Come prima considerazione di diritto ( e si tratta di jura sepulchri, ossia diritti della personalità, regolati dalla sola legge statale), merita di doversi ricordare come l’art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 individui i defunti che il Comune ha il dovere giuridico di accettare nel proprio sistema cimiteriale.
Tutte le tipologie enumerate dal citato art. 50 rientrano in questo ambito di necessità minima, per cui il loro accoglimento di default, d’ufficio costituisce un vincolo per il Comune, anche se non sia previsto al regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale, contemplandolo espressamente, altro non farebbe se non riprodurre pedissequamente, e del tutto inutiliter data, senza particolari effetti, una norma statale e di principio, cui comunque il Comune è tenuto ad ottemperare motu proprio. In via generale, sarebbe sempre consentaneo suggerire di evitare di “duplicare” nel Regolamento comunale di polizia mortuaria disposizioni sovraordinate, e già autonomamente operanti.
Si ricorda, anche, come l’art.50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 menzioni anche alcune altre fattispecie di cadaveri e loro trasformazioni di stato.
Una volta che il Comune abbia assolto gli obblighi cui è legato (essi non sono poi molti, cioè disporre di almeno un cimitero a sistema d’inumazione, ex art. 337 T.U. Leggi Sanitarie. di assicurare che l’area destinate alle inumazioni risponda ai criteri di dimensionamento dell’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ovviamente da cui sono escluse le aree e destinazioni considerate dall’immediatamente successivo art. 59), nonché dell’accoglimento delle categorie tassativamente enunciate nel predetto art. 50).
il Comune, può, ove ritenga opportuno, stabilire in sede regolamentare (questa è, del tutto tipicamente, materia propria del Regolamento comunale di polizia mortuaria la cui fonte non è tanto all’art. 7 D.Lgs n. 267/2000, ma, addirittura l’art. 117 comma 6 III Periodo Cost.) la possibilità di accoglimento anche di defunti non individuati dall’art. 50 stesso, cui può provvedere o disegnando pure altri gruppi di spoglie mortali accomunate da una determinata caratteristica, oppure, anche, prevedendo l’accoglibilità in modo generalizzato, cioè indipendente da classi più o meno ristrette e selettive.
Si tratta di una strumentazione da valutare in relazione alla buona politica di gestione del cimitero che si intenda applicare, con il solo limite che siano, in ogni momento, assicurate le condizioni di cui il Comune è tenuto a garantire nel tempo la persistenza. Obblighi che sono già stati già qui, in precedenza, evidenziati.