Una volta chiarita la situazione di “post maturità”del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovuta alla discrasia temporale tra la L. 8 giugno 1990, n.142, con l’attribuzione ai dirigenti di competenze esclusive in materia di autorizzazioni di polizia mortuaria (attribuzione che era già operante rispetto al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, quanto meno per le norme corrispondenti), appare importante dover avere riguardo alla natura delle autorizzazioni di polizia mortuaria o, almeno, ad alcune di queste. Tra l’altro, quando si parli di autorizzazioni, deve ormai essere tenuto – sempre – presente l’art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Risultano pertanto di competenza esclusiva degli “apicali” i provvedimenti di cui all’Art. 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 267/2000 e gli altri atti loro attribuiti dallo statuto del singolo Comune e dai regolamenti (tra cui quello di polizia mortuaria locale).
L’estumulazione è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione; se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (dopo l’entrata in vigore del DPR 15 luglio 2003 n. 254 si cominciano a considerare ordinarie le estumulazioni dopo 20 anni, intesi anche come somma di più periodi trascorsi in diversi avelli) l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti, nel definire la regola, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso che così recita: “… ., quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, ….”, questa interpolazione altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per questi feretri e in tali condizioni, comportando la non estumulabilità dei cadaveri tumulati in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Da qui, sorge, prima di tutto ed immediatamente, una questione che che riguarda la valutazione se le disposizioni dell’art. 88 possano anche applicarsi a queste situazioni o meno. Essendo tali salme in tali condizioni concessorie sostanzialmente “in-estumulabili”, se diamo alla norma una lettura letteralmente restrittiva, si dovrebbe concludere che un’eventuale domanda volta al trasferimento in altra sede formulata ex art. 88, comporti e il vincolo di opporvi rifiuto e la dichiarazione di decadenza dell’intera concessione in quanto la stessa domanda costituisce una violazione delle condizioni di uso della concessione perpetua, cioè un “ab-uso”, nel senso tecnico-giuridico del termine.
Le autorizzazioni di polizia mortuaria (es.:l’autorizzazione al singolo trasporto funebre) l’autorizzazione alla cremazione (16), ecc.), non hanno attinenza di sorta con l’ambito delle autorizzazioni sanitarie, spettando ai servizi comunali e avendo il carattere di autorizzazioni amministrative per determinate, singole ed individuate, attività od operazioni. Oltretutto, il fatto che (dal 13 giugno 1990!) non siano più neppure funzioni attribuite al sindaco, bensì ai dirigenti, fa venire meno la stessa questione sulla loro (eventuale) natura sanitaria Analoghe considerazioni, forse anche di minore spessore, potrebbero farsi per l’autorizzazione di cui all’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anch’essa richiedente una verifica “tecnica”, distinta e propedeutica rispetto alla fase autorizzativa. Tutte queste considerazioni portano all’unica conclusione dell’estraneità della natura sanitaria di tali autorizzazione, per collocarle nell’ambito delle autorizzazioni amministrative. Anche se, probabilmente, la questione è in sé mal posta, dal momento che non si tratta di autorizzazioni nelle attribuzioni del sindaco (ambito in cui, forse, potrebbe accademicamente anche sollevarsi tale problematicità) quanto di autorizzazioni nelle attribuzioni – esclusive e non derogabili – dei dirigenti, fin dall’entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, cioè in epoca in cui era ancora vigente il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
Nella polizia mortuaria l'”autorizzazione” è un provvedimento discrezionale di natura amministrativa che incide su diritti, condizionandone l’esercizio, a carattere ampliativo della sfera soggettiva dei privati, ma non costitutivo, in quanto esso non crea diritti o poteri nuovi in capo al destinatario, ma legittima solo l’esercizio di diritti o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto, l’istruttoria finalizzata al rilascio di quest’ultima non dovrebbe mai eccedere dalla valutazione dei titoli formali, senza, quindi, valutazioni troppo intrusive sulle motivazioni di chi la richieda, c’è però un saggio del 15 dicembre 2005, a cura del Dr.Giuseppe Boffone, reperibile sul portale giuridico Altalex, in cui si smonta questa tesi dell’autorizzazione intesa quasi come un atto dovuto.
Oggetto di questo breve studio è un pronunciamento giurisprudenziale:
Consiglio di Stato, Sez. V, 29 novembre 2005, Decisione n. 6727:
“Secondo l’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990 (nel caso di specie, riprodotto nel locale regolamento di polizia mortuaria) il limite alla potestà sindacale di autorizzare l’estumulazione e il trasporto dei feretri va rinvenuto nell’assenso dell’autorità sanitaria sulle cautele da osservare onde evitare pregiudizi alla salute pubblica per il trasporto del feretro, ferme perciò restando le valutazioni del Sindaco circa l’opportunità del trasferimento, dato il carattere latamente discrezionale dell’autorizzazione. Pertanto, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990, il Sindaco ben può negare l’autorizzazione all’estumulazione e trasporto della salma sulla sola scorta della volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile”.
Innanzi tutto sarebbe più corretto parlare non tanto di estumulazione, quanto di traslazione, ossia di trasferimento della cassa in altra sepoltura senza dover necessariamente manomettere l’assetto del feretro stesso, ad esempio rimuovendone i coperchi, se esso verrà nuovamente avviato a tumulazione. Tutt’al più se il cofano accusa cedimenti o stress meccanico si praticherù il cosidetto “rifascio”, cioè la deposizione della bara in un cassone esterno di zinco.
Solo se il feretro dovesse esser inumato (cambiando, così, modalità di sepoltura) bisognerebbe togliere i coperchè per neutralizzare la lamiera di zinco.
Alla sua morte, il Mons. G.A. dispone attraverso la sua scheda testamentaria affinché la propria salma sia seppellita nel cimitero più vicino: in ottemperanza a tale volontà il feretro viene ospitato nel cimitero sito nel Comune del luogo della sua morte.
Ad avviso dei congiunti del defunto, tuttavia, durante gli ultimi periodi della sua vita, il Monsignore aveva più volte a chiare lettere espresso la propria volontà di essere sepolto vicino alla propria madre, ovvero in un luogo diverso dal cimitero del comune di decesso: la lettera della disposizione di ultima volontà, quindi, andrebbe interpretata alla luce di tali elementi rappresentativi e volitivi non solo notori ma aventi la consistenza di chiave di lettura della volontà testamentaria.
Il Comune resistente oblitera la teoria dei congiunti del de cuius e rigetta l’istanza di trasferimento della salma, dando così adito al contenzioso deciso dal Collegio di Palazzo Spada.
La prima questione di diritto posta all’attenzione del Consiglio di Stato è quella concernente la natura giuridica del provvedimento impugnato: ad avviso dei Giudici aditi, la soluzione è rinvenibile nel tenore letterale dell’art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (di approvazione del regolamento di polizia mortuaria) che demanda al sindaco di autorizzare l’estumulo dei feretri per trasferirli in altra sede così conferendo alla decisione adottata dallo stesso una valenza squisitamente provvedimentale perché assentiva o denegativa della relativa attività.
Quanto al merito della quaestio, il Collegio rileva come la natura del provvedimento di autorizzazione o diniego alla estumulazione sia prettamente discrezionale, nell’ambito dei limiti previsti dalla legge, con l’ulteriore conseguenze che, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 D.P.R. n. 295/1990, il sindaco può anche valutare la volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile.
Segnatamente, il Collegio ritiene che il potere discrezionale de quo sia confortato, nel suo contenuto “esteso”, dalla mancanza di indicazioni precise in merito al luogo di sepoltura, reperibili nell’ambito delle disposizioni di ultima volontà del de cuius.
Per la verità la statuizione resa in tal senso dal Consiglio di Stato, trova una forte obiezione nell’indirizzo giurisprudenziale datato, ad avviso del quale qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza ed in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, l’electio sepulchri spetta in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti ed, infine, ai suoi eredi.
Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non è in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, nè disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto. (Corte di Cassazione, sez. 2^ civile, sent. n.9168 dell’11 dicembre 1987)
Secondo tale lettura ermeneutica, il titolare dello jus eligendi sepulchrum può altresì chiedere l’autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma nonostante la opposizione degli altri parenti, purché la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e da adeguata motivazione, (cfr. Trib. Catania, 12/12/1982 in Giur. di Merito, 1984, 858; Cass. civ., sez. I, 27/01/1986, n.519 in Mass. Giur. It., 1986).
“In accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. proposto dall’erede testamentario (non parente), che assuma di agire per eseguire la volontà manifestata in vita dal defunto, nei confronti dei parenti, il pretore può ordinare che in attesa della definizione del giudizio di merito la salma sia tumulata nel cimiterodel luogo ove egli visse e morì. (Pretura di Firenze, ordin.29 novembre 1977)”.
Non solo: al di là della fattispecie concreta, generalmente la situazione giuridica de qua è inquadrata sistematicamente nell’ambito dei diritti soggettivi perfetti e non nel contesto degli interessi legittimi, (cd. ius sepulchri, ossia il diritto a essere tumulato nel sepolcro).
Inoltre, quanto all’addentellato normativo, l’art. 88 esplicitamente recita che “il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.
Bisogna notare la riduzione di ogni discrezionalità nella funzione atribuita all’ASL, ma anche una traslazione della competenza dall’Autorità Amministrativa a quella tecnico-sanitaria la qiale si pone in posizione strumentale rispetto alla potestà autorizzativa del Comune.
Da questa ripartizione di ruoli l’autorizzazione all’estumulazione si riduce a mero atto di gestione a contenuto vincolato e scevro da ogni reale potere di valutazione o giudizio ed in quanto tale mon rigettabile.
Secondo un’interpretazione più “politica” dove a rilevare maggiormente sarebbe la preminenza del potere amministrativo il comune la formulazione dell’Art. 88 si configurerebbe, invece, quale norma a presidio degli interessi della collettività attraverso la mediazione del Sindaco, il quale “può autorizzare”, in senso positivo, e, a contrario, “non autorizzare” ma, sembrerebbe, limitatamente agli stessi motivi addotti dalla disposizione normativa, ovvero circostanze igienico – sanitarie afferenti al feretro.
Per ragioni di completezza, è opportuno precisare come, invece,non sorgano problemi analoghi, invece, nelle ipotesi di pratica funeraria della cremazione ovvero di dispersione delle ceneri, disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 Marzo 2001, (laddove attuabile attraverso apposita normativa regionale) poiché non ha luogo l’evento materiale della tumulazione, mentre nello spirito del DPR 285 ed ancor più dell’Art. 343 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 le urne debbono esser racchiuse in una nicchia, capace di proteggerle da atti sacrileghi garantendo loro stabile e certa destinazione. L’unica vera novità rinvenibile nel corpus normativo del DPR 285/1990 è rappresentata dall’Art. 80 comma 6 dove si prevede la dispersione in cinerario comune su istanza del de cuius oppure per inerzia e disinteresse degli aventi titolo.
Lo sversamento in natura delle ceneri, proprio perché smaterializza la presenza fisica della spoglia mortale (prima incinerata, poi dispersa in natura, così da non esser più riconducibile ad un “unicum”), confligge pesantemente con il diritto alla memoria da parte dei superstiti ravvivato dal culto della tomba celebrato anche dalla letteratura con il carme foscoliano de “I Sepolcri”.
Se facoltativa è la cremazione a maggior ragione ulteriormente di sola eleggibilità da parte del defunto è ritenuta la dispersione delle ceneri, come prevista dalla novella (Legge130 del 2001), che deve essere autorizzata solo dal de cuius senza possibilità di surroga da parte dei congiunti in dividuati con il criterio di poziorità enunciato dall’Art. 79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, (con rinvio agli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile i gradi di parentela)
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Buongiorno ,avrei necessità di sapere se per procedere con l’estumulazione di una salma di oltre 30 anni occorre l’autorizzazione di tutti i parenti , nel mio caso specifico , la salma appartiene a mio papà defunto dal 1988, oltre i 30 anni , mio fratello non vuole dare nessuna autorizzazione, in quanto disinteressato alla faccenda, …è possibile procedere comunque con la sola autorizzazione degli altri figli? Spero di esere stata chiara…per la precisione , il cimitero si trova a Palermo. Grazie x la risposta
X Stefania,
Occorrerebbe l’unanimità, tra i pari legittimati, seguendo il criterio pozioristico, tuttavia bisognerebbe attentamente valutare come si configuri il disinteresse di Suo fratello:
Se suo fratello è davvero disinteressato farebbe bene a vergare questo suo animus irreversibile, in un’autodichiarazione. Sarebbe stranissimo, perchè di solito la noncuranza assume i tratti di un comportamento omissivo, inerziale e silente, nonchè protratto nel tempo, oltre ogni logico e ragionevole termine per potersi esprimere. Sarebbe paradossale -dopo tutto – dover verbalizzare un… silenzio!
IN questi frangenti il silenzio vale come diniego a procedere, se è un banale problema di assunzione degli oneri conseguenti all’estumulazione con accordo inter-privatistico i fratelli interesaati potranno autonomamente accollarsi le spese, esonerando da questa obbligazione il fratello riottoso, il quale, però, dovrà comunque firmare qualunque atto propedeutico all’esecuzione dell’estumulazione.
Salve,
mia nonna paterna, ha costruito alla morte del nonno un loculo con 8 cassetti, la famiglia è composta dai nonni e 5 figli, nel cassetto in più è stato tumulato un amico di famiglia “oltre 40 anni fà”. A oggi l’unico erede in vita è mio padre. La mia domanda è: si può chiedere l’estumulazione dell’amico di famiglia? in caso positivo a chi chiedere? Grazie
X Raffaele,
la richiesta di estumulazione viene rivolta al Comune (polizia mortuaria) da chi ne abbia titolo e legittimazione giuridica cioè da coniuge superstite, e dai congiunti più stretti, individuati in ordine e graduatoria dal Cod. Civile. Nel caso di più parenti del defunto da estumulare, di pari livello è richiesta l’unanimità nel consenso. In questo caso, ed agli effetti concreti Suo padre, quale concessionario unico del sepolcro privato, non può esercitare potere alcuno di disposizione sul feretro dell'”amico di famiglia”.
Innanzitutto grazie per la esaudiente e celere risposta. Ho un’altra domanda da porle: mio padre vorrebbe aggiustare il loculi in quanto presenta delle crepe, i parenti vicini dell’amico di famiglia devono partecipare alle spese di ripristino? Grazie ancora
X Raffaele,
No, se non per atto spontaneo di liberalità. Le spese manutentive di ristrutturazione del sepolcro privato, a sistema di tumulazione, competono esclusivamente al proprietario dell’edificio sepolcrale, cioè al concessionario stesso, ai termini dell’art. 63 del regolamento statale di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Grazie ancora. Un ultima domanda, ci sono 8 cassetti, 2 dei nonni e 5 dei figli, quello che avanza di chi e? L’unico in vita è papà dei figli. Grazie ancora
X Raffaele,
Sicuramente Suo padre è, pleno jure, titolare del diritto di sepolcro primario (potere di dare o ricever sepoltura in quel determinato sepolcro privato e gentilizio).
Anche se sono in vita una cognata di mio padre e 6 nipoti, (figli dei fratelli di mio papà) può decidere lui a per come utilizzare il cassetto in più? Se muore mia mamma prima di papà può decidere di utilizzarlo per la mia senza chiedere ai nipoti e cognata? Grazie
X Raffaele,
…”chi prima muore, meglio alloggia”, recita una battutaccia molto in voga tra noi necrofori, per dirimere queste situazioni, spesso foriere di conflitti e che sovente ingenerano false aspettative.
La condizione di premorienza, come titolo di accoglimento prioritario in un sepolcro gentilizio, deriva dal combinato disposto tra gli articoli 50 (ammissione nei cimiteri) e 93 (diritto d’uso delle sepolture private), del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonché da una storica Sentenza della Cassazione Civile n. 573/1936. Questi principi così enucleati asseriscono che:
– si deve dare sepoltura ad ogni defunto avente diritto a una sepoltura privata che arrivi in cimitero, (per cui chi si presenta per primo … sotto forma di cadavere, prima viene sepolto)
– in tomba di famiglia o loculo, deve essere sepolto ogni famigliare del fondatore del sepolcro.
Altro riferimento da tenere conto è la concessione cimiteriale rilasciata, con le disposizioni che aveva al suo interno al momento del suo perfezionamento.
Salve in una tomba sociale appartenente ad una S.O.M.O.S. (societa operaia mutuo soccorso)
al limite della propria capienza può estumulare dei feretri di soci deceduti da oltre quaranta anni
senza gravare di spese la suddetta societa, puo chiedere aiuto al proprio comune aiuto ci sono leggi in tal proposito? certo di una cortese attenzione porgo cordiali saluti Acciarito Vincenzo
X Vincenzo,
L’art. 63 D.P.R. 10/09/1990, n. 285, recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, ci fornisce qualche spunto di riflessione.
In caso di concessioni di aree (art. 90 D.P.R. n.285/1990), si ha un duplice fine funzionale e strumentale.
a) concessione dell’area, ad un dato fine (concessione che attiene al demanio dell’area cimiteriale, e puo’ essere oggetto di costituzione, con regolare atto di concessione, di diritti di terzi (rispetto al titolare della demanialità).
b) costruzione sull’area, cosi’ concessa, di un edificio sepolcrale affinché si possa esercitare lo jus sepulchri.
Il sepolcro, è sì di proprietà dei concessionari, anche se il suo diritto di utilizzo non e’ legato all’esercizio della proprietà di esso, bensi’ all’appartenenza alla famiglia ecc. ecc., sin quando duri la concessione, cessando quest’ultima, il manufatto cessa di essere di proprietà dei concessionari, per divenire (accessione, art. 935 Cod.Civile) parte del demanio.
Per inciso, si dovrebbe anche considerare quale sia la l’essenza prima ed il significato di demanio.
Non si rileva incongruenza, qualora si tenga presente la distinzione tra la concessione dell’area, ad un dato fine, rispetto al manufatto erettovi.
Ma, trattandosi di concessione ad “ente” (confraternita, corpo morale, congrega, ente…), va tenuto sempre presente come vi sia un doppio livello di rapporti, il primo intercorrente tra comune ed ente, che puo’ anche essere (in relazione all’epoca in cui sia sorto) perpetuo. il secondo, invece, è intrattenuto tra l’ente e le persone appartenenti ad esso stesso.
Sotto questo ultimo profilo la durata di permanenza di un feretro potrebbe anche essere a tempo determinato (essendo indipendente dal rapporto costituito tra comune e congrega).
In caso di modifica dell’ordinamento dell’”ente” (per quelli ecclesiastici si veda anche la Legge n. 222 del 20 maggio 1985), cher avvenga, ovviamente, in conformità alla sua natura, l’ente dovrebbe porsi la questione se rapporti pregressi possano subire modifiche a seguito di una successiva diversa regolazione dei rapporti tra ente/appartenenti (aspetto su cui, in assenza di altri elementi, e’ ben difficile fornire indicazioni di sorta).
La durata di questo secondo rapporto, e’ regolata dall’ordinamento dell’ente.
L’estumulazione, se ammessa, è sempre a titolo oneroso.
Buonasera, avrei una questione da sottoporvi: se in un cimitero (nel mio caso non è un cimitero comunale, bensi privato, in quanto di proprietà di una confraternita che lo gestisce tramite una fondazione) vi sono degli spazi concessi a delle confraternite, qualora vi fosse la necessità di fare delle estumulazioni per fare spazio ad altri confrati deceduti, trasferendo eventualmente la salma in un campo temporaneo esterno allo spazio dato in concessione per completare la mineralizzazione per poi riporlo in ossario all’interno dello stesso spazio confraternale, nell’ipotesi in cui la salma da estumulare non avesse parenti o tali parenti fossero sconosciuti o irraggiungibili o, ancor di più, reticenti, potrebbe il superiore (legale rappresentante) della confraternita concessionaria dare il consenso all’operazione facendo le veci dei parenti ?
La questione è di particolare importanza e necessita una urgente soluzione in quanto queste tombe confraternali sono ormai al collasso ed ogni qualvolta è necessaria un’estumulazione per fare posto ad un confrate defunto è particolarmente gravoso andare alla ricerca di parenti sconosciuti, soprattutto quando si tratta di salme molto risalenti nel tempo. Ancor peggio quando si trova un parente reticente e con il suo comportamento tiene in ostaggio un’intera comunità.
In che modo il superiore della confraternita può ottemperare a tali esigenze manlevando l’amministrazione cimiteriale da ogni responsabilità ?
Ed in che modo l’amministrazione cimiteriale può venire incontro a tali esigenze delle confraternite senza contravvenire alla normativa di polizia mortuaria ?
Grazie della risposta
I cimiteri privati o particolari (es. quelli parrocchiali di cui al canone 1180 del vigente Codice di diritto canonico del 1983) sono “tollerati” dalla Legge Italiana e quindi disciplinati, in via residuale (il legislatore, infatti, li vede con una certa diffidenza) dall’art. 104 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 a patto che:
1. Siano pre-esistenti rispetto all’ emanazione del T.U. leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, con il quale il Legislatore opera una precisa scelta politica, affidando (artt. 337, 343 e 394) ai Comuni, in via esclusiva la funzione cimiteriale.
Tale espresso orientamento è stato, poi, ove necessario, ribadito dall’art. 824 comma 2 Cod. Civile che statuisce, solennemente, la demanialità dell’impianto cimiteriale.
2.
Siano soggetti alle stesse regole dei cimiteri comunali, ovvero devano rispettare:
– il Regolamento di polizia mortuaria (con relative ordinanze del Sindaco, ad esempio)
– il regolamento edilizio comprese tutte le autorizzazioni relative
– le competenze dell’Azienda Sanitaria locale.
Chi si fa seppellire in un cimitero privato obbligatoriamente, per poter vantare un legittimo jus sepulchri, aderisce ad una confraternita o altra associazione che a suo tempo ha istituito il cimitero, ne condivide lo statuto ed i valori morali di pìetas
Le tariffe per le sepolture private a sistema di tumulazione sono lasciate alla discrezione della confraternita, mentre la declaratoria per i canoni concessori dei cimiteri comunali è approvata, come indirizzo generale dal Consiglio Comunale e declinata, poi, nel dettaglio operativo dalla Giunta.
Lo statuto deve essere portato a conoscenza dell’Amministrazione comunale che svolge azione di controllo ed eventuale rettifica nel caso contenga disposizioni in contrasto col regolamento di polizia mortuaria comunale o con la normativa quadro statale.
L’atto costitutivo della congrega (ente, persona giuridica proprietaria del cimitero) può contenere norme sulla gestione del cimitero (regolazione degli jura sepulchri, dei diritti d’uso e durata delle concessioni, integrati semmai dal contratto concessorio, volta per volta)
Per l’Ordinamento Civile Italiano gli atti di disposizione per il post mortem seguono una graduatoria gerarchica molto rigida: la electio sepulchri, infatti, attiene in primis al de cuius stesso, mentre per successive destinazioni di cadaveri o loro trasformazioni di stato si applica pur sempre il c.d. criterio di poziorità (laddove convergono potere decisionale + preminenza nella scelta). Orbene trattasi di principio pretorio, portato di una giurisprudenza omogenea e costante nel tempo, trasposto, solo nel 1990 in norma positiva con l’art. 79 comma 1 I periodo D.P.R. n. 285/1990, entrato, appunto in vigore il 27 ottobre 1990.
IL prefato art. 79 accorda il titolo a disporre in primo luogo al coniuge superstite, ed in subordine a chi fosse unito al de cuius da legami di sangue (parentela, sino al 6^ grado, così come indicato dagli artt. 74 e segg. Codice Civile) imponendo l’unanimità di tutti i soggetti legittimati a manifestare la volontà in tal senso, quando essi siano posti su un livello di pari ordinazione.
Se non diversamente disposto dallo statuto della confraternita e con l’approvazione degli organi di controllo comunali (esempio: al naturale scadere della concessione si procede d’ufficio all’estumulazione, realizzando, così un turn over delle sepolture, in un cimitero non più ad accumulo, ma a rotazione) il titolo di disposizione per ottenere l’estumulazione di feretri ivi sepolti anche se da lunghissimi anni, ben difficilmente potrà sorgere in capo al legale rappresentante del ente/corpo morale, difettando questi della legittimazione necessaria.
Buonasera!
Volevo semplicemente sapere, essendo scaduta la concessione per i loculi dei miei nonni materni, e che mio zio, unico figlio in vita, che non importa sapere nulla di acquistare ossario, possiamo noi 5 nipoti di altri figli deceduti da anni prendersi l’incarico di estumulare i resti e ri tumulurli in ossario?
Grazie!
X Giovanni,
in breve: sì è possibile poiché la Legge (art. 82 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) parla genericamente di persone INTERESSATE, sempre fatto salvo il vincolo jure sanguinis che ha la prevalenza. Se lo zio è, e si dichiara per facta concludentia, disinteressato, potete tranquillamente subentrare Voi nipoti nella scelta della sepoltura e nell’assunzione dei relativi oneri.
X Sergio,
si tratta, forse, di applicare nella sua interezza l’art. 88 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, laddove detta norma non sia stata “depotenziata” da apposita legge o regolamento regionale, oppure anche con semplice ordinanza sindacale, adottata di concerto con l’AUSL.
Sempre più spesso la supervisione sanitaria sulle operazioni cimiteriali viene omessa, per ragioni di praticità ed efficienza organizzativa….demedecalizzando, così, la polizia mortuaria.
Probabilmente è un errore, ma in tempi di spending review, con le casse degli enti pubblici che languono non è poco!
Ad ogni modo l’istanza di estumulazione, soggetta sin da origine ad imposta di bollo, deve esser inoltrata al competente ufficio di polizia mortuaria del comune nel cui cimitero si trova il feretro oggetto, appunto, di disseppellimento/traslazione. Sarà, poi, l’autorità amministrativa ad attivarsi presso la locale AUSL, al fine di ottenere la presenza sul posto del personale sanitario, quando sarà calendarizzata l’operazione cimiteriale.
Volevo sapere se ce un risarcimento per mancato avviso riesumazione salma di mio padre motivo la lettera e arrivata il 21 dicembre alle ore 13.00 mio padre e stato riesumato alle ore 10 .30 dello stesso giorno così non o potuto assistere e recuperare i suoi effetti personali di cui il mio anello di matrimonio non più trovato purtroppo è mancato all’età di 44 anni
Antonio,
1) è sempre possibile costituirsi in giudizio ex art. 100 Cod. proc. civile, per vedersi riconosciuto e, quindi, risarcito, ex art. 2043 Cod. Civile, il cosiddetto “danno esistenziale”, dovuto ad un’ingiusta lesione dei suoi diritti di disposizione sulla spoglia mortale del padre. A subir irreversibile pregiudizio è stato, infatti, il suo jus sepulchri attivo (diritto a dar sepoltura) che si sarebbe estrinsecato, semmai, nelle decisione di una nuova destinazione privata e dedicata per le ossa, o comunque, in una loro diversa sistemazione rispetto all’ossario comune cui esse, nel disinteresse degli aventi titolo, sono avviate in modo promiscuo, anonimo ed indistinto ope legis.
2) ad avviso della dottrina dominante, nell’imminenza delle operazioni massive di esumazione ordinaria da campo comune di terra (per le tombe in concessione la procedura potrebbe variare, essendo essa più strutturata), grava sul privato cittadino, quale utente ultimo del servizio cimiteriale, il dovere di documentarsi su modalità e tempistica di esecuzione di quest’ultime, l’Amministrazione Cittadina non ha alcun obbligo di comunicazione in tal senso poiché procede d’ufficio, a tutela di un interesse pubblico prevalente (= la piena funzionalità del cimitero che, altrimenti, causa ritardo, si saturerebbe) a liberare le quadre ad inumazione, una volta scaduto, per i cadaveri ivi sepolti, il rispettivo turno di rotazione (= periodo di sepoltura legale). Non troverebbero, dunque, applicazione le norme di cui al Capo III Legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo. Secondo una diversa corrente di pensiero (cui appartiene indegnamente chi scrive questa risposta), forse anche minoritaria, al di là della mera cortesia istituzionale e dell’informale diligenza il Comune ha tutto l’interesse ad avvisare la cittadinanza sul calendario delle esumazioni ordinarie, magari con apposite affissioni ai cancelli del camposanto o più evoluti strumenti di “pubblicità-notizia” (richiamati pure dall’art. 8 comma 3 Legge n. 241/1990) anche per facilitare il recupero delle spese gestionali prodotte operazioni cimiteriali, soprattutto ai sensi dell’art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, in forza del quale l’inumazione, intesa come un processo graduale che culmina con la naturale esumazione dei resti, è divenuta prestazione a titolo oneroso, in modo generalizzato. In questa maniera, molto responsabilmente, si favorirebbe pure l’esercizio dello jus inferendi mortuum in sepulchrum, cioè del diritto, per i congiunti del de cuius a scegliere una tomba in concessione – a sistema di tumulazione (e dunque a pagamento) dove collocare le ossa rinvenute, anche a tutto vantaggio dell’erario comunale.
3) Le procedure di dettaglio sulle operazioni cimiteriali sono dettate dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria o meglio ancora dall’ordinanza sindacale con cui esse sono compiutamente disciplinate negli aspetti più capillari. E’buona norma redigere, all’atto dell’esumazione, un apposito verbale, senza particolare rigore di forma, in cui annotare lo stato del cadavere e gli eventuali monili, preziosi, o suppellettili funebri, recuperati al momento dell’apertura della fossa. Questi oggetti permarranno per un congruo tempo in custodia all’ufficio del cimitero, a disposizione di quanti possano su di essi legittimamente vantare diritti di proprietà e, quindi, di rivendicazione ai sensi della vigente normativa civilistica.
x Carlo
mi scusi per ottenere il nulla osta dal medico sanitario, per poi essere autorizzato all’estumulazione della salma di mio Padre, chi deve far richiesta al asl competente??? il comune o noi figli??
Grazie
buongiorno ,mi trovo nella seguente situazione. A due anni dal decesso del mio compagno , per rispettare le sue volontà testamentarie devo fare una esumazione straordinaria e procedere alla cremazione. I documenti ci sono tutti,il comune dove è sepolto ha dato l’autorizzazione.Il problema è che per ordinanza del comune dove è sepolto gli addetti al cimitero non fanno la buca per esumarlo,e nemmeno la ditta che si occuperà della cremazione.A chi mi devo rivolgere?ho sentito la misericordia,i marmisti non lo fanno….
grazie
Cristina
X Cristina,
Dunque: il Comune di prima sepoltura ha ultimato l’’iter autorizzatorio, accordando i relativi permessi, ma manca chi, poi, debba tradurre tutto il procedimento in atti concreti, provvedendo all’effettiva esumazione, sempre all’interno della struttura organizzativa del medesimo comune.
E’un bel paradosso, non trova? Mi sfugge il senso profondo di questa discrasia procedurale: perché mai autorizzare nominalmente e prima un’operazione, nei fatti, proibita poi?
Ad ogni modo, le operazioni cimiteriali di sepoltura e disseppellimento competono esclusivamente, salvo rarissime eccezioni legali solamente quando e se contemplate espressamente dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, al gestore del servizio che può esser erogato dal Comune in economia diretta (cioè con propri mezzi e personale) oppure attraverso altre forme di conduzione dell’impianto cimiteriale (esempio: appalto o affidamento di servizio).
In linea di massima soggetti esterni non possono lavorare in cimitero, a meno di un’esplicita autorizzazione caso per caso rilasciata dal locale ufficio cittadino della polizia mortuaria.
Pertanto le esumazioni, specie se straordinarie, non sono materia di marmista o di impresa funebre, la quale potrebbe solo presenziare, in funzione di supporto logistico allo scavo della fossa, senza, però, particolari margini di fattivo intervento.
Se l’ordinanza sindacale (o anche, a questo punto, dirigenziale) con cui si disciplinano, nel dettaglio, le operazioni cimiteriali nel singolo comune vietasse tout curt e risolutamente, quindi in modo assoluto, le esumazioni straordinarie saremmo dinanzi ad un atto amministrativo contra legem, perciò illegittimo, e per tale ragione impugnabile con i rimedi proposti dalla Giustizia Amministrativa (= sostanzialmente ricorso al T.A.R.), in quanto si porrebbe in insanabile contrasto con la fonte di diritto di rango superiore, ossia con il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, che al Capo XVII ammette espressamente l’esumazione prima del turno di rotazione, di solito decennale, in campo di terra, quando il feretro debba esser trasportato in altra sepoltura, ovvero cremato.
Invero, però, può sussistere un certo spazio di ulteriore discrezionalità, pure piuttosto dilatata in certe situazioni,, il Comune, infatti, potrebbe proibire in certi periodi dell’anno (quando piove molto ed i campi di terra risultano impraticabili, o per converso si sviluppano alte temperature) le esumazioni straordinarie, oppure subordinarle al decorso di un periodo minimo di permanenza del cadavere nella fossa, o ancora impedirle per salme portatrici di morbo infettivo-diffusivo. In questo frangente si tratterà solo di attendere, in volta perfezionati i titoli formali (e cartacei) di esumazione, trasporto al crematorio e successiva cremazione del corpo in questione.
X Lorenzo,
di solito conflitti endo-famigliari di questo genere si trascinano in giudizio (Sino in Cassazione), con annose vertenze tra parenti che durano, appunto, sino al terzo grado della giurisdizione civile.
Ecco allora un’elaborazione, nel tempo, fortunatamente uniforme, sviluppata dai Tribunali Italiani e poi, solo successivamente, cristallizzata in norma giuridica positiva dall’Art. 79 comma 1 II periodo del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Invero l’Art. 79 sullodato si riferisce alla cremazione, ma per analogia è applicabile a tutti gli atti di disposizione del post mortem.
Lo jus elegendi sepulchrum, ossia il diritto a scegliere modalità, luogo e forma della propria sepoltura appartiene senza dubbio alla persona interessata, nel silenzio del de cuius, invece, prevale SEMPRE la volontà del coniuge superstite (che abbia contratto matrimonio, sia ben chiaro!) tra l’altro anche se in stato di separazione. Si tratta, insomma di far valere quel famoso principio di poziorità enunciato da molte sentenze in cui si coniugano potere di scelta con la preminenza nel decidere. Nel caso in esame domina, quindi, lo Jus Coniugii della moglie anche sullo Jus Sangiunis dei figli contrari alla traslazione del feretro. Basterà, per tanto un atto di disposizione della moglie in tal senso perché il comune autorizzi lo spostamento del defunto. Nell’evenienza che Lei o i Suoi fratelli vogliate impugnare tale istanza la sede competente è quella civile ove dovrete dimostrare (anche se non è agevole) l’intimo desiderio del de cuius a “riposare” nel cimitero di prima sepoltura. L’istruttoria del comune si limiterà alla valutazione dei titoli formali, non potendo l’attività amministrativa sovrapporsi o sostituirsi a quella giurisdizionale, se dovesse insorgere lite, pertanto, l’ufficio della polizia mortuaria manterrà fermo lo status quo, in attesa di sentenza passata in giudicato.
Grazie , la risposta e’ perfetta e molto chiara anche se purtroppo come temevo a mio sfavore … Le chiedo ancora una cosa , essendo Io titolare del loculo , il Comune e’ tenuto ad informarmi se un altra persona in questo caso la moglie chiede il trasferimento della salma o rischio per esempio se non passo per 20 giorni al cimitero di arrivare li un bel giorno e non trovare piu’ mio padre ? Se vengo informato posso oppormi , avviare una causa e di conseguenza come mi ha spiegato Lei nel frattempo la salma non si sposta , ma se non vengo informato di questa richiesta e’ un grosso problema …. Grazie ancora
grazie per la risposta
X Lorenzo,
è opportuno (o sin anche doveroso?) che il concessionario (nella fattispecie concreta: Lei) sia informato del giorno in cui sarà calendarizzata l’operazione cimiteriale, anche per provvedere alla rimozione della lapide o di altri arredi votivi su quest’ultima applicati. Di solito queste operazioni sono svolte dal marmista di fiducia.
Tutti gli oneri saranno giustamente a carico della moglie di Suo padre.
Poi, detto inter nos: è solo un escamotage per adire, eventualmente le vie legali e congelare la situazione. Io, che avvocato non sono, raccomando, comunque, la massima prudenza prima di intraprendere un percorso in sede giudiziale perché un processo comporta sempre una certa dose di aleatorietà.
Le conviene parlare, a questo punto, davvero con un legale anche per notificare al Comune la sua intenzione di opporsi alla traslazione.
Buongiorno , non so veramente come ottenere una risposta , ho chiesto ad un avvocato che pero’ non ha mai gestito una causa simile , ho chiesto in Comune e mi hanno risposto che mi faranno sapere dopo alcune ricerche , ho chiesto al gestore del cimitero ma nulla neanche Lui …
Abito in un paese della Valle D’ Aosta , Mio padre ( naturale ) a seguito di un incidente mortale , e’ stato sepolto nel Comune dove ha abitato tantissimi anni della Sua vita , dove abito Io , dove abitano tutti i suoi fratelli , inoltre nel cimitero sono sepolti 1 fratello di mio padre ed i genitori .
La moglie di mio padre ( per me matrigna ) con quale non vado d’accordo , ( sposata con mio padre solo da 10 giorni prima della morte ) , ora ha intenzione di tornare al suo paese natale dove ha i suoi figli e vorrebbe far trasferire la salma di mio padre !!! Ora ovviamente Io e tutti i fratelli non siamo d’accordo al trasferimento , voglio precisare che il contratto dell’acquisto del loculo e’ stipulato a nome MIO , unico figlio …La mia domanda e’ , puo’ la moglie di mio padre avere il diritto di spostare la salma senz ache Io figlio posso oppormi ? Lei non e’ mia mamma quindi credo che Io e la Signora abbiamo gli stessi diritti ? Ed i fratelli contano ? Grazie della risposta