La Giunta comunale di Torino, su proposta del vicesindaco Dealessandri, ha approvato il cambiamento di tipologia di sepoltura da inumazione quinquennale dei feti e dei nati morti a conferimento dei contenitori lignei, per la stessa durata, nelle cellette del campo 9 del Cimitero Monumentale.
Da alcuni anni il campo 9 dell’Ottava ampliazione presenta alcune problematicità, in quanto le sepolture a terra, necessariamente ravvicinate, mal si prestano al posizionamento di elementi di arredo fissi da parte dei familiari e risulta inoltre particolarmente difficoltoso da parte del gestore cimiteriale, garantire il decoroso mantenimento dei riquadri, anche in relazione ad una rilevante presenza di sepolture abbandonate.
Molte famiglie infatti si disinteressano della destinazione di sepoltura dei feti e la vista di piccole tombe senza nessun segno di pietà, crea motivi di disagio per i visitatori per la desolazione complessiva dell’area.
La soluzione a queste criticità è stata individuata nel cambiamento di tipologia di sepoltura dei feti e dei nati morti, dalla attuale inumazione quinquennale al conferimento di piccoli contenitori lignei, nei cellari che perimetrano l’interno dell’attuale campo 9 e che sono in gran parte liberi o liberabili per scadenza dei periodi di concessione.
Questo tipo di soluzione, con l’impiego di un manufatto di sepoltura più stabile, consente una rappresentazione più ordinata attraverso elementi di arredo fissi e personalizzabili.
Dal punto di vista urbanistico, tale soluzione, permetterà di mantenere nel campo 9 la destinazione dell’area per la sepoltura separata di cadaveri di infanti, nati morti e feti.
Le aree liberate dall’impegno di sepoltura dei feti nati morti saranno attrezzate con stradini per permettere l’inumazione degli infanti e assicurare alle famiglie migliore agibilità per le visite. La tariffa: “Sepoltura quinquennale – feti e nati morti” è pari a 620 Euro più Iva al 20%.
Buongiorno. Vorrei sapere se possibile sapere / avere un riferimento per sapere dove è stato tumulato un feto di circa 24 settimane, prelevato da ivg nel 2011.
Grazie
X M.
bisogna rivolgersi all’ufficio del cimitero di sepoltura, attraverso opportune registrazioni (in entrata ed in uscita) il responsabile della macchina amministrativa cimiteriale può in qualunque momento consultare i relativi libri (oggi sempre più archivi telematici) per ottenere, in tempi rapidissimi la precisa ubicazione di una tomba. Ciò vale unicamente in caso di tumulazione del feto/prodotto abortivo o del concepimento, in cella muraria. A proposito nell’ormai lontano anno 2011 quale fu il cimitero prescelto? Chi provvide materialmente a trasporto e sepoltura? Sarebbe importante risalire a questi elementi minimi, se il ricordo non è troppo doloroso.
Se, con ogni probabilità esso è stato, invece, destinato alla inumazione in campo speciale di terra (c.d. campo angeli, bimbi mai nati…) è molto facile che vi sia già stata l’esumazione ordinaria, visti gli anni di legge già abbondantemente trascorsi. Dopo più di dieci anni, infatti, sarebbe fisiologico liberare la superficie di terra impiegata per ricever le piccole fosse, così da lasciare spazio a nuove tristi immissioni. Vi è, quindi, il rischio concreto di non rinvenire più nulla, nessun luogo fisico di sepoltura. Di solito, però, il c.d. campo degli angeli vuoi per caso, vuoi per strana superstizione o per errore…”calcolato” raramente e solo alla sua effettiva saturazione è sottoposto ad operazione cimiteriale di esumazione massiva. Sussiste così ancora una piccola ragionevole speranza…di identificare almeno il reparto in cui il “feretrino” fu inumato.
Per linumazione in campo comune dei nati morti si seguono le norme stabilite dall’art. 73 del DPR 285/90, come per le richieste di inumazione in forma individuale avanzate da parte dei genitori. Il nato morto è trattato come un cadavere ex Art. 7 DPR n.285/1990 con l’autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile ex Art. 74 DPR n.396/2000 e quindi è soggetto alle stesse norme per la esumazione ordinaria, straordinaria, con possibilità di raccogliere le ossa in cassettine resti o avviare il piccolo feretro alla cremazione.
Secondo altra dottrina, invece, Non è stabilito dal DPR n.285/1990 la dimensione delle fosse per i nati morti e per i prodotti del concepimento. Sarà il regolamento locale o, in assenza, l’ordinanza del sindaco che regola inumazioni ed esumazioni a stabilire dette misure.
Ciò premesso, si è del parere che la fossa distinta dalla altre debba obbligatoriamente essere presente nel caso di presenza di autorizzazione di sepoltura, cioè nel caso di cui al comma 1 dell’art. 7, comma 2 dell’art. 7 (in sostanza per tutti i casi di nati morti e feti dalle 20 settimane in su). Analogamente su richiesta dei genitori, in base al comma 3 dell’art. 7, per feti sotto le 20 settimane.
Si precisa infine che in tutti i casi in cui non vi sia permesso di seppellimento individuale si segue la procedura stabilita per parti anatomiche riconoscibili, quindi sepoltura ( in forma indistinta nel cimitero) o cremazione.
Se i “cellari” di cui ragiona la Municipalità di Torino sono nicchie, “fornetti”, colombari, loculi, ossia, vani, cellette di varia dimensione ricavati in un blocco murario epigeo o iogeo stiamo parlando di sepolture private a sistema di tumulazione stagna, così sotto il versante tecnico il “feretrino” per l’infante dovrebbe pur sempre esser confezionato con la doppia cassa lignea e metallica di cui agli Artt. 30 e 77 DPR n.285/1990.
Riguardo al profilo amministrativo la sepoltura privata e dedicata, come appunto la tumulazione comporta sempre:
1) un atto di disposizione (= scelta della sepoltura) in termini di pietas, con istanza, in bollo, rivolta al comune
2) la corresponsione del relativo canone di concessione da calcolarsi secondo i criteri del D.M. 1 luglio 2002
3) il rilascio, dopo la stipula dell’atto, della relativa concessione in uso del manufatto sepolcrale.
La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.
A rigore il prodotto abortivo o del concepimento dovrebbe esser accolto nel comune “di espulsione” e non si puo’ fare riferimento alla residenza nel comune, la quale presuppone la capacita’ giuridica (art. 1 CC), non sorta. E mancando questa, non potrebbe essere accolto neppure in sepolcri privati esistenti nel comune; tutatvia, puo’ anche essere accaduto che, tenendo conto di aspetti fortemente affettivi, vi siano stati comportamenti non strettamente rigorosi (e, nel caso, non mi scandalizzarei, proprio per il carico dei fattori affettivi e, tutto sommato, perchè ciò rispetta il principio del “neminem ledere”).
Si può prescindere, quindi ,dalla correttezza amministrativa (un tempo, si parlava di “legittimita” …),