Riteniamo utile segnalare ai lettori l’articolo di Massimo Grisanti, pubblicato in data 30 Marzo 2022 su lexambiente.it, che riportiamo integralmente, per l’indubbio interesse che può derivare dalle tesi in esso sostenute, come spunto di riflessione da Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana n. 819/2021.
Nella sentenza n. 819 pubblicata il 30 settembre 2021 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha trattato il tema del vincolo cimiteriale ex art. 338 R.D. n. 1265/1934 affermando che esso, con la sua assolutezza ex lege, “… nasce, in primo luogo, dalla necessità di tutelare il rispetto e la sacralità del culto dei defunti. A questa esigenza si accompagnano esigenze di natura sanitaria … Si tratta di un vincolo che trova fondamento nell’immaginario collettivo più profondo della comunità …”.
Nell’immaginario collettivo più profondo della comunità: un insieme di simboli e concetti che dà forma alla memoria collettiva.
I cimiteri esistenti da oltre settanta anni ed appartenenti ai Comuni sono beni culturali ex lege, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 d.lgs. 42/2004, perché beni di interesse etnoantropologico fintanto non intervenga un espresso decreto del segretario regionale del Ministero della Cultura col quale venga accertata e dichiarata l’inesistenza dell’interesse culturale (vedi ex plurimis Cass. penale, n. 3583/2021 e Cons. Stato, n. 4829/2017).
Appare intrigante chiedersi, allora, se il divieto assoluto di edificazione nella zona di 200 metri circostante detti cimiteri abbia anche valenza di vincolo indiretto ex lege ai sensi e per gli effetti del Codice dei beni culturali visto che, come riafferma il CGA, sussiste la necessità di tutelare il rispetto e la sacralità del culto dei defunti.
Indi, interrogarsi se la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all’interno di tale zona, sempreché prevedibile all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 28 Legge n. 166/2002 di riforma del vincolo cimiteriale, debba conseguire la preventiva autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 42/2004 (v. Cons. Stato, n° 4474/2018).
Innanzi tutto si ritiene utile rammentare che ai sensi dell’art. 130 del Codice dei beni culturali le disposizioni della Parte II sono specificate e integrate dal regolamento di esecuzione della Legge n. 364/1909 approvato con il R.D. n. 363/1913, in quanto applicabili. Non si rinvengono argomentazioni ostative per ritenere che seppur in presenza di disposizioni specifiche contenute all’interno del Codice (v. art. 45) per l’imposizione di prescrizioni di tutela indiretta, siano con esse contrastanti quelle dell’art. 80 R.D. n. 363/1913 secondo le quali.
E ciò perché nel secondo comma dell’art. 80 cit. il legislatore mantiene ferma la facoltà del Soprintendente di adottare i necessari provvedimenti qualora non siano sufficienti le norme contenute negli strumenti comunali di regolazione, così mostrando di preferirgli la tutela indiretta mediante regolamentazione o pianificazione:.
Ebbene, dal momento che, come è noto, il vincolo cimiteriale si impone direttamente anche a strumenti di pianificazione, senza necessità di recepimento da parte degli enti locali, ecco che così come il Ministero della Cultura può imporre prescrizioni di tutela indiretta secondo le procedure dell’art. 77 R.D. n. 363/1913, diversamente rifiutando il proprio nulla osta per l’approvazione dei piani regolatori, a maggior ragione la tutela indiretta può essere apprestata ex lege in base ai principi cardine del Codice dei beni culturali.
Del resto, se i Comuni ritengono che il cimitero non abbia i caratteri necessari per esser qualificatopossono procedere col chiedere al Segretario regionale del MIC la verificazione ex art. 10 d.lgs. 42/2004.
In conclusione, si ritiene sussistano validi argomenti per sostenere che attraverso il vincolo cimiteriale ex art. 338 TULS lo Stato appresti anche un’interinale tutela culturale ai cimiteri pubblici esistenti da oltre settanta anni e alla zona contermine di 200 metri dal perimetro dell’impianto, con conseguente necessità, per gli interessati allo svolgimento di attività edilizia all’interno di quest’ultima, di munirsi dell’autorizzazione ex art. 21 Codice.