Nella cremazione il meccanismo autorizzatorio e’ piuttosto complesso, ci sono, pertanto alcune questioni fondamentali su cui e’ doveroso soffermarsi.
Per la Legge Italiana tutte le operazioni di polizia mortuaria sono sempre sottoposte ad autorizzazione, per tumulazione ed inumazione, tuttavia, non sono contemplati particolari filtri o procedure aggravate.
L’autorizzazione alla cremazione e alla sepoltura si collocano su due ambiti separati, debbono esser sottoscritte da soggetti distinti ed hanno finalita’ diverse, ma possono, in relazione alle decisioni proprie di ciascun Comune, confluire in unico atto.
Autorizza la sepoltura l’Ufficiale di Stato civile, mentre la cremazione e’ autorizzata dal Sindaco (ora dal dirigente o dal funzionario incaricato ai sensi dell’Art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000). Il Sindaco (o meglio il dirigente) puo’ delegare l’Ufficiale di Stato Civile a firmare l’autorizzazione alla cremazione. In tal caso anche se il soggetto che firma e’ lo stesso, sul documento dovrebbero essere specificati i due distinti soggetti titolari del potere di firma.
L’autorizzazione ad inumazione o tumulazione (un tempo definita genericamente licenza di seppellimento) e’ semplicemente un provvedimento rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile successivo alla verifica dell’accertamento della morte (non c’e’ piu’ il pericolo di morte apparente) da parte del medico necroscopo con cui si consente lo smaltimento del cadaveri in cimitero attraverso sepoltura in fossa o cella muraria.
L’autorizzazione alla cremazione, invece, e’ atto ben piu’ articolato. In essa concorrono:
• La verifica delle condizioni che portano ad acclarare volonta’ della cremazione da parte del de cuius o degli aventi titolo,
• L’esclusione della morte sospetta o dovuta a reato.
• La certificazione sull’effettivita’ del decesso (non puo’ piu’ sussistere il fenomeno della morte apparente) Questo elemento e’ l’unico in comune tra le due autorizzazioni.
Lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia nota n. 1/50/FG33 (92) 114 del 12 giugno 1992. ha chiarito come autorizzazione alla sepoltura (attraverso inumazione e tumulazione) ed autorizzazione alla cremazione non siano sovrapponibili: l’una non ammette l’altra e viceversa,anche per non appesantire inutilmente un procedimento gia’ abbastanza
strutturato ai sensi dell’Art. 1 della Legge 241/1990.