È bene non confondere o sovrapporre indebitamente i concetti di:
” camera mortuaria del cimitero
” servizio mortuario di strutture sanitarie più comunemente conosciuto come camera mortuaria ospedaliera oppure ancora “camere ardenti” dell’ospedale.
Emilia Romagna (Art.14 L.R. 29 luglio 2004 n. 19) e Lombardia (Art. 4 commi 4 e 7, Art. 10 lettera a)L.R. 18 novembre 2003 n. 22) fanno, poi, ampio uso formule linguistiche piuttosto innovative come sala del commiato o struttura del commiato
La camera mortuaria di un cimitero deve possedere le caratteristiche fissate dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.
L’Art. 64 DPR 285/90 confermato e ripreso poi dall’Art. 9 Reg. Reg. Lombardia n. 6/04 definisce come obbligatorio per ciascun cimitero la presenza della camera mortuaria/ deposito mortuario, la camera mortuaria, allora, rientra tra quei servizi cimiteriali istituzionali che il comune è tenuto ad assicurare ai sensi del decreto Ministeriale 29/051993; diverse, invece, è la filosofia adottata dalla regione Emilia Romagna con l’Art.5 comma 5 del Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4 in forza del quale la camera mortuaria deve sussistere non in tutti i cimiteri, ma in almeno uno dei sepolcreti nell’ambito di ogni comune.
in Lombardia la camera mortuaria del cimitero definita più correttamente deposito mortuario deve rispondere positivamente ai requisiti[9] di cui all’Art. 9 del regolamento regionale 27 ottobre 2004 n. 6. Importante è la novità contenuta dall’Art. 9 comma 5 Reg. Reg. n.6/04 che introduce l’onerosità per l’utenza del servizio di deposito mortuario cimiteriale.
Il servizio mortuario ospedaliero e le sale del commiato (case funerarie) ai sensi dell Art. 4 comma 7 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 debbono, invece, rispettare i parametri tecnico-costruttivi di cui al DPR 14 gennaio 1997 (approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie in regime di ricovero da parte delle strutture pubbliche e private)
Anche la formula lessicale “sala del commiato” presenta alcune ambiguità non tanto sul piano linguistico, quanto su quello funzionale:
La sala (o struttura) del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel DPR 14 gennaio 1997 (in Emilia Romagna, invece, si seguono le direttive della Deliberazione Giunta Regionale n.327 del 23 febbraio 2004), se viene utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme (cadavere prima dell’accertamento del decesso).
Se invece la sala del commiato serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso) essa è del tutto assimilabile alla cappellina delle camere ardenti oppure all’oratorio cimiteriale e, dunque, non occorrono le dotazioni del servizio mortuario.
Il problema della mancata ritualità nei servizi mortuari ospedalieri è, forse, il punto più critico della fallita riforma veicolata nel nostro ordinamento di polizia mortuaria dal DPR 14 gennaio 1997, con il poco brillante risultato di camere ardenti fatiscenti degne delle peggiori repubbliche delle banane e non di un moderno Paese europeo.
La differenza sostanziale è che la camera mortuaria di un cimitero è un deposito di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza in deposito.
Sostano, infatti, in camera mortuaria (o deposito mortuario) cimiteriale: feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze., mentre sono svolte in camera/deposito mortuario le operazioni di apertura feretro, taglio della lamiera zincata, confezionamento di contenitori per resti mortali…
La sala del commiato, nel suo significato più proprio è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso.
In realtà il legislatore lombardo ha operato una diversa scelta lessicale intendendo con “sala del commiato” di cui all’Art. 42 reg. Reg. n.6/04 il corrispettivo della chambre funéraire francese e della funeral home anglosassone equivalente alla struttura del commiato delineata dalla legge emiliano Romagnola n.19/03 in tema di depositi d’osservazione-servizi mortuari gestiti da soggetti privati in concorrenza con i servizi necroscopici istituzionali delle camere ardenti.
Se invece la sala del commiato è intesa nell’accezione di casa funeraria, ossia di deposito d’osservazione dove di norma sono assicurate l’osservazione, la tolettatura, interventi di tanatoprassi (se e quando possibili) e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, mentre questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta, allora sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.
Per la custodia valgono sempre due diversi criteri. Se si tratta di camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di sorveglianza cimiteriale di cui agli Artt. 3 e 5 Reg. Reg. n.6/94, e quindi per questi ci si riferisce a quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 che pare ancora esser applicabile almeno sino a quando la Regione Lombardia ai sensi dell’Art. 10 comma 2 lettera b) non emanerà un provvedimento sulle modalità di tenuta dei registri cimiteriali.
Invece il servizio di guardia della sala del commiato ove si svolgano solo liturgie esequiali rientra nella generica custodia cimiteriale. Se in questi locali si deve trascorrere l’intero periodo d’osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico da parte della magistratura.
La fascia di rispetto, ai sensi dell’Art. 338 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, così come modificato dall’Art. 28 Legge 1 agosto 2002 n. 166, con esplicita abrogazione dei commi 3 e 4 Art. 57 DPR n.285/1990, implica un divieto assoluto di edificazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 1971, n. 606). Possono però esser restaurati edifici che insistano nella cintura sanitaria del camposanto, purchè essi preesistano, rispetto all’intervento edilizio, si tratta delle cosidette “case sparse”, mentre il centro abitato è definito dal Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo n. 285/1992. Sulla nozione di “centro abitato”, si richiama la massima del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
25/10/1990 n. 365.
Detto vincolo così tassativo persegue una triplice finalità: in primo luogo vuole assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una “cintura sanitaria” intorno allo stesso cimitero, in secondo luogo garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, in terzo luogo consentire futuri ampliamenti del cimitero (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 febbraio 1989, n. 111).
Se non erro solo l’Emilia Romagna con l’Art. 14 comma 5 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 consente la costruzione di case funerarie (= strutture del commiato) entro la zona di rispetto cimiteriale, definita dall’Art. 4 commi 2 e 3 della suddetta Legge Regionale n.19/2004. I complessi rapporti tra la normativa statale prima richiamata e la disciplina regionale sono meglio esplicati dalla Circolare 21/01/2005, n. 1493,cui si rinvia per ulteriori apporofondimenti. Condicio sine qua non per erodere il limite dei 200 metri ordinariamente stabiliti è l’adozione del piano regolatore con una prospettiva a lungo termine di 20 anni.
Gent.mo Sig. Carlo in risposta ai quesiti richiestomi nella Sua del 24/4/2010 cerco di esporle la situazione generale:dunque la sala mortuaria è stata sequestrata ai sensi dell’articolo 354 del c.p.p. in data 29 marzo 2010 e successivamente dissequestrata in data 2 aprile 2010.E’ stata aperta un inchiesta in quanto nel verbale di dissequestro temporaneo e restituzione è indicato un numero di procedimento penale nei confronti del sottoscritto responsabile del cimitero e custode giudiziale.Nel sequestro ci vengono contestati: sala mortuaria adibita a deposito di numerose cassette di zinco con resti mortali (provenivano da un nicchiario in ristrutturazione ed erano state depositate temporaneamente per catalogarle e risistemarle a richiesta dei concessionari nei loculi in concessione) c’era anche una busta in plastica con resti mortali che provenivano da una esumazione e che quindi dovevano essere posti nella relativa cassetta. A loro dire le cassette non erano siggillate ma comunque erano chiuse da coperchio (non abbiamo avuto il tempo materiale per saldarle anche perchè erano cassette di zinco datate anni 1930/1940.Inoltre all’interno del locale c’erano diversi materiali ed attrezzature cimiteriali.Ci hanno anche contestato carenze igieniche sanitarie della cella frigorifera (la stessa era stata usata pochi giorni prima del sequestro per la collocazione di una salma in attesa di inumazione ed era in perfetta efficienza) . Penso di averLe dato un pò di risposte ai suoi quesiti ed in attesa delle Sue consuete delucidazioni dettagliate in merito La saluto cordialmente. Leandro
buona sera vorrei sapere come posso costruire una casa del commiato dentro i 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale in attesa di una risposta vi invio i miei piu cari saluti.
x Giuseppe
In che Regione la vuole costruire?
Il Comune è un ente territoriale e rappresenta l’articolazione più periferica dello Stato Centrale. Anzi, dopo la riforma del Titolo V Cost. attuata con Legge Costituzionale n.3/2001 il Comune diventa elemento centrale e costitutivo della nostra architettura costituzionale (Art. 114 Cost.), siccome è la “cellula” di questa caotica II Repubblica.
Il comune emana norme giuridiche (di rango secondario,in quanto si tratta pur sempre di regolamenti) per le materie di propria competenza (Artt 7 e 13 Decreto egislativo 267/2000 e soprattutto Art. 117 comma 6 III Periodo Cost.), tra le quali figura la polizia mortuaria, in quanto funzione pubblica per antonomasia.
Il comune si compone di organi di governo a rilevanza politica, in quanto elettivi (Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta) e di un proprio apparato (uffici, servizi, personale dipenente…).
I plessi della macchina comunale (polizia mortuaria compresa) vedono al loro vertice i cosiddetti “apicali”, ossia i dirigenti (Artt..107 e seg. Decreto Legislativo n.267/2000) così come definiti dal Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni).
Funzioni e responsabilità della dirigenza sono dettate dall’Art. 107 Decreto Legislativo n.267/2000. Il dirigente ai sensi dell’Art. 2104 Codice Civile è titolare della funzione dispositiva nei rapporti di lavoro tra il Comune ed i propri dipendenti
Nell’impianto del DPR n.285/990 si parla genericamente del Sindaco, intendendo però l’autorità comunale “in toto” e non la semplice persona fisica, siccome almeno dalla Legge 142/1990, confluita poi nel Decreto Legislativo n.267/2000, bisogna sempre distinguere tra atti di mera gestione e provvedimenti adottati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo ( Artt. 50 e 54 del T.U.E.L Decreto Legislativo n.267/2000) ed Autorità Sanitaria Locale (Legge n.833/1978, Decreto Legislativo n.112/1998, Decreto Legislativo n.267/2000) (esempio: potere di ordinanza contingibile ed urgente).
Al sindaco, ovvero al capo dell’amministrazione comunale spetta, in ultima analisi, la vigilanza sull’attività cimiteriale (Art. 51 DPR n.285/1990) di concerto con l’ASL (la quale agisce solo come interfaccia tecnico strumentale rispetto alla potestà normativa del Comune).
Ora non è facile rispondere perchè mancano molti elementi. La camera mortuaria è ancora sotto sequesto? Si è aperta un’inchiesta? Sono già stati notificati provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria? Ma, sopratutto: “Quale fattispecie viene contestata?”
L’estumulazione massiva dei resti mortali è stata eseguita abusivamente oppure seguendo la procedura corretta, cioè con preventiva autorizzazione del comune? Le ossa sono state sottratte, disperse, gettate nei cassonetto dei rifiuti o in pasto ai cani randagi? (è una citazione dei poemi omerici, non una mia improvvisa mattana primaverile) oppure sono state diligentemente riposte nelle cassette di zinco, con tanto di targetta identificativa ex Art. 36 DPR 285/1990.
Oddio, se i necrofori non hanno commesso atti di necrofilia ex Art. 410 Codice Penale (esagero volutamente, anche per stemperare un po’ la tensione) dandosi a sfrenate libagioni con Wisky e Vodka e se non ricorrono i presupposti di cui agli Artt. 407, 408, 411, 412 e 413 Codice Penale (violazione di sepolcro, sottrazione di cadavere, occultamento dello stesso, asportazione di ossa a scopo di lucro per fini non consentiti dalla Legge ai sensi dell’Art. 43 DPR 285/1990…) la questione sembrebbe attenere ad una presunta irregolarità amministrativa e non penale.
In sede civile, se è stato arrecato un danno a qualcuno (esempio le ossa sono state erroneamente sversate nell’ossario comune e non sono più rintracciabili) si applica 2049 del Codice Civile.
Individuato poi il soggetto al quale il fatto è addebitabile, si configura il reato di cui all’art.328 del Codice Penale (Omissione o rifiuto di atti d’ufficio) solo nel caso in cui questi sia intenzionalmente venuto meno ai suoi doveri. Se l’evento è stato causato da semplice trascuratezza o indolenza (deve comunque esserci l’elemento soggettivo della colpa) sarà passibile di sanzioni amministrative.
Se tali violazioni sono il frutto di operazioni compiute in conformità ad ordini e direttive impartite dal dirigente del servizio oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità, la responsabilità è da ascriversi a quest’ultima in quanto ha diramato un comando illegittimo oppure è rimasto inerte rispetto all’obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni. Se, invece, chi ha materialmente agito non ha rispettato le direttive e gli ordini relativi alla procedura in esame la responsabilità è non più del dirigente, ma dei necrofori.
Specie nei grandi cimiteri, dove esumazioni ed estumulazioni avvengono con ritmi intensi, il lavoro viene dei necrofori viene regolato ancora più nel dettaglio ed in modo gerarchico tramite ordinanza del sindaco (Art. 82 comma 4 DPR n.285/1990); spesso, poi, si individua con ordine di servizio un caposquadra necroforo, referente diretto del custode, rendendo tutta la “catena del comando” molto precisa e piramidale…quasi militaresca. Addirittura il DPR n.285/1990 richiede la presenza dell’ASL in particolari situazioni.
La camera mortuaria è il luogo idoneo ed istituzionale per il deposito temporaneo delle cassette ossario le quali vanno certamente sigillate, bastano, però, anche pochi punti di saldatura.
Il custode deve sempre annotare sugli appositi registri di cui all’Art. 52 DPR n.285/1990 (si veda anche la Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24) tutti gli spostamenti di cadaveri e loro trasformazioni di stato (dall’entrata in cimitero del feretro il giorno del funerale, sino alla raccolta delle ossa e delle ceneri in forma promiscua ed indistinta).
La tenuta dell’archivio assieme alla supervisione sulle operazioni cimiteriali è un precipuo dovere del custode, egli, tra l’altro, è obbligato a segnalare tramite ricorso gerarchico ai propri superiori o denuncia alla Procura della Repubblica (se c’è rilevanza penale) eventuali infrazioni all norme di polizia mortuaria commesse nell’esercizio dell’attività cimiteriale.
Ovviamente la responsabilità penale è personale (Art. 27 Cost).
Se il custode non adempie queste sue mansioni è passibile di sanzione disciplinare contemplata nel contratto di lavoro (sino all’estrema conseguenza del licenziamento) e sanzione amministrativa pecuniaria.
La trasgressione al regolamento nazionale di polizia mortuaria (Art. 107 DPR 285/1990) comporta il versamento all’erario comunale di una quota dai 3 ai 18 milioni delle vecchie Lire, così come stabilito dalla riformulazione dell’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 introdotta con l’Art. 16 Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n.196, con le modalità introdotte dalla legge 24 dicembre 1981, n.689.
Se l’illecito riguarda il regolamento comunale di polizia mortuaria occorre riferirsi all’Art. 16 Legge n.3/2003.
Il custode, isomma, è il vero dominus del cimitero, e deve coordinare come un regista, uomini e mezzi in servizio presso il camposanto, anche ai sensi dell’Art. 17 DPR 15 luglio 2003 n.254.
Sarebbe poi utile, anche ai sensi dell’Art.12 comma 3 DPR n.254/2003 aggiornare il piano regolatore cimiteriale (Capo X ed Art. 91 DPR 285/1990) individuando un area per lo stoccaggio dei rifiuti cimiteriali (meglio se interdetta al pubblico per ovvie ragioni di opportunità, giusto per evitare l’ingresso a curiosi e bontemponi) assieme ad un edificio, un locale possibilmente chiuso e riparato della pioggia da adibire a “capanno per gli attrezzi” in cui riporre tutti gli strumenti di lavoro dei necrofori.
In relazione alla mia richiesta di informazioni riguardante il sequestro della Camera Mortuaria del Cimitero in cui erano depositati in forma temporanea resti mortali ed attrezzature varie Le chiedo a termine di legge se è giusto che la denuncia è stata fatta al Custode del Cimitero e all’Assessore ai Servizi Cimiteriali o se doveva essere fatta ad altri funzionari comunali quali Responsabile dell’Ufficio Tecnico da cui dipende il Custode o il Sindaco. La saluto e La ringrazio cordialmente .Leandro
Ringrazio ancora una volta per la Sua disponibilità e cortesia il Sig. Carlo per la premura e sollecita collaborazione in materia di allestimento e manutenzione della Sala Mortuaria del Cimitero e Deposito di Osservazione sarà mia premura farLe sapere i risultati dei prossimi controlli da parte degli addetti dell’ASL che dovranno farci sapere come metterci a norma ed evitare sanzioni e procedimenti penali in cui siamo incorsi. La saluto e mi complimento per la Sua capacità e solerzia nel rispondere ai quesiti in modo dettagliato ed esauriente. Leandro
Si veda l’Art. 15 comm i 2 e 3 DPR 10 settembhre 1990 n. 285 per il calcolo del fabbisogno di celle frigorifere.
L’impianto di refrigerazione deve esser lavabile, facilmente disinfettabile, isolato (per cadaveri infetti o portatori di nuclidi radioattivi) e dotato di un generatore d’emergenza in caso di black-out elettrico. Di solito è realizzato in acciaio inox e deve disporre di tutti i moderni sistemi per la movimentazione delle salme (carrelli, rulli, barelle…) I posti salma debbono esser divisi e refrigerati singolarmente, magari anche muniti di sistemi per contenere e neutralizzare eventuali percolazioni cadaveriche.
La temperatura d’esercizio oscilla tra 0 fino ad un massimo di – 20 gradi centigradi.
Di solito le celle frigorifere come dimensionamento ed ingombro sono predisposte per accogliere l’intera bara, in realtà è un non senso perchè a fruire della cella frigorifera sono proprio quei cadaveri i quali a disposizione dell’Autorità Sanitaria per il riconoscimento, per l’esame autoptico o sottoposti ad indagine da parte della Magistratura non possono esser ancora racchiusi nella cassa ed avviati alla loro destinazione.
E’completamente inutile conservare in cella frigorifera un cadavere già deposto nella doppia cassa di cui all’Art. 30 DPR 285/1990, perchè la tenuta stagna ai miasmi postmortali è già garantita dalla cassa di zinco (saldata, ovviamente) e dai suoi dispositivi di sicurezza (valvola depuratrice o reggette, strato assorbente da collocare nell’intercapedine tra il cofano di legno e quello di zinco, eventuale trattamento antiputrefattivo con formalina). Sotto il profilo della tempistica amministrativa, poi, la chiusura della cassa si colloca alla fine di tutto il procedimento di polizia mortuaria (Licenza di seppellimento ex Art. 74 DPR 396/2000, formazione dell’atto di morte, eventuale nulla osta rilasciato ai sensi dell’Art. 116 Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271, dalla Procura della Repubblica, autorizzazione al trasporto…)
Il feretro (cioè il morto a “cassa chiusa”) può sostare, per un congruo tempo, in camera mortuaria del cimitero.
Si ringrazia per la gentile risposta circa i requisiti di legge riguardante la camera mortuaria o i depositi di osservazione e si richiedono con la presente anche i requisiti circa l’allestimento delle celle frigorifere nei predetti locali . Possono essere delle normali celle tipo quelle usate nel settore alimentare o devono avere particolari accorgimenti? Grazie e saluti
Santo Cielo!… tranquilli: non è successo praticamente nulla, si sono verificati casi ben più gravi come ossa nei cassonetti della spazzatura, resti mortali sciolti nell’acido, bare smaltite in discariche clandestine a cielo aperto, cadaveri indecomposti smembrati con seghetto e forbici…
Vabbè, dopo questo siparietto degli orrori, entriamo in medias res, con una disamina approfondita delle questioni poste.
1) Qualsiasi spostamento di cadaveri, ossa, ceneri o resti mortali deve sempre esser autorizzato (magari anche con un provvedimento cumulativo) e rimanere agli atti del cimitero.
2) Ogni passaggio di stato di un cadavere (in seguito a riduzione in cassetta ossario, cremazione…) o di luogo (traslazione all’interno del cimitero o fuori del camposanto di prima sepoltura) ex Art. 88 DPR 285/1990 ed Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254 deve sempre esser preventivamente autorizzato dal comune ed è soggetto a verifica (del’ASL, quale interfaccia tecnico-strumentale, o del Comune stesso, secondo le varie normative regionali) laddove si prefigurino rischi per la salute pubblica dovuti alle percolazioni postmortali dei cadaveri a carico delle cosiddette “parti molli”, cioè viscere, tegumenti, organi interni (Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10), oppure se il cadavere è portatore di malattia infettivo-diffusiva o se, ancora, al defunto, furono, a suo tempo, somministrati nuclidi radioattivi (da ultimo D.Lgs. 9/5/2001, n. 257).
Al di là degli aspetti igienico sanitari (leggasi NULLA OSTA rilasciato dall’ASL) il senso della norma è chiaro: ogni defunto sepolto prima da cadavere (ossia corpo umano racchiuso entro cofano funebre = feretro) poi come entità medico-legale in cui ogni cadavere natutralmente degrada, ossia esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (Circ. Min. n. 10/1998 e soprattutto Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n.254/2003) ossa (Art. 85 ed Art. 86 comma 5 DPR 285/1990) o ceneri (Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934) deve sempre esser rintracciabile (nome, cognome, data di nascita e morte), in tutto il percorso, ossia sino alla completa mineralizzazione dei tessuti con relativo sversamento dei resti ossei o cinerei, in ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) o cinerario comune (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990), se essi non sono deposti in una sepoltura perpetua, la quale è privata ed individuale, ed essendo, appunto “eterna” non sarà mai soggetta, sino alla fine dei tempi (ossia al Giudizio Universale) soggetta ad esumazione o estumulazione. La tomba, deve sempre esser chiaramente identificabile, al Congresso generale d’igiene svoltosi a Bruxelles nel settembre 1852 (cioè non proprio… l’altro ieri), sulla Questione III, art. 2, si deliberava, tra l’altro, quanto segue: ‘ ‘ ‘ § 12. L’Autorità amministrativa dovrà tenere esatto registro del luogo, e della data di ogni sepoltura fatta, dietro un modello che verrà dato. ‘ ‘ ‘
La normativa nazionale, a partire dal Regio Decreto 8/6/1865, n. 2322, ha costantemente previsto quelle registrazioni che oggi sono richieste dall’Art. 52 DPR 10/9/1990, n. 285.
La camera mortuaria è un deposito atto ad accogliere i feretri in attesa di sepoltura o traslazione, ma anche ossa o ceneri, prima della loro destinazione ultima, purchè debitamente confezionate rispettivamente in cassetta ossario ed urna cineraria. In essa si svolgono anche le operazioni di estumulazione, cioè di apertura della cassa metallica per verificare lo stato di avvenuta mineralizzazione, con raccolta delle ossa o, al contrario, se il cadavere non è scheletrizzato, per provvedere al cosiddetto “rifascio del feretro” o, addirittura alla sua integrale sostituzione, se ad esempio il resto mortale sarà inumato in campo indecomposti o cremato.
Ai sensi dell’Art. 64 comma 3 DPR 285/1990 la camera mortuaria può legittimamente fungere da deposito d’osservazione (Capo III DPR 285/1990), di solito il comune, pur sempre titolare “monopolista” dei servizi necroscopici, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993, se non è dotato di apposito impianto autonomo, si appoggia alla locale ASL, o azienda ospedaliera e per le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate il dovere di allestire un proprio servizio mortuario sanitario (leggasi: “camere ardenti”) è sancito, a livello nazionale, dal DPR 14 gennaio 1997.
Se la camera mortuaria del cimitero è adibita anche a deposito d’osservazione in cui i defunti sostano “a cassa aperta” per il periodo d’osservazione è altamente inopportuno affastellare nello stesso locale attrezzature e materiale di lavoro come montacarichi, carrelli, scale, elementi lapidei per la muratura dei loculi, indumenti del personale necroforo…) anche se, invero, questa commistione, soprattutto nei piccoli cimiteri, è molto diffusa, proprio per la mancanza di spazi esclusivi riservati ai necrofori.
Eventuali rifiuti provenienti da attività cimiteriale (rottami metallici, assi di legno, stracci, lacerti di imbottiture, residui di viti o maniglie…) debbono esser necessariamente stoccati in apposita area recintata, così almeno recita l’Art. 12 comma 3 del DPR 254/2003.
La cassetta ossario di cui all’Art. 36 DPR 285/1990 ha funzione di mero contenimento per facilitare trasporto ed individuazione dell’identità del de cuius, in quanto le semplici ossa, proprio perchè “spolpate” sono immuni da pericoli per la salute pubblica dovuti alle ammorbanti percolazioni cadaveriche.
La Legge prescrive per le cassette ossario la saldatura, al fine di evitare, per il possibile, atti di profanazione (Art. 407 e seguenti Codice Penale) o sottrazione dell’ossame per scopi non consentiti dalla legge (Art. 43 DPR 285/1990).
La saldatura, siccome non sussiste nessun rischio igienico-sanitario dovuto ai miasmi postmortali, non deve esser necessariamente estesa lungo tutto il labbro perimetrale tra vasca e coperchio, come, invece, accade per la bara metallica ex Artt. 30 e 88 DPR 285/1990) bastano pochi punti di contatto da sugellare con lo stagno fuso o anche con la “colla” (si tratta della famosa saldatura a freddo di cui al paragrafo 9.1 Circ.Min. n. 24/1993).
Salve le pongo alcuni quesiti in merito ad un sequestro avvenuto nel nostro cimitero ovvero in seguito a denuncia sono state riscontrati alcune infrazioni per quanto concerne il deposito di resti mortali all’interno della sala mortuaria che funge anche da deposito di osservazione . I resti provenivano da una ristrutturazione di un nicchiario e quindi dovevano essere catalogati e rimessi nel nicchiario .Inoltre hanno riscontrato la mancata siggillatura delle cassette di zinco che comunque erano chiuse da coperchio. Nella sala mortuaria erano depositati attrezzi e materiali occorrenti per il servizio cimiteriale non disponendo di altri locali idonei per tale scopo. Come comportarci per ovviare a tali inconvenienti e dare risposta ai prossimi controlli dell’Asl . Grazie per la Vs. gentile risposta e saluti