Nel 2021 la figlia di una defunta, interpretando il volere della madre, aveva deciso di far dipingere la lastra che copre il loculo, con un quadro dalle tinte vivaci, raffigurante un paesaggio con note floreali.
Il Comune, però, ritenne la lapide non adeguata al contesto del cimitero e ne dispose la rimozione attraverso un’ordinanza, lamentando nel contempo anche la mancata richiesta di autorizzazione a dipingere in questo modo la lapide e intimando di rimuovere l’immagine illegittimamente posta sulla lastra e sostituirla, previa richiesta ed ottenimento della dovuta autorizzazione, con altra idonea ed adeguata al contesto.
La signora per sei mesi non ha toccato la lapide ed è partita una seconda disposizione del Comune di Calvenzano, con un’ulteriore ordinanza di rimozione, fondata sull’articolo 43 del regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale comunale.
Quindi la signora si è rivolta al Tar di Brescia per chiedere l’annullamento dell’ordinanza.
Ma i giudici amministrativi non hanno accolto la richiesta, riconoscendo la legittimità dell’articolo 8 del regolamento cimiteriale, in base al quale l’amministrazione è titolata a far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l’austerità del luogo.