Camera mortuaria, sala del commiato e servizio mortuario sanitario

È bene non confondere o sovrapporre indebitamente i concetti di:

camera mortuaria del cimitero
servizio mortuario di strutture sanitarie più comunemente conosciuto come camera mortuaria ospedaliera oppure ancora “camere ardenti” dell’ospedale.

Emilia Romagna (Art.14 L.R. 29 luglio 2004 n. 19) e Lombardia (Art. 4 commi 4 e 7, Art. 10 lettera a)L.R. 18 novembre 2003 n. 22) fanno, poi, ampio uso formule linguistiche piuttosto innovative come sala del commiato o struttura del commiato

La camera mortuaria di un cimitero deve possedere le caratteristiche fissate dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

ist3L’Art. 64 DPR 285/90 confermato e ripreso poi dall’Art. 9 Reg. Reg. Lombardia n. 6/04 definisce come obbligatorio per ciascun cimitero la presenza della camera mortuaria/ deposito mortuario, la camera mortuaria, allora, rientra tra quei servizi cimiteriali istituzionali che il comune è tenuto ad assicurare ai sensi del decreto Ministeriale 29/051993; diverse, invece, è la filosofia adottata dalla regione Emilia Romagna con l’Art.5 comma 5 del Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4 in forza del quale la camera mortuaria deve sussistere non in tutti i cimiteri, ma in almeno uno dei sepolcreti nell’ambito di ogni comune.

in Lombardia la camera mortuaria del cimitero definita più correttamente deposito mortuario deve rispondere positivamente ai requisiti[9] di cui all’Art. 9 del regolamento regionale 27 ottobre 2004 n. 6. Importante è la novità contenuta dall’Art. 9 comma 5 Reg. Reg. n.6/04 che introduce l’onerosità per l’utenza del servizio di deposito mortuario cimiteriale.
Il servizio mortuario ospedaliero e le sale del commiato (case funerarie) ai sensi dell Art. 4 comma 7 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 debbono, invece, rispettare i parametri tecnico-costruttivi di cui al DPR 14 gennaio 1997 (approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie in regime di ricovero da parte delle strutture pubbliche e private)

Anche la formula lessicale “sala del commiato” presenta alcune ambiguità non tanto sul piano linguistico, quanto su quello funzionale:

La sala (o struttura) del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel DPR 14 gennaio 1997 (in Emilia Romagna, invece, si seguono le direttive della Deliberazione Giunta Regionale n.327 del 23 febbraio 2004), se viene utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme (cadavere prima dell’accertamento del decesso).

Se invece la sala del commiato serve solo per officiare riti di commiato (a feretro chiuso) essa è del tutto assimilabile alla cappellina delle camere ardenti oppure all’oratorio cimiteriale e, dunque, non occorrono le dotazioni del servizio mortuario.

Il problema della mancata ritualità nei servizi mortuari ospedalieri è, forse, il punto più critico della fallita riforma veicolata nel nostro ordinamento di polizia mortuaria dal DPR 14 gennaio 1997, con il poco brillante risultato di camere ardenti fatiscenti degne delle peggiori repubbliche delle banane e non di un moderno Paese europeo.

La differenza sostanziale è che la camera mortuaria di un cimitero è un deposito di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza in deposito.

Sostano, infatti, in camera mortuaria (o deposito mortuario) cimiteriale: feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze., mentre sono svolte in camera/deposito mortuario le operazioni di apertura feretro, taglio della lamiera zincata, confezionamento di contenitori per resti mortali…

La sala del commiato, nel suo significato più proprio è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso.
In realtà il legislatore lombardo ha operato una diversa scelta lessicale intendendo con “sala del commiato” di cui all’Art. 42 reg. Reg. n.6/04 il corrispettivo della chambre funéraire francese e della funeral home anglosassone equivalente alla struttura del commiato delineata dalla legge emiliano Romagnola n.19/03 in tema di depositi d’osservazione-servizi mortuari gestiti da soggetti privati in concorrenza con i servizi necroscopici istituzionali delle camere ardenti.

sono le 11Se invece la sala del commiato è intesa nell’accezione di casa funeraria, ossia di deposito d’osservazione dove di norma sono assicurate l’osservazione, la tolettatura, interventi di tanatoprassi (se e quando possibili) e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, mentre questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta, allora sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.
Per la custodia valgono sempre due diversi criteri. Se si tratta di camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di sorveglianza cimiteriale di cui agli Artt. 3 e 5 Reg. Reg. n.6/94, e quindi per questi ci si riferisce a quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 che pare ancora esser applicabile almeno sino a quando la Regione Lombardia ai sensi dell’Art. 10 comma 2 lettera b) non emanerà un provvedimento sulle modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Invece il servizio di guardia della sala del commiato ove si svolgano solo liturgie esequiali rientra nella generica custodia cimiteriale. Se in questi locali si deve trascorrere l’intero periodo d’osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico da parte della magistratura.

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Carlo Ballotta

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52 thoughts on “Camera mortuaria, sala del commiato e servizio mortuario sanitario

  1. I requisiti igienico-sanitari per i depositi d’osservazione di cui genericamente all’Art. 14 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) sono meglio individuabili nel DPR 14 Gennaio 1997 con il quale si specificano le caratteristiche tecniche per i servizi mortuari delle swtrutture sanitarie.
    Nel caso di specie, l’estrema vicinanza con il caseggiato (si noti anche il cortile in comune) farebbe propendere per un parere negativo in base a questo ragionamento: se la presenza di persone facilmente suggestionabili (ad esempio i bambini) è titolo necessario e sufficiente per deliberare da parte della Pubblica Autorità lo spostamento di una salma dal luogo di morte al deposito d’osservazione comunale non si capisce perchè mai dover portare i morti quasi presso l’abitazione di ignari cittadini, con notevole perdita di valore degli immobili collocati nelle immediate vicinanze della sala del commiato.
    In vigenza del solo DPR 285/1990 un altro problema non facilmente risolvibile sarebbe il trasporto a cassa aperta di cui all’Art. 17 DPR 285/1990. Chi dovrebbe autorizzarlo? Il comune o l’Autorità Sanitaria sopraggiunta sul luogo del decesso come, infatti, accade per tutte le legislazioni regionali che abbiano affrontato lo spinoso tema del trasporto salme, disgiunto dal trasporto di cadavere.
    Converrebbe attendere l’emanazione di una specifica norma regionale con cui si introduca definitivamente nell’ordinamento locale la nozione di trasporto salma a cassa aperta.
    In alternativa bisognerebbe procedere caso per caso con apposita autorizzazione comunale ex Art. 17 DPR 285/1990.

  2. Ai sensi del DPR 285/1990 (Artt. 12, 13, 14) il comune e non un privato deve istituire un deposito d’osservazione presso un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
    Il DPR 285/1990 non affronta, invero, il problema della sala del commiato

  3. desidero sapere se permesso dal piano regolatore, posso prendere in affitto un locale di circa 200 m2 per l’apertura di una casa del commiato, o deposito di osservazione, fare una stanza refrigerata e una piccola cappella , servizi igienici ed altro in locali riconosciuti artigianali.
    i numeri civici tutt’attorno sono di famiglie residenti con bambini in cortile comune.
    La sala è lontana 1 km dal cimitero ed è in un centro abitato del paese.
    Vuol dire che non mi interessa la vicinanza, l’ampliamento o altro nel rispetto del cimitero esistente ma basta un semplice locale artigianale commerciale in proprietà o sul mercato. Mi sembra che la legislazione 285 DPR 10-9-1990 manco ne parli. grazie a tutti per le vostre risposte.

  4. Si veda anche la leggge “Lunardi” n. 166/2002 di cui si riporta integralmente l’Art. 28 sullle fascie di rispetto cimiteriali.

    ….. [omissis ]……
    Art. 28.
    (Edificabilita’ delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)

    1. All’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
    “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”;
    b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
    “Il consiglio comunale puo’ approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli gia’ esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purche’ non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
    a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
    b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
    Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purche’ non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale puo’ consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
    Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
    All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.

    2. All’articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.

  5. Anch’io stò cercando di costruire una casa funeraria nella zona di rispetto cimiteriale. Per ovviare al divieto di inedificabilità mi sono basato sulla sentenza
    della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 26/02/2009 ( Ud.13/01/2009 ),
    Sentenza n. 8626. che deroga il divieto cui sopra in due ipotesi soltanto. La seconda recita che il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di riispetto e la costruzione di nuovi edifici o locali tecnici . Tali strutture non devono avere carattere residenziale ma bensì rilevanza o interesse pubblico meritevole di tutela.

  6. Vi ringrazio per le risposte, aspetteremo nuove regolantazioni Regionali in materia, nel mio paese si dice CAMPA CAVALLO CHE L’ERBA CRESCE,

    1. La cosa migliore è attendere una norma regionale in materia. Difatti il problema principale è quello del trasporto a cassa aperta prima del termine del periodo di osservazione. Non si vedono grandi difficoltà per esposizione feretroa a cassa chiusa, ma certo ce ne sono se il cadavere è esposto. Inoltre si va a interessare la normativa sui depositi di osservazione (propri dei comuni) unici titolati per legge statale a fornire qule servizio. Pertanto si consiglia di attendere una specifica norma regionale, come fatto in altre parti d’Italia. Circa il luogo consentito è in funzione di quanto permesso dal piano regolatore del comune.

  7. Salve, mi chiamo Giuseppe Pendola sono un operatore funebre della Sicilia, molti hanni fà ho acquistato un terreno adiacente al cimitero, dentro la fascia di rispetto cimiteriale, non è prevista l’ampliamento su quel terreno da parte del comune, vorrei utilizzarlo per una costruzzione a casa funeraria come posso ducumentarmi in merito?
    Sicuro di una vostra risposta ringrazio

    1. Non può essere fatta alcuna nuova costruzione in zona di rispetto cimiteriale. Solo la Regione Emilia Romagna ha consentito con propria legge la realizzazione di casa funeraria in zona di rispetto cimiteriale. Pertanto fino a legge specifica regionale che lo consenta esplicitamente, Lei non può realizzare casa funeraria in quel luogo

  8. se vi è possibile mandarmi qualche copia di autorizzazione del Sindaco per l’apertura della casa del comiato in quanto nel nostro comune non sanno da dove incominciare

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