Riportiamo di seguito, il resoconto della seduta di Commissione Affari sociali della Camera del 5 maggio 2021, in cui sono stati valutati altri emendamenti alla riforma dei servizi funerari, in sede referente.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.
La seduta comincia alle 13.35.
Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.
Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2021.
Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella seduta del 29 aprile scorso sono stati votati gli emendamenti riferiti all’articolo 1 ed è stato accantonato l’emendamento Gemmato 1.5 limitatamente alla seconda parte, che si riferisce all’articolo 22 del testo.
La Commissione procede, quindi, all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 2.
Giuditta PINI (PD), relatrice, anche a nome dell’altra relatrice, deputata Foscolo, in relazione alle proposte emendative riferite all’articolo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti Panizzut 2.11, 2.12 e 2.13, parere contrario sull’emendamento Acunzo 2.6 e invita al ritiro degli emendamenti Carnevali 2.2 e Panizzut 2.14, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.
Esprime, quindi, parere favorevole sull’emendamento Carnevali 2.3 e propone l’accantonamento degli emendamenti Panizzut 2.15 e Carnevali 2.4, in quanto il tema delle società consortili può essere trattato più correttamente in relazione all’articolo 9. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Acunzo 2.7 e 2.9 e propone l’accantonamento degli emendamenti Nappi 2.20 e Gemmato 2.19, aventi ad oggetto il tema delle case funerarie, il cui contenuto è trattato all’articolo 14. Propone altresì l’accantonamento degli identiciPag. 199emendamenti Carnevali 2.1 e Pella 2.10, in quanto la prima parte di entrambi coincide con il contenuto iniziale dei richiamati emendamenti Nappi 2.20 e Gemmato 2.19, mentre la seconda parte risulta assorbita dagli identici emendamenti già approvati nel corso della seduta precedente con riferimento all’articolo 1.
Esprime, infine, parere contrario sull’emendamento Acunzo 2.8 e parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 2.5 e Panizzut 2.16 nonché sugli emendamenti Aresta 2.18 e Panizzut 2.17.
Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.
Marialucia LOREFICE, presidente, dispone l’accantonamento degli emendamenti Panizzut 2.15, Carnevali 2.4, Nappi 2.20, Gemmato 2.19 e degli identici emendamenti Carnevali 2.1 e Pella 2.10.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Panizzut 2.11, 2.12, e 2.13 (vedi allegato 3).
Marialucia LOREFICE, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’emendamento Acunzo 2.6: s’intende che vi abbia rinunciato.
Avverte, quindi, che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Carnevali 2.2 e Panizzut 2.14.
La Commissione approva l’emendamento Carnevali 2.3 (vedi allegato 3).
Marialucia LOREFICE, presidente, constata l’assenza del presentatore degli emendamenti Acunzo 2.7 e 2.9 e 2.8: s’intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Carnevali 2.5 e Panizzut 2.16 e gli emendamenti Aresta 2.18 e Panizzut 2.17 (vedi allegato 3).
Marialucia LOREFICE, presidente, essendo terminato l’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 2, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
L’Allegato 3 contiene gli emendamenti approvati
Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.
Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dalla constatazione di decesso con le seguenti: dal decesso.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dalla constatazione di decesso con le seguenti: dal decesso.
2.11. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in qualsiasi stato di trasformazione con le seguenti: in stato di incompleta scheletrizzazione.
2.12. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nell’ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto con le seguenti: i parenti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi.
2.13. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: all’esercizio dell’attività funebre aggiungere le seguenti: secondo i requisiti di cui all’articolo 9 della presente legge.
2.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, in particolari situazioni, presso le case funerarie.
*2.5. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
*2.16. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.
Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:
r) per «Commissariato» si intende il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti del Ministero della difesa, i cui compiti sono disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
s) per «Caduti» si intendono i defunti di cui all’articolo 267 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Conseguentemente:
a) all’articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il comune, su richiesta del Commissariato, assicura la sepoltura dei Caduti nei cimiteri comunali. Il Commissariato autorizza la traslazione dei resti mortali dei Caduti;
b) all’articolo 12, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
16. Ove le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l’autorizzazione del Commissariato;
c) all’articolo 18, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
I resti mortali dei Caduti sono esentati dai turni di rotazione delle esumazioni e hanno garantita la sepoltura perpetua;
d) all’articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Se le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l’autorizzazione del Commissariato.
2.18. Aresta, Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.
Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
r) per «addetti cimiteriali» si intende il personale qualificato e abilitato a svolgere le operazioni cimiteriali.
2.17. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.