Negli scorsi giorni abbiamo dato notizia di una piccola e grande insieme rivoluzione per l’industria funeraria italiana. In modo molto pionieristico ed ottimista, infatti, almeno due Regioni (Liguria e Friuli Venezia Giulia) hanno reso obbligatorio l’uso di cofani funebri per cremazione corrispondenti alle norme UNI 11519-11520, in materia di casse mortuarie. ad oggi –per lo meno – non si sono levate particolari proteste formali dalle associazioni di categoria, strutturate sul territorio.
Il legislatore regionale (quello Statale, nel frattempo…latita dai suoi doveri, quanto alla vituperata e trascuratissima polizia mortuaria) ha ben soppesato i propri limiti di intervento, circoscrivendo la propria area di azione unicamente alle norme tecniche relative alla cremazione dei feretri.
Come in precedenza, all’epoca della prima ondata di LL.RR., oltre 20 anni fa il vettore principale con cui veicolare nell’ordinamento di polizia mortuaria, superando il semplice D.P.R. n. 285/1990, qualche novella di una certa rilevanza per tutti gli operatori del post mortem è il fenomeno cremazionista, in continua ascesa. Intanto ci si concentra nel regolamentare le casse appositamente destinate alla pratica funebre dell’incinerazione, visto il grande favore che essa sta riscuotendo presso le famiglie italiane colpite da evento luttuoso.
Può esser un’interessante filosofia legislativa, coraggiosa senza dubbio, non scevra, tuttavia di parecchi rischi e diverse incognite, specie per i costruttori e le stesse imprese di estreme onoranze.
Al momento il fenomeno “norma UNI per i cofani funebri”, nel panorama legislativo regionale è abbastanza rarefatto, anche se significativo ma non si esclude che anche altri Enti Territoriali possano condividere questa linea profondamente riformatrice, in un futuro non necessariamente remoto.
Forse diversi uffici legislativi, con un certo tatticismo attendista, stanno seguendo l’evolversi della situazione con un certo interesse per i possibili risvolti molto positivi.
Quando più Regioni, pure se autonomamente, principalmente perchè tra loro finitime o contermini, si risolvessero ad omogenizzare la loro legislazione funeraria, frutto e portato spesso velleitario della potestà legislativa concorrente comunque assicurata ad esse dalla Carta Costituzionale (titolo V), si potrebbe assistere ad un curioso processo di spontanea riaggregazione per un tessuto normativo alquanto sfilacciato, se non dilacerato, addirittura, da continui strappi ed inconcludenti fughe in avanti.
Tuttavia ci premerebbe far notare e sottolineare come l’iniziativa, seppur lodevole, sconti – e come tutte le LL.RR. del resto – sia “viziata” dal medesimo peccato originale, il pesante ed insormontabile limite del confine amministrativo, interno alla geografia della Repubblica Italiana.
E’il solito annoso problema di ordinamenti policentrici ed attraversati, a loro volta da forti pulsioni centrifughe e localistiche, quindi, in sintesi, o si ri-federa davvero dal basso, cogliendo le migliori esperienze di tutto il mondo dei servizi funerari o questa volta sarà il caos in breve tempo.
Ovvero: quando sussistano rapporti di extra territorialità come ci si comporta? Quali cofani usare e con quale etichettatura, per una perfetta tracciabilità di tutta la filiera produttiva?
Sin dall’inizio di questa coabitazione tra norme differenti, per grado e specialità, come Redazione de: “Funerali.org” abbiamo raggiunto e proposto questa soluzione, per evitare le sempre possibili antinomie che, altrimenti paralizzerebbero le stesse imprese funebri nel loro lavoro quotidiano. Vediamo nel merito i punti salienti di tale posizione ermeneutica.
a) trasporto funebre interno alla Regione: si applica la sola norma regionale, quindi ad es. in Liguria o Friuli Venezia Giulia le casse da impiegare per la cremazione del feretro saranno quelle fabbricate secondo standard tecnico UNI.
b) trasporto funebre tra Regioni diverse: prevale il D.P.R. 285/1990 (ad oggi e sempre in attesa per lo meno di una legge quadro, se non anche di sistema, con cui si superi in tutt’Italia gli anacronismi del, per altro ancora vigente regolamento governativo di polizia mortuaria.
Invero vi sarebbe anche un’altra via di uscita, mutuata dal diritto comunitario: generalmente in un trasporto a rilevanza igienico-sanitaria (come, alla fine è quello funebre) che riguardi più Paesi si ottempera alla legislazione più severa e stringente in materia dei prefati trasporti.
Troppo complicato, però, sarebbe ricorrere al criterio della norma più vincolante e completa dal punto di vista delle caratteristiche dettate per i feretri ed il loro successivo confezionamento, tra Regione e Stato (l’impegno e l’aggravio per le stesse ditte di pompe funebri sarebbe sproporzionato, perchè si dovrebbero conoscere perfettamente tutte le norme regionali di tutte le Regioni sul trasporto mortuario extra moenia, prima di decidere consapevolmente quale strategia adottare e, soprattutto quale tipologia di cofano usare di volta in volta.
E non vale nemmeno l’escamotage della sola norma della regione di partenza da uno dei cui Comuni di appartenenza il trasporto è comunque autorizzato, perché quella di arrivo potrebbe non riconoscerla come legittima (ad es. perché ha spessore di legno inferiore a quello stabilito dal d.P.R. 285/1990.).
Insomma, alla fine noi optiamo per questa interpretazione: sarà anche minimale, ma più facile da seguire, e non lascia adito ad equivoci o margine a letture troppo disinvolte delle discipline (si, al plurale, poichè sono svariate purtroppo) sul trasporto funebre.
Ancora: ad oggi non essendovi alcuna proprietà transitiva/condizione di reciprocità tra Regioni nell’impiego delle casse mortuarie, non è altamente diseconomico per i costruttori dover predisporre differenti linee per la realizzazione industriale dei cofani, secondo NORMA UNI o, in alternativa in ottemperanza alle norme del Reg. Di polizia Mortuaria nazionale?
Certo! E’ proprio per questo motivo che quasi per inerzia rassegnata ci si si allinea alla condizione più “pesante”, vedasi a titolo esemplificativo lo spessore delle tavole lignee.
Ma questo vale anche per le aziende funebri, per i costi di mantenimento del magazzeno. Perché tenere a disposizione dei cofani 20 mm. e pure del 25 mm.? Tanto vale tenere solo il 25 mm, servono meno giacenze di deposito, la scelta è logica…quasi obbligata, per chi sappia far di conto!
Secondo stime molto accreditate un periodo transitorio di almeno due anni potrebbe riuscire funzionale al graduale passaggio dal D.P.R. n. 285/1990 agli standard UNI.