Cambiamenti in vista per l'IVA nel settore funerario

A pochi è noto che in Italia si ha una esenzione IVA (art. 10, n. 27 del DPR 633/1972) per i servizi e le forniture ceduti in occasione di un funerale.
Questo perché l’Italia aveva in essere questa facilitazione dal 1972 per motivi sociali e quando venne adottata la prima direttiva in materia di IVA comunitaria è stato consentito ai singoli Paesi, per un periodo limitato, di mantenere le esenzioni in essere.
Invece il settore delle pompe funebri e della cremazione, sempre nella stessa direttiva, era stato inserito tra quelli per i quali ogni Stato poteva decidere se applicare l’IVA ridotta al posto di quella ordinaria (alla prima aliquota IVA ridotta consentita, con un minimo del 5%). Diversi Paesi infatti hanno adottato questa misura.

Il Governo e il Parlamento italiano non hanno ritenuto di considerare ancora la cremazione tra i servizi ad aliquota IVA ridotta del 10% (e quindi si paga il 20%).
Ma in questi giorni è in discussione in Comitato per i problemi economici e finanziari della UE, in vista della approvazione in Aula nel giro di un paio di mesi, una proposta di direttiva che va a modificare totalmente il regime IVA (e non solo per i servizi funerari). La relatrice del provvedimento è Ieke van den BURG
E così sul finire del mese di dicembre 2008 è stato presentato a sorpresa un emendamento (John Purvis) che aveva l’obiettivo di far applicare a cremazione e servizi/forniture di pompe funebri l’IVA intera (20%).
Invece l’aliquota ridotta veniva consentita ad una tipologia di servizi prima ad aliquota ordinaria e cioé la fornitura di materiali per tombe, la loro manutenzione.
La reazione di alcune Federazioni del settore funerario è stata immediata e particolarmente incisiva da parte di due Paesi: la Francia e l’Italia.
In ambedue i casi si sono mosse sia le Federazioni del settore pubblico che di quello privato.
In Italia Feniof, Federcofit e Sefit hanno scritto a tutti i 99 europarlamentari della Commissione problemi economici e finanziari del Parlamento europeo per spiegare i motivi del loro dissenso all’approvazione dell’emendamento Purvis e per far comprendere invece che era utile, semmai, estendere la possibilità di aliquota IVA ridotta a delle componenti di forniture e servizi cimiteriali (in particolare per le tombe), che ora sono ad aliquota intera.
E’ presto per dire se il risultato sia o meno acquisito, perché si è in attesa che il Comitato prima e l’Assemblea parlamentare poi decidano in merito.

Di seguito mettiamo a comparazione i due testi all’interno dell’atto modificativo Allegato – punto 7 a Direttiva 2006/112/CE Allegato III- punto 16

ImageTesto della Commissione (vigente)
(16) prestazioni di servizi di pompe
funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività;

ImageEmendamento John Purvis
(16) fornitura di monumenti funebri e
pietre tombali nonché dei servizi di
manutenzione;

Ci si augura che si arrivi ad un compromesso tra i due testi, capace di ricomprendere gli uni e gli altri

Written by:

@ Redazione

9.180 Posts

View All Posts
Follow Me :

8 thoughts on “Cambiamenti in vista per l'IVA nel settore funerario

  1. Alcuni anni fa ho dato sepoltura a mio papà in un loculo provvisorio ponendo davanti ad esso un pannello provvisorio in laminato. La società delle pompe funebri a suo tempo mi ha fatturato il dovuto relativo al funerale (senza alcun monumento funerario). Il marmista che a settembre 2013 mi ha costruito la tomba dice a suo parere che essendo il primo e unico monumento costruito come tomba di famiglia potrebbe applicarci l’IVA ridotta al 10%. E’ corretto?? e a quale legge attualmente devo fare riferimento?

    1. x Cesare.
      Il fatto che sia il primo e unico monumento non c’entra nulla!
      I manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, rientrano fra le opere di urbanizzazione soggette all’aliquota ridotta del 10% (n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).
      La cessione di lapidi a se stanti, cioè non inglobate in un manufatto per sepoltura, non può essere invece ricondotta a tale fattispecie (come, peraltro, anche i lavori di restauro eseguiti su lapidi già realizzate) ed è, di conseguenza, soggetta all’imposta nella misura ordinaria (risoluzione Agenzia Entrate 111/E del 2006).
      Pertanto, la commercializzazione di lapidi va assoggettata all’aliquota Iva ordinaria (attualmente al 22%), così come gli eventuali relativi lavori di riparazione, ristrutturazione, restauro o rinnovamento.

  2. X Antonio,

    salvo ulteriore proroga sempre possibile ed a questo punto inevitabile, se nessuno si muove, scaduto il termine di vacatio legis si applicano i requisiti previsti dalla normativa regionale per l’esercizio dell’attività funebre. Le conviene informarsi presso il Suo comune.

  3. X Tony:

    Art. 2 Legge Regionale N. 41 DEL 31 DICEMBRE 2012

    (Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)
    1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2013”.
    E’ stato, quindi, solo prorogato di qualche mese il termine, introdotto, per altro, dall’Art. 1 comma 75 Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 2

    I requisiti formativi per “fare” ed “essere” impresa funebre in Regione Campania sono stabiliti dalla D.G.R 15 maggio 2009 n. 963.

  4. x redazione
    sapete qualcosa riguardo la scadenza legge regione campania 31/03/13 riguardo i requisiti minimi per essere impresa trasporti funebri.
    grazie

  5. Ho da poco dato sepoltura a mio papa’ e la societa’ delle pompe funebri, dopo un iniziale preventivo di 5 mila euro, me ne ha chiesto seimila.
    Inoltresostiene che se io volessi fattura di questi seimila euro, dovrei pagare IO l’iva….. Quindi il 21 % in piu’ di seimila…. Stanno realmente cosi’ le cose?
    Grazie
    Saluti
    Bianca

    1. x Bianca.
      La fattura concernente le spese di pompa funebre sono esenti IVA (cioé non deve pagare alcunché di IVA). Per cui se la società che le ha fornito i servizi di pompe funebri giustifica la richiesta di non emettere fattura dicendo che poi ci sarebbe l’IVA e quindi è meglio per lei non avere la fattura, dice il falso. Soluzione semplicissima: contatti il locale comando della Guardia di Finanza e gli spieghi a situazione. Si accordi con loro per come intervenire. Le consigliamo di insistere sul pagamento SOOO di quanto preventivato (5000 euro non sono proprio pochi) e di fare solo pagamenti tracciabili (con bonifico bancario).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.