La vicenda delle sepolture islamiche nel comune di Arezzo è stata un tormentone durato svariati mesi dell’anno passato. E’ terminato! Cosicché invece di spalmare 45 posti per la sepoltura in terra in 2 cimiteri, i cimiteri sono diventati 7. L’unica differenza rispetto alle altre fosse è l’orientamento verso la Mecca. La delibera è passata il 7 maggio 2008, con un’ampia maggioranza in Consiglio comunale di Arezzo. Di seguito si riporta il comunicato dell’Ufficio stampa del comune di Arezzo.
La delibera sulle aree di sepoltura di uomini e donne di religione musulmana, modificata e integrata rispetto alla precedente del 13 aprile 2007, è stata illustrata per la maggioranza dai consiglieri Cristiano Rossi, Luigi Triggiano e Roberto Barone i quali hanno evidenziato il lavoro della commissione Scuola e Politiche Sociali propedeutico al pronunciamento odierno dell’assemblea: il diritto alla sepoltura è un diritto garantito nel nostro paese, i limiti e le regole sono stabilite nei regolamenti locali, e l’attuale soluzione rappresenta una garanzia di rispetto delle nostre normative, della cultura islamica, del principio di tolleranza: sono 45 i posti individuati per tale tipo di sepolture in sette cimiteri del Comune di Arezzo, Patrignone, San Leo, Rigutino, Policiano, Calbi, Pomaio, Molin Nuovo. Non ci sono differenziazioni rispetto alle sepolture già esistenti se non, nel rispetto dell’unica esigenza degli islamici, l’orientamento della salma verso La Mecca. “Da un punto di vista visivo, si tratta comunque di una soluzione che rispetta l’armonia delle aree cimiteriali individuate mentre la distribuzione delle salme in 7 siti diversi consente di poter affermare che abbiamo ottenuto un risultato equilibrato per la stessa cittadinanza aretina che non dovrebbe dare adito alle reazioni che si sono verificate nei mesi precedenti. Abbiamo inoltre più posti disponibili rispetto alle necessità individuate secondo la proiezione decennale basata su considerazioni anagrafiche e demografiche svolte da uno specifico gruppo di lavoro”.
Contrarietà a creare spazi “specifici” per la sepoltura di persone di religione islamica, o di qualsiasi altro credo, sono state espresse dai membri dell’opposizione, Alessio Mattesini, Pier Luigi Rossi, Raffaello Giorgetti, Francesco Francini per i quali “prevedere tombe spostate comunque di alcuni gradi rispetto all’architettura consolidata dei cimiteri esistenti verrebbe sentito dai cittadini italiani come privilegio altrui discriminatorio nei loro confronti”. Gli islamici che ne facciano richiesta potrebbero essere sepolti, è stato sostenuto, nei cimiteri già orientati a sud-est, la direzione cioè del luogo sacro per gli islamici: La Mecca. La delibera ha anche un aspetto di mancanza di chiarezza, a giudizio specialmente di Francini che ha così provveduto a presentare un emendamento alla delibera.
Per Luigi Lucherini (FI) non vanno certo dimenticate le differenze tra i concetti di libertà e laicità della nostra cultura e quanto è il frutto della cultura islamica, la connessione profonda tra Corano e concezione dello Stato. La soluzione potrebbe essere studiare un piano regolatore dei cimiteri, anche creando cimiteri multietnici, teso comunque a escludere che si generino fra qualche anno tensioni fra noi e loro, magari al momento della rimozione delle salme dei musulmani.
Stefano Baldi (FI) ha sottolineato gli aspetti etici racchiusi in una decisione del genere. Per questo motivo ha invitato i membri del gruppo di Forza Italia a votare secondo coscienza. Tuttavia, le decisioni prese a suo tempo dalla maggioranza su una materia così delicata hanno determinato un solco insanabile tra alcuni cittadini della nostra comunità. Oltre a ribadire, al momento delle dichiarazioni di voto, libertà di coscienza per il proprio raggruppamento, ha annunciato il proprio favorevole pronunciamento alla delibera.
Anche per Franco Barbagli (FI) dovremmo “fare un salto mentale passando dal concetto di religione a quello di religiosità che, sola, può permettere il superamento delle divisione tra gli uomini spingendoli a condividere uno stesso destino”.
Dopo che l’emendamento Francini è stato respinto, la delibera è stata approvata con alcune modifiche promosse dagli stessi relatori di maggioranza con 27 voti favorevoli e 4 contrari di Pier Luigi Rossi, Francesco Francini, Alessio Mattesini, Luca Stella.
Il vero problema delle sepolture islamiche, ad di là dell’orientamento verso La Mecca di semplice risoluzione, è la perpetuità delle tombe.
Il Corano, con relativa giurisprudenza, ammette solo tombe a sistema di inumazione, ma perpetue, e nell’Ordinamento di Polizia Mortuaria con l’avvento del DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1973, e poi ripreso dall’Art. 92 comma 1 DPR 285/1990 sono, appunto vietate le concessioni di durata illimitata.
La questione, se si esclude la perpetuità, può esser affrontata ai sensi dell’Art. 100 DPR 285/1990, con ci si prevede l’ipotesi di dare in concessione reparti speciali per cimiteri acattolici.
Il problema principale è rappresentato da chi debba assumere la titolarità della tomba stessa: il riconoscimento costituisce il procedimento attributivo della personalità giuridica all’associazione, necessaria per divenire concessionari di un area cimiteriale.
In precedenza, tale procedimento era regolato dall’art. 12 c.c., oggi abrogato e sostituito dall’art. 11 (7) D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (8) “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.
Con tale Regolamento, il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione (art. 7) (9).
Conseguentemente, una volta costituita l’associazione, mediante atto pubblico, l’associazione ha natura di associazione non riconosciuta (nel senso di non essere ancora in possesso della personalità giuridica), la quale interviene solo con il provvedimento regionale di riconoscimento, cioè di attribuzione della personalità di giuridica.
Da alcune parti vengono anche proposte ulteriori indicazioni, che possono avere una valenza integrativa, ma – in nessun caso – sostitutiva del riconoscimento della personalità giuridica, quali, ad esempio, l’iscrizione negli elenchi delle c.d. libere forme associative (art. 8 D.Lgs. 218 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), il riconoscimento quale associazione di volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266 e succ. modif.), la richiesta di qualificazione quale O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e succ. modif.), la qualificazione di associazione di promozione sociale (L. 7 dicembre 2000, n. 383).