Arrestati 2 alti funzionari dei servizi cimiteriali di Milano

Un dirigente del Comune di Milano e una funzionaria sono stati arrestati oggi dalla Polizia della sezione di Pg della Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul racket delle pompe funebri che, lo scorso ottobre, aveva gia’ portato in carcere e ai domiciliari una quarantina di persone. Le ordinanze di custodia cautelare, firmate dal gip Giuseppe Vanore su richiesta del pm Grazia Colacicco sono state notificate a L.B. e a Carla Ferrari, rispettivamente dirigente e funzionaria di Palazzo Marino. L’accusa e’ di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Le ordinanze di custodia cautelare sono state notificate anche ad Andrea, Alcide e Massimo Cerato, i quali si trovano agli arresti domiciliari nell’ambito della stessa inchiesta. L. B. e Carla Ferrari, invece, sono stati portati a San Vittore.

La vicenda riguarda un presunto pagamento di tangenti da parte dei Cerato, nella loro qualita’ di amministratori di fatto della societa’ Edilizia cimiteriale, formalmente di proprieta’ della Virudent Italia, a L.B., dirigente del settore Servizi cimiteriali del Comune, e alla sua collaboratrice, affinche’ agevolassero pratiche presentate dai clienti della stessa societa’. Gli episodi di corruzione contestati sono 58 per un totale accertato di oltre 311.000 euro e vanno dalla fine di dicembre 2005 al 2008. Le mazzette versate per pratica sarebbero state variabili tra i 2.500 e i 20.000 euro.

Grazie all’analisi dei file scoperti nel computer di Andrea Cerato, indagato da tempo, la Procura ha completato la fotografia scattata nella prima parte dell’indagine che evidenziava come la quasi totalita’ dei contratti di fornitura dei servizi funebri si concludevano con la segnalazione di infermieri compiacenti alle imprese dietro compenso. Significativa la pratica relativa alla sepoltura di una donna al Cimitero Monumentale riportata nell’ordinanza firmata dal gip Giuseppe Vanore. La famiglia della morta si rivolge a Massimo Cerato per organizzare le esequie. “L’operazione – scrive il gip – comportava il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, e dei ritardi di questa un parente della defunta si doleva con Cerato, in una telefonata intercettata il 18 dicembre 2007. L’uomo chiamava Massimo Cerato per comunicargli che a gennaio avrebbe incontrato il sindaco di Milano per risolvere la questione della sepoltura della madre. Massimo Cerato gli suggeriva di far chiamare ‘Letizia’ dall’ingegner L.B., di parlare con questi e avvisarlo, in quanto lui avrebbe a sua volta chiamato l’ingegnere e che poi si sarebbe arrangiato lui”. Incredulo e amareggiato l’Assessore ai cimiteri di Milano Stefano Pillitteri.

”Sono un garantista e credo nella presunzione di non colpevolezza, ma questi arresti mi turbano come persona prima ancora che come assessore, perche’ sento tradita la mia fiducia: mi auguro che questa sensazione non venga confermata”.

Questa l’amarezza dell’assessore ai Servizi Civici del Comune di Milano Stefano Pillitteri nell’apprendere la notizia dell’arresto di un suo dirigente, responsabile del settore dei servizi funebri, e di un funzionario, accusati entrambi di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. ”Provo un senso di sconfitta – ha aggiunto Pillitteri – perche’ da parte nostra c’e’ sempre stata la volonta’ di portare trasparenza in un settore in cui purtroppo si conferma un’opacita’ di rapporti tra gli uffici e gli operatori privati”. La tempesta giudiziaria che ora si e’ abbattuta sui servizi funebri del Comune di Milano non ha pero’ distolto Pillitteri dall’intenzione di portare a termine il suo progetto di azienda speciale per tutto il settore (Misef), a suo tempo osteggiata dal centrodestra. ”Sono convinto che un centro gestionale unico – ha affermato – garantisca una maggiore trasparenza proprio perche’ impedisce che le attivita’ si disperdano nei meandri della macchina comunale”. L’assessore ha infine rivelato che, dopo le perquisizioni di due giorni fa negli uffici comunali, aveva gia’ avviato le procedure per un’indagine interna. ”Gli eventi sono precipitati – ha dovuto ammettere – ma gia’ ieri in una riunione avevamo deciso di procedere con un audit interno, valutando l’opportunita’ di trasferire in altri uffici i due interessati”.

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8 thoughts on “Arrestati 2 alti funzionari dei servizi cimiteriali di Milano

  1. La disponibilità, nel suo senso più pieno, è da intendersi nei termini di:

    1) jus sepeliendi
    2) jus inferendi in sepulchrum

    ossia diritto ad esser sepolti e diritto a dar sepoltura.

    Lo jus sepulcri si traduce, quindi, nella fruibilità della tomba.

    Copia del titolo da cui sorge la concessione deve senza alcun dubbio esser presente negli archivi comunali, dopo tutto, un loculo è pur sempre una sepoltura privata.

    Un singolo posto salma o anche un semplice ossarietto diventano una spazio prezioso, a maggior ragione dopo la nuova formulazione dell’rt. 25 Reg. Reg. n. 6/2004 introdotta con il Reg. Reg. n. 1/2006. Agli effetti pratici, con le recenti tendenze alla cremazione o alla riduzione dei resti ossei in cassetta ossario anche una singola nicchia può assolvere la funzione di una tomba di famiglia, così da massimizzare la naturale capienza della tomba.

    Il diritto secondario di sepolcro, invece, è, se possibile, ancor più dilatato, in quanto sorge, come lo stesso diritto di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, dallo jus sanguini, cvioè dai legami di consanguineità che intercorrono tra il defunto ed i suoi congiunti.

    Come ha rilevato la Suprema Corte di Cassazione il sepolcro gentilizio (estensivamente: qualsiasi sepoltura privata) da famigliare diventa ereditario solo a due condizioni

    1) il subentro per diritto ereditario può avvenire solo su espressa previsione del fondatore del sepolcro
    2) tutti gli aventi causa el primo concessionario jure sanguinis (cioè i parenti più prossimi) debbono essersi estinti

  2. Il giorno 6 luglio ho ottenuto un appuntamento con la nuova dirigente dei Servizi Cimiteriali che sostituisce il precedente ancora, credo, agli arresti domiciliari.
    La mia personale vicenda è molto più complicata del previsto ma, in considerazione della disponibilità della dirigente che ho incontrato e della sua collaborazione con la Procura che continua a indagare, spero di avere risposte certe ed esaustive in merito alla proprietà e disponibilità del colombaro acquistato dalla mia nonna paterna nel lontano 1942.
    Ciliegina sulla torta sarebbe poter ricostruire la disponibilità dei due ossari in cui sono stati riposti i miei genitori, disponibilità che per me non c’era mai ma che è stata accertata da un incaricato che per mio nome e mio conto se ne è garantito l’utilizzo.
    Cordiali saluti
    Laura Compiani

  3. Certi disservizi andrebbero denunciati almeno per far scattare le sanzioni amministrative4 e disciplinari, quando certi comportamenti non integrino addirittura qualche fattispecie di reato.

    Sollevo solo alcune questioni di natura procedurale:

    richiedere l’unanimità degli aventi titolo (non senso di titolari dello jus sepulchri primario) a fruire di un posto feretro per decidere della destinazione dello stesso è molto pericoloso, perchè rischia in caso di lite di portare alla paralisi e, quindi al non uso del patrimonio cimiteriale.

    Bisogna sempre tener distinti questi diversi ambiti:

    a) Titolarità della concessione = diritto ad esser sepolti ed a dar sepoltura (Jus Inferendi in Sepulchrum) in una particolare tomba avuta in concessione o direttamente o tramite subentro mortis causa

    b) titolarità a disporre di salme, cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri = è un diritto personalissimo jure sanguinis, ossia secondo i rapporti di consanguineità e può non coincidere con il diritto di sepolcro di cui sopra.

    c) Diritto secondario di sepolcro = trattasi del potere sempre secondo il criterio dello jus sanguinis di accedere ad un sepolcro per compiere atti o riti di devozione e pietas verso i propri defunti. Esempio: nella tomba di famiglia intestata nei primi del ‘900 ad un mio trisavolo sono sepolti anche i miei bisnonni, io, forse, non avrò titolo ad esser ivi sepolto, magari per la fisica mancanza di spazio o perchè in linea di discendenza un altro ramo dell’originaria famiglia ha visto, nel tempo, accrescersi le quote del proprio jus sepulchri, ma nessuno può impedirmi di recarmi in cimitero, presso la tomba gentilizia per rendere omaggio floreale ai miei bisnonni.

    In ogni caso vale, pur sempre anche in Lombardia l’Art. 93 comma 1 del DPR 285/1990 la cui portata è stata ampliata dall’Art. 25 del regolamento regionale lombardo 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal regolamento regionale 6 febbraio 2007 n.1. In buona sostanza ad esser in discussione è la capacità ricettiva di un loculo. esso originariamente predisposto per accogliere uno ed un solo feretro (paragrafo 13.1 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24) in forza delle recenti tendenze quali cremazione o riduzione in cassetta ossario dei resti ossei diventa una sorta di piccola cappella gentilizia, dilatando così esponenzialmente la propria capienza.

    In merito alla liceità di tumulare nel loculo della nonna le ceneri della zia deceduta in Spagna bisogna verificare nell’atto di concessione (di cui il comune deve necessariamente aver conservato una copia) la riserva del diritto di sepolcro ossia se sia stato o meno specificato chi avesse titolo ad esser tumulato in quel determinato loculo. Nell’ipotesi più pessimistica saremmo dinnanzi ad una tumulazione illegittimas, quindi sine titulo, così occorrerebbe un atto di disposizione da parte dei più intimi congiunti della zia deceduta per dare alle ceneri una nuova sistemazionea, ltrimenti, decorso un congruo tempo di attesa bisognerebbe conferire le medesime ceneri al cinerario comune attuando così di fatto una dispersione delle stesse ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990.

  4. Grazie a Carlo che mi risponde in data 20 maggio.
    Vorrei però precisare che:
    – in Via Larga, a Milano, mi hanno risposto di NON avere neppure una copia del vecchio regolamento di Polizia Mortuaria,
    – che la …. (NdR nome e cognome di funzionaria comunale), confessandomi di avere avuto parecchie lamentele in proposito, avrebbe fatto in modo che, in sede di nuova stesura, fosse chiarito che TUTTI gli eredi di un colombario avrebbero dovuto essere d’accordo nella destinazione del medesimo,
    – che, per quanto possa non essere un’addetta ai lavori, mi sembra proprio che il nuovo regolamento contempli questa regola,
    – che il colombario in questione è “perenne” e, anche dalla …. (NdR nome e cognome di funzionaria comunale) “quale addetta ai lavori” era stato definito come ACQUISTATO da mia nonna.
    In buona sostanza la nonna ha acquistato un colombario nel 1942, qui è stato tumulato il nonno, successivamente i resti della nonna, nel 2003 le ceneri di una zia (in pieno accordo di tutti gli eredi) e successivamente le ceneri di una seconda zia deceduta in Spagna senza che nessuno sapesse nulla. Anzi, quando ho trovato la nuova foto sulla lapide, sono andata a far delle ricerche presso il distaccamento del Comune di Piazzale Accursio. Qui mi hanno candidamente confessato di non essere al corrente di nulla.
    E’ tutto vero!

  5. Premessa: tutte le norme statali citate sono in vigore anche in Lombardia in quanto non abrogate prima dalla Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 e, poi, dal Regolamento Regionale n. 6/2004 così come modificato dal successivo regolamento emanato a parziale integrazione, o modifica del precedente.

    I regolamenti comunali di polizia mortuaria (sin dal Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322) sono atti pubblici di specifica adozione comunale e, quindi, debbono esser gratuitamente accessibili da parte della cittadinanza, l’ufficio della polizia mortuaria non può opporre alcun rifiuto alla consultazione o tanto meno invocare l’irreperibilità del documento.

    L’Ente Pubblico è (o…sarebbe?) tenuto a rispondere, anche con rifiuto motivato ex Legge n. 241/1990, alle istanze dei cittadini per il principio di trasparenza nei rapporti tra privati e la pubblica amministrazione.

    La nonna, nella fattispecie, non ha acquistato un loculo, bensì dietro pagamento di un canone (la tumulazione, in quanto sepoltura privata e dedicata, è sempre a titolo oneroso) ha aquisito il diritto di sepolcro per sè stessa e per la propria famiglia (sibi familiaeque suae, ossia per i riservatari espressamente nominati nell’atto di concessione. L’uso del sepolcro (diritto primario di sepolcro) tra gli aventi titolo è disciplinato dalla cronologia degli eventi luttuosi, salvo diversi patti tramite scrittura privata a cui, però, il comune rimane estraneo, dovendo egli solamente garantire la funzione cimiteriale di cui all’Art. 337 Regio Decreto 1265/1934.
    Così, in buona sostanza chi prima muore…meglio alloggia, è pertanto da ritenersi legittima la tumulazione della zia nel loculo di cui la nonna era intestataria anche senza il previo consenso dei restanti aventi diritto (sarebbe un inutile aggravamento procedurale che condurrebbe facilmente alla paralisi visti i rapporti spesso non tanto idilliaci tra parenti). Solo in caso di benemerenza è ammesso il preventivo “nulla osta” dei soggetti i quali vedono così compresso il loro Jus Sepulchri sino a vederlo degradato a mera aspettativa (Art. 93 DPR n. 285/1990)…ovvero: se non c’è spazio la tumulazione del defunto non si esegue!

    La tumulazione dopo l’entata in vigore del DPR 803/1975 avvenuta il dieci febbraio del 1976 è divenuta a durata determinata (99 anni salvo rinnovo così come, poi, confermato dall’Art. 91 comma 1 del DPR 10 settembre 1990 n. 285).

    La prenotazione dei loculi è pratica alquanto improduttiva in quanto (anche se “fa cassa” per l’erario comunale) produce un immobilizzo del patrimonio cimiteriale che non può esser ceduto in uso dinnanzi a materiale richiesta di tumulazione da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto successorio venutosi ad instaurare.

    La tumulazione, comunque, deve avere durata determinata e certa, e tale durata decorre dalla formale stipula dell’atto di concessione, così, almeno, si è espressa l’Agenzia delle Entrate. La presenza di un regolare atto di concessione, infatti, è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione. Considerando come, a volte, possano esservi situazioni di mancata stipula dell’atto di concessione non imputabili alla parte interessata (concessionario), quanto piuttosto a fattori esterni, talvolta anche riferibili all’attività degli uffici comunali, si ritiene che, se ne esistano i presupposti regolamentari di cui al periodo precedente, possa procedersi alla stipula, seppure tardiva, dell’atto di concessione, salva, se occorrente, la integrazione dell’imposta di bollo, cui l’atto di concessione è oggetto fin dall’origine, nella misura attualmente vigente. Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia stata versata, e il mancato perfezionamento dell’atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione sia insussistente.

    Emerge, tuttavia, almeno per la regione Lombardia, la vigenza dell’Art. 25 comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007 con cui viene chiarito quanto già specificato con precedente circolare regionale, ampliandone la portata.

    E’, ossia, possibile effettuare il calcolo del fabbisogno di posti per feretri e urne cinerarie non solo per dar seppellimento ai defunti, ma anche per assegnare manufatti colombari oltre quelli strettamente occorrenti in base alla mortalità e quindi a persone in vita, da utilizzarsi al bisogno.

    Mentre prima era necessario conteggiare tali eccedenze nel fabbisogno di piano cimiteriale e prevederne la possibilità di assegnazione con il regolamento di polizia mortuaria comunale, ora è sufficiente prevedere unicamente tale fabbisogno aggiuntivo nella pianificazione cimiteriale, anche se si consiglia di definire i criteri di assegnazione in regolamento.

    Si ritiene che tale disposizione, seppur valida, confligga con la potestà regolamentare esclusiva dei comuni sancita dall’Art. 117 della Costituzione, anche ai sensi della riforma federale al Titolo V (Legge Costituzionale n. 3/2001) attuata anche ai sensi del seguente (e…conseguente, seppur, temporalmente, precedente) Art. 13 Decreto Legislativo n. 267/2000.

  6. Mi sono rivolta al Comune di Milano chiedendo perché non era mai possibile trovare due loculi per avvicinare i miei genitori al Cimitero Maggiore. Una funzionaria mi invitava a cercarli e, una volta trovati, la sua impiegata mi rispondeva invariabilmente: “Mi spiace sono già prenotati” così fino a quando ho dato incarico ad uno dei tanti marmisti che affacciano il loro negozio sul Viale Certosa. Perché lui è riuscito e io no? Non ho mai avuto risposta!
    Poi ho chiesto come mai nel colombario acquistato da mia nonna è stata tumulata una zia, all’insaputa dei quattro nipoti aventi pari diritti sul colombario stesso. La risposta non c’è stata. Ho chiesto in Comune il vecchio regolamento di Polizia Mortuaria, quello in vigore all’atto della tumulazione della zia, nessuno è in grado di fornirmelo o di dirmi dove possa procurarmelo. Chi mi può aiutare?

  7. Hanno parlato ampiamente, ammettendo in parte le loro responsabilita’, davanti al gip Giuseppe Vanore L.B. e Carla Ferrari, rispettivamente direttore del Settore servizi cimiteriali del Comune di Milano e funzionaria dello stesso settore, arrestati l’altro ieri per presunte tangenti ricevute per favorire le pratiche di assegnazione di tombe e locouli. Il loro interrogatorio, a quanto si e’ saputo, avra’ un seguito domani, davanti al pm Grazia Colacicco. I legali della donna hanno chiesto la rimessione in liberta’, quelli di L.B. gli arresti domiciliari.
    Davanti al gip che la interrogava, Carla Ferrari avrebbe chiesto ripetutamente ”scusa per quanto ho fatto” e avrebbe ammesso parte dei capi d’imputazione contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare spiegando che negli ultimi anni si era trovata ”in un periodo di particolari esigenze economiche”, essendo separata e con una figlia giovane.

  8. Buon giorno,
    sono amareggiato e profondamente deluso.
    Comunque mi suole un dubbio,
    ma il pesce avariato puzza sempre dalla testa.
    I cimiteri sono quasi sempre abbandonati dagli assessori (vedi partecipazione al sefit 10), se non in taluni casi.
    Bisogna vigilare, e mai fidarsi.
    angelo

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