Cambia la normativa sui servizi pubblici locali

ImageSi riporta di seguito l’art. 25 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, che modifica (un’altra volta) la normativa sui servizi pubblici locali. E’ in vigore dal 24 gennaio 2012.

 

 

Art. 25 – Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:
A) dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
“Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali)
1. A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell’unita’ giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.
2. A decorrere dal 2013, l’applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell’ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita’ degli stessi ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita’.
3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorita’ di regolazione competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualita’ del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorita’ stessa.
4. Le societa’ affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilita’ interno secondo le modalita’ definite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di governo locale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza da parte delle societa’ di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita’ interno.
5. Le societa’ affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime societa’ adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita’ per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche’ delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.”.

2. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
“5-bis. A decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita’ interno secondo le modalita’ definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta’ ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L’Unioncamere trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l’elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche’ le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”;
b) al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.”.
B) All’art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dopo le parole “libera prestazione dei servizi,” e prima delle parole “verificano la realizzabilita'” inserire le parole: “dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale”.
2. Il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente e’ adottata previo parere obbligatorio dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ ente di governo locale dell’ambito o del bacino o in sua assenza dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralita’ di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita’ idonee”.

3. Il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. L’invio all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e’ effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e’ comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non puo’ procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.
4. Al comma 11, dopo la lettera b), e’ inserita la seguente:
“b-bis) prevede l’impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all’intera durata programmata dell’affidamento, e prevede altresi’, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;”.
5. Al comma 13 le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000 euro annui”.
6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole “alla data del 31 marzo 2012” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l’affidamento per la gestione “in house” puo’ avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell’articolo 3-bis.”. In tal caso il contratto di servizio dovra’ prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita’ del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditivita’, qualita’, efficienza). La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell’Autorita’ di regolazione di settore. La durata dell’affidamento in house all’azienda risultante dall’integrazione non puo’ essere in ogni caso superiore a tre anni”;
b) alla lettera b) in fine le parole “alla data del 30 giugno 2012” sono sostituite con le seguenti: “alla data del 31 marzo 2013”.
7. Dopo il comma 32-bis e’ inserito il seguente: “32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuita’ nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita’ di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attivita’ medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 3, lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo’ essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.”.
8. Al comma 33-ter, le parole “Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012”.
9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: “il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”;
b) in fine e’ inserito il seguente periodo: “Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validita’, gli affidamenti e i contratti di servizio gia’ deliberati o sottoscritti in conformita’ all’articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformita’ all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”.

2. All’art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole “la realizzazione”, sono sostituite le parole “dell’intero” con la seguente: “del” e dopo le parole “servizio,” sono inserite le seguenti: “che puo’ essere”;
b) al comma 4, lettera b) le parole “e smaltimento” sono sostituite con le seguenti: “avvio a smaltimento e recupero, nonche’, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento”;
c) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:
“4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita’ di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita’ delle potenzialita’ e capacita’ necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d’Ambito.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “svolto in regime di privativa dai comuni” sono sostituite dalle seguenti: “svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148”.
4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall’apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

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