Il Comitato cittadino di San Marco in Lamis (FG) ha segnalato sul sito www.sanmarcoinlamis.eu la situazione di abbattimento di barriere architettoniche al locale cimitero. Si riporta dal sito, sia la descrizione della necessità di intervento sia una sintesi della normativa (e dei consigli) da applicare in tali casi.
Nel cimitero (foto nella galleria), presso i nuovi loculi e non solo, salire per un disabile in carrozzella è un’impresa da guinness dei primati. Sono state scattate alcune foto (con l’aiuto dei responsabili della “casa famiglia”), che saranno presentate all’ufficio tecnico, per suggerire un percorso più sicuro nell’attraversare la strada da parte dei diversamente abili. Vi presentiamo alcuni dettagli da tenere presente nella costruzione d’infrastrutture pubbliche e private, da tenere in considerazione.
Alcuni accorgimenti:
Per brevi rampe di raccordo tra percorsi esterni pedonali a livello stradale, o alla presenza di passi carrabili, è consentita una pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm; non è considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m mediante rampe; la pendenza non deve superare l’8%. Sarebbe comunque opportuno privilegiare sempre la pendenza rispetto alla lunghezza adottando valori percentuali inferiori; solo nei casi di adeguamento sono ammesse pendenze superiori, fino al 12%, definite in funzione dello sviluppo lineare della rampa; ogni 10 m devono essere previsti ripiani orizzontali di dimensioni minime 1,50 x 1,50 m, oppure di 1,40 x 1,70 m (1,40 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al senso di marcia); anche in presenza d’interruzioni mediante porte devono essere previsti tali ripiani di sosta, antistanti e retrostanti le porte in aggiunta ai necessari spazi di apertura dell’anta; in caso di percorsi pedonali esterni, di norma si devono impiegare pendenze non superiori al 5%, con ripiani di sosta (lunghi almeno 1,50 m) ogni 15 m; le rampe devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo; la larghezza minima deve essere; 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote 150 cm per consentire l’incrocio di due persone. Si ritiene comunque preferibile, in special modo per le rampe di accesso agli edifici, una larghezza di 150 cm; la pavimentazione deve essere antisdrucciolevole; il parapetto deve essere alto almeno 1 m e in attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro; nel caso il parapetto non sia pieno, la rampa deve avere un cordolo alto almeno 10 cm; su entrambi i lati della rampa deve essere disposto un corrimano di altezza compresa tra 90 a 100 cm; se la rampa è larga più di 6 m, di norma si deve disporre anche un corrimano centrale. In corrispondenza dei ripiani il corrimano deve essere prolungato per almeno 30 cm; è consigliabile disporre un segnale al pavimento (ad es. una fascia in materiale differente) percepibile da parte dei non vedenti, a segnare l’inizio e la fine della rampa.
Grazie, e solo grazie a voi che gran parte degli operatori viene a conoscenza del limite umano.
Io credo che sia il progettista, il d.l. ed il collaudatore si siano superati. ma non è credibile? (sarà uno scivolo per i bimbi in un area giochi).
Chi deve vigilare, dov’era?, l’assessore ai lavori pubblici sicuramente era in campagna elettorale, farebbe bene a dimettersi con tutto l’ufficio tecnico, ma soprattutto bisogna non pagare e il comune dovrebbe chiamare in causa impresa e professionisti.
Grazie di tenerci informati .