le dotazioni del servizio mortuario.
Il problema della mancata ritualità nei servizi mortuari ospedalieri è, forse, il punto più critico della fallita riforma veicolata nel nostro ordinamento di polizia mortuaria dal DPR 14 gennaio 1997, con il poco brillante risultato di camere ardenti fatiscenti degne delle peggiori repubbliche delle banane e non di un moderno Paese europeo.
La differenza sostanziale è che la camera mortuaria di un cimitero è un deposito di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza in deposito.
Sostano, infatti, in camera mortuaria (o deposito mortuario) cimiteriale: feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze., mentre sono svolte in camera/deposito mortuario le operazioni di apertura feretro, taglio della lamiera zincata, confezionamento di contenitori per resti mortali…
La sala del commiato, nel suo significato più proprio è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso.
In realtà il legislatore lombardo ha operato una diversa scelta lessicale intendendo con “sala del commiato” di cui all’Art. 42 reg. Reg. n.6/04 il corrispettivo della chambre funéraire francese e della funeral home anglosassone equivalente alla struttura del commiato delineata dalla legge emiliano Romagnola n.19/03 in tema di depositi d’osservazione-servizi mortuari gestiti da soggetti privati in concorrenza con i servizi necroscopici istituzionali delle camere ardenti.
Se invece la sala del commiato è intesa nell’accezione di casa funeraria, ossia di deposito d’osservazione dove di norma sono assicurate l’osservazione, la tolettatura, interventi di tanatoprassi (se e quando possibili) e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, mentre questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta, allora sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.
Per la custodia valgono sempre due diversi criteri. Se si tratta di camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di sorveglianza cimiteriale di cui agli Artt. 3 e 5 Reg. Reg. n.6/94, e quindi per questi ci si riferisce a quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 che pare ancora esser applicabile almeno sino a quando la Regione Lombardia ai sensi dell’Art. 10 comma 2 lettera b) non emanerà un provvedimento sulle modalità di tenuta dei registri cimiteriali.
Invece il servizio di guardia della sala del commiato ove si svolgano solo liturgie esequiali rientra nella generica custodia cimiteriale. Se in questi locali si deve trascorrere l’intero periodo d’osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico da parte della magistratura.
Salve, sono il Custode del Cimitero Storico Monumentale di Noto (SR),desidererei sapere se ci sono ditte specializzate, per la pulizia delle camere autoptiche, in provincia di Siracusa e Ragusa,grazie mille.
Gentile Leandro,
l’uso delle celle frigorifere è un servizio necroscopico e, quindi, gratuito per l’utenza, perchè risponde ad un’esigenza pubblica (conservazione dei cadaveri in sicurezza e tutela dell’igiene)
Diverso sarebbe se i congiunti del de cuius chiedessero la temporanea permanenza del fefunto in cella frigorifere per organizzare con più calma le esequie. Si tratterebbe allora di un servizio a domanda individuale e, perciò, a titolo oneroso per il richiedente. Se la salma rimane in deposito su disposizione dell’Autorità Giudiziaria (in attesa di riconoscimento, autopsia chiusura delle indagini con relativo rilascio di nulla osta alla sepoltura ex Art. 116 Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n.271) dovrebbe applicarsi il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia) che ha abrogato la cosiddetta Tariffa Penale di cui al Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2701. Alcuni giuristi, però, contestano questa interpretazione e ritengono al pari dei costi per il “recupero salma incidentata ex paragrafo 5.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24” doveroso imputare gli oneri al comune in cui si è verificato il decesso, siccome comunale è il servizio necroscopico da assicurare attraverso le modalità dell’Art. 113 Decreto Legislativo n. 267/2000. Si veda a tal proposito anche la Risoluzione del Ministero dell’Interno n.15900/1371/L.142/1bis/31.F del 13.02.2007 e quella del Ministero di Grazia e Giustizia: nota prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007.
A tale conclusione si giunge interpretando il combinato disposto tra l’Art. 15 comma 2 DPR n.285/1990 e l’Art. 13 Decreto Legislativo n.267/2000, ovvero il servizio necroscopico non è pensato per la sola popolazione residente, ma in relazione alla competenza territoriale. Il calcolo del fabbisogno eve considerare il potenziale bacino di fruizione ( chiunque deceda entro i miei confini amministativi, può anche esser un clandestino o un ignoto, fruirà delle suddette prestazioni istituzionali volte al mantenimento dell’ordine pubblico). I comuni, soprattutto di piccole dimensioni, possono esperire forme associative per la gestioni dell’impianto ai sensi dell Capo V Decreto Legislativo n.267/2000.
In teoria, per il principio di economicità cui la pubblica amministrazione (ed anche, quindi, la polizia mortuaria) deve conformarsi, non è necessario mantenere i cadaveri in cella frigorifera se è già stata perfezionata ed accordata l’autorizzazione alla sepoltura (Art. 74 DPR n.396/2000), quella alla cremazione (Art. 79 DPR n.285/1990 o quella ancora del trasporto all’Estero (Artt. 27 e 29 DPR n.285/1990). Se queste autorizzazioni sono già disponibili ai sensi ell’Art. 8 DPR n.285/1990 si può chiudere la cassa ed il feretro così confezionato potrà esser tranquillamente “parcheggiato” in camera mortuaria (Art. 64 DPR n.285/1990) senza bosogno di apparecchi refrigeranti. Ovviamente per neutralizzare odori fetidi e perdita di liquidi occorrerebbe la doppia cassa di legno e metallo (quella da tumulazione o per trasporti oltre i 100 KM ex Art. 30 DPR n.285/1990), ma se il feretro sarà inumato, come mi pare di capire, prima dell’interro ai sensi dell’rt. 75 comma 2 DPR n.285/1990 bisognerebbe praticare squarci sul nastro metallico del coperchio e l’operazione è poco gradevole (ci si può tagliare con il bordo della lamiera e i gas putridi che si sprigionano bucando lo zinco sono disgustosi…anche se poi si sopravvive lo stesso). Perchè, allora, non chiedere alle imprese funebri attive nel Suo comune ed in zone limitrofe, di confezionare il feretro “a tenuta stagna” , in realtà destinato all’inumazione, con solo cassa di legno ed involucro plastico sostitutivo della lamiera zincata ex Art. 31 DPR n.285/1990. Se non ricordo male almeno tre aziende di articoli funerari sono autorizare rispettivamente con D.M. 9 febbraio 2007, D.M. 28 giugno 2007, D.M. 21 gennaio 2009 a produrre questi “sacchi” di materiale biodegradabile in cui avvolgere il cadavere prima di apporre sulla casa il coprchio di legno. Sono abbastanza comodi ed affidabili e se il defunto sosterà in camera mortuaria per un tempo ragionevole (cioè non… da qui all’ETERNITA’) possono tranquillamente trattenere i miasmi cadaverici senza bisogno di ricorrere al cofano di zinco il quale, tra l’altro, oltre ad esser un rifiuto cimiteriale difficile da smaltire quando ci sarà l’esumazione ordinaria provoca anche un forte rallentamento della decomposizione cadaverica provocando l’effetto “inconsunti” di cui all’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254.
I costi di esercizio dell’attività cimiteriale ne trarrebbero di certo beneficio, liberando le celle frigorifere per usi più specifici della semplice permanenza delle bare in camera mortuaria, mentre i necrofori attendono alle esumazioni per ricavare nuovi posti salma in campo comune.
Gent.mo Sig. Carlo ho letto con attenzione la Sua risposta ai miei interrogativi e non posso che convenire su tutti i punti da lei ampiamente e dettagliatamente esaminati. Penso che in un futuro processo potrò portare parecchi elementi a mia
discolpa anche se molti mi rassicurano un una probabile prescrizione. Comunque oggi per diritto di cronaca devo raccontarVi qualcosa di positivo in tutta questa triste vicenda: abbiamo avuto il dissequestro definitivo della sala mortuaria e relativa cella frigorifera . Potrò almeno disporre di un locale idoneo in cui depositare e conservare le salme (al fresco) in attesa della disponibilità di posti per l’inumazione delle stesse. L’Amministrazione dopo i mie continui e incessanti inoltri di note grazie anche alle Vostre indicazioni mi ha comunicato che intende far eseguire profilassi antitetanica e antiepatite ad uno dei due operai che operano nel nostro cimitero. Almeno in parte sono state accolte le mie dimostranze anche se la situazione del personale resta precaria e deficitaria dal punto di vista professionale. Pensate che nel giro di pochi giorni hanno cambiato profilo e qualifica dell’operaio comunale in necroforo seppellitore. Devo sperare che lo stesso goda sempre di ottima salute e che non richieda permessi per ferie altrimenti per il Comune saranno ossi amari!!!
La saluto e spero che questa telenovela abbia un buon fine e sia di aiuto ad altri operatori del settore. Leandro
Gentile Leandro,
il ricorso all’ASL, come ultima speranza (se in municipio non mi ascoltano…”Ci sarà ben un giudice a Berlino” come disse quel mugnaio stanco di subire soprusi dalle truppe imperiali) avrebbe un senso compiuto se il responsabile del servizio di custodia rilevasse nell’attività cimiteriale gravi pregiudizi per la salute pubblica o per la sicurezza degli stessi necrofori. Esempio: ex Art. 82 comma 2 DPR n.285/1990 i cadaveri non si scheletrizzano nei tempi previsti (solitamente 10 anni) dal turno di rotazione in campo di terra e il cimitero è prossimo alla saturazione, c’è il reale pericolo di infezione mortale (D.M. 15 dicembre 1990) o contaminazione con nuclidi radioattivi, il camposanto è infestato da insetti molesti portatori di germi patogeni o cani randagi affetti da idrofobia; (esagero, come sempre, volutamente) i morti si risvagliano con una gran fame di carne umana e cercano di azzannare i becchini e visitatori del cimitero (in questo frangente da film horror proporrei al Sindaco si assumere non un seppellitore, ma… un cecchino tiratore scelto di comprovata esperienza!). Ma se il Sindaco non recepisce la pure legittima istanza dell’addetto al servizio di custodia conviene esperire anche quest’ultima possibilità del tutto formale e senza grandi margini di successo (poi, per sfinimento ci ritireremo tutti, come canta VASCO ROSSI, a bere del Whisky al Roxy Bar!)
Nel caso da Lei descrittomi non si attende alla esumazioni ordinarie (ed il cimitero va verso il collasso) per una ragione eminentemente organizzativa: manca infatti il personale, la forza lavoro per eseguire le operazioni cimiteriali programmate. Se, però, i necrofori in servizio sono costretti a fare i salti mortali per evadere le giornaliere incombenze ed i carichi di lavoro ed a massacrarsi di fatica è opportuno informare l’ASL, non tanto per l’insalubrità del cimitero (situazione per cui è stato originariamente pensato l’Art. 51 comma 2 DPR n.285/1990), quanto perchè all’ASL competono pur sempre i servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 6, lettera i) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81. Cioè, per una volta almeno pensiamo a noi beccamorti ancora vivi… i morti possono aspettare!
Il Sindaco, data l’emergenza, con ordinanza contingibile ed urgente adottata per ragioni di ordine pubblico ex Artt. 50 comma 5 e. 54 comma 2 dispone le esumazioni (vabbè, invece, di un provvedimento eccezionale, basterebbe l’ordinanza di cui all’Art. 82 comma 4 DPR n.285/1990, ma se non ci sono necrofori a scavare ed a raccogliere ossa andrà il Sindaco con Giunta Comunale al seguito???). Nell’inerzia omissiva ed indadempiente del Sindaco provvede il Prefetto (Art. 54 comma 8 Decreto Legislativo n.267/2000) il quale ex Art. 142 comma 2 Decreto Legislativo n.267/2000 in attesa del Decreto di Destituzione, può sospendere dalla loro carica gli amministratori locali.
Se per tamponatura dei loculi, smurature, apposizione di lapidi e lastre sepolcrali provvedono ditte private ai sensi del regolamento comunale di polizia mortuaria va benissimo! Nulla Osta e si proceda pure. Se non ci fosse previsione nel regolamento comunale gli abusi potrebbero configurare la fattispecie di reauto conosciuta come usurpazione di funzioni pubbliche (Art. 347 Codice Penale) . Queste imprese edili (possono anche esser marmisti) debbono esser in regola con tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e contributivi (lavorare in nero in casa del comune, perchè COMUNALE è il cimitero ex Art. 824 Codice Civile, non è il massimo della furbizia!) e vengono autorizzate dal comune (di volta in volta o anche una tantum, ma con la “minaccia” di controlli a campione) a compier lavori entro il recinto cimiteriale.
Una corretta politica cimiteriale (anche sotto l’aspetto TARIFFARIO) è un problema ormai ineludibile. La macchina cimiteriale è un ciclo continuo e si muove, seppur lentamente, di moto perpetuo “come rota ch’igualmente è mossa” direbbe Dante Alighieri nel Canto XXXIII del Paradiso, siccome sino a quando ci saranno dei Vivi sulla terra, ed in quanto tali soggetti al potere di sorella morte, occorrerà predisporre spazi deputati alla collocazione dei loro cadaveri, per il tempo successivo al decesso.
Se traducessimo la polizia mortuaria in slogan pubblicitario stile Coca-Cola (…e sai cosa bevi!) potremmo dire: “A finanziare il cimitero di oggi sono…i morti di domani”.
Una conduzione manageriale del cimitero (come avviene in America dove ci sono i cimiteri privati) per il nostro ordinamento è una bestemmia, perchè il camposanto ha anche una funzione sociale e comunitaria e, come tale, lavora in perdita, in quanto assicurare a tutti gli umani un diritto assoluto ed universale come una sepoltura dignitosa costa una barca di quattrini (se muore un poveraccio, un clandestino, un “negro” perchè non ha i soldi per il funerale non lo seppellisco in cimitero? Lo do’ in pasto alle bestie feroci del circo? Lo “interro” nella discarica indifferenziata della spazzatura o lo spaccio per “involtino primavera” cucinato da un cuoco cinese un po’ cannibale?).
Il sistema cimiteriale costa, costa, costa tantissimo, soprattutto il cimitero italiano perchè ha molto patrimonio edilizio (da noi il camposanto non è solo una romantica quadra di terra irta di croci e circondata da un recinto con chiesa a fianco, ma è costituito da edifici, corpi di fabbrica, colombari, blocchi murari, edicole, cappelle gentilizie, cripte…).
E’una ricchezza culturale tipicamente italiana??? SIIII’!!!…ma bisogna mantenerla e ci vogliono tanti soldi che lo Stato, cioè l’erario pubblico, oggi non ha più.
Ecco il fine ultimo di un corretto modulo tariffario (da modellare e plasmare sulle reali necessità del Comune e DELLA SUA CITTADINANZA), per mantenere in ordine il bilancio della polizia mortuaria e permetterle di continuare la propria azione (crisi del Dollaro, deprezzamento dell’Euro o rincaro del petrolio, la gente muore lo stesso, alla faccia dei politici e della Borsa di Wall Street, siccome la morte è monopolio di Domine IDDIO, e bisogna pur predisporre la capacità ricettiva del cimitero, anche se il portafogli del comune langue o, addirittura, è pressochè vuoto).
Il fine di lucro (Art. 92 comma 4 DPR n.285/1990 e Paragrafo 14.3 Circolare Ministeriale Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24) è giustamente vietato proprio per la forte connotazione morale, spirituale, affettiva dei servizi cimiteriali. Certi comuni (specialmente al NORD) dove un metro quadrato di concessione in cimitero costa più di un metro quadrato di edilizia residenziale di pregio sono fuori dal mondo ed in preda ad un delirio allucinogeno (PEGGIO DELL’LSD e delle pasticche di EXTASY!), parimenti e, per converso, una concessione 99ennale accordata per poche centinaia di Euro rappresenta un modo demagogico ed acchiappavoti per far cassa, scaricando sulle generazioni future il salatissimo prezzo di questa finanza allegra e creativa…sì, di DEBITI!
Parlare di fiscalità è sempre un argomento spinoso, Le amministrazioni locali per farsi belle agli occhi del popolo promettono e giurano: “Non metteremo mai le mani nelle tasche degli Italiani colpiti da un lutto”, ma se in cassa non ci sono i soldi per pagare lo stipendio ai necrofori chi, alla fine subisce davvero il disservizio???
Gent.mo Sig. Carlo leggo con estremo piacere la Sua precisazione in merito ai problemi riscontrati e posti in essere nella nostra struttura cimiteriale, esaminati anche con la Sua consueta e proverbiale vena umoristica. Tutto chiaro eccetto il passo ” Un’informativa all’ASL (Art. 52 comma 2 DPR n.285/1990) da parte del Servizio di Custodia non solo è possibile, ma risulta persino doverosa”.L’articolo in questione penso si riferisca alla tenuta e registrazione sui registri di tutte le operazioni cimiteriali e quindi non trovo il nesso per un mia eventuale informativa da trasmettere all’Asl. Per quanto concerne le operazioni inerenti tumulazioni, estumulazione ecc. nel nostro Comune non vige alcun regolamento o tariffario ma le operazioni vengono fatte a titolo quasi gratuito. Le spiego meglio, nelle sepolture private quali cappelle o tumuli facciamo intervenire ditte edili che provvedono alle operazioni di tumulazione con propri incaricati e fanno pagare ai familiari le spese del materiale e mano d’opera. Noi dipendenti comunali quando eravamo in pieno organico provvedavamo solo a calare la salma nel tumulo o cappella al resto provvedeva la ditta chiamata di solito dagli stessi familiari vista anche la ristrettezza del posto e molte volte legata da vincoli di parentela. Chiaramente per le inumazioni provvedeva solo il personale addetto al cimitero. Quindi almeno su questo fattore bisogna convenire e spezzare un osso a favore dell’Amministrazione la quale non ricava alcun beneficio da tali operazioni ma indirettamente solo finalità politiche. La saluto e La ringrazio ancora di tutta la sacrosanta pazienza per i miei continui interventi. Leandro
Vabbè, riassunto delle puntate precedenti di questa telenovela funeraria, per chi si fosse appassionato solo da oggi a questo caso.
1) Il cimitero è un impianto pubblico (Art. 824 Codice Vivile) necessario ed indispensabile per ciascun comune (D.M. 20 maggio 1993, Artt. 337, 343 e 394 e Regio Decreto n.1265/1934, Capo IX DPR 10 settembre 1990 n.285, Art. 4 legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865).
2) Ogni comune deve garantire nel tempo il “fabbisogno”, ossia un determinato numero di posti salma nel campo comune d’inumazione (Art. 58 DPR n.285/1990), anche procedendo tempestivamente alle esumazioni ordinarie, finalizzate proprio a liberare spazio per nuove inumazioni. L’attività cimiteriale, dunque, si configura come un ciclo, perchè il cimitero è a rotazione e non cumulativo (altrimenti dove accatasteremmo i cadaveri???).
3) Il cimitero è posto sotto il controllo e la supervisione del Sindaco (Artt. 51 comma 1 e e “deduttivamente” 104 comma 4 DPR n.285/1990) il quale si avvale dell’ASL come interfaccia tecnico strumentale rispetto alla propria potestà politica. Nella polizia mortuaria il Sindaco agisce in qualità di Ufficiale di Governo (Artt. 14 comma 2 e 54 Decreto Legislativo n.267/2000) ed Autorità Sanitaria Locale (Legge n.833/1978, Decreto egislativo n.112/1998 e Decreto Legislativo n.267/2000).
4) La violazione alle disposizioni di cui al Regio Decreto n.1265/1934 ed al DPR n.285/1990 (Art. 107), quando non dotate di un proprio sistema autonomo di diritto punitivo, implica la sanzione amministrativa pecuniaria ex Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934, il cui importo è stato aggiornato dall’ Art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196. (da 3 ai 18 milioni delle vecchie Lire ovviamente da convertire in Euro ai sensi del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213) Le procedure (modalità di pagamento, Autorità di garanzia cui ricorrere…) per elevare la sanzione di cui sopra sono dettate dalla Legge 24 dicembre 1981, n.689.
5) L’introito dell’importo di cui all’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1933 spetta all’erario comunale (siccome su base COMUNALE è strutturato il nostro ordinamento di polizia mortuaria) e costituisce un’importante voce del bilancio comunale (Artt. 165 comma 3 e 199 Decreto n.267/2000).
QUINDI….. per palese trasgressione alle norme di polizia mortuaria il comune dovrebbe irrogare la sanzione amministrativa di cui all’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 a…SE’STESSO!!! e se, per ovvie ragioni, non provvede incappa nella responsabilità patrimoniale per danno all’erario pubblico.
Oddio, come extrema ratio potrebbe esser la Stessa ASL ad elevare la sanzione (informandone… il Sindaco), ma come dicevano i latini “Canis non est canem”, ossia “Cane non Mangia cane”! Siamo al paradosso ed evidente è il conflitto di attribuzioni che porta al cortocircuito.
“Chi controlla il controllore?”, si chiedeva il grande filosofo Platone tanti secoli fa. La domanda è ancora insoluta.
Gentile Leandro,
Oggi sono particolarmente venale e mi metto a sragionare sul vil denaro.
Se il Comune non mette il servizio cimiteriale in grado di adempiere le proprie mansioni arreca danno patrimoniale all’erario comunale, cioè a sè stesso e tale comportamento pregiudizievole per il buon andamento dell’Amministrazione (e del suo bilancio!!!) è pure passibile di responsabilità patrimoniale ex Art. 93 Decreto Legislativo.
n.267/2000.
Ho detto, forse una una sciocchezza? No! Vediamo il perchè:
dall’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n.26 tutte le operazioni cimiteriali sono ordinariamente a titolo oneroso, le tariffe debbono esser calcolate in base ai criteri dell’Art. 117 Decreto Legislativo n.267/2000, deve quandi instaurarsi, per il possibile, un equilibrio tra costi e ricavi della macchina cimiteriale; poi, certo, il cimitero (grazie a Dio) non è un impresa o una SPA, è soprattutto una funzione sociale ed igienico-sanitaria (quindi lavora in perdita ed è finanziato dalla fiscalità generale), ma, nei limiti della ragionevolezza istituzionale, dovrebbe esser gestino in modo oculato ed avveduto, almeno per non provocare disastri economici.
La tumulazione è una voce molto importante nel bilancio del sistema cimiteriale di un comune, essa infatti, configurandosi sempre come sepoltura privata e dedicata è tassativamente a pagamento ed il canone di concessione per aree e manufatti sepolcrali viene formato con i parametri di cui all’Art. 4 comma 2 Decreto Ministeriale 1 luglio 2002, invero abbastanza elastici l’unico limite importantissimo è il “tetto tariffario” per evitare lucro e speculazione (Art. 92 comma 4 DPR n.285/1990). Se non si eseguono per tempo le estumulazioni, al fine di liberare loculi, nicchie, celle siccome mancano i necrofori gli effetti perversi sono almeno due:
1) il feretro, l’urna o la cassetta ossario che occupano il tumulo sono “sine titulo”, cioè abusivi, perchè se la concessione è scaduta e non viene contestualmente rinnovata non potrebbero rimanere lì (ma non è colpa dei morti se nessuno…LI SPOSTA dalla tomba!)
2) se non si svuotano i luculi, per la colpevole inerzia dell’amministrazione, il comune non potrà più concederli e ciò produce un mancato introito, ossia un danno patrimoniale.
Le operazioni cimiteriali, tra l’altro, sono sempre soggette a preventiva istruttoria, al fine del rilascio di una specifica autorizzazione; questo procedimento amministrativo frutta a comune diritti fissi e diritti di segreteria (Legge 19 marzo 1993, n. 68, Legge 8.6.1962 n. 604, Art. 149 comma 4 Lettera c) Decreto Legislativo n.267/2000) ed essi, per far quadrare i conti, fanno sempre comodo.
Un’informativa all’ASL (Art. 52 comma 2 DPR n.285/1990) da parte del Servizio di Custodia non solo è possibile, ma risulta persino doverosa, anche ai fini della corretta applicazione del Decreto Legislativo n.81/2008. Come da Lei giustamente osservato non è solo il problema della vaccinazione, per esumazioni ed estumulazioni bisogna saper manovrare montacarichi, ruspe, piccoli escavatori, occorre una buona conoscenza sulle norme di profilassi e smaltimento dei rifiuti cimiteriali (DPR n.254/2003) e loro tracciabilità e, soprattutto servono nervi saldi anche per affrontare situazioni abbastanza scabrose. Se un aspirante necroforo alla vista di un resto mortale inconsunto si sente male, sviene e case nella fossa come fossimo in un film di Fantozzi, lo lasciamo lì e copriamo la buca o lo “esumiamo” assieme all’indecomposto?
Gent.mo Sig. Carlo grazie ancora per la Sua disponibilità e per le esaurienti e dettagliate risposte ai miei quesiti circa l’impossibilità di poter garantire i servizi cimiteriali inerenti alle esumazioni ed inumazioni in campo comune. Come Lei
mi fà notare l’Amministrazione continua a restare inerta alle mie note e come unica e sola risposta verbale mi comunica che ha avviato le richieste all’ASL per assicurare le dovute profilassi antitetanica e antiepatite ad uno dei due operai addetti alla pulizia del cimitero. Gli stessi non dispongono di sufficienti capacità nel campo delle esumazioni , al massimo possono collaborare con l’unico seppellitore in organico alla struttura cimiteriale. Come vede la situazione è abbastanza complessa e alla fine i nostri cari amministratori non fanno altro che cercare di scaricare le responsabilità su noi dipendenti magari accusandoci di scarso impegno, disservizi ed altre maledizioni. La saluto e La terrò informato sui prossimi sviluppi del caso. Leandro
Gentile Leandro,
“Sursum Corda”, come si dice durante la Santa Messa in lingua latina (anche in quella da requiem tanto cara a noi poveri beccamorti!), ossia…”In Alto i Cuori”, quindi: coraggio!
Se l’amministrazione comunale, nonostante le DOVUTE ed OBBLIGATORIE segnalazioni attraverso ricorso gerarchico dell’addetto al servizio di custodia cimiteriale, si comporta in modo omissivo (se ne “FREGA” perchè i morti non portano voti…ma solo “sfiga”, almeno nella vulgata popolare) ed il sistema cimiteriale va in “default”, cioè fallisce, collassa, perchè non può più garantire il fabbisogno di posti salma nei campi d’inumazione (Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934, Artt. 58 e 59 DPR n.285/1990) le soluzioni, nell’ordine consequenziale, sono due:
1) ai sensi dell’Art. 136 Decreto Legislativo n.267/2000 l’ente locale inadempiente (il comune, nel nostro caso) viene commissariato, affinchè si provveda al ripristino delle condizioni minime di accoglimento (Art. 50 DPR n.285/1990) nei cimiteri comunali fissato dalla Legge.
2) ex Art. 142 comma 1 Decreto Legislativo n.267/2000 il Ministero degli Interni solleva il Sindaco dal proprio incarico e con quest’ultimo decadono automaticamente la Giunta ed il Consiglio Comunale (Art. 141 Decreto Legislativo n.267/2000).
Lo slogan di un famosissimo film del terrore (L’alba dei Morti Viventi, regia di George Romero, anno 1978) così recitava: “Quando non ci sarà più posto all’inferno i morti cammineranno sulla terra dei vivi”, quindi, fuor di metafora, la politica snobba bellamente la polizia mortuaria (tanto siamo tutti “belli” e “sani” anche se siamo drogati di Viagra e… FORMALINA, ex Art. 32 DPR n.285/1990… giusto per non impudridire!), ma quando i cadaveri insepolti (ed anche quelli indecomposti!) traboccheranno come un “maleodorante reflusso gastrico” dal recinto asettico del camposanto qualcuno (speriamo siano tanti!) comincierà ad in…cavolarsi davvero ed allora scoppierà la guerra del caro estinto!
Gent.mo Sig. Carlo La ringrazio ancora una volta per la sua gentile e sollecita risposta in riferimento alle mie richieste circa la mancanza di personale verificatesi nel nostro cimitero. Come Lei può ben comprendere quale Responsabile e Custode dello stesso mi trovo coinvolto in una situazione alquanto delicata visto anche le mancate risposte alle note inoltrate all’Amministrazione. La Sua risposta mi ha almeno rassicurato sulle decisioni che dovro’ prendere in futuro evitando di trovarmi coinvolto in altri guai giudiziari verificatesi in passato. Come può ben capire la situaziane createsi mi costringerà a sospendere tutte le future esumazioni in campo comune e con la logica consequenza di non poter eseguire le relative inumazione che si renderanno necessarie. Per quanto sopra sussiste anche il problema del sequestro della Sala Mortuaria e cella frigorifera del nostro cimitero con impedimento a poter conservare le salme in attesa di inumazione. I miei superiori forse non si sono resi conto della gravità della situazione e io come posizione e qualifica non posso certamente far presente il caso ad organi esterni all’Amministrazione. La saluto e mi complimento ancora una volta per la sua professionalità e competenza nel settore funerario.