Ancora fumata nera alla Camera per esame a settembre dell'AC 1268 A sulla cremazione

Il calendario di settembre per l’Aula non riporta anche per il mese di settembre la discussione dell’AC 1268 A in materia di cremazione. Ricordiamo che il testo alla fine passato a maggioranza in Commissione Affari sociali della Camera è quello sotto riportato, sulla destra, con evidenziate in grassetto le modifiche. Sul lato sinistro è invece presente il testo a suo tempo presentato.

 

 


TESTO

della proposta di legge n. 1268
TESTO

della Commissione
Art. 1.
Art. 1.

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130).

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall’ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei princìpi dell’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge.

Vedi comma 2, capoverso Art. 3-bis, comma 4.
2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130. Vedi comma 2, capoverso Art. 3-bis, comma 5.
1. L’articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:
Vedi comma 14.

«Art. 3. – (Princìpi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri). – 1. Le regioni disciplinano con proprie leggi la cremazione e il trattamento delle ceneri sulla base dei seguenti princìpi fondamentali:

a) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private;

3. La dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.

b) la dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni, che individuano le apposite aree cimiteriali. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell’articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

4. La dispersione delle ceneri in natura, all’aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni: c) la dispersione delle ceneri in natura avviene all’aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi; 1) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; 2) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva; 3) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

5. Per la dispersione delle ceneri all’interno di aree private aperte è necessario il consenso dei proprietari.

d) la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

e) la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente;

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall’avente diritto. Vedi comma 2, capoverso Art. 3-bis, comma 3.

8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell’urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento personale. L’urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.

f) la conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell’urna sigillata al coniuge, al convivente, ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento personale. L’urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto;

9. In caso di affidamento personale, l’ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l’affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all’affidamento dell’urna contenente le ceneri, esse sono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all’ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota. g) in caso di affidamento personale, l’ufficio comunale competente annota nel registro previsto dall’articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l’urna ai sensi della lettera f) del presente comma e quelle del defunto. Se l’affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all’affidamento dell’urna è tenuto a conferirla, per la conservazione, presso il cinerario comune di un cimitero. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni. L’affidatario conserva l’urna in colombario o altro vano, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione;

10. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.

h) al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma;

i) il trasporto delle urne non è soggetto a misure precauzionali igieniche, salvo il caso previsto dal comma 5 dell’articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

l) per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato sono predisposte sale attigue ai crematori».
2. Dopo l’articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. – (Manifestazione di volontà del defunto). – 1. L’autorizzazione alla cremazione spetta al competente ufficio del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato
ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal suo convivente attraverso una delle seguenti modalità:
a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria e di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
Vedi comma 7. 3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall’avente diritto, dal rappresentante legale dell’associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell’avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all’ufficio comunale che ha rilasciato l’autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell’autorizzazione stessa.
Vedi comma 1. 4. La dispersione e l’affidamento personale delle ceneri sono autorizzate dal competente ufficio del comune di decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, con le modalità di cui al comma 1. Le competenze assegnate all’ufficiale dello stato civile in materia di dispersione e di affidamento personale delle ceneri sono attribuite al competente ufficio del comune.
Vedi comma 2. 5. La volontà concernente la dispersione o l’affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2.

Art. 3-ter. – (Adempimenti del medico necroscopo). – 1. Il medico necroscopo è obbligato a raccogliere dal cadavere, e a conservare per un periodo minimo di cinque anni, campioni di liquidi biologici e annessi cutanei, per eventuali indagini per causa di giustizia.
2. Non è soggetto ad autenticazione da parte dell’azienda sanitaria locale competente per territorio il certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, previsto dal comma 4 dell’articolo 79 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, necessario per l’autorizzazione alla cremazione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Art. 3-quater. – (Sanzioni amministrative). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro».

3. Dopo l’articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è aggiunto il seguente:

11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l’intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

«Art. 8-bis. – (Cellette cinerarie e ossarie). – 1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l’intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie. 2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché dell’intero manufatto che le contiene».
13. All’articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto» sono inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge». Soppresso.
14. All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l’alinea è sostituito dal seguente: «Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti princìpi:». Vedi comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, alinea.
15. All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata. Soppresso.
16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati. Soppresso.
Art. 2.

(Termini per l’attuazione delle norme in materia di crematori).

1. Il termine entro il quale le regioni sono tenute ad adottare i piani regionali

dei crematori previsti dal comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori previste dall’articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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