Camera mortuaria, sala del commiato e servizio mortuario sanitario

È bene non confondere o sovrapporre indebitamente i concetti di:

camera mortuaria del cimitero
servizio mortuario di strutture sanitarie più comunemente conosciuto come camera mortuaria ospedaliera oppure ancora “camere ardenti” dell’ospedale.

Emilia Romagna (Art.14 L.R. 29 luglio 2004 n. 19) e Lombardia (Art. 4 commi 4 e 7, Art. 10 lettera a)L.R. 18 novembre 2003 n. 22) fanno, poi, ampio uso formule linguistiche piuttosto innovative come sala del commiato o struttura del commiato

La camera mortuaria di un cimitero deve possedere le caratteristiche fissate dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

ist3L’Art. 64 DPR 285/90 confermato e ripreso poi dall’Art. 9 Reg. Reg. Lombardia n. 6/04 definisce come obbligatorio per ciascun cimitero la presenza della camera mortuaria/ deposito mortuario, la camera mortuaria, allora, rientra tra quei servizi cimiteriali istituzionali che il comune è tenuto ad assicurare ai sensi del decreto Ministeriale 29/051993; diverse, invece, è la filosofia adottata dalla regione Emilia Romagna con l’Art.5 comma 5 del Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4 in forza del quale la camera mortuaria deve sussistere non in tutti i cimiteri, ma in almeno uno dei sepolcreti nell’ambito di ogni comune.

in Lombardia la camera mortuaria del cimitero definita più correttamente deposito mortuario deve rispondere positivamente ai requisiti[9] di cui all’Art. 9 del regolamento regionale 27 ottobre 2004 n. 6. Importante è la novità contenuta dall’Art. 9 comma 5 Reg. Reg. n.6/04 che introduce l’onerosità per l’utenza del servizio di deposito mortuario cimiteriale.
Il servizio mortuario ospedaliero e le sale del commiato (case funerarie) ai sensi dell Art. 4 comma 7 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 debbono, invece, rispettare i parametri tecnico-costruttivi di cui al DPR 14 gennaio 1997 (approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie in regime di ricovero da parte delle strutture pubbliche e private)

Anche la formula lessicale “sala del commiato” presenta alcune ambiguità non tanto sul piano linguistico, quanto su quello funzionale:

La sala (o struttura) del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel DPR 14 gennaio 1997 (in Emilia Romagna, invece, si seguono le direttive della Deliberazione Giunta Regionale n.327 del 23 febbraio 2004), se viene utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme (cadavere prima dell’accertamento del decesso).

Se invece la sala del commiato serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso) essa è del tutto assimilabile alla cappellina delle camere ardenti oppure all’oratorio cimiteriale e, dunque, non occorrono le dotazioni del servizio mortuario.

Il problema della mancata ritualità nei servizi mortuari ospedalieri è, forse, il punto più critico della fallita riforma veicolata nel nostro ordinamento di polizia mortuaria dal DPR 14 gennaio 1997, con il poco brillante risultato di camere ardenti fatiscenti degne delle peggiori repubbliche delle banane e non di un moderno Paese europeo.

La differenza sostanziale è che la camera mortuaria di un cimitero è un deposito di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza in deposito.

Sostano, infatti, in camera mortuaria (o deposito mortuario) cimiteriale: feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze., mentre sono svolte in camera/deposito mortuario le operazioni di apertura feretro, taglio della lamiera zincata, confezionamento di contenitori per resti mortali…

La sala del commiato, nel suo significato più proprio è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso.
In realtà il legislatore lombardo ha operato una diversa scelta lessicale intendendo con “sala del commiato” di cui all’Art. 42 reg. Reg. n.6/04 il corrispettivo della chambre funéraire francese e della funeral home anglosassone equivalente alla struttura del commiato delineata dalla legge emiliano Romagnola n.19/03 in tema di depositi d’osservazione-servizi mortuari gestiti da soggetti privati in concorrenza con i servizi necroscopici istituzionali delle camere ardenti.

sono le 11Se invece la sala del commiato è intesa nell’accezione di casa funeraria, ossia di deposito d’osservazione dove di norma sono assicurate l’osservazione, la tolettatura, interventi di tanatoprassi (se e quando possibili) e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, mentre questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta, allora sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.
Per la custodia valgono sempre due diversi criteri. Se si tratta di camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di sorveglianza cimiteriale di cui agli Artt. 3 e 5 Reg. Reg. n.6/94, e quindi per questi ci si riferisce a quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 che pare ancora esser applicabile almeno sino a quando la Regione Lombardia ai sensi dell’Art. 10 comma 2 lettera b) non emanerà un provvedimento sulle modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Invece il servizio di guardia della sala del commiato ove si svolgano solo liturgie esequiali rientra nella generica custodia cimiteriale. Se in questi locali si deve trascorrere l’intero periodo d’osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico da parte della magistratura.

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Carlo Ballotta

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52 thoughts on “Camera mortuaria, sala del commiato e servizio mortuario sanitario

  1. Come ha recentemente rilevato la Suprema Corte di Cassazione e’ legittima l’astensione dall’attività lavorativa in caso di mancanza sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza necessarie nel caso concreto a garantire l’incolumità dei lavoratori esposti a rischi ((Legge n. 81/2008).

    Per la Corte di Cassazione la mancata predisposizione da parte del datore di lavoro delle misure richieste dai lavoratori per essere tutelati da particolari rischi lavorativi configura un grave inadempimento contrattuale che giustifica – in virtù della corrispettività delle prestazioni sottesa al rapporto di lavoro – la controparte a sospendere il proprio adempimento (ossia la prestazione dell’attività lavorativa) ex articolo 1460 del Codice civile. Di conseguenza, avverte la Corte nella relativa sentenza (7 novembre 2005, n. 21479), è illegittimo il licenziamento per giusta causa o per giustificato intimato dal datore di lavoro al lavoratore astenutosi dall’attività lavorativa.

    I necrofori potranno opporre questo motivato rifiuto alla richiesta di eseguire l’esumazione.

    Ricordiamo che le operazioni cimiteriali sono di esclusiva competenza del gestore, persone esterne non possono assolutamente attendere allo scavo delle fosse, alla calata delle bare oppure alla chiusura dei tumuli.

    Sarebbe possibile un intervento da parte di soggetti esterni alla direzione del cimitero solo in caso di tomba privata (esempio: cappella gentilizia costruita dal concessionario su terreno cimiteriale datogli in concessione dal comune) e se questa circostanza (invero piuttosto rara) è espressamente contemplata dal regolamento comunale.

  2. Salve nel nostro cimitero ci ritroviamo con un organico ridotto all’osso!!! Causa serio infortunio di uno dei due seppellitori devo adempiere sempre in emergenza alle operazioni di inumazione tumulazione e sopratutto esumazione. Vi renderete conto che una sola unità non può certamente operare in un settore così delicato siamo pertanto costretti a chiedere aiuti a ditte esterne per le operazioni di cui sopra . In organico abbiamo due operai addetti alla pulizia delle aree cimiteriali ma gli stessi non possono aiutare l’unico seppellitore nelle operazioni di esumazione perchè sprovvisti di profilassi previste dalla legge nel nostro settore. Come pensate posso risolvere tale inconveniente oltre alle numerose note che ho indirizzato ai vari Dirigenti e Amministratori? Grazie per la cortese risposta e saluti

  3. Laconicamente osservo come Ex Art. 23 Cost. (almeno sino a quando resterà in vigore) le corvèes tanto diffuse nel Medioevo, non abbiano più diritto di cittadinanza nell’Ordinamento Italiano. La reperibilità deve, quindi, esser espressamente contemplata dalla Legge e dal contratto di lavoro (il quale, come recita il Codice Civile, ha valore di Legge tra le parti contraenti).
    Al di là delle facili ironie la questione si complica se, come mi pare di capire, il cimitero assolve anche la funzione di deposito d’osservazione attraverso la propria camera mortuaria.
    Nel deposito d’osservazione i morti (o meglio le salme) stazionano “a cassa aperta” proprio perchè si compia il periodo d’osservazione, durante il quale (Art. 11 DPR n.285/1990) non si debbono ostacolare eventuali manifestazioni di vita con i trattamenti irreversibili di cui all’Art. 8 DPR 285/1990.
    Ai sensi dell’Art. 12 comma 2 deve esser assicurata continuamente la sorveglianza (24 ore su 24 per 365 giorni all’anno) per rilevare eventuali, anche se lievi ed impercettibili fenomeni di vita (se il morto ci ripensa e…si risveglia bisogna prestargli assistenza) e, soprattutto, per impedire l’accesso ai malintenzionati.
    Non basta quindi qualcuno che apra semplicemente il cancello del camposanto e la porta della camera mortuaria. Il servizio necroscopico (Capo III DPR 285/1990 e D.M. 28 maggio 1993) deve obbligatoriamente esser assicurato dal comune (Art. 14 DPR 285/1990) direttamente (con proprio personale e propri mezzi) o attraverso le forme previste dal Decreto Legislativo n.267/2000.
    Il Sindaco (Art. 50 comma 7 Decreto Legislativo n.267/2000) disciplina gli orari di apertura al pubblico del cimitero, mentre spetta alla Giunta (Art. 48 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000) l’adozione di un regolamento per razionalizzare uffici e servizi (tra i quali ricade, pur sempre anche il cimitero).
    Ulteriori disposizioni possono esser contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria.
    Il trasporto necroscopico di cui al punto 5.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n.24 (raccolta salme incidentate, recupero salme da luoghi inidonei a fungere da deposito d’osservazione) proprio per i suoi connotati di emergenza ed indifferibilità non può esser previsto nè tanto meno calcolato; insomma del trasporto necroscopico c’è bisogno proprio… “Nell’Ora In Cui Meno ve L’spettate” come recita il Santo Vangelo. Chi dispone il trasporto necroscopico (Organi di Polizia Giudiziaria, Autorità Sanitaria) deve avere l’assoluta certezza sul “dove” la salma sarà trasferita, senza ulteriori peregrinazioni. In quest’ipotesi (il deposito d’osservazione insiste su suolo cimiteriale) il cimitero dovrebbe sempre esser aperto (non ai visitatori o ai curiosi nottambuli) ma quanto meno ai necrofori incaricati del trasporto necroscopico.

  4. L’istituto della reperibilita’, e’ regolato dall’art. 23 CCNL 14/9/2000. Tra l’altro, uno stesso dipendente non puo’ essere posto in reperibilita’ oltre 6 giorni/mese. L’indennita’ e’ raddoppiata quando cada in giornata festiva o di riposo, in relazione all’orario settimanale.
    In ogni caso, l’individuazione delle figure, dei servizi, della frequenza e delle condizioni per il ricorso alla reperibilita’, nonché l’ammontare delle risorse economiche destinatevi, e’ oggetto di contrattazione decentrata e non puo’ che essere svolto se non nel rispetto degli accordi stipulati in tale sede.
    Per altro, va tenuto, sempre, presente, come la disciplina delel modalita’ dei trasporti funebri sia rimessa ai provvedimenti considerati dall’art. 22 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la conseguenza che dovrebbero neppure essere ipotizzabili trasporti, e relativa accoglienza nei cimiteri, al di fuiori degli orari stabiliti per questo. In altre parole, l’accoglimento nel cimitero costituisce, ordinariamnete, un’attivita’ in qualche modo programmabile, che porta ad escludere, in parte, il ricorso alla reperibilita’, avendo questo, in se’ stesso, componenti necessarie di non prevedibilibilita’ (come, ad esempio, potrebbe essere in caso di accoglimento nel deposito di osservazione o nell’obitorio).
    Se ne conclude che, in sede di definizione delle modalita’ ed orari dei trasporti, dovrebbe essere cura di tenere presente anche gli orari di prestazione del servizio del personale, lasciando l’istituto della reperibilita’ alle sole ipotesi di prestazioni connessa ad eventi imprevisti od imprevedibili.

  5. Salve Le volevo porre una domanda sulla reperibilità nel settore cimiteriale. Il custode e responsabile dei servizi cimiteriali può secondo legge assicurare un turno di reperibilità per tutto l’anno e principalmente nei giorni festivi che coincidono con il suo riposo settimanale? In poche parole il Comune mi puo’ obbligare a recarmi al cimitero per funerali e trasporti salme nei giorni festivi o dopo il mio normale turno di lavoro giornaliero essendo l’unico reperibile nella zona ma non assicurandomi un turno di reperibilità e relativa corresponsione dell’indennità prevista. Lo stesso mi corrisponde solo un premio annuo per la reperibilità che devo assicurare per 365 giorni. La ringrazio per la risposta e La saluto Leandro

  6. Gent.mo Sig. Carlo La ringrazio della dettagliata e articolata risposta in merito ai quesiti da me posti circa il sequestro avvenuto nel nostro cimitero. Lo stesso essendo situato in una zona di alta risonanza turistica ha destato non pochi echi di cronaca giornalistica e televisiva con relativa gioia di colui che si è macchiato di tale incresciosa e inopportuna denuncia solo per raccimolare un po di notorietà ma che purtroppo ha colpito il sottoscritto che in quasi 30 anni di servizio ha sempre svolto con diligenza e abnegazione un servizio così delicato e non certamente piacevole da svolgere. Ricevere una denuncia penale essere paragonato come Lei sottolinea nella risposta ad un malavitoso non è cosa simpatica quando poi i veri responsabili sono i vertici comunali quelli a cui ho sempre segnalato i disservizi e le carenze del settore, senza aver mai avuto risposta e sempre per aver fatto il mio dovere anche quando mi sono trovato a corto di personale e prodigandomi di persona per portare a termine le operazioni ed evitare inconvenienti alle persone già colpite da lutti e disgrazie varie. In queste circostanze è avvilente vedere la totale assenza e superficialità di tutti gli organi comunali Sindaco in testa che pensano solo a salvare la faccia e far ricadere sui propri dipendenti tutte le colpe e i disservizi. Mi scuso per lo sfogo ma vista la cura e la premura che Lei ha avuto nel rispondere a tutti i miei interrogativi (oggi giorno è difficile trovare chi si presta per il prossimo ) e nel salutarla mi riservo di tenerla informata sugli sviluppi della vicenda.

  7. Nella regione Abruzzo si applica letteralmente l’Art. dell’Art. 338 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, così come modificato dall’Art. 28 Legge 1 agosto 2002 n. 166, con esplicita abrogazione dei commi 3 e 4 Art. 57 DPR n.285/1990.
    La casa del commiato, essendo a tutti gli effetti un deposito d’osservazione (DPR 14 gennaio 1997; Artt. 12, 13 e 14 soprattutto del DPR 10 settembre 1990 n. 285) può esser realizzato anche all’interno del cimitero (deduttivamente: Art. 64 comma 3 DPR 285/1990), ma la proprietà dell’impianto rimarrebbe pubblica, siccome esso insisterebbe su suolo cimiteriale ed il cimitero è un bene del demanio comunale (Art. 824 Codice Civile).

    Ovviamente un intervento edilizio di questo impatto se realizzato entro il perimetro cimiteriale (tutta la struttura ha un costo approssimativo iniziale di qualche milione di Euro, e poi deve essere gestita in modo equo e redditizio) dovrebbe esser previsto nel piano regolatore cimiteriale Art. 59 coma 1 Lettera b) DPR n.285/1990.

  8. La polizia mortuaria è tutta un paradosso, ogni tanto si sovverte la realtà delle cose, rovesciando la prospettiva degli eventi; una denuncia penale (me ne intendo, purtroppo) non è mai simpatica, soprattutto se uno non è abituato a delinquere, perchè di mestiere fa il necroforo e non il malavitoso tipo Tony Montana in Scarface, magistralmente interpretato da Al Pacino.
    La giustizia penale, data la sua delicatezza, procede per gradi, con molta circospezione (e tempi dilatati all’infinito, sino all’avvento provvidenziale…di “Santa Prescrizione”.
    L’Art. 111 Cost. così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.2/1999 offre notevoli garanzie sul giusto processo, ed anche il Codice di Procedura Penale riconosce notevoli strumenti alla difesa. Sugli aspetti processuali non mi pronuncio, in quanto non ne ho titolo; però sono d’obbligo alcune osservazioni:

    la funzione edittale (cioè proprio quella fondamentale, “istituzionale”) della camera mortuaria è il deposito temporaneo, in attesa di definitiva sistemazione, di feretri, contenitori per resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo), cassette ossario, casse contenenti, anche in forma massiva, parti anatomiche riconoscibili o prodotti abortivi, ed urne cinerarie. C’è una sola condizione: tutti questi “recipienti mortuari” in cui è raccolto materiale biologico umano debbono esser debitamente confezionati in rapporto alla loro destinazione ultima, cioè chiusi (….ANCHE LE CASSETTE DI ZINCO PER RESTI OSSEI, ehh!!!!) per impedire furti, trafugamenti o atti di profanazione e così da evitare problemi igienico-sanitari (odori nauseabondi e dolciastri che attirano insetti, sversamento di liquami, pericolo di contaminazione dovuto a morbo infettivo diffusivo o a somministrazione di nuclidi radioattivi (queste norme sono rinvenibili negli Artt. 15 comma1, 18, 25, 43 comma 4, 80 comma 5 DPR 10 settembre 1990 n. 285. Le disposizioni che delineano la camera mortuaria sono gli Artt. 64 e 65 DPR n. 285/1990, esse non sono del tutto esaustive; ad esempio in camera mortuaria si eseguono anche apertura della cassa in seguito ad estumulazione ordinaria, oppure per estumulazione straordinaria su impulso dell’Autorità Giudiziaria (Art.116 comma 2 Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271), in camera mortuaria si provvede al “rifascio” del feretro ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 4 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10, si confezionano i contenitori per resti mortali di cui alla risoluzione Ministero della Salute, p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, o, ancora, si procede alla sostituzione del cofano (esempio: se questo è gravemente lesionato o inadatto alla nuova sepoltura del defunto, siccome occorre una cassa ora con le caratteristiche di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990, ora capace di rispondere ai requisiti di cui all’Art. 75 DPR n.285/1990…). Una camera mortuaria così concepita è un locale (per fortuna chiuso) in cui si lavora tanto e si tratta di operazioni pesanti, cruente o, comunque poco delicate. Fiamme libere prodotte dai saldatori, acido muriatico per il decapaggio della lamiera, barrette di stagno, polveri assorbenti, sostanze enzimatiche con cui addizionare ex Circ.Min. n. 10/1998, i resti mortali da reinumare in campo indecomposti ai sensi degli Artt. 58 ed 86 comma 2 DPR 285/1990, perdite di liquami da smaltire secondo l’Art. 6 DPR n.254/2003, disinfettanti, attrezzi vari, siringe caricate con formalina per la puntura conservativa di per sè stessi non costituiscono un pericolo per le salme che siano ivi custodite durante il periodo d’osservazione, cioè, tanto per capirci, il morto (o…presunto tale) se si risveglia dallo stato catatonico di morte apparente non muore davvero (se non dalla paura) perchè, comunque, valgono le norme di cui all’Artt. 8 e 9 DPR n.285/1990 (vietato ogni trattamento irreversibile sino ad avvenuta visita necroscopica ed all’eventuale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria (Art.116 comma 1 Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271)

    Però, a dire il vero, un ambiente così non è idoneo, perchè non soddisfa gli standards qualitativi del DPR 14 gennaio 1997 (servizio mortuario, sanitario, deposito d’osservazione, camere ardenti…). La temperatura non è costante, (e, magari, manca pure l’impianto di condizionamento) perchè la porta è sempre aperta a causa del continuo via vai dei necrofori i quali, persi dentro ai fatti loro, magari inconsciamente, smoccolano, sacramentano e smadonnano, non curanti della sacralità del luogo, c’è rumore, spesso si sviluppa un olezzo fetido, e il personale di servizio, per ovvie carenze dell’organico, non può assicurare la sorveglianza continua, attendendo contemporaneamente alle proprie mansioni di necroforo-affossatore; ci sono, insomma, situazioni abbastanza scabrose, da nausea violenta, almeno per chi sta vegliando la salma. Però…la Legge è così (Art. 64 comma 3 DPR n.285/1990), certo è una disposizione anacronistica, però, se nessuno, a livello politico interviene non si può imputare a noi becchini tutto questo scandalo. O il Comune vara un piano per dotare il cimitero di un autonomo deposito d’osservazione, anche riattando le strutture esistenti, oppure, anche per il futuro, saranno dolori.

    Le cassette di zinco ex Art. 36 DPR n. 285/1990 (CHIUSE, ehhh, mi raccomando) debbono solo assicurare la tenuta meccanica al peso delle ossa (tra l’altro molto lieve), tuttavia se presentano segni di corrosione, se si deformano, o tendono a sfasciarsi vanno sostituite.

    Sarà opportuno presentare agli organi di polizia giudiziaria o allo stesso Pubblico Ministero titolare dell’indagine la delibera del Comune con cui si dà inizio alla ristrutturazione del nicchiario, l’autorizzazione ad estumulazione alle cellette delle cassettine, il verbale redatto dal custode all’atto dell’estumulazione (numero di cassette estumulate, estremi anagrafici dei defunti, relativi atti di concessione sui colombari sottoposti a ristrutturazione, ricerca dei concessionari o loro aventi causa per comunicare loro il temporaneo trasferimento delle cassette ossario, assieme all’annotazione sui registri cimiteriali (Art. 52 comma 2 lettera d) ed Art. 53 DPR n.285/1990). E’noioso???? Sì, certamente, ma se si riesce a ricostruire “a ritroso” tutti i passaggi attraverso prove e documentazioni si è al riparo da qualunque rovescio giudiziario. In caso contrario se l’estumulazione fosse stata illegittima e clandestina l’accusa potrebbe essere violazione di sepolcro e sottrazione di cadavere.

    Quasi sempre le ossa provenienti da esumazione, quando vengono recuperate dalla fanghiglia della fossa, sono provvisoriamente sistemate in un sacco (solitamente di plastica) per due motivi:

    1) separare le ossa da altri rifiuti generai dall’esumazione (stracci, lacerti di abiti, imbottiture, assi fradice della bara, maniglie, rottami metallici ecc. di cui all’Art. 2 comma 1 lettera e) DPR n.254/2003) siccome il DPR n.254/2003 prevede un doppio binario di “smaltimento”, ai sensi degli Artt. 3, 12, 13, tenendo sempre ben distinti i resti mortali (oppure le ossa, o le ceneri) dagli altri rifiuti.
    2) impedire la perdita delle ossa, o il loro smarrimento accidentale durante la raccolta dei resti nella fase di scavo del campo di terra, così da mantenerle in camera mortuaria, con stringa identificativa prima dello sversamento in ossario comune (ex Art. 67 DPR n.285/1990) ai sensi degli Artt. 85 comma 1 ed 86 comma 5 DPR n.285/1990, perché gli aventi titolo a disporne ex Art. 79 comma 2 DPR 285/1990, potrebbero non esser immediatamente a conoscenza del fatto, pur essendo interessati ad acquisire per le ossa lo jus sepulchri in una sepoltura privata (celletta ossario, tumulo, cappella gentilizia…) data in concessione ai sensi del Capo XVIII DPR n.285/1990, se invece, il diritto è già acquisito occorre solo la volontà degli aventi diritto, previo il versamento degli eventuali diritti fissi (autorizzazione alla tumulazione) dovuti all’istruttoria comunale per acclarare lo Jus Sepulchri (Art. 103 DPR n.285/1990). Se non si vogliono correre rischi (anche se non è molto pratico soprattutto nelle esumazioni massive) si confeziona la cassetta ossario direttamente a bordo fossa. Per approfondimenti suggerisco quest’articolo https://www.funerali.org/?p=3267, pubblicato appena ieri.
    La camera mortuaria deve, comunque, esser sempre agibile ed in ordine; non si accatastano confusamente in camera mortuaria i rifiuti prodotti dalle estumulazioni: rottami metallici, assi li legno, stracci, avanzi di imbottiture e veli funebri ancora intrisi di liquami cadaverici, viti, maniglie vanno stoccati in un’apposita area di cui all’Art.12 comma 3 DPR n.254/2003.
    Siccome l’Art. 15 DPR n.285/1990 individua nell’ASL il soggetto deputato a determinare il fabbisogno di celle frigorifere (mentre la gestione delle stesse, cioè il servizio necroscopico vero e proprio è del comune ai sensi degli Artt. 12, 13 e 14, perché non coinvolgere direttamente l’ASL per elaborare congiuntamente un protocollo operativo, anche minimale, ben inteso: ragionare in termini di “carta dei servizi” ( di cui all’Art. 2, comma 461, Legge. 24 dicembre 2007, n. 244) è troppo pomposo, quasi barocco e persino inutile, piuttosto si debbono studiare soluzioni ragionevoli tra le esigenze operative del personale necroforo ed i rilievi critici mossi dall’ASL. Di conseguenza si potrà anche agire sul Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sul Piano Regolatore Cimiteriale e sulle principali ordinanze (quella sui trasporti funebri ex Art. 22 DPR 285/1990 e quella sulle operazioni cimiteriali, ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 che governano l’azione di polizia mortuaria all’interno dei confini comunali. Ribadisco, anche in articulo mortis, il concetto: se ci sono state violazioni solo alle norme di polizia mortuaria chi le ha poste in essere è passibile di sanzione disciplinare e/o amministrativa (Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934. Un reato nella scala dei comportamenti antigiuridici contro cui scatta la punizione dello Stato, cioè la sanzione penale, è un fatto molto più grave, e, soprattutto, va dimostrato!

  9. vorrei sapere come fare ha costruire una casa del commiato dentro i 50 metri della fascia cimiteriale. grazie.

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